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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa AN AL Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa EL AZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3371/2023, promossa
da
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliati in MILAZZO, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 29, presso lo studio dell'avvocato ADELE MARTINEZ, che li rappresenta e difende giusta delega speciale allegata in via telematica all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 15 elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO VERCELLI, 40, presso lo studio UNIQLEGAL
STAPA degli avvocati CHRISTIAN ROMEO, ALBERTO TOFFOLETTO, FLORA JOSEPHINE
DA ET, AR EN, NA LI e , che Controparte_2
la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti a rogito del notaio del Persona_1
9.04.2020, rep. n. 32163, racc. n. 14918, allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATA
OGGETTO: bancario.
CONCLUSIONI
Per Parte_3
: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis: 1) Accogliere i
[...]
superiori motivi di appello;
2) Per l'effetto, riformare la sent. 8371/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano in composizione monocratica, Giudice Unico Dott. Francesco Maria Ferrari, a definizione del
procedimento n. 36703/2022 R.G. in data 26/10/2023 nella parte in cui: a. Non ha dichiarato la nullità
ex art. 117 T.U.B. dei contratti relativi ai rapporti oggetto di causa, erroneamente considerando gli
stessi prodotti in giudizio dalla convenuta;
b. Non ha dichiarato la nullità delle Commissioni di CP_3
sia per mancanza della prescritta forma scritta (per i contratti di apertura di Parte_4
credito in conto corrente) sia per indeterminatezza/indeterminabilità (per i contratti di apertura di
conto corrente); c. Non ha dichiarato l'usurarietà dei tassi applicati dalla travisando, inoltre, CP_3
l'operato del Consulente di parte, il quale ha utilizzato, contrariamente a quanto asserito dal giudice
di prime cure, la formula della Banca d'Italia; d. Non ha dichiarato l'illegittimità dello ius variandi
praticato sui conti corrente dedotti in giudizio;
e. Non ha dichiarato la nullità ex art. 117 T.U.B. e
1418 c.c. dei contratti oggetto di causa, per mancata redazione e indicazione dell' f. Ha CP_4
condannato le odierne parti appellanti alla refusione delle spese di lite;
3) Conseguentemente: a.
pagina 2 di 15 Rimettere la causa in istruttoria, nominando il Consulente Tecnico d'Ufficio, come da richieste
istruttorie; b. Dichiarare la nullità ex art. 117 TUB dei contratti di conto corrente indicati in narrativa,
in quanto privi di forma scritta ad substantiam e, conseguentemente, espungere le spese, i costi e gli
interessi applicati ai rapporti de quo;
c. Dichiarare che sui rapporti in narrativa sono stati applicati
costi e spese non dovuti a titolo di Commissioni di Massimo Scoperto;
che sia stato illegittimamente
applicato lo ius variandi e che vi è stata applicazione di tassi usurari;
d. Dichiarare la nullità dei
contratti dedotti in giudizio ex art. 117 TUB e 1418 c.c. per mancanza dell' e. Per l'effetto, CP_4
accertare e dichiarare l'esatto saldo dei conti corrente dedotti in giudizio;
f. Condannare l' CP_5
convenuto, essendo i rapporti cessati da prima che la causa venisse iscritta a ruolo, alla restituzione di
quanto illegittimamente appreso;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per
spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le
ragioni esposte in parte motivata del presente atto di appello e, nello specifico, della Consulenza
tecnico-contabile d'Ufficio e, ove ritenuto necessario, dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”;
per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione, premessi i più opportuni accertamenti e/o declaratorie, sia di rito sia di merito,
così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329
c.p.c. alle parti della sentenza non impugnate dagli appellanti come meglio espresso in narrativa;
-
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello proposto dagli
appellanti ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c; - nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
del gravame avversario, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
e l'inammissibilità dell'intervento autonomo del sig. In Parte_5 Parte_2
subordine, nel merito: - respingere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale
di Milano avverso la sentenza n. 8371 del 26.10.2023, notificata in data 06.11.2023, con la quale il
Tribunale di Milano – Sezione VI Civile – nella persona del Giudice Unico Dott. Ferrari ha
pagina 3 di 15 integralmente rigettato le pretese dell'odierno appellante, confermandola integralmente;
In via
istruttoria: - nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, sulla
scorta delle difese della disporre la rinnovazione della CTU tenendo conto delle indicazioni CP_3
della come esposto supra. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo CP_3
grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.11.2019, agiva in Parte_5
giudizio davanti al tribunale di Siena nei confronti di chiedendo di accertare l'esatto Controparte_1
saldo dei rapporti di conto corrente in essere con la banca, con condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto illegittimamente appreso. In particolare, a fondamento delle sue domande, parte attrice asseriva: 1) di avere aperto presso la banca una serie di rapporti di conto corrente bancario, ossia
(i) il n. 30076842, acceso in data 22.01.2007 ed estinto in data 07/04/2016, (ii) il n. 30076847, acceso in data 22/01/2007 ed estinto in data 25/02/2014, (iii) il n. 30076848, acceso in data 22.01.2007 ed estinto in data 25/02/2014, (iv) il n. 30076871, acceso in data 22/01/2007 ed estinto in data 09/09/2014,
(vi) il n. 30076873, acceso in data 22/01/2007 ed estinto in data 03/02/2014, (vii) il n. 30076874,
acceso in data 22/01/2007 ed estinto in data 03/02/2014; 2) che tali rapporti erano, in realtà, nulli,
stante la inesistenza dei contratti di accensione dei suddetti rapporti;
3) che erano, inoltre, stati illegittimamente applicati interessi anatocistici e usurai;
4) che erano, poi, state addebitate commissioni di massimo scoperto, prive di causa, e valute e spese non concordate;
5) che non era stato indicato il
TAEG; 6) che, infine, era stato fatto uso illegittimo dello ius variandi.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande, in quanto generiche e, Controparte_1
comunque, infondate in fatto e in diritto.
In data 22.09.2020, interveniva in giudizio, chiedendo che venissero Parte_2
accertate l'usurarietà dei tassi, l'illegittima capitalizzazione degli interessi e la illegittima applicazione pagina 4 di 15 delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni e che la banca fosse condannata alla ripetizione di quanto illegittimamente appreso con riguardo ai conti correnti n. 30076871, n. 30076873 e n. 30076874, già oggetto di causa.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ammessa la CTU, il tribunale di Siena ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano.
e procedevano, quindi, a Parte_5 Parte_2
riassumere il giudizio davanti al tribunale di Milano, riproponendo tutte le domande ed eccezioni di cui al giudizio incardinato presso il Tribunale di Siena.
si costituiva in giudizio, insistendo nel rigetto delle domande svolte. CP_1
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 8371/2023, depositata in data 26.10.2023, ha rigettato integralmente le pretese di parte attrice e del terzo intervenuto, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, e hanno Parte_5 Parte_2
proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA SONO STATI ERRONEAMENTE RITENUTI PRODOTTI IN CP_6
GIUDIZIO TUTTI I CONTRATTI RELATIVI AI RAPPORTI DEDOTTI– NULLITÀ DEI CONTRATTI PER
DIFETTO DI FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA È STATO RITENUTO LEGITTIMO L'ADDEBITO DELLE CP_6
COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RIGETTATO LA CP_6
ECCEZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DI INTERESSI USURAI;
4) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RIGETTATO LA
ECCEZIONE IN ORDINE ALL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DELLO IUS VARIANDI DA PARTE DELLA BANCA;
pagina 5 di 15 5) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIME CURE HA RITENUTO INAPPLICABILE
LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA TRASPARENZA DELL'INDICATORE SINTETICO DI COSTO;
6) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI SONO STATE LIQUIDATE LE SPESE DI LITE.
si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa davanti al Collegio ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza del
7.05.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, la Corte rileva che deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. prevista da tale norma, la quale deve essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione. Si ritiene, infatti, che, in un'ipotesi, come quella di specie, in cui la Corte dispone per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 352 c.p.c. l'eccezione debba intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata.
2. Passando ad analizzare il merito, oggetto del primo motivo di appello è l'asserito errore di fatto posto in essere dal giudice di primo grado, laddove non avrebbe tenuto conto che la eccezione di nullità
per difetto di forma scritta dei contratti dedotti in giudizio si fondava sulla circostanza che parte convenuta aveva prodotto solo i contratti di apertura di conto corrente, non provando la redazione in forma scritta del contratto di modifica delle condizioni di apertura di conto corrente n. 30076842 e dei contratti di apertura di credito sui conti correnti n. 30076842, n. 30076847 e n. 30076871, con pagina 6 di 15 conseguente espunzione delle commissioni, degli interessi, delle spese e degli oneri illegittimamente addebitati.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, in primo luogo, che è documentalmente provato che in giudizio sono stati prodotti tutti i contratti di apertura di conto corrente, i quali contengono in allegato anche i relativi documenti di sintesi (docc. 2 e 7 sub all. D della banca). Alla luce di ciò, il Collegio ritiene irrilevante la produzione dei contratti di apertura di credito, dovendosi rilevare, alla luce di quanto affermato dalla Cassazione,
che il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, a esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale (cfr. Cass. ord. 29794/2024).
Per quanto concerne, poi, il contratto di modifica delle condizioni di apertura del conto corrente n.
30076842, la Corte rileva che parte appellante non ha denunciato la nullità genetica del rapporto contrattuale per non aver le parti mai stipulato il contratto in forma scritta, costituente elemento invalidante del rapporto per difetto di forma scritta, ma ha dedotto profili di nullità per la mancata produzione della prova delle pattuizioni scritte così come modificate nel contratto asseritamente sottoscritto in data 18.09.2009, lamentando il fatto che la banca non aveva consegnato la copia dei contratti come richiesta ex art. 119, comma 4, TUB e avendo in giudizio prodotto solo una parte della documentazione. È evidente che così facendo, per sua stessa ammissione, parte appellante non ha mai specificatamente eccepito la nullità genetica per difetto di forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, la cui disposizione, peraltro, prevedendo che all'atto di conclusione e sottoscrizione del contratto una copia debba essere consegnata al cliente, configura una presunzione logica dell'avvenuta consegna della copia per il cliente, onerando il cliente di giustificare lo smarrimento (cfr. Cass. 6511/2016). Alla
luce di ciò e in mancanza di valide giustificazioni in ordine allo smarrimento di tale documentazione pagina 7 di 15 che gravano sul cliente, è evidente che l'eccezione svolta dagli appellanti non sia rilevante, non potendosi invocare al riguardo il principio di prossimità o vicinanza della prova, in forza del quale doveva essere la a fornire la documentazione che la cliente non aveva avuto cura di conservare o CP_3
forse la non aveva avuto la diligenza di consegnarle. Del resto, si rileva che CP_3 Parte_5
è una società di capitali che, a sua volta, per ovvie ragioni di ostensione, anche a terzi, sia soci che
[...]
contraenti, della propria contabilità, aveva il dovere, prima ancora che l'onere, di conservare la documentazione richiesta alla banca e che solo, in caso di eccezionale allegazione di particolari eventi,
avrebbe potuto richiedere, anteriormente al giudizio e, se necessario, con apposita domanda giudiziale,
di ricostruire la propria per mezzo di quella conservata dalla Tale principio di prossimità o CP_3
vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ci qui dicit non ci qui negat,
principio secondo cui tocca a chi promuove un giudizio fornire le prove dei fatti posti a fondamento della propria pretesa, non a chi lo nega, deve trovare una pregnante legittimazione che non può
semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l'impossibilità
della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117
TUB, secondo cui, in materia bancaria, “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti” (cfr. Cass. 6511/2016). Nessuna rilevanza assume, infine, la istanza di esibizione
ex art. 210 c.p.c., costituendo un principio fermo nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (cfr. Cass. 17946/2006)
3. Oggetto del secondo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto correttamente pattuita e determinata in misura specifica la commissione di massimo scoperto.
pagina 8 di 15 Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, essendo stata indicata solo la misura percentuale. Inoltre, sarebbero illegittime le somme addebitate a tale titolo, avendo la società sempre operato senza superare il limite dell'affidamento concesso.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, contrariamente da quanto affermato dagli appellanti, che nel caso di specie, le commissioni di massimo scoperto risultano regolarmente indicate in tutti i loro elementi nei contratti di accensione dei rapporti e negli estratti conto comunicati alla correntista (doc.
1-7 sub all. D del fascicolo della banca), essendo stato previsto non solo il tasso percentuale ma anche la periodicità del calcolo. Al riguardo è opportuno rilevare che la Suprema Corte ha precisato che, in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà
delle parti (cfr. Cass. ord. 1373/2024).
Non rileva quanto contestato da parte appellante secondo cui nessuna somma le sarebbe addebitabile a titolo di CMS, non avendo la società mai superato il fido concesso e non avendo indicato, come era suo onere, esattamente quali somme sarebbero state illegittimamente addebitate. Si ritiene, infatti, al riguardo, conformemente a quanto affermato dalla Suprema Corte, che nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi,
con la conseguenza che in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza,
rispetto a essi, di una valida causa debendi, dovendo documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, evidenziando le singole rimesse che, se si riferiscono a importi non pagina 9 di 15 dovuti, sono suscettibili di ripetizione (cfr. Cass. 6480/2021). In difetto di tale prova, è inammissibile la richiesta di CTU, essendo essa del tutto esplorativa.
4. Oggetto del terzo e del quarto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato le contestazioni in ordine alla usurarietà dei tassi anche alla luce dell'orientamento delle
Sezioni Unite della Cassazione, espresso nella sentenza n. 16303/2018, e in ordine all'illegittimo esercizio dello ius variandi.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale disatteso la CTP
della società che aveva individuato l'applicazione di tassi usurai sulla base delle formule utilizzate dalla
Banca d'Italia. Inoltre, secondo gli appellanti la banca non avrebbe provato il legittimo esercizio dello
ius variandi attraverso il deposito della trasmissione delle comunicazioni di variazione dei tassi di interesse, determinando uno squilibrio informativo e un danno nei loro confronti, non avendo potuto consapevolmente avvedersi dell'aumento dei costi e, quindi, esercitare tempestivamente il proprio diritto di recesso.
Entrambi i motivi sono infondati.
La Corte ritiene, in primo luogo, che sia del tutto condivisibile quanto asserito dal giudice di primo grado, laddove ha evidenziato che, nel caso di specie, l'odierna appellante si era limitata a contestare l'applicazione degli interessi usurai conteggiando la commissione di massimo scoperto in aggiunta agli interessi, anche per il periodo antecedente al 2010, ossia all'entrata in vigore del D.L. 185/2008,
facendo, però, riferimento a una formula matematica differente da quella indicata dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte, la n. 16303/2018. In tale sentenza, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato che, in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008,
inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, debba pagina 10 di 15 essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS
soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensando, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi infrasoglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
A fronte di tale specifico rilievo effettuato da parte del giudice di primo grado in ordine alle modalità di calcolo, è del tutto generica la contestazione di parte appellante che si è limitata a insistere nel fatto di essersi avvalsa della formula utilizzata da Banca d'Italia anche alla luce della pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione come sopra richiamata, non dimostrando, però, in concreto, l'effettivo utilizzo di tale formula.
La Corte ritiene, poi, non fondato quanto contestato da parte degli appellanti in ordine alla illegittima applicazione dello ius variandi, anche nella determinazione degli interessi, atteso che si ritiene del tutto condivisibile quanto asserito da parte del giudice di prime cure, laddove, dopo aver rilevato la genericità della contestazione, ha evidenziato che parte attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio di individuare e di indicare quali modifiche contrattuali sarebbero state illegittimamente apportate nel corso del rapporto. Solo a fronte di tale specifica allegazione, nel caso di specie mancante, infatti, grava sulla banca l'onere di provare di avere correttamente comunicato alla correntista le modifiche apportate.
Alla luce della motivazione che precede, non rileva quanto asserito da parte appellante in ordine alla mancata applicazione, nel caso di specie, del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella pronuncia n. 24675/2017 in materia di usura sopravvenuta, avendo affermato che pagina 11 di 15 il tribunale non avrebbe valutato preliminarmente se vi fosse stato esercizio dello ius variandi e se lo stesso fosse legittimo o meno al fine di valutare se la usura asseritamente sopravvenuta fosse conseguenza dello stesso. È, infatti, evidente che in difetto di una specifica allegazione in ordine a quali siano state le modifiche intervenute asseritamente illegittime nel corso del rapporto, il cui onere gravava su parte attrice, è del tutto esplorativa una CTU volta a individuare la loro illegittimità e verificare così l'usurarietà dei tassi applicati.
5. Oggetto del quinto motivo di appello è, poi, quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto inapplicabile ai contratti de quibus la disciplina relativa alla trasparenza dell'Indicatore Sintetico del
Costo.
Co Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che l' sarebbe stato introdotto a seguito della Delibera del CICR del 4.03.2003, ossia prima della stipula dei contratti,
avvenuta in data 25.01.2007. Secondo gli appellanti, peraltro, l'assenza dell'indicatore sintetico del costo impedirebbe al cliente di avere conoscenza del costo del finanziamento e di effettuare così una valutazione complessiva e comparativa della proposta contrattuale, con conseguente nullità del contratto per violazione della disposizione di cui all'art. 117 TUB e per violazione di una norma imperativa, ex art. 1418, comma 1, c.c..
Tale motivo è infondato.
In ordine alla eccezione di nullità per la mancata indicazione del TAEG/ISC, la Corte rileva che la
Co delibera CICR del 4 marzo 2003 ha previsto l'inserimento dell' nell'ambito della pubblicità
precontrattuale, senza però prevedere alcuna sanzione in caso di violazione. E infatti, i commi 4 e 7
dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso debitore e tale sanzione non può essere estesa analogicamente all'ISC, che non è un tasso debitore, ma un indice equivalente. Sul punto rileva quanto affermato dalla Cassazione, secondo la quale: “in tema
di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale pagina 12 di 15 (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi,
prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per
sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del
suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo
elencati in contratto.” (Cass. n. 39169/21). “L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo
(ISC), o tasso annuo effettivo globale (TAEG), difatti, rappresenta il costo effettivo dell'operazione,
espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento: esso per
conseguenza racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione
composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). L'indice
si traduce in una formula sintetica, d'immediata intelligibilità, che esprime l'incidenza dell'interesse e
di tutti i costi accessori e che, per conseguenza, risponde a funzione informativa, volta a consentire al
cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di renderlo
consapevole dell'effettiva onerosità dell'operazione (Cass. n. 4597/23; n. 14000/23). E allora, esso
non configura «tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» (art. 117, comma 4, del
d.lgs. n. 385/93), e la pattuizione relativa non rientra nel novero delle clausole «che prevedono tassi,
prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati» (art. 117, comma 6, del d.lgs.
citato). Non trova, quindi, attuazione il successivo comma 7 della medesima disposizione, il quale, in
caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, comporta
l'applicazione: […] l'erronea indicazione dell'indice sintetico di costo o TAEG non incide sulla
validità del contratto (secondo i principi posti da Cass., sez. un., n. 26724/2007)” (cfr. Cass.
35676/23).
pagina 13 di 15 6. Nel rigetto dei precedenti motivi di appello resta assorbito il sesto motivo di appello volto a ottenere la riforma della sentenza anche in relazione alle spese di lite del giudizio di primo grado quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello. Si rileva, peraltro, che non possa essere accolta la richiesta di procedere a una compensazione delle stesse, in difetto dei presupposti di legge.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico solidale di e di Parte_5 Parte_2
quali parti soccombenti, avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore indeterminato di complessità media della controversia, applicando i parametri medi per la fase di studio e quella introduttiva e quelli minimi per quella decisionale, stante il deposito di una sola memoria, ex
DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
8. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte delle appellanti del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento in Parte_5 Parte_2
via solidale in favore di delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € CP_1
6.327,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
pagina 14 di 15 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte di
[...]
e di del doppio del contributo unificato Parte_5 Parte_2
previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002,
in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
EL AZ AN AL
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa AN AL Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa EL AZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3371/2023, promossa
da
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliati in MILAZZO, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 29, presso lo studio dell'avvocato ADELE MARTINEZ, che li rappresenta e difende giusta delega speciale allegata in via telematica all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 15 elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO VERCELLI, 40, presso lo studio UNIQLEGAL
STAPA degli avvocati CHRISTIAN ROMEO, ALBERTO TOFFOLETTO, FLORA JOSEPHINE
DA ET, AR EN, NA LI e , che Controparte_2
la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti a rogito del notaio del Persona_1
9.04.2020, rep. n. 32163, racc. n. 14918, allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATA
OGGETTO: bancario.
CONCLUSIONI
Per Parte_3
: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis: 1) Accogliere i
[...]
superiori motivi di appello;
2) Per l'effetto, riformare la sent. 8371/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano in composizione monocratica, Giudice Unico Dott. Francesco Maria Ferrari, a definizione del
procedimento n. 36703/2022 R.G. in data 26/10/2023 nella parte in cui: a. Non ha dichiarato la nullità
ex art. 117 T.U.B. dei contratti relativi ai rapporti oggetto di causa, erroneamente considerando gli
stessi prodotti in giudizio dalla convenuta;
b. Non ha dichiarato la nullità delle Commissioni di CP_3
sia per mancanza della prescritta forma scritta (per i contratti di apertura di Parte_4
credito in conto corrente) sia per indeterminatezza/indeterminabilità (per i contratti di apertura di
conto corrente); c. Non ha dichiarato l'usurarietà dei tassi applicati dalla travisando, inoltre, CP_3
l'operato del Consulente di parte, il quale ha utilizzato, contrariamente a quanto asserito dal giudice
di prime cure, la formula della Banca d'Italia; d. Non ha dichiarato l'illegittimità dello ius variandi
praticato sui conti corrente dedotti in giudizio;
e. Non ha dichiarato la nullità ex art. 117 T.U.B. e
1418 c.c. dei contratti oggetto di causa, per mancata redazione e indicazione dell' f. Ha CP_4
condannato le odierne parti appellanti alla refusione delle spese di lite;
3) Conseguentemente: a.
pagina 2 di 15 Rimettere la causa in istruttoria, nominando il Consulente Tecnico d'Ufficio, come da richieste
istruttorie; b. Dichiarare la nullità ex art. 117 TUB dei contratti di conto corrente indicati in narrativa,
in quanto privi di forma scritta ad substantiam e, conseguentemente, espungere le spese, i costi e gli
interessi applicati ai rapporti de quo;
c. Dichiarare che sui rapporti in narrativa sono stati applicati
costi e spese non dovuti a titolo di Commissioni di Massimo Scoperto;
che sia stato illegittimamente
applicato lo ius variandi e che vi è stata applicazione di tassi usurari;
d. Dichiarare la nullità dei
contratti dedotti in giudizio ex art. 117 TUB e 1418 c.c. per mancanza dell' e. Per l'effetto, CP_4
accertare e dichiarare l'esatto saldo dei conti corrente dedotti in giudizio;
f. Condannare l' CP_5
convenuto, essendo i rapporti cessati da prima che la causa venisse iscritta a ruolo, alla restituzione di
quanto illegittimamente appreso;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per
spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le
ragioni esposte in parte motivata del presente atto di appello e, nello specifico, della Consulenza
tecnico-contabile d'Ufficio e, ove ritenuto necessario, dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”;
per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione, premessi i più opportuni accertamenti e/o declaratorie, sia di rito sia di merito,
così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329
c.p.c. alle parti della sentenza non impugnate dagli appellanti come meglio espresso in narrativa;
-
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello proposto dagli
appellanti ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c; - nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
del gravame avversario, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
e l'inammissibilità dell'intervento autonomo del sig. In Parte_5 Parte_2
subordine, nel merito: - respingere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale
di Milano avverso la sentenza n. 8371 del 26.10.2023, notificata in data 06.11.2023, con la quale il
Tribunale di Milano – Sezione VI Civile – nella persona del Giudice Unico Dott. Ferrari ha
pagina 3 di 15 integralmente rigettato le pretese dell'odierno appellante, confermandola integralmente;
In via
istruttoria: - nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, sulla
scorta delle difese della disporre la rinnovazione della CTU tenendo conto delle indicazioni CP_3
della come esposto supra. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo CP_3
grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.11.2019, agiva in Parte_5
giudizio davanti al tribunale di Siena nei confronti di chiedendo di accertare l'esatto Controparte_1
saldo dei rapporti di conto corrente in essere con la banca, con condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto illegittimamente appreso. In particolare, a fondamento delle sue domande, parte attrice asseriva: 1) di avere aperto presso la banca una serie di rapporti di conto corrente bancario, ossia
(i) il n. 30076842, acceso in data 22.01.2007 ed estinto in data 07/04/2016, (ii) il n. 30076847, acceso in data 22/01/2007 ed estinto in data 25/02/2014, (iii) il n. 30076848, acceso in data 22.01.2007 ed estinto in data 25/02/2014, (iv) il n. 30076871, acceso in data 22/01/2007 ed estinto in data 09/09/2014,
(vi) il n. 30076873, acceso in data 22/01/2007 ed estinto in data 03/02/2014, (vii) il n. 30076874,
acceso in data 22/01/2007 ed estinto in data 03/02/2014; 2) che tali rapporti erano, in realtà, nulli,
stante la inesistenza dei contratti di accensione dei suddetti rapporti;
3) che erano, inoltre, stati illegittimamente applicati interessi anatocistici e usurai;
4) che erano, poi, state addebitate commissioni di massimo scoperto, prive di causa, e valute e spese non concordate;
5) che non era stato indicato il
TAEG; 6) che, infine, era stato fatto uso illegittimo dello ius variandi.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande, in quanto generiche e, Controparte_1
comunque, infondate in fatto e in diritto.
In data 22.09.2020, interveniva in giudizio, chiedendo che venissero Parte_2
accertate l'usurarietà dei tassi, l'illegittima capitalizzazione degli interessi e la illegittima applicazione pagina 4 di 15 delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni e che la banca fosse condannata alla ripetizione di quanto illegittimamente appreso con riguardo ai conti correnti n. 30076871, n. 30076873 e n. 30076874, già oggetto di causa.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ammessa la CTU, il tribunale di Siena ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano.
e procedevano, quindi, a Parte_5 Parte_2
riassumere il giudizio davanti al tribunale di Milano, riproponendo tutte le domande ed eccezioni di cui al giudizio incardinato presso il Tribunale di Siena.
si costituiva in giudizio, insistendo nel rigetto delle domande svolte. CP_1
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 8371/2023, depositata in data 26.10.2023, ha rigettato integralmente le pretese di parte attrice e del terzo intervenuto, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, e hanno Parte_5 Parte_2
proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA SONO STATI ERRONEAMENTE RITENUTI PRODOTTI IN CP_6
GIUDIZIO TUTTI I CONTRATTI RELATIVI AI RAPPORTI DEDOTTI– NULLITÀ DEI CONTRATTI PER
DIFETTO DI FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA È STATO RITENUTO LEGITTIMO L'ADDEBITO DELLE CP_6
COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RIGETTATO LA CP_6
ECCEZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DI INTERESSI USURAI;
4) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RIGETTATO LA
ECCEZIONE IN ORDINE ALL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DELLO IUS VARIANDI DA PARTE DELLA BANCA;
pagina 5 di 15 5) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIME CURE HA RITENUTO INAPPLICABILE
LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA TRASPARENZA DELL'INDICATORE SINTETICO DI COSTO;
6) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI SONO STATE LIQUIDATE LE SPESE DI LITE.
si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa davanti al Collegio ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza del
7.05.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, la Corte rileva che deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. prevista da tale norma, la quale deve essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione. Si ritiene, infatti, che, in un'ipotesi, come quella di specie, in cui la Corte dispone per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 352 c.p.c. l'eccezione debba intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata.
2. Passando ad analizzare il merito, oggetto del primo motivo di appello è l'asserito errore di fatto posto in essere dal giudice di primo grado, laddove non avrebbe tenuto conto che la eccezione di nullità
per difetto di forma scritta dei contratti dedotti in giudizio si fondava sulla circostanza che parte convenuta aveva prodotto solo i contratti di apertura di conto corrente, non provando la redazione in forma scritta del contratto di modifica delle condizioni di apertura di conto corrente n. 30076842 e dei contratti di apertura di credito sui conti correnti n. 30076842, n. 30076847 e n. 30076871, con pagina 6 di 15 conseguente espunzione delle commissioni, degli interessi, delle spese e degli oneri illegittimamente addebitati.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, in primo luogo, che è documentalmente provato che in giudizio sono stati prodotti tutti i contratti di apertura di conto corrente, i quali contengono in allegato anche i relativi documenti di sintesi (docc. 2 e 7 sub all. D della banca). Alla luce di ciò, il Collegio ritiene irrilevante la produzione dei contratti di apertura di credito, dovendosi rilevare, alla luce di quanto affermato dalla Cassazione,
che il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, a esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale (cfr. Cass. ord. 29794/2024).
Per quanto concerne, poi, il contratto di modifica delle condizioni di apertura del conto corrente n.
30076842, la Corte rileva che parte appellante non ha denunciato la nullità genetica del rapporto contrattuale per non aver le parti mai stipulato il contratto in forma scritta, costituente elemento invalidante del rapporto per difetto di forma scritta, ma ha dedotto profili di nullità per la mancata produzione della prova delle pattuizioni scritte così come modificate nel contratto asseritamente sottoscritto in data 18.09.2009, lamentando il fatto che la banca non aveva consegnato la copia dei contratti come richiesta ex art. 119, comma 4, TUB e avendo in giudizio prodotto solo una parte della documentazione. È evidente che così facendo, per sua stessa ammissione, parte appellante non ha mai specificatamente eccepito la nullità genetica per difetto di forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, la cui disposizione, peraltro, prevedendo che all'atto di conclusione e sottoscrizione del contratto una copia debba essere consegnata al cliente, configura una presunzione logica dell'avvenuta consegna della copia per il cliente, onerando il cliente di giustificare lo smarrimento (cfr. Cass. 6511/2016). Alla
luce di ciò e in mancanza di valide giustificazioni in ordine allo smarrimento di tale documentazione pagina 7 di 15 che gravano sul cliente, è evidente che l'eccezione svolta dagli appellanti non sia rilevante, non potendosi invocare al riguardo il principio di prossimità o vicinanza della prova, in forza del quale doveva essere la a fornire la documentazione che la cliente non aveva avuto cura di conservare o CP_3
forse la non aveva avuto la diligenza di consegnarle. Del resto, si rileva che CP_3 Parte_5
è una società di capitali che, a sua volta, per ovvie ragioni di ostensione, anche a terzi, sia soci che
[...]
contraenti, della propria contabilità, aveva il dovere, prima ancora che l'onere, di conservare la documentazione richiesta alla banca e che solo, in caso di eccezionale allegazione di particolari eventi,
avrebbe potuto richiedere, anteriormente al giudizio e, se necessario, con apposita domanda giudiziale,
di ricostruire la propria per mezzo di quella conservata dalla Tale principio di prossimità o CP_3
vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ci qui dicit non ci qui negat,
principio secondo cui tocca a chi promuove un giudizio fornire le prove dei fatti posti a fondamento della propria pretesa, non a chi lo nega, deve trovare una pregnante legittimazione che non può
semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l'impossibilità
della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117
TUB, secondo cui, in materia bancaria, “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti” (cfr. Cass. 6511/2016). Nessuna rilevanza assume, infine, la istanza di esibizione
ex art. 210 c.p.c., costituendo un principio fermo nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (cfr. Cass. 17946/2006)
3. Oggetto del secondo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto correttamente pattuita e determinata in misura specifica la commissione di massimo scoperto.
pagina 8 di 15 Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, essendo stata indicata solo la misura percentuale. Inoltre, sarebbero illegittime le somme addebitate a tale titolo, avendo la società sempre operato senza superare il limite dell'affidamento concesso.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, contrariamente da quanto affermato dagli appellanti, che nel caso di specie, le commissioni di massimo scoperto risultano regolarmente indicate in tutti i loro elementi nei contratti di accensione dei rapporti e negli estratti conto comunicati alla correntista (doc.
1-7 sub all. D del fascicolo della banca), essendo stato previsto non solo il tasso percentuale ma anche la periodicità del calcolo. Al riguardo è opportuno rilevare che la Suprema Corte ha precisato che, in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà
delle parti (cfr. Cass. ord. 1373/2024).
Non rileva quanto contestato da parte appellante secondo cui nessuna somma le sarebbe addebitabile a titolo di CMS, non avendo la società mai superato il fido concesso e non avendo indicato, come era suo onere, esattamente quali somme sarebbero state illegittimamente addebitate. Si ritiene, infatti, al riguardo, conformemente a quanto affermato dalla Suprema Corte, che nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi,
con la conseguenza che in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza,
rispetto a essi, di una valida causa debendi, dovendo documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, evidenziando le singole rimesse che, se si riferiscono a importi non pagina 9 di 15 dovuti, sono suscettibili di ripetizione (cfr. Cass. 6480/2021). In difetto di tale prova, è inammissibile la richiesta di CTU, essendo essa del tutto esplorativa.
4. Oggetto del terzo e del quarto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato le contestazioni in ordine alla usurarietà dei tassi anche alla luce dell'orientamento delle
Sezioni Unite della Cassazione, espresso nella sentenza n. 16303/2018, e in ordine all'illegittimo esercizio dello ius variandi.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale disatteso la CTP
della società che aveva individuato l'applicazione di tassi usurai sulla base delle formule utilizzate dalla
Banca d'Italia. Inoltre, secondo gli appellanti la banca non avrebbe provato il legittimo esercizio dello
ius variandi attraverso il deposito della trasmissione delle comunicazioni di variazione dei tassi di interesse, determinando uno squilibrio informativo e un danno nei loro confronti, non avendo potuto consapevolmente avvedersi dell'aumento dei costi e, quindi, esercitare tempestivamente il proprio diritto di recesso.
Entrambi i motivi sono infondati.
La Corte ritiene, in primo luogo, che sia del tutto condivisibile quanto asserito dal giudice di primo grado, laddove ha evidenziato che, nel caso di specie, l'odierna appellante si era limitata a contestare l'applicazione degli interessi usurai conteggiando la commissione di massimo scoperto in aggiunta agli interessi, anche per il periodo antecedente al 2010, ossia all'entrata in vigore del D.L. 185/2008,
facendo, però, riferimento a una formula matematica differente da quella indicata dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte, la n. 16303/2018. In tale sentenza, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato che, in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008,
inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, debba pagina 10 di 15 essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS
soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensando, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi infrasoglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
A fronte di tale specifico rilievo effettuato da parte del giudice di primo grado in ordine alle modalità di calcolo, è del tutto generica la contestazione di parte appellante che si è limitata a insistere nel fatto di essersi avvalsa della formula utilizzata da Banca d'Italia anche alla luce della pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione come sopra richiamata, non dimostrando, però, in concreto, l'effettivo utilizzo di tale formula.
La Corte ritiene, poi, non fondato quanto contestato da parte degli appellanti in ordine alla illegittima applicazione dello ius variandi, anche nella determinazione degli interessi, atteso che si ritiene del tutto condivisibile quanto asserito da parte del giudice di prime cure, laddove, dopo aver rilevato la genericità della contestazione, ha evidenziato che parte attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio di individuare e di indicare quali modifiche contrattuali sarebbero state illegittimamente apportate nel corso del rapporto. Solo a fronte di tale specifica allegazione, nel caso di specie mancante, infatti, grava sulla banca l'onere di provare di avere correttamente comunicato alla correntista le modifiche apportate.
Alla luce della motivazione che precede, non rileva quanto asserito da parte appellante in ordine alla mancata applicazione, nel caso di specie, del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella pronuncia n. 24675/2017 in materia di usura sopravvenuta, avendo affermato che pagina 11 di 15 il tribunale non avrebbe valutato preliminarmente se vi fosse stato esercizio dello ius variandi e se lo stesso fosse legittimo o meno al fine di valutare se la usura asseritamente sopravvenuta fosse conseguenza dello stesso. È, infatti, evidente che in difetto di una specifica allegazione in ordine a quali siano state le modifiche intervenute asseritamente illegittime nel corso del rapporto, il cui onere gravava su parte attrice, è del tutto esplorativa una CTU volta a individuare la loro illegittimità e verificare così l'usurarietà dei tassi applicati.
5. Oggetto del quinto motivo di appello è, poi, quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto inapplicabile ai contratti de quibus la disciplina relativa alla trasparenza dell'Indicatore Sintetico del
Costo.
Co Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che l' sarebbe stato introdotto a seguito della Delibera del CICR del 4.03.2003, ossia prima della stipula dei contratti,
avvenuta in data 25.01.2007. Secondo gli appellanti, peraltro, l'assenza dell'indicatore sintetico del costo impedirebbe al cliente di avere conoscenza del costo del finanziamento e di effettuare così una valutazione complessiva e comparativa della proposta contrattuale, con conseguente nullità del contratto per violazione della disposizione di cui all'art. 117 TUB e per violazione di una norma imperativa, ex art. 1418, comma 1, c.c..
Tale motivo è infondato.
In ordine alla eccezione di nullità per la mancata indicazione del TAEG/ISC, la Corte rileva che la
Co delibera CICR del 4 marzo 2003 ha previsto l'inserimento dell' nell'ambito della pubblicità
precontrattuale, senza però prevedere alcuna sanzione in caso di violazione. E infatti, i commi 4 e 7
dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso debitore e tale sanzione non può essere estesa analogicamente all'ISC, che non è un tasso debitore, ma un indice equivalente. Sul punto rileva quanto affermato dalla Cassazione, secondo la quale: “in tema
di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale pagina 12 di 15 (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi,
prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per
sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del
suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo
elencati in contratto.” (Cass. n. 39169/21). “L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo
(ISC), o tasso annuo effettivo globale (TAEG), difatti, rappresenta il costo effettivo dell'operazione,
espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento: esso per
conseguenza racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione
composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). L'indice
si traduce in una formula sintetica, d'immediata intelligibilità, che esprime l'incidenza dell'interesse e
di tutti i costi accessori e che, per conseguenza, risponde a funzione informativa, volta a consentire al
cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di renderlo
consapevole dell'effettiva onerosità dell'operazione (Cass. n. 4597/23; n. 14000/23). E allora, esso
non configura «tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» (art. 117, comma 4, del
d.lgs. n. 385/93), e la pattuizione relativa non rientra nel novero delle clausole «che prevedono tassi,
prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati» (art. 117, comma 6, del d.lgs.
citato). Non trova, quindi, attuazione il successivo comma 7 della medesima disposizione, il quale, in
caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, comporta
l'applicazione: […] l'erronea indicazione dell'indice sintetico di costo o TAEG non incide sulla
validità del contratto (secondo i principi posti da Cass., sez. un., n. 26724/2007)” (cfr. Cass.
35676/23).
pagina 13 di 15 6. Nel rigetto dei precedenti motivi di appello resta assorbito il sesto motivo di appello volto a ottenere la riforma della sentenza anche in relazione alle spese di lite del giudizio di primo grado quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello. Si rileva, peraltro, che non possa essere accolta la richiesta di procedere a una compensazione delle stesse, in difetto dei presupposti di legge.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico solidale di e di Parte_5 Parte_2
quali parti soccombenti, avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore indeterminato di complessità media della controversia, applicando i parametri medi per la fase di studio e quella introduttiva e quelli minimi per quella decisionale, stante il deposito di una sola memoria, ex
DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
8. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte delle appellanti del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento in Parte_5 Parte_2
via solidale in favore di delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € CP_1
6.327,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
pagina 14 di 15 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte di
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e di del doppio del contributo unificato Parte_5 Parte_2
previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002,
in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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