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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n.2000074/2011 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.200074 del Ruolo Generale per l'anno 2011
promosso da
(PI ), in persona del suo legale rappresentante in carica Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Silvia Obino, che la rappresenta
[...]
e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione ricorrente
contro
(PI ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore in carica , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_2
dell'avv. Annalisa Mocci, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 23.1.2021
convenuto oggetto: impugnazione delibera condominiale la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice e del convenuto (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 13.1.2025):
pagina 1 di 2 voglia il Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle
spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.1137 cc depositato l'11.3.2011 la ha chiesto al Tribunale di Parte_1
sospendere in via cautelare le delibere assembleari del di Controparte_1
del 08.02.2011 e del 22.4.2009 - nella parte in cui approvano il bilancio consuntivo 2008 - CP_1
e, nel merito, di accertarne e dichiararne la nullità e/o l'annullamento e/o comunque l'invalidità, con
vittoria di diritti ed onorari di giudizio.
Con decreto del 31.3.2011 è stata rigettata l'istanza di sospensione e fissata l'udienza di comparizione delle parti ed i termini per la notifica.
Il costituito il 6.6.2011, ha chiesto in via preliminare di Controparte_1
dichiarare la tardività dell'impugnazione della delibera del 21.4.2010 e, nel merito, di rigettare ogni
avversa domanda perché infondata, con vittoria di spese.
Dopo la sua istruzione, le parti hanno trovato un accordo stragiudiziale e concordemente concluso come indicato in epigrafe.
***
Alla luce di quanto esposto e delle concordi conclusioni delle parti deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate le spese di lite.
Cagliari, 15 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.200074 del Ruolo Generale per l'anno 2011
promosso da
(PI ), in persona del suo legale rappresentante in carica Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Silvia Obino, che la rappresenta
[...]
e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione ricorrente
contro
(PI ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore in carica , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_2
dell'avv. Annalisa Mocci, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 23.1.2021
convenuto oggetto: impugnazione delibera condominiale la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice e del convenuto (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 13.1.2025):
pagina 1 di 2 voglia il Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle
spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.1137 cc depositato l'11.3.2011 la ha chiesto al Tribunale di Parte_1
sospendere in via cautelare le delibere assembleari del di Controparte_1
del 08.02.2011 e del 22.4.2009 - nella parte in cui approvano il bilancio consuntivo 2008 - CP_1
e, nel merito, di accertarne e dichiararne la nullità e/o l'annullamento e/o comunque l'invalidità, con
vittoria di diritti ed onorari di giudizio.
Con decreto del 31.3.2011 è stata rigettata l'istanza di sospensione e fissata l'udienza di comparizione delle parti ed i termini per la notifica.
Il costituito il 6.6.2011, ha chiesto in via preliminare di Controparte_1
dichiarare la tardività dell'impugnazione della delibera del 21.4.2010 e, nel merito, di rigettare ogni
avversa domanda perché infondata, con vittoria di spese.
Dopo la sua istruzione, le parti hanno trovato un accordo stragiudiziale e concordemente concluso come indicato in epigrafe.
***
Alla luce di quanto esposto e delle concordi conclusioni delle parti deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate le spese di lite.
Cagliari, 15 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 2 di 2