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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2113/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Angelo Canino Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_1
Antonio Sorace resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.5.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, premesso di essere alle dipendenze dell' CP_1 CP_2
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere,
[...] esponeva: di aver svolto dall'1.11.2005 al 22.12.2014, dal 23.12.2014 al
9.4.2017, dal 10.4.2017 al 31.12.2017, dal 1.7.2020 al 30.6.2020 le mansioni di operatore socio sanitario, rispettivamente, presso il Pronto Soccorso e
Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di , l' CP_2 Controparte_3
dell' , l' e l'
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
; che dall'1.7.2020 al 30.11.2021 aveva svolto le mansioni di CP_6 infermiere professionale presso l' ; che dal 1.12.2021 al Controparte_6
5.6.2023, era stato assegnato all'U.O.C. di Medicina Generale Valentini;
che dalla certificazione rilasciata dal consulente medico di parte in data 15.3.2023
1 aveva appreso che le patologie dalle quali era affetto, ovvero “Bulging mediano del Disco L2-L3; Protrusione discale mediana L3-L4 con impronta del sacco durale;
Protrusione discale mediana L4-L5; Bulging mediano del disco L5-S1” erano da considerare malattie professionali, ovvero erano state contratte a causa delle mansioni espletate;
che le cause che avevano determinato l'insorgenza delle predette malattie, erano rinvenire nell'ambiente di lavoro nocivo ed insalubre nelle modalità di svolgimento delle mansioni, nella qualità, quantità ed inadeguatezza del lavoro svolto, nell'esposizione al rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi senza ausili efficaci, da posture incongrue e dalla movimentazione dei pazienti ospedalizzati;
che l'istanza presentata all' intesa al riconoscimento della natura CP_7 professionale di dette malattie era stata rigettata così come il successivo ricorso in opposizione.
Lamentando la illegittimità dell'operato dell'Ente assicuratore, concludeva chiedendo “[..] 1) accertare e dichiarare che le malattie “Bulging mediano del
Disco L2-L3; Protrusione discale mediana L3-L4 con impronta del sacco durale,
Protrusione discale mediana L4-L5, Bulging mediano del disco L5-S1”, sono di natura professionale ovvero che le predette patologie rientrano nel novero di quelle tabellate, ovvero che le infermità di cui trattasi sono da considerare come infortunio sul lavoro e, comunque, sono da ricollegare, anche a livello di concausa, alle mansioni ed al lavoro svolto dal ricorrente, dichiarare, per
l'effetto, il diritto del sig. ad ottenere dall' l'indennizzo in Parte_1 CP_1 capitale e/o la rendita, nella misura legalmente prevista commisurata al grado del 25% per invalidità lavorativa e per danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare, per l'effetto, l' di CP_1
in persona del preposto e legale rapp.te pro-tempore, a liquidare e CP_2 corrispondere, in favore del ricorrente, il relativo indennizzo in capitale e/o la rendita, nella misura legalmente prevista e commisurata al grado del 25% per invalidità lavorativa e per danno biologico come per legge, o in quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo [..]”.
2 Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
All'esito della disposta prova orale – che si è sostanziata nella escussione dei testi e avendo parte ricorrente, all'udienza del 15.1.2025, Tes_1 Tes_2 rinunciato all'escussione del teste – non è stata adeguatamente offerta Tes_3 la prova dell'esposizione del ricorrente ai rischi denunciati in ricorso.
Occorre premettere che, contrariamente a quanto deduce parte ricorrente, la patologia lamentata in ricorso (“Bulging mediano del Disco L2-L3; Protrusione discale mediana L3-L4 con impronta del sacco durale;
Protrusione discale mediana L4-L5; Bulging mediano del disco L5-S1”) non è affatto tabellata prevedendo le tabelle delle malattie professionali (alla voce 77, cfr. all. 22 fasc. ricorrente) le “ernie discali” che è differente patologia.
Ciò precisato, i testi escussi – che hanno riferito esclusivamente in relazione al periodo durante il quale il ricorrente ha prestato servizio, in qualità di OSS, presso l' dell' Controparte_3 CP_4
(ossia dal 23.12.2014 al 9.4.2017) - non hanno in alcun modo fatto
[...] cenno ad ambienti di lavoro nocivi ed insalubri e, quanto al rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, da posture incongrue e dalla movimentazione dei pazienti ospedalizzati, hanno riferito che il ricorrente “[..] faceva accoglienza del paziente, lo accoglieva al reparto [..] Accompagnava i pazienti anche per eseguire esami endoscopici, li accompagnava con carrozzina
o barella sia prima dell'esame che anche quando finivano l'esame [..] Aiutava il paziente a spogliarsi e rivestirsi, lo sistemava anche nel letto [..] Faceva carico
e scarico di farmaci tre o quattro volte a settimana. In verità con frequenza anche giornaliera presso la farmacia dell'ospedale. Il trasposto dei dispositivi medici e farmaci, prelevati dalla farmacia dell'ospedale, veniva effettuata con un carrellino di cui era dotato il servizio di endoscopia. I pacchi potevano arrivare ad un massimo di 5 kg ciascuno ed il carrello poteva arrivare anche a
3 30-40 kg [..]” (cfr. teste e che [..] lui doveva movimentare i paziente, Tes_1 aiutava a spostarli, li prevendeva dal reparto di gastroenterologia e li portava in endoscopia digestiva per gli esami endoscopici [..] Preciso che i pazienti autosufficienti non venivano trasportati con carrozzina o altro, ma solo instradati alla sala endoscopica. Però, dopo l'esame, essendo stati anche loro sedati, dovevano essere traspostati in sala risveglio con la barella. In endoscopia non ci sono ausili meccanici di sollevamento in quanto i pazienti non devono essere sollevati, ma devono semplicemente essere girati su un fianco dagli operatori [..] Si occupava anche del prelievo dei farmaci e dei dispositivi medici con ausilio del carrellino almeno una volta a settimana, presso la farmacia dell'ospedale che si trova al piano terra [..] I pacchi pesavano tra i 5 e 10 kg ed il carrello veniva riempito di pacchi [..]” (cfr. teste
). Tes_2
Dalle deposizioni che precedono non si ravvisa l'esposizione al denunciato rischio derivante da movimentazione manuale di carichi (il trasporto dei farmaci, contenuti in pacchi dal peso variabile tra i 5/10 Kg, avveniva da parte del ricorrente con un carrello) o dei pazienti (questi venivano condotti dal ricorrente in endoscopia digestiva per gli esami endoscopici mediante carrozzina o barella e non dovevano essere sollevati ma girati su un fianco dagli operatori).
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che i testi escussi hanno riferito in ordine alle mansioni di OSS svolte dal ricorrente limitatamente al periodo dal dicembre
2015 (cfr. teste ) all'aprile 2017 (epoca di cessazione della adibizione Tes_2 del ricorrente alla UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva) e dunque per un arco temporale molto ristretto rispetto all'ampio periodo indicato in ricorso (dal novembre 2005 al 30.6.2020) nel quale il ricorrente ha dedotto di aver svolto le mansioni di OSS che assume essere generatrici delle patologie di cui lamenta la natura professionale.
Il ricorso per quanto precede non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
4 rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2113/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Angelo Canino Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_1
Antonio Sorace resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.5.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, premesso di essere alle dipendenze dell' CP_1 CP_2
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere,
[...] esponeva: di aver svolto dall'1.11.2005 al 22.12.2014, dal 23.12.2014 al
9.4.2017, dal 10.4.2017 al 31.12.2017, dal 1.7.2020 al 30.6.2020 le mansioni di operatore socio sanitario, rispettivamente, presso il Pronto Soccorso e
Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di , l' CP_2 Controparte_3
dell' , l' e l'
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
; che dall'1.7.2020 al 30.11.2021 aveva svolto le mansioni di CP_6 infermiere professionale presso l' ; che dal 1.12.2021 al Controparte_6
5.6.2023, era stato assegnato all'U.O.C. di Medicina Generale Valentini;
che dalla certificazione rilasciata dal consulente medico di parte in data 15.3.2023
1 aveva appreso che le patologie dalle quali era affetto, ovvero “Bulging mediano del Disco L2-L3; Protrusione discale mediana L3-L4 con impronta del sacco durale;
Protrusione discale mediana L4-L5; Bulging mediano del disco L5-S1” erano da considerare malattie professionali, ovvero erano state contratte a causa delle mansioni espletate;
che le cause che avevano determinato l'insorgenza delle predette malattie, erano rinvenire nell'ambiente di lavoro nocivo ed insalubre nelle modalità di svolgimento delle mansioni, nella qualità, quantità ed inadeguatezza del lavoro svolto, nell'esposizione al rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi senza ausili efficaci, da posture incongrue e dalla movimentazione dei pazienti ospedalizzati;
che l'istanza presentata all' intesa al riconoscimento della natura CP_7 professionale di dette malattie era stata rigettata così come il successivo ricorso in opposizione.
Lamentando la illegittimità dell'operato dell'Ente assicuratore, concludeva chiedendo “[..] 1) accertare e dichiarare che le malattie “Bulging mediano del
Disco L2-L3; Protrusione discale mediana L3-L4 con impronta del sacco durale,
Protrusione discale mediana L4-L5, Bulging mediano del disco L5-S1”, sono di natura professionale ovvero che le predette patologie rientrano nel novero di quelle tabellate, ovvero che le infermità di cui trattasi sono da considerare come infortunio sul lavoro e, comunque, sono da ricollegare, anche a livello di concausa, alle mansioni ed al lavoro svolto dal ricorrente, dichiarare, per
l'effetto, il diritto del sig. ad ottenere dall' l'indennizzo in Parte_1 CP_1 capitale e/o la rendita, nella misura legalmente prevista commisurata al grado del 25% per invalidità lavorativa e per danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare, per l'effetto, l' di CP_1
in persona del preposto e legale rapp.te pro-tempore, a liquidare e CP_2 corrispondere, in favore del ricorrente, il relativo indennizzo in capitale e/o la rendita, nella misura legalmente prevista e commisurata al grado del 25% per invalidità lavorativa e per danno biologico come per legge, o in quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo [..]”.
2 Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
All'esito della disposta prova orale – che si è sostanziata nella escussione dei testi e avendo parte ricorrente, all'udienza del 15.1.2025, Tes_1 Tes_2 rinunciato all'escussione del teste – non è stata adeguatamente offerta Tes_3 la prova dell'esposizione del ricorrente ai rischi denunciati in ricorso.
Occorre premettere che, contrariamente a quanto deduce parte ricorrente, la patologia lamentata in ricorso (“Bulging mediano del Disco L2-L3; Protrusione discale mediana L3-L4 con impronta del sacco durale;
Protrusione discale mediana L4-L5; Bulging mediano del disco L5-S1”) non è affatto tabellata prevedendo le tabelle delle malattie professionali (alla voce 77, cfr. all. 22 fasc. ricorrente) le “ernie discali” che è differente patologia.
Ciò precisato, i testi escussi – che hanno riferito esclusivamente in relazione al periodo durante il quale il ricorrente ha prestato servizio, in qualità di OSS, presso l' dell' Controparte_3 CP_4
(ossia dal 23.12.2014 al 9.4.2017) - non hanno in alcun modo fatto
[...] cenno ad ambienti di lavoro nocivi ed insalubri e, quanto al rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, da posture incongrue e dalla movimentazione dei pazienti ospedalizzati, hanno riferito che il ricorrente “[..] faceva accoglienza del paziente, lo accoglieva al reparto [..] Accompagnava i pazienti anche per eseguire esami endoscopici, li accompagnava con carrozzina
o barella sia prima dell'esame che anche quando finivano l'esame [..] Aiutava il paziente a spogliarsi e rivestirsi, lo sistemava anche nel letto [..] Faceva carico
e scarico di farmaci tre o quattro volte a settimana. In verità con frequenza anche giornaliera presso la farmacia dell'ospedale. Il trasposto dei dispositivi medici e farmaci, prelevati dalla farmacia dell'ospedale, veniva effettuata con un carrellino di cui era dotato il servizio di endoscopia. I pacchi potevano arrivare ad un massimo di 5 kg ciascuno ed il carrello poteva arrivare anche a
3 30-40 kg [..]” (cfr. teste e che [..] lui doveva movimentare i paziente, Tes_1 aiutava a spostarli, li prevendeva dal reparto di gastroenterologia e li portava in endoscopia digestiva per gli esami endoscopici [..] Preciso che i pazienti autosufficienti non venivano trasportati con carrozzina o altro, ma solo instradati alla sala endoscopica. Però, dopo l'esame, essendo stati anche loro sedati, dovevano essere traspostati in sala risveglio con la barella. In endoscopia non ci sono ausili meccanici di sollevamento in quanto i pazienti non devono essere sollevati, ma devono semplicemente essere girati su un fianco dagli operatori [..] Si occupava anche del prelievo dei farmaci e dei dispositivi medici con ausilio del carrellino almeno una volta a settimana, presso la farmacia dell'ospedale che si trova al piano terra [..] I pacchi pesavano tra i 5 e 10 kg ed il carrello veniva riempito di pacchi [..]” (cfr. teste
). Tes_2
Dalle deposizioni che precedono non si ravvisa l'esposizione al denunciato rischio derivante da movimentazione manuale di carichi (il trasporto dei farmaci, contenuti in pacchi dal peso variabile tra i 5/10 Kg, avveniva da parte del ricorrente con un carrello) o dei pazienti (questi venivano condotti dal ricorrente in endoscopia digestiva per gli esami endoscopici mediante carrozzina o barella e non dovevano essere sollevati ma girati su un fianco dagli operatori).
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che i testi escussi hanno riferito in ordine alle mansioni di OSS svolte dal ricorrente limitatamente al periodo dal dicembre
2015 (cfr. teste ) all'aprile 2017 (epoca di cessazione della adibizione Tes_2 del ricorrente alla UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva) e dunque per un arco temporale molto ristretto rispetto all'ampio periodo indicato in ricorso (dal novembre 2005 al 30.6.2020) nel quale il ricorrente ha dedotto di aver svolto le mansioni di OSS che assume essere generatrici delle patologie di cui lamenta la natura professionale.
Il ricorso per quanto precede non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
4 rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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