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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente-
Dott.ssa Elvira Puleio - Giudice -
Dott. Marco PonIGlione - Giudice rel. ed est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 917/2022 avente ad oggetto: separazione vertente
TRA
(c.f. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica Dominicana) il 5.4.1989, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Liliana Greco, presso il cui studio in Campobasso alla Via Mazzini n. 104 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Colarusso, presso il cui studio in SO (IS) alla Via Filangieri n. 50 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.2.2025, da intendersi qui integralmente ritrascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28.9.2022, , nata a [...] Parte_1
EG (Repubblica Dominicana) il 5.4.1989, proponeva domanda di separazione personale, premettendo di aver contratto matrimonio in La EG (Repubblica Dominicana) in data
23.12.2020 con nato a [...] il [...]. Rappresentava che dalla loro Controparte_1
unione non nascevano figli, che era venuta meno l'affectio coniugalis e, pertanto, chiedeva al
Tribunale di: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Imporre al IG. CP_1
di corrispondere mensilmente alla IG.ra
[...] Parte_1
l'importo di € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento. Tale somma sarà corrisposte entro il 5 di ogni mese a mezzo di accredito su conto corrente bancario intestato alla IG.ra
[...]
di cui si forniranno gli estremi e le somme verranno rivalutate Parte_1 annualmente a norma degli indici istat.”.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di separazione, ma, al Controparte_1 contempo, si opponeva alla richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento avanzata dalla moglie e chiedeva addebitarsi la separazione alla . Pt_1
Pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti all'udienza del 1.12.2022, il giudizio proseguiva innanzi al Giudice istruttore e veniva istruito tramite produzione documentale ed escussione dei testimoni.
Tuttavia, con istanza del 12.9.2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere Parte_1
alle dovute annotazioni ed incombenze;
modificare le condizioni previste nel provvedimento provvisorio della separazione personale nel seguente modo: la IG.ra rinuncia all'assegno di Parte_1 mantenimento di € 100,00 e ad ogni altra pretesa di carattere economico nei riguardi del
; CP_1
i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico né di avere ulteriori rapporti economico/patrimoniali da regolare tra loro.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione al Collegio. A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole. Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
In ordine alle condizioni della separazione, così come evidenziato, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, sottoscritto sia dalle parti personalmente che dai rispettivi procuratori e depositato telematicamente nel fascicolo del presente procedimento.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter recepire interamente gli accordi raggiunti, non essendo questi contrari a norme imperative, e di porli a base della presente decisione.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SO per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e
69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nata in [...] il [...] e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] [...], i quali hanno
[...] C.F._2
contratto matrimonio civile in La EG (Repubblica Domenicana) il 23.12.2020 (numero
13 parte II serie C Ufficio 1, anno 2021 del Comune di SO);
• Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SO per gli adempimenti di competenza;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di conIGlio del 20.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Marco PonIGlione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente-
Dott.ssa Elvira Puleio - Giudice -
Dott. Marco PonIGlione - Giudice rel. ed est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 917/2022 avente ad oggetto: separazione vertente
TRA
(c.f. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica Dominicana) il 5.4.1989, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Liliana Greco, presso il cui studio in Campobasso alla Via Mazzini n. 104 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Colarusso, presso il cui studio in SO (IS) alla Via Filangieri n. 50 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.2.2025, da intendersi qui integralmente ritrascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28.9.2022, , nata a [...] Parte_1
EG (Repubblica Dominicana) il 5.4.1989, proponeva domanda di separazione personale, premettendo di aver contratto matrimonio in La EG (Repubblica Dominicana) in data
23.12.2020 con nato a [...] il [...]. Rappresentava che dalla loro Controparte_1
unione non nascevano figli, che era venuta meno l'affectio coniugalis e, pertanto, chiedeva al
Tribunale di: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Imporre al IG. CP_1
di corrispondere mensilmente alla IG.ra
[...] Parte_1
l'importo di € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento. Tale somma sarà corrisposte entro il 5 di ogni mese a mezzo di accredito su conto corrente bancario intestato alla IG.ra
[...]
di cui si forniranno gli estremi e le somme verranno rivalutate Parte_1 annualmente a norma degli indici istat.”.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di separazione, ma, al Controparte_1 contempo, si opponeva alla richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento avanzata dalla moglie e chiedeva addebitarsi la separazione alla . Pt_1
Pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti all'udienza del 1.12.2022, il giudizio proseguiva innanzi al Giudice istruttore e veniva istruito tramite produzione documentale ed escussione dei testimoni.
Tuttavia, con istanza del 12.9.2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere Parte_1
alle dovute annotazioni ed incombenze;
modificare le condizioni previste nel provvedimento provvisorio della separazione personale nel seguente modo: la IG.ra rinuncia all'assegno di Parte_1 mantenimento di € 100,00 e ad ogni altra pretesa di carattere economico nei riguardi del
; CP_1
i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico né di avere ulteriori rapporti economico/patrimoniali da regolare tra loro.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione al Collegio. A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole. Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
In ordine alle condizioni della separazione, così come evidenziato, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, sottoscritto sia dalle parti personalmente che dai rispettivi procuratori e depositato telematicamente nel fascicolo del presente procedimento.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter recepire interamente gli accordi raggiunti, non essendo questi contrari a norme imperative, e di porli a base della presente decisione.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SO per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e
69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nata in [...] il [...] e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] [...], i quali hanno
[...] C.F._2
contratto matrimonio civile in La EG (Repubblica Domenicana) il 23.12.2020 (numero
13 parte II serie C Ufficio 1, anno 2021 del Comune di SO);
• Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SO per gli adempimenti di competenza;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di conIGlio del 20.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Marco PonIGlione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari