Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
n° 689/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa – giusta mandato in atti– dall'avv. Maria Parte_1
Serrapica ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale ubicato in Santa Maria
Imbaro (CH), alla via Piane n. 64/A;
- ricorrente -
e
, in persona del Controparte_1 CP_2
[...] [...]
, Controparte_3 tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Pierangelo
Trippitelli;
-resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante, premesso di essere dipendente del Controparte_1
con contratto a tempo indeterminato, area professionale personale docente,
[...]
Ha, dunque, così concluso:
“1) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, del valore nominale di € 500,00 annui, ex L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121 e, tenuto conto dell'avverarsi della prescrizione quinquennale, delle annualità pregresse a far data dall'anno scolastico 2020/2021 al 2024/25 per un tot. 5 anni, equivalenti ad € 2.500,00, o di quell'altra, minore o maggiore che sarà ritenuta di
Giustizia;
2) con vittoria di spese e competenze legali, rimborso forfettario per spese generali
(12,5%), CPA - refuse e distratte in favore del sottoscritto avvocato che rende la dichiarazione”.
Con memoria difensiva si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo, nel CP_1
merito, il rigetto del ricorso.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
La parte ricorrente agendo in giudizio ha lamentato che l'amministrazione resistente avrebbe ingiustamente escluso dal beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili sulla base di una errata interpretazione volta a ritenere il beneficio in parola strettamente connesso all'attività didattica cui sarebbero istituzionalmente deputati i soli docenti e cui sarebbero invece, nella prospettazione avversaria, estranei gli educatori.
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Invero, la prospettazione di parte ricorrente ha trovato significativo riscontro nella recente pronuncia della Sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 32104 del
31.10.2022, che ha stabilito la spettanza della carta docente a tutto il personale docente, compreso quello educativo, la cui motivazione è qui integralmente richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non rinvenendo questo giudicante ragioni per discostarsene:
“2.1 La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post Iauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con Controparte_5
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonchè le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre
2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di
2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonchè di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicchè, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Nè può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che CP_6
"(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si CP_6
specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Il predetto orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte con la recente pronuncia n.
9895 del 11.04.2024.
Ne consegue che, alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve riconoscersi alla parte ricorrente il beneficio in esame dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2024/2025, per un totale di 5 anni, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta alla corresponsione in suo favore dell'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (5 annualità pari ad €. 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai CP_1
sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 1.100,01 a € 5.200,00), tenuto conto della assenza della fase istruttoria e della marcata serialità del presente contenzioso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta docente” in relazione agli anni scolastici che vanno dal 2020/2021 al
2024/2025;
b) condanna, per l'effetto, il in persona del Controparte_1
all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta Controparte_2 docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (5 annualità, pari ad €. 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in €. 1.030,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, il 04.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -