CA
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/05/2024, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai IGnori magistrati:
Dott. Francesco Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio ConIGliere rel.
Dott. Iachini Bellisarii Alberto ConIGliere
riunita in Camera di ConIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 584 /2023 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 24/04/2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Cozzo- Parte_1 lino, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Montesilvano al C.so Strasburgo n. 5, Scala B, presso lo Studio
Legale dell'Avv. Adriano Chiulli del Foro di Pescara, che lo rappresenta e difen- de in forza di procura alle liti da intendersi in calce alla comparsa di risposta in appello;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante così conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1210/2022 Rep. N. 1657/2022 del 24 novembre 2022, pubblicata il 23 novembre 2022 e non notificata, emessa dal
Tribunale di Teramo in persona del G.I. Dott.ssa Silvia Fanesi a definizione del giudizio n. 2892/2016 R.G.A.C. ed in accoglimento dei suesposti motivi di appello:
A) accertare e dichiarare la responsabilità del nella cau- Controparte_1
sazione del sinistro per cui è giudizio;
B) per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da insidia stradale così come quantificato dalla CTU medico-legale in atti, in aggiunta agli interessi e alla rivalutazione che vengono richiesti dal fatto e sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata così conclude: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, re- spinta ogni contraria istanza:
- integralmente rigettare l'appello, come avverso proposto, perché inammissibile
ex art. 348 bis, comma I, c.p.c. per le causali in premessa;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda risarcitoria non essen-
do stata tesa a richiedere il solo danno differenziale per le motivazioni sopra ri- proposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; nel merito, qualora disattese le eccezioni sopra estese:
- in via principale, integralmente rigettare l'appello proposto, perché infondato
in fatto ed in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n.
1210/2022, pubblicata il 23.11.2022, dall'On.le Tribunale di Teramo, Ill.mo
2 Giudice Dott.ssa S. Fanesi, a definizione del giudizio di cognizione instaurato tra
le stesse parti n. 2892/2016 R.G.;
- in via subordinata, nella mala augurata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche in modo parziale, accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa dell'Appellante nella causazione del sinistro, a norma dell'art. 1227, comma I, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la pretesa risarcitoria formulata da Controparte, previo contenerla nei limiti delle risultanze della CTU svolta, senza personalizzazione del danno e/o dan- no morale e per il solo effettivo danno differenziale eventualmente ancora a doversi, senza neanche ristoro delle competenze per la consulenza di parte del Dott. in quanto la relativa documentazione di spesa è stata ac- Pt_2
quisita tardivamente ed in violazione del contradittorio tra le parti, altresì violativa dell'art. 1223 c.c. ed infine senza rifusione delle spese legali matu- rate nella fase stragiudiziale in quanto non necessarie e, comunque, di ecces- siva determinazione;
- in via di ultimo subordine, contenere la pretesa risarcitoria e le relative ri- chieste alla reale ed effettiva entità del danno subito dalla Danneggiata nei limiti delle risultanze della CTU svolta, senza personalizzazione del danno e/o danno morale e per il solo effettivo danno differenziale ancora eventualmente
a doversi, senza neanche ristoro delle competenze per la consulenza di parte del Dott. in quanto la relativa documentazione di spesa è stata ac- Pt_2
quisita tardivamente ed in violazione del contradittorio tra le parti, altresì violativa dell'art. 1223 c.c. ed infine senza rifusione delle spese legali matu- rate nella fase stragiudiziale in quanto non necessarie e, comunque, di ecces- siva determinazione;
- sempre con vittoria di spese e onorari di giudizio di entrambi i gradi di giu- dizio.”
3 OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 1210/2022 Rep. N.
1657/2022 del 24 novembre 2022, pubblicata il 23 novembre 2022 e non noti- ficata, emessa dal Tribunale di Teramo in persona del G.I. Dott.ssa Silvia Fa- nesi
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha respinto, perché in- fondata, la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1
confronti del , volta ad ottenere la condanna di questo ul- Controparte_1
timo al risarcimento dei danni da lei patiti a seguito di una caduta, condan- nando la stessa alle spese di lite.
1.1. L'attrice aveva chiesto, previo accertamento della totale responsabilità civile del , ex art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro de Controparte_1 quo, la condanna dell'Ente al risarcimento del danno, da quantificarsi nella misura di € 12.871,80 o nella diversa somma risultante di giustizia, oltre inte- ressi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale, con vittoria di spese, anche della fase stragiudiziale.
1.2. Aveva a tal proposito asserito, per quel che qui interessa, che:
- in data 14 agosto 2015, alle ore 9.30 circa, dopo aver terminato di fare la spesa, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali site in via Palermo a per raggiungere il marciapiede opposto, inciampava con il piede de- CP_1
stro in una buca ed andava a cadere rovinosamente a terra;
- interveniva prontamente sul posto il 118 dell di Org_1 CP_1
contattato dai IG.ri e , che avevano as- Parte_3 Parte_4 sistito all'occorso;
4 - veniva quindi trasportata presso il Pronto Soccorso dell' di Org_1 ove le veniva diagnosticato: “trauma facciale e reg nasale – ferite CP_1
escoriate multiple ferita lc labbro inferiore – trauma discorsivo caviglia dx ”;
-in seguito, si sottoponeva ad un intervento di chirurgia plastica e solo in data
18 novembre 2015 veniva giudicata guarita, con postumi incidenti sull'integrità psico-fisica della persona valutabile nella misura del pari al 6% e le lesioni personali patite venivano valutate, sulla scorta di consulenza medico legale di parte, per un importo complessivo di €11.871,80;
- il sinistro era riconducibile alla responsabilità del per Controparte_1 omessa manutenzione e custodia della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto lo stato dei luoghi si caratterizzava per la presenza di insidie non visi- bili agli utenti.
1.3. Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza Controparte_1
della avversa domanda, assumendo che il fatto, laddove provato, sarebbe stato da ascrivere alla responsabilità dell'attrice.
1.4. Veniva espletata l'istruttoria a mezzo di prove documentali, orali e c.t.u.
1.5. All'esito dell'istruttoria e alla luce dei fatti di causa, il giudice rilevava che il sinistro si fosse verificato “per la condotta tenuta dall'attrice, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che
l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro”.
2.Il Tribunale reputava che il nesso causale tra la fessura presente sulle strisce pedonali e la caduta fosse stato interrotto per caso fortuito incidentale, richia- mando la tradizionale giurisprudenza in virtù della quale, nel caso di respon- sabilità ex art. 2051 c.c., viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass. n. 5445/06, 18713/10), per cui il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento sogget- tivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ex art. 2051 c.c..), se tale
5 comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. n. 15375/2011; Cass. n. 15383/06).
3.Avverso la sentenza propone appello la parte soccombente, Parte_5
, articolando quattro motivi.
[...]
3.1Con il primo motivo, censura la sentenza di prime cure laddove il Tribuna- le ha stabilito che “dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, deve rilevar- si che il sinistro de quo si è verificato per la condotta tenuta dall'attrice, ido- nea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che
l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro”. Rileva che, trovandosi el- la nell'atto dell'attraversamento pedonale, la “sua attenzione non era certo ri- volta a terra ma lungo le direttive stradali onde accertarsi di poter attraver- sare in sicurezza controllando che le autovetture si fermassero al suo passag- gio”. Ritiene pertanto che il proprio comportamento fosse stato adeguato alla condizione di tempo e di luogo in cui si trovava.
3.2.Con il secondo motivo di censura, osserva che la sentenza di primo grado va “riformata nella parte in cui il giudice di prime cure ha preso in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima, senza verificare se quella condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale od anomala, da parte del custode”. Parte appellante richiama in tal senso la giurisprudenza e i consolidati principi in tema di responsabilità da cose in custodia ex art.2051
c.c. per giungere ad affermare che nella specie “spettava al dimostra- CP_1 re che la caduta avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibi- lità ed inevitabilità e che fosse da sola idonea a produrre l'evento, escludendo
i fattori causali concorrenti”.
3.3.Con il terzo motivo di appello, la censura la statuizione di primo Pt_1 grado laddove il Giudice ha affermato che “costituisce, inoltre, circostanza non contestata che l'attrice fosse residente e lavorasse in zona, sicché è lecito presumere che avesse perfetta conoscenza delle condizioni in cui si trovava la
6 strada” e “le condizioni di diffuso dissesto del manto stradale neppure sono idonee ad essere considerate quale insidia o trabocchetto”.
Sostiene l'appellante che la circostanza che ella abiti e lavori nei pressi dei luoghi di causa sia circostanza irrilevante e inidonea ad escludere l'esistenza dell'insidia.
3.4.Con il quarto motivo, censura la sentenza nella parte in cui afferma che
“le fotografie allegate dalle parti raffigurano una irregolarità del manto stra- dale poco profonda e caratterizzata da scalfitture e lievi avvallamenti, inido- nei ad integrare il duplice requisito della non visibilità ed imprevedibilità del- la situazione pericolosa che si adduce essere stata la causa del danno”.
Lamenta a tal proposito un'“errata valutazione di documenti decisivi per la definizione della controversia in ordine alla prova della situazione di pericolo occulto”, in quanto fa rilevare di aver provato che, in conseguenza dell'accaduto, il si sia attivato per riparare la buca e di Controparte_1
aver prodotto idonea documentazione fotografica in tal senso.
4.Si è costituito il che, eccepita in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., insiste per il rigetto dell'avverso gravame e per la conferma della sentenza impugnata, concluden- do come in epigrafe. Rileva in particolare che il Giudice di prime cure, con motivazione scevra da vizi di ordine logico e giuridico ed ancorata ai fatti emersi in corso di causa, aveva rigettato la domanda attorea in quanto non aveva ritenuto che la circostanza lamentata dalla quale causa della Pt_1
sua caduta, rappresentasse una situazione di insidia, mentre particolare rilievo avrebbe avuto la distrazione o l'imprudenza della donna.
5. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata a deci- sione ex artt. 281 sexies e 350 cpc, con termine alle parti fino a 10 giorni pri- ma dell'udienza odierna per il deposito di note conclusionali.
5.1. Ritiene questa Corte che l'appello, pur non configurandosi come inam- missibile, essendo individuabili i motivi oggetto di censura, nonché le parti
7 della sentenza che si assumono errati, sia infondato, non cogliendo la ratio della decisione di prime cure sottesa al rigetto della domanda.
Tutti i motivi di appello, attinenti l'an della pretesa risarcitoria, possono esse- re esaminati congiuntamente in quanto collegati tra loro.
5.2. I fatti di causa rientrano, senza dubbio, nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda in grado di evitare i danni che ne possano deri- vare agli utenti.
5.3. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custo- dia ha, com'è noto, carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa con- figurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custo- de e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di re- sponsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, ricon- ducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può es- sere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.4. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato l'onere di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e a carico del danneggiante quello di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verifi- cato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro-
8 dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010). In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un di- namismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla re- lativa struttura, ma richieda un'interazione della condotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva si- tuazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non ine- vitabile. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051
c.c (Cass. n. 1257/2018), l'ente pubblico può rispondere dei danni provocati da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c..
5.5. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comporta- mento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sus- siste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale dili- genza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude però la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologi- co tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.6.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi all'interno del caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, a tal fine, richiamare l'esame di tutta l'istruttoria e in partico- lare della documentazione fotografica allegata, nonché del dichiarato testimo- niale.
9 7. Orbene, le fotografie allegate presentano una situazione dei luoghi caratte- rizzata da numerose sconnessioni del manto stradale, tutte però inidonee a co- stituire insidia, trattandosi di dislivelli del piano viabile ben visibili.
In particolare, nel documento n. 2 del fascicolo di parte appellante di primo grado, vi sono tre fotografie che ritraggono le strisce pedonali in oggetto da diverse angolazioni ed in ognuna sono visibili distinte crepe e sconnessioni del manto stradale.
Il tratto di strada teatro del sinistro è rettilineo, pianeggiante e privo di ostaco- li idonei ad occultarne la visuale, come direttamente visibile nelle fotografie del posto versate in atti sia dall'appellante, sia dalla difesa del CP_2
[...]
7.1. Passando all'esame del dichiarato testimoniale, all' udienza del
9.05.2018, il primo teste, alla domanda: “Vero che, in data 14 Parte_3
agosto 2015, alle ore 9.30 circa, la IG.ra , nel mentre at- Parte_1
traversava la strada lungo le strisce pedonali in Via Palermo in an- CP_1 dava a cadere a terra” ha così risposto: “Non ricordo esattamente il giorno, ma ricordo che vidi cadere lungo la via Palermo, sulle strisce pedonali, la IG.ra che non conoscevo. Io mi trovavo alla guida del mio mezzo e Pt_1
stavo transitando lungo la suddetta via Palermo, con direzione via Crispi, al- lorché vidi la IG.ra , che si trovava alla mia sinistra, rispetto al mio Pt_1
senso di marcia, cadere lungo le strisce pedonali con la faccia rivolta a ter- ra”.
All' udienza del 30.10.2018, il teste , coniuge dell'attrice, ha Testimone_1 così risposto: “Si è vera la circostanza, io passavo con la mia macchina e ho notato persone ferme e mia moglie a terra sulle strisce pedonali, sanguinan- te”
Infine, all' udienza del 15.01.2019, venivano escussi gli ultimi due testi della parte istante, e i quali hanno ri- Testimone_2 Parte_4 spettivamente risposto: : “E' vera la circostanza, posso Testimone_2
10 confermarla in quanto ero presente”; “ero seduta alla cassa all'interno della panetteria che si trova di fronte alle strisce pedonali che vedevo dalla vetri- na”; il teste ha affermato: “E' vera la circostanza, Parte_4
posso confermarlo perché ero presente., in quanto stavo effettuando la rac- colta dei rifiuti per conto della di cui sono dipendente”. Controparte_3
La teste riconosce espressamente la buca che ha causato Testimone_2 la caduta di parte attrice “la buca è quella che vedo nella prima foto del doc.
n. 2”. Ed ancora, , sullo stesso capitolo sub 3, ha risposto Testimone_1
“Così mi è stato riferito dalle persone presenti”, le quali avevano chiaramente visto la IG.ra inciampare proprio su una buca presente lungo le stri- Pt_6
sce pedonali.
Tutti i testi hanno poi confermato che, al momento del sinistro, le strisce pe- donali del luogo teatro del sinistro erano caratterizzate da numerose sconnes- sioni, buche ed avvallamenti.
In particolare, all'udienza del 9.05.2018, alla domanda: Vero che, alla data del 14 agosto 2015, lungo le strisce pedonali di via Palermo in vi CP_1
erano sconnessioni, buche ed avvallamenti come da foto che le vengono mo- strate (doc. 2 fascicolo di parte)” – il teste ha risposto: “Riconosco la Pt_3
via Palermo e nello specifico le strisce pedonali in quelle ritratte nelle foto- grafie prodotte al fascicolo attore(doc.all.2) che mi vengono mostrate. Preci- so che vi erano sconnessioni ed avvallamenti”
All' udienza del 30.10.2018, alla medesima domanda ha ri- Testimone_1 sposto “Si è vera la circostanza, le ho viste con i miei occhi” ed anche i IG.ri e hanno entrambi riferito alla succes- Testimone_2 Parte_4 siva udienza del 15.1.2019 “E' vera la circostanza, come da foto che mi ven- gono mostrate”.
7.2. Il perito , incaricato di eseguire un sopralluogo sullo stato dei CP_4
luoghi dalla Compagnia di Assicurazioni chiamata in manleva dal CP_1 all'udienza del 09/05/2018, ha riferito che trattavasi di carreggiata rettilinea e
11 pianeggiante, nonché che avesse una conformazione caratterizzata da ampia visibilità e che la buca avesse un diametro di 20 cm circa.
7.3.Per quanto si evince dalle fotografie in atti e dalle testimonianze citate, le sconnessioni risultavano perciò perfettamente visibili e la situazione del luogo era sicuramente suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte della danneggiata.
Ciò in ragione sia della circostanza che le condizioni della strada dovevano essere ben note alla che abitava nelle vicinanze, e che, dunque, si Pt_1
presume avesse già percorso verosimilmente anche più volte tale strada, sia della conformazione dello stato dei luoghi.
Generica, oltre che errata, è infatti la valutazione dell'appellante secondo la quale non avrebbe rilevanza che la abitasse vicino ai luoghi del sini- Pt_1
stro, circostanza invece correttamente valorizzata dal Tribunale perché prova della piena conoscenza dei luoghi di causa.
Altresì errata è la contestazione in ordine al fatto che l'appellante stesse attra- versando la strada.
Invero, l'appellante conosceva bene i luoghi, svolgendo la professione di ba- dante nelle vicinanze (abitava e lavorava a meno di 200 mt nella limitrofa via
Tevere) e, data sia la presenza di luce solare al momento del sinistro (che è avvenuto in una mattinata di agosto) sia la conformazione della strada (rettili- nea, pianeggiante), avrebbe potuto e dovuto prestare la dovuta attenzione nell'attraversarla stante la chiara visibilità delle sconnessioni, evincibile dal copioso documentale fotografico in atti (v. relazione perito e foto allegate)
Neppure può darsi rilevanza alla circostanza che il si sia di seguito CP_1
attivato per riparare la strada, atteso che la pericolosità della stessa era cono- sciuta e prevedibile dal pedone.
7.4. Nella specie, dunque, seppure si voglia ritenere dimostrato il nesso causa- le, atteso che vi è un teste che ha riconosciuto la buca su cui sarebbe avvenuto
12 l'incidente, lo stesso può dirsi interrotto dal comportamento evidentemente poco prudente dell'attrice.
7.5. A tal proposito la Suprema Corte (Cass. n. 17625/2016) ha sottolineato come anche la pericolosità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desu- mere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno”, sicché “se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno” ed ha aggiunto (Cass. n.
999/2014) che, nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo rela- tivo al mantenimento delle strade in buone condizioni, in tema di risarcimento per danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la strada al momento in cui si verifica l'even- to lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile, richie- dendo quindi all'utente della strada la massima attenzione, dovendosi la pre- vedibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per que- sti di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo: inoltre (Cass. n. 11024/2018), ove tale pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligen- za”.
7.6. La giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e supe- rata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneg- giato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del compor- tamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della IGnoria sulla cosa custo-
13 dita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è al- trettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli ob- blighi derivanti dalla convivenza civile” . (ex multis Cass. n. 2479/2018 ;
Cass. n. 29435/20 ; Cass. n. 31702/22).
7.7. Il sinistro per cui è causa deve perciò ascriversi alla condotta poco dili- gente del pedone, che, nel caso de quo, assume efficacia causale autonoma e sufficiente alla determinazione dell'evento lesivo, sì da escludere qualsivoglia rilevanza alla situazione preesistente, da considerarsi mera occasione del dan- no, dovendosi ritenere integrato il caso fortuito per fatto del danneggiato, da ritenersi imprevedibile, con elisione della responsabilità del Pubblico Custo- de.
7.8. Conseguentemente, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, in- tegrato il caso fortuito, che, come condivisibilmente ritenuto da costante giu- risprudenza di vertice, ben può essere integrato dal fatto colposo del soggetto danneggiato (Cass. n. 12895/2016).
7.9. A tali principi è sostanzialmente conforme la sentenza impugnata, nella parte in cui ha attribuito alla condotta della danneggiata efficacia eziologica esclusiva alla verificazione dell'evento dannoso, giacché, nel concreto caso di specie, il compendio istruttorio ha consentito di pervenire al positivo accerta- mento del cd. fortuito incidentale (che richiede l'accertamento dell'effettiva prevedibilità ed evitabilità della situazione di pericolo da parte dell'utente che utilizzi il bene con le cautele normalmente attese secondo le circostanze).
8. Deve, pertanto, con il primo giudice, ritenersi integrata una ipotesi di caso fortuito cd. incidentale, idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il dan-
14 no, eziologicamente riferibile al solo comportamento imprudente, negligente e comunque colposo della danneggiata.
9. L'appello deve essere dunque respinto e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in disposi- tivo con applicazione della tariffa del DM 55/2014, e successivi aggiornamen- ti, con esclusione della fase istruttoria e riduzione della tariffa media in ragio- ne della non complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n.1210/2022 del 23/11/2022 così decide nel contraddittorio delle parti:
1)respinge l'appello;
2)condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del grado, che liquida in € 3.011,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver- samento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello effettivamente dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conIGlio del 24/04/2024
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Francesco Salvatore Filocamo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai IGnori magistrati:
Dott. Francesco Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio ConIGliere rel.
Dott. Iachini Bellisarii Alberto ConIGliere
riunita in Camera di ConIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 584 /2023 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 24/04/2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Cozzo- Parte_1 lino, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Montesilvano al C.so Strasburgo n. 5, Scala B, presso lo Studio
Legale dell'Avv. Adriano Chiulli del Foro di Pescara, che lo rappresenta e difen- de in forza di procura alle liti da intendersi in calce alla comparsa di risposta in appello;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante così conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1210/2022 Rep. N. 1657/2022 del 24 novembre 2022, pubblicata il 23 novembre 2022 e non notificata, emessa dal
Tribunale di Teramo in persona del G.I. Dott.ssa Silvia Fanesi a definizione del giudizio n. 2892/2016 R.G.A.C. ed in accoglimento dei suesposti motivi di appello:
A) accertare e dichiarare la responsabilità del nella cau- Controparte_1
sazione del sinistro per cui è giudizio;
B) per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da insidia stradale così come quantificato dalla CTU medico-legale in atti, in aggiunta agli interessi e alla rivalutazione che vengono richiesti dal fatto e sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata così conclude: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, re- spinta ogni contraria istanza:
- integralmente rigettare l'appello, come avverso proposto, perché inammissibile
ex art. 348 bis, comma I, c.p.c. per le causali in premessa;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda risarcitoria non essen-
do stata tesa a richiedere il solo danno differenziale per le motivazioni sopra ri- proposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; nel merito, qualora disattese le eccezioni sopra estese:
- in via principale, integralmente rigettare l'appello proposto, perché infondato
in fatto ed in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n.
1210/2022, pubblicata il 23.11.2022, dall'On.le Tribunale di Teramo, Ill.mo
2 Giudice Dott.ssa S. Fanesi, a definizione del giudizio di cognizione instaurato tra
le stesse parti n. 2892/2016 R.G.;
- in via subordinata, nella mala augurata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche in modo parziale, accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa dell'Appellante nella causazione del sinistro, a norma dell'art. 1227, comma I, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la pretesa risarcitoria formulata da Controparte, previo contenerla nei limiti delle risultanze della CTU svolta, senza personalizzazione del danno e/o dan- no morale e per il solo effettivo danno differenziale eventualmente ancora a doversi, senza neanche ristoro delle competenze per la consulenza di parte del Dott. in quanto la relativa documentazione di spesa è stata ac- Pt_2
quisita tardivamente ed in violazione del contradittorio tra le parti, altresì violativa dell'art. 1223 c.c. ed infine senza rifusione delle spese legali matu- rate nella fase stragiudiziale in quanto non necessarie e, comunque, di ecces- siva determinazione;
- in via di ultimo subordine, contenere la pretesa risarcitoria e le relative ri- chieste alla reale ed effettiva entità del danno subito dalla Danneggiata nei limiti delle risultanze della CTU svolta, senza personalizzazione del danno e/o danno morale e per il solo effettivo danno differenziale ancora eventualmente
a doversi, senza neanche ristoro delle competenze per la consulenza di parte del Dott. in quanto la relativa documentazione di spesa è stata ac- Pt_2
quisita tardivamente ed in violazione del contradittorio tra le parti, altresì violativa dell'art. 1223 c.c. ed infine senza rifusione delle spese legali matu- rate nella fase stragiudiziale in quanto non necessarie e, comunque, di ecces- siva determinazione;
- sempre con vittoria di spese e onorari di giudizio di entrambi i gradi di giu- dizio.”
3 OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 1210/2022 Rep. N.
1657/2022 del 24 novembre 2022, pubblicata il 23 novembre 2022 e non noti- ficata, emessa dal Tribunale di Teramo in persona del G.I. Dott.ssa Silvia Fa- nesi
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha respinto, perché in- fondata, la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1
confronti del , volta ad ottenere la condanna di questo ul- Controparte_1
timo al risarcimento dei danni da lei patiti a seguito di una caduta, condan- nando la stessa alle spese di lite.
1.1. L'attrice aveva chiesto, previo accertamento della totale responsabilità civile del , ex art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro de Controparte_1 quo, la condanna dell'Ente al risarcimento del danno, da quantificarsi nella misura di € 12.871,80 o nella diversa somma risultante di giustizia, oltre inte- ressi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale, con vittoria di spese, anche della fase stragiudiziale.
1.2. Aveva a tal proposito asserito, per quel che qui interessa, che:
- in data 14 agosto 2015, alle ore 9.30 circa, dopo aver terminato di fare la spesa, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali site in via Palermo a per raggiungere il marciapiede opposto, inciampava con il piede de- CP_1
stro in una buca ed andava a cadere rovinosamente a terra;
- interveniva prontamente sul posto il 118 dell di Org_1 CP_1
contattato dai IG.ri e , che avevano as- Parte_3 Parte_4 sistito all'occorso;
4 - veniva quindi trasportata presso il Pronto Soccorso dell' di Org_1 ove le veniva diagnosticato: “trauma facciale e reg nasale – ferite CP_1
escoriate multiple ferita lc labbro inferiore – trauma discorsivo caviglia dx ”;
-in seguito, si sottoponeva ad un intervento di chirurgia plastica e solo in data
18 novembre 2015 veniva giudicata guarita, con postumi incidenti sull'integrità psico-fisica della persona valutabile nella misura del pari al 6% e le lesioni personali patite venivano valutate, sulla scorta di consulenza medico legale di parte, per un importo complessivo di €11.871,80;
- il sinistro era riconducibile alla responsabilità del per Controparte_1 omessa manutenzione e custodia della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto lo stato dei luoghi si caratterizzava per la presenza di insidie non visi- bili agli utenti.
1.3. Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza Controparte_1
della avversa domanda, assumendo che il fatto, laddove provato, sarebbe stato da ascrivere alla responsabilità dell'attrice.
1.4. Veniva espletata l'istruttoria a mezzo di prove documentali, orali e c.t.u.
1.5. All'esito dell'istruttoria e alla luce dei fatti di causa, il giudice rilevava che il sinistro si fosse verificato “per la condotta tenuta dall'attrice, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che
l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro”.
2.Il Tribunale reputava che il nesso causale tra la fessura presente sulle strisce pedonali e la caduta fosse stato interrotto per caso fortuito incidentale, richia- mando la tradizionale giurisprudenza in virtù della quale, nel caso di respon- sabilità ex art. 2051 c.c., viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass. n. 5445/06, 18713/10), per cui il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento sogget- tivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ex art. 2051 c.c..), se tale
5 comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. n. 15375/2011; Cass. n. 15383/06).
3.Avverso la sentenza propone appello la parte soccombente, Parte_5
, articolando quattro motivi.
[...]
3.1Con il primo motivo, censura la sentenza di prime cure laddove il Tribuna- le ha stabilito che “dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, deve rilevar- si che il sinistro de quo si è verificato per la condotta tenuta dall'attrice, ido- nea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che
l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro”. Rileva che, trovandosi el- la nell'atto dell'attraversamento pedonale, la “sua attenzione non era certo ri- volta a terra ma lungo le direttive stradali onde accertarsi di poter attraver- sare in sicurezza controllando che le autovetture si fermassero al suo passag- gio”. Ritiene pertanto che il proprio comportamento fosse stato adeguato alla condizione di tempo e di luogo in cui si trovava.
3.2.Con il secondo motivo di censura, osserva che la sentenza di primo grado va “riformata nella parte in cui il giudice di prime cure ha preso in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima, senza verificare se quella condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale od anomala, da parte del custode”. Parte appellante richiama in tal senso la giurisprudenza e i consolidati principi in tema di responsabilità da cose in custodia ex art.2051
c.c. per giungere ad affermare che nella specie “spettava al dimostra- CP_1 re che la caduta avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibi- lità ed inevitabilità e che fosse da sola idonea a produrre l'evento, escludendo
i fattori causali concorrenti”.
3.3.Con il terzo motivo di appello, la censura la statuizione di primo Pt_1 grado laddove il Giudice ha affermato che “costituisce, inoltre, circostanza non contestata che l'attrice fosse residente e lavorasse in zona, sicché è lecito presumere che avesse perfetta conoscenza delle condizioni in cui si trovava la
6 strada” e “le condizioni di diffuso dissesto del manto stradale neppure sono idonee ad essere considerate quale insidia o trabocchetto”.
Sostiene l'appellante che la circostanza che ella abiti e lavori nei pressi dei luoghi di causa sia circostanza irrilevante e inidonea ad escludere l'esistenza dell'insidia.
3.4.Con il quarto motivo, censura la sentenza nella parte in cui afferma che
“le fotografie allegate dalle parti raffigurano una irregolarità del manto stra- dale poco profonda e caratterizzata da scalfitture e lievi avvallamenti, inido- nei ad integrare il duplice requisito della non visibilità ed imprevedibilità del- la situazione pericolosa che si adduce essere stata la causa del danno”.
Lamenta a tal proposito un'“errata valutazione di documenti decisivi per la definizione della controversia in ordine alla prova della situazione di pericolo occulto”, in quanto fa rilevare di aver provato che, in conseguenza dell'accaduto, il si sia attivato per riparare la buca e di Controparte_1
aver prodotto idonea documentazione fotografica in tal senso.
4.Si è costituito il che, eccepita in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., insiste per il rigetto dell'avverso gravame e per la conferma della sentenza impugnata, concluden- do come in epigrafe. Rileva in particolare che il Giudice di prime cure, con motivazione scevra da vizi di ordine logico e giuridico ed ancorata ai fatti emersi in corso di causa, aveva rigettato la domanda attorea in quanto non aveva ritenuto che la circostanza lamentata dalla quale causa della Pt_1
sua caduta, rappresentasse una situazione di insidia, mentre particolare rilievo avrebbe avuto la distrazione o l'imprudenza della donna.
5. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata a deci- sione ex artt. 281 sexies e 350 cpc, con termine alle parti fino a 10 giorni pri- ma dell'udienza odierna per il deposito di note conclusionali.
5.1. Ritiene questa Corte che l'appello, pur non configurandosi come inam- missibile, essendo individuabili i motivi oggetto di censura, nonché le parti
7 della sentenza che si assumono errati, sia infondato, non cogliendo la ratio della decisione di prime cure sottesa al rigetto della domanda.
Tutti i motivi di appello, attinenti l'an della pretesa risarcitoria, possono esse- re esaminati congiuntamente in quanto collegati tra loro.
5.2. I fatti di causa rientrano, senza dubbio, nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda in grado di evitare i danni che ne possano deri- vare agli utenti.
5.3. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custo- dia ha, com'è noto, carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa con- figurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custo- de e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di re- sponsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, ricon- ducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può es- sere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.4. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato l'onere di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e a carico del danneggiante quello di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verifi- cato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro-
8 dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010). In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un di- namismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla re- lativa struttura, ma richieda un'interazione della condotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva si- tuazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non ine- vitabile. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051
c.c (Cass. n. 1257/2018), l'ente pubblico può rispondere dei danni provocati da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c..
5.5. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comporta- mento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sus- siste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale dili- genza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude però la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologi- co tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.6.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi all'interno del caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, a tal fine, richiamare l'esame di tutta l'istruttoria e in partico- lare della documentazione fotografica allegata, nonché del dichiarato testimo- niale.
9 7. Orbene, le fotografie allegate presentano una situazione dei luoghi caratte- rizzata da numerose sconnessioni del manto stradale, tutte però inidonee a co- stituire insidia, trattandosi di dislivelli del piano viabile ben visibili.
In particolare, nel documento n. 2 del fascicolo di parte appellante di primo grado, vi sono tre fotografie che ritraggono le strisce pedonali in oggetto da diverse angolazioni ed in ognuna sono visibili distinte crepe e sconnessioni del manto stradale.
Il tratto di strada teatro del sinistro è rettilineo, pianeggiante e privo di ostaco- li idonei ad occultarne la visuale, come direttamente visibile nelle fotografie del posto versate in atti sia dall'appellante, sia dalla difesa del CP_2
[...]
7.1. Passando all'esame del dichiarato testimoniale, all' udienza del
9.05.2018, il primo teste, alla domanda: “Vero che, in data 14 Parte_3
agosto 2015, alle ore 9.30 circa, la IG.ra , nel mentre at- Parte_1
traversava la strada lungo le strisce pedonali in Via Palermo in an- CP_1 dava a cadere a terra” ha così risposto: “Non ricordo esattamente il giorno, ma ricordo che vidi cadere lungo la via Palermo, sulle strisce pedonali, la IG.ra che non conoscevo. Io mi trovavo alla guida del mio mezzo e Pt_1
stavo transitando lungo la suddetta via Palermo, con direzione via Crispi, al- lorché vidi la IG.ra , che si trovava alla mia sinistra, rispetto al mio Pt_1
senso di marcia, cadere lungo le strisce pedonali con la faccia rivolta a ter- ra”.
All' udienza del 30.10.2018, il teste , coniuge dell'attrice, ha Testimone_1 così risposto: “Si è vera la circostanza, io passavo con la mia macchina e ho notato persone ferme e mia moglie a terra sulle strisce pedonali, sanguinan- te”
Infine, all' udienza del 15.01.2019, venivano escussi gli ultimi due testi della parte istante, e i quali hanno ri- Testimone_2 Parte_4 spettivamente risposto: : “E' vera la circostanza, posso Testimone_2
10 confermarla in quanto ero presente”; “ero seduta alla cassa all'interno della panetteria che si trova di fronte alle strisce pedonali che vedevo dalla vetri- na”; il teste ha affermato: “E' vera la circostanza, Parte_4
posso confermarlo perché ero presente., in quanto stavo effettuando la rac- colta dei rifiuti per conto della di cui sono dipendente”. Controparte_3
La teste riconosce espressamente la buca che ha causato Testimone_2 la caduta di parte attrice “la buca è quella che vedo nella prima foto del doc.
n. 2”. Ed ancora, , sullo stesso capitolo sub 3, ha risposto Testimone_1
“Così mi è stato riferito dalle persone presenti”, le quali avevano chiaramente visto la IG.ra inciampare proprio su una buca presente lungo le stri- Pt_6
sce pedonali.
Tutti i testi hanno poi confermato che, al momento del sinistro, le strisce pe- donali del luogo teatro del sinistro erano caratterizzate da numerose sconnes- sioni, buche ed avvallamenti.
In particolare, all'udienza del 9.05.2018, alla domanda: Vero che, alla data del 14 agosto 2015, lungo le strisce pedonali di via Palermo in vi CP_1
erano sconnessioni, buche ed avvallamenti come da foto che le vengono mo- strate (doc. 2 fascicolo di parte)” – il teste ha risposto: “Riconosco la Pt_3
via Palermo e nello specifico le strisce pedonali in quelle ritratte nelle foto- grafie prodotte al fascicolo attore(doc.all.2) che mi vengono mostrate. Preci- so che vi erano sconnessioni ed avvallamenti”
All' udienza del 30.10.2018, alla medesima domanda ha ri- Testimone_1 sposto “Si è vera la circostanza, le ho viste con i miei occhi” ed anche i IG.ri e hanno entrambi riferito alla succes- Testimone_2 Parte_4 siva udienza del 15.1.2019 “E' vera la circostanza, come da foto che mi ven- gono mostrate”.
7.2. Il perito , incaricato di eseguire un sopralluogo sullo stato dei CP_4
luoghi dalla Compagnia di Assicurazioni chiamata in manleva dal CP_1 all'udienza del 09/05/2018, ha riferito che trattavasi di carreggiata rettilinea e
11 pianeggiante, nonché che avesse una conformazione caratterizzata da ampia visibilità e che la buca avesse un diametro di 20 cm circa.
7.3.Per quanto si evince dalle fotografie in atti e dalle testimonianze citate, le sconnessioni risultavano perciò perfettamente visibili e la situazione del luogo era sicuramente suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte della danneggiata.
Ciò in ragione sia della circostanza che le condizioni della strada dovevano essere ben note alla che abitava nelle vicinanze, e che, dunque, si Pt_1
presume avesse già percorso verosimilmente anche più volte tale strada, sia della conformazione dello stato dei luoghi.
Generica, oltre che errata, è infatti la valutazione dell'appellante secondo la quale non avrebbe rilevanza che la abitasse vicino ai luoghi del sini- Pt_1
stro, circostanza invece correttamente valorizzata dal Tribunale perché prova della piena conoscenza dei luoghi di causa.
Altresì errata è la contestazione in ordine al fatto che l'appellante stesse attra- versando la strada.
Invero, l'appellante conosceva bene i luoghi, svolgendo la professione di ba- dante nelle vicinanze (abitava e lavorava a meno di 200 mt nella limitrofa via
Tevere) e, data sia la presenza di luce solare al momento del sinistro (che è avvenuto in una mattinata di agosto) sia la conformazione della strada (rettili- nea, pianeggiante), avrebbe potuto e dovuto prestare la dovuta attenzione nell'attraversarla stante la chiara visibilità delle sconnessioni, evincibile dal copioso documentale fotografico in atti (v. relazione perito e foto allegate)
Neppure può darsi rilevanza alla circostanza che il si sia di seguito CP_1
attivato per riparare la strada, atteso che la pericolosità della stessa era cono- sciuta e prevedibile dal pedone.
7.4. Nella specie, dunque, seppure si voglia ritenere dimostrato il nesso causa- le, atteso che vi è un teste che ha riconosciuto la buca su cui sarebbe avvenuto
12 l'incidente, lo stesso può dirsi interrotto dal comportamento evidentemente poco prudente dell'attrice.
7.5. A tal proposito la Suprema Corte (Cass. n. 17625/2016) ha sottolineato come anche la pericolosità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desu- mere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno”, sicché “se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno” ed ha aggiunto (Cass. n.
999/2014) che, nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo rela- tivo al mantenimento delle strade in buone condizioni, in tema di risarcimento per danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la strada al momento in cui si verifica l'even- to lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile, richie- dendo quindi all'utente della strada la massima attenzione, dovendosi la pre- vedibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per que- sti di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo: inoltre (Cass. n. 11024/2018), ove tale pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligen- za”.
7.6. La giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e supe- rata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneg- giato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del compor- tamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della IGnoria sulla cosa custo-
13 dita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è al- trettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli ob- blighi derivanti dalla convivenza civile” . (ex multis Cass. n. 2479/2018 ;
Cass. n. 29435/20 ; Cass. n. 31702/22).
7.7. Il sinistro per cui è causa deve perciò ascriversi alla condotta poco dili- gente del pedone, che, nel caso de quo, assume efficacia causale autonoma e sufficiente alla determinazione dell'evento lesivo, sì da escludere qualsivoglia rilevanza alla situazione preesistente, da considerarsi mera occasione del dan- no, dovendosi ritenere integrato il caso fortuito per fatto del danneggiato, da ritenersi imprevedibile, con elisione della responsabilità del Pubblico Custo- de.
7.8. Conseguentemente, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, in- tegrato il caso fortuito, che, come condivisibilmente ritenuto da costante giu- risprudenza di vertice, ben può essere integrato dal fatto colposo del soggetto danneggiato (Cass. n. 12895/2016).
7.9. A tali principi è sostanzialmente conforme la sentenza impugnata, nella parte in cui ha attribuito alla condotta della danneggiata efficacia eziologica esclusiva alla verificazione dell'evento dannoso, giacché, nel concreto caso di specie, il compendio istruttorio ha consentito di pervenire al positivo accerta- mento del cd. fortuito incidentale (che richiede l'accertamento dell'effettiva prevedibilità ed evitabilità della situazione di pericolo da parte dell'utente che utilizzi il bene con le cautele normalmente attese secondo le circostanze).
8. Deve, pertanto, con il primo giudice, ritenersi integrata una ipotesi di caso fortuito cd. incidentale, idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il dan-
14 no, eziologicamente riferibile al solo comportamento imprudente, negligente e comunque colposo della danneggiata.
9. L'appello deve essere dunque respinto e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in disposi- tivo con applicazione della tariffa del DM 55/2014, e successivi aggiornamen- ti, con esclusione della fase istruttoria e riduzione della tariffa media in ragio- ne della non complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n.1210/2022 del 23/11/2022 così decide nel contraddittorio delle parti:
1)respinge l'appello;
2)condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del grado, che liquida in € 3.011,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver- samento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello effettivamente dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conIGlio del 24/04/2024
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Francesco Salvatore Filocamo
15