CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
INDINNIMEO PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4008/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania-Sede Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REGOLARIZZAZION n. Z2920250004557274 C.U.T. 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 310/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugna l'atto n. Z29 2025 000455727 4, emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania avente ad oggetto l'omesso pagamento del contributo unificato tributario (C.U.T.) relativamente al procedimento recante R.G.A. n. 3201/2025 per un importo complessivo pari ad €. 628,75 (€. 620,00 di C.U.), comprensivo delle spese di notifica costituendo in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania ed instando per il suo annullamento sul rilievo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 nonché per illegittimità dell'atto impugnato per erronea verifica del valore della lite e omessa indicazione della metodologia adottata, nonché ancora per illegittimità della irroganda sanzione con vittoria di diritti, spese ed onorari da attribuire al costituito procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente e instava per il rigetto del ricorso.
In data 9.1.2026 il ricorrente depositava memoria integrativa con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero come è noto ai sensi dell'art. 14 comma 3 bis del DPR 115/02 nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.”
(art. 14, co.
3-bis, T.U.S.G.)
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art.12, comma 2 del D.lgs. n. 546/1992).
Dalla lettura degli atti allegati emerge che il ricorrente ha calcolato il valore della lite proposta e, di conseguenza, ha calcolato il CUT da versare solo in relazione al valore del tributo portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, escludendo dal calcolo ai fini del valore della lite e del conseguente calcolo CUT, il valore degli avvisi di accertamento, nonostante abbia espressamente chiesto nelle conclusioni dell' appello proposto l'annullamento sia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca che degli avvisi di accertamento ad essa presupposti il cui valore quindi andava tenuto in considerazione ai fini della determinazione del CUT da versare.
Ne consegue la corretta determinazione del CUT dovuto, calcolato su ogni singolo atto impugnato, in relazione al valore della lite (tributo al netto di sanzioni e interessi) ed il successivo atto di invito al pagamento con compiuta indicazione della corretta metodologia di calcolo applicata e relativa indicazione dei criteri normativi di riferimento.
È noto, infatti, come in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato debba essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, D.P.R.
n.115/2002.
E tale deve essere considerato anche il ricorso, come nel caso di specie, che pur focalizzandosi su un singolo atto (la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca legale) involge inevitabilmente anche atti presupposti.
La giurisprudenza di legittimità difatti ha evidenziato come in tali casi l'atto impugnato non può non essere posto in relazione con gli atti che ne sono il presupposto alle quali si estende l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca legale.
Da ultimo, con riguardo ai profili sanzionatori si osserva che come è noto la disciplina sanzionatoria in materia di omesso/ritardato versamento CUT è stata oggetto di riforma introdotta dall'art. 4 del D.lgs. n.
87/2024 che ha uniformato la previsione di una percentuale sanzionatoria unica del 70% in relazione a tali fattispecie, indipendentemente dai giorni di ritardo nel pagamento applicabile alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Nel caso di specie l'omissione del versamento CUT si è verificata il giorno 29/04/2025, data di deposito presso la CGT di Secondo grado della Campania – sez. staccata di Salerno dell'appello RGA 3201/2025, proposto dal contribuente.
A dette considerazioni segue quindi il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, posta la soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio che si determinano in euro 890 oltre oneri e accessori ove previsti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 890 oltre oneri e accessori ove previsti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
INDINNIMEO PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4008/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania-Sede Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REGOLARIZZAZION n. Z2920250004557274 C.U.T. 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 310/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugna l'atto n. Z29 2025 000455727 4, emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania avente ad oggetto l'omesso pagamento del contributo unificato tributario (C.U.T.) relativamente al procedimento recante R.G.A. n. 3201/2025 per un importo complessivo pari ad €. 628,75 (€. 620,00 di C.U.), comprensivo delle spese di notifica costituendo in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania ed instando per il suo annullamento sul rilievo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 nonché per illegittimità dell'atto impugnato per erronea verifica del valore della lite e omessa indicazione della metodologia adottata, nonché ancora per illegittimità della irroganda sanzione con vittoria di diritti, spese ed onorari da attribuire al costituito procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente e instava per il rigetto del ricorso.
In data 9.1.2026 il ricorrente depositava memoria integrativa con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero come è noto ai sensi dell'art. 14 comma 3 bis del DPR 115/02 nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.”
(art. 14, co.
3-bis, T.U.S.G.)
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art.12, comma 2 del D.lgs. n. 546/1992).
Dalla lettura degli atti allegati emerge che il ricorrente ha calcolato il valore della lite proposta e, di conseguenza, ha calcolato il CUT da versare solo in relazione al valore del tributo portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, escludendo dal calcolo ai fini del valore della lite e del conseguente calcolo CUT, il valore degli avvisi di accertamento, nonostante abbia espressamente chiesto nelle conclusioni dell' appello proposto l'annullamento sia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca che degli avvisi di accertamento ad essa presupposti il cui valore quindi andava tenuto in considerazione ai fini della determinazione del CUT da versare.
Ne consegue la corretta determinazione del CUT dovuto, calcolato su ogni singolo atto impugnato, in relazione al valore della lite (tributo al netto di sanzioni e interessi) ed il successivo atto di invito al pagamento con compiuta indicazione della corretta metodologia di calcolo applicata e relativa indicazione dei criteri normativi di riferimento.
È noto, infatti, come in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato debba essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, D.P.R.
n.115/2002.
E tale deve essere considerato anche il ricorso, come nel caso di specie, che pur focalizzandosi su un singolo atto (la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca legale) involge inevitabilmente anche atti presupposti.
La giurisprudenza di legittimità difatti ha evidenziato come in tali casi l'atto impugnato non può non essere posto in relazione con gli atti che ne sono il presupposto alle quali si estende l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca legale.
Da ultimo, con riguardo ai profili sanzionatori si osserva che come è noto la disciplina sanzionatoria in materia di omesso/ritardato versamento CUT è stata oggetto di riforma introdotta dall'art. 4 del D.lgs. n.
87/2024 che ha uniformato la previsione di una percentuale sanzionatoria unica del 70% in relazione a tali fattispecie, indipendentemente dai giorni di ritardo nel pagamento applicabile alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Nel caso di specie l'omissione del versamento CUT si è verificata il giorno 29/04/2025, data di deposito presso la CGT di Secondo grado della Campania – sez. staccata di Salerno dell'appello RGA 3201/2025, proposto dal contribuente.
A dette considerazioni segue quindi il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, posta la soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio che si determinano in euro 890 oltre oneri e accessori ove previsti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 890 oltre oneri e accessori ove previsti.