Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 524
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha ritenuto che il valore della lite debba essere determinato sulla base di tutti gli atti impugnati, inclusi gli atti presupposti, e che il CUT sia stato correttamente calcolato in relazione al tributo dovuto per ciascun atto, al netto di sanzioni e interessi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per erronea verifica del valore della lite e omessa indicazione della metodologia adottata

    La Corte ha ritenuto che la metodologia di calcolo del CUT sia stata corretta e che l'atto di invito al pagamento abbia indicato la corretta metodologia di calcolo applicata e i criteri normativi di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione irrogata

    La Corte ha ritenuto che la sanzione sia applicabile in base alla normativa vigente (D.lgs. n. 87/2024) e che l'omissione del versamento si sia verificata in data successiva all'entrata in vigore della riforma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 524
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 524
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo