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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 155/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elena Martini appellante contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Amoroso e dall'Avv. Gian Piero Martini appellata
(c.f. con domicilio eletto nella procedura Controparte_2 C.F._3 esecutiva presso lo studio dell'Avv. Davide Condrò, in Sanremo alla via Roma, 176
(contumace nel primo grado di giudizio) appellato contumace
(codice Fiscale e Partita Iva Controparte_3
), con sede in Roma Via Giuseppe Grezar 14, , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore (contumace nel primo grado di giudizio); appellato contumace Controparte_4
, in persona del Procuratore giusta procura speciale, rilasciata
[...] Persona_1
dal Notaio Dott. di Roma Rep. n° 175775 Racc. n° 11433 del Persona_2
22/09/2021, con domicilio eletto nella procedura esecutiva in Via Delle CP_4
E Casaccie, 1, PEC: Email_1
(contumace nel primo grado di giudizio) appellato contumace
(Fall. n. 202/2002 Trib. Torino C.F. Controparte_5 P.IVA_2
e P. IVA ), in persona del Curatore, dott. con studio in P.IVA_3 CP_6 Parte_2
Torino in via Massena n. 17, rappresentato e difeso nel procedimento principale dall'avv. Giuseppe M. Ricci (C.F. ) del Foro di Torino, con C.F._4 domicilio eletto per l'espropriazione in Imperia, piazza Bianchi n. 5, presso lo Studio dell'avv.to Marcello Ferrari, pec: Email_3
(contumace nel primo grado) appellato contumace
(C.F./P.IVA: Controparte_7
), con sede in Camporosso (IM) Via Aurelia n. 6, in persona del legale P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nella procedura di espropriazione dall'Avv. Stefania Durante del Foro di Imperia (CF: ; PEC: C.F._5
con studio in Bordighera Via San'Antonio n. Email_4
18, creditore intervenuto non costituito nella procedura di opposizione ex art. 619 c.p.c. appellato contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa declaratoria di nullità della n. 27/25 del Tribunale di Imperia per omessa notifica dell'ordinanza in data 04.07.2023 a firma del Dott. Fabio Favalli, disporre la rimissione in termini del sig. disponendo rinvio del Parte_1
fascicolo al Giudice di Primo grado e comunque con ogni provvedimento consequenziale e di legge;
pag. 2/19 -nel merito nella denegata e non creduta ipotesi del rigetto della domanda che precede, in totale riforma della impugnata sentenza n. 27/25 del Tribunale di Imperia, Giudice
Dott. Pasquale Longarini depositata in data 14/01/2025 e notificata in data 20.01.2025 nel procedimento portante n. RG 2275/2022, accogliere il presente appello e per l'effetto:
-Rigettare le domande tutte proposte da controparte siccome infondate in fatto e in diritto e conseguentemente dichiarare che la sig.ra non ha diritto a Controparte_1
vantare la proprietà della quota del 50% dei beni oggetto della procedura RGE
161/2021 Tribunale di Imperia, con ogni conseguente pronuncia di ragione e/o di legge.
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato e dichiarato il diritto reclamato dalla sig.ra , dichiarare ed accertare che la CP_1
stessa è tenuta a rispondere in via solidale con il BI AN dei debiti tutti per cui pende nanti il Tribunale di Imperia l'esecuzione n. 161/2021.
Vinte le spese diritti e onorari di causa del presente giudizio e del Giudizio di primo grado.”
Per la parte appellata costituita Controparte_1
:
[...]
"piaccia all'Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così provvedere:
1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. condannare l'appellante al pagamento di spese, onorari e spese generali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore dell'appellata ”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 - Con sentenza n.27/2025 il Tribunale di Imperia, in sede di opposizione di terzo all'esecuzione ex art.619 cpc, dichiarava accertato il diritto di Controparte_1
pag. 3/19 a vantare la proprietà della quota del 50% sui beni immobiliari Controparte_1
oggetto della procedura di espropriazione immobiliare pendente innanzi il Tribunale di
Imperia, Sez. Esec. Imm., R.G.E. n. 161/2021, G.E.. Dichiarava quindi l'illegittimità del pignoramento immobiliare, dell'azione esecutiva e degli atti esecutivi limitatamente alla quota pari al 50% dei beni oggetto della procedura di espropriazione immobiliare. Le spese di lite erano compensate tra le parti.
1.2 - Con la sentenza appellata il Tribunale riteneva provato in giudizio dall'opponente che la stessa era stata “coniuge, in regime di comunione legale, del debitore esecutato dal 21.12.1968 al 29.11.2021”, e “che i beni oggetto di espropriazione immobiliare
(individuati dall'atto di pignoramento del creditore procedente e CP_2 [...]
dal CTU nella procedura espropriativa) erano pervenuti al debitore esecutato Parte_3 in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale”, per effetto di “sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. pronunciata dal Tribunale di Imperia in data 25.6.2020
(sentenza n. 306/2020) depositata in atti, con cui gli stessi erano stati (ri)trasferiti coattivamente al dalla società SCI AQ”. Dava atto che l'opponente Pt_1 deduceva che tali beni “erano stati trasferiti al debitore quando era ancora vigente il regime di comunione legale dei coniugi tra lo stesso debitore e la Parte_1 opponente”, e che, per effetto “della generale attrazione alla comunione legale dei beni degli acquisti dei coniugi in costanza di matrimonio”, il diritto di proprietà era pervenuto anche in capo all'opponente per la quota di un mezzo, con “inefficacia del pignoramento limitatamente alla quota di ½ del compendio staggito”. Il Tribunale di
Imperia dichiarava di condividere quanto considerato dal GE, in sede sommaria, ove, era stato ritenuto che, “non potendo « … dubitarsi che fra i coniugi e Pt_1
, che contrassero matrimonio il 21.12.1968, alla data del trasferimento CP_1
coattivo degli immobili pignorati vigesse il regime di comunione legale dei beni e non già quello di separazione, dacché in via dirimente basta considerare che, a seguito dell'introduzione della disciplina transitoria della Legge di prima riforma del diritto di famiglia n. 151/1975, il regime della comunione legale dei beni si riteneva di diritto applicato anche ai rapporti fra coniugi che non avessero optato, nelle forme richieste ed entro il 15.1.1978, in favore del differente regime di separazione dei beni», deve pag. 4/19 inferirsi che «gli immobili pignorati, trasferiti al nell'ambito della sentenza di Pt_1
esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., sono caduti, dapprima, nella comunione legale dei beni ed infine, per effetto della separazione personale dei coniugi causa di scioglimento del regime comunitario, in comunione ordinaria, mentre è appena il caso di evidenziare che l'esecuzione N.R.G.E. 161/2021 non ha avuto mai ad oggetto immobili caduti nella comunione legale dei coniugi, in quanto il pignoramento è stato trascritto (1.12.2021) in data posteriore allo scioglimento della comunione stessa
(29.11.2021)»”. Ha ritenuto il Tribunale che “la nota attestante la trascrizione del pignoramento (notificata al solo debitore esecutato) e quindi di opponibilità ai terzi, riporta la data del 01.12.2021, mentre la era già divenuta proprietaria CP_1
della metà dei beni alla data del 29.11.2021 per effetto dello scioglimento della comunione dei beni”. Ha ritenuto inoltre che, “condivisibilmente a quanto ritenuto dal
GE, va infatti ribadito che «in caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratta del denaro ricavato dall'alienazione di beni personali (e sempre che, in quest'ultimo caso, l'acquirente dichiari espressamente la provenienza del denaro: art. 179 c.c., lett. f) ovvero si tratta di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge (art. 179 c.c., lett. c) ovvero che serve all'esercizio della professione del coniuge (art. 179 c.c., lett. d), ed, in caso di acquisto di beni immobili (o di beni mobili registrati), tale esclusione risulti dall'atto di acquisto ed il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione (art. 179 c.c., comma 2, con espresso riferimento ai casi previsti dall'art. 179, lett. c, d, f cit.)” (cass. 2018, n. 11668; conf. cass. 2021, n.
40423), a fronte del fatto che nella vicenda al concreto vaglio non sono stati addotti indici per ricondurre i beni immobili trasferiti ed oggi esecutati tra i beni personali, come tali esclusi dalla caduta in comunione (art. 179 c.p.c.)»”.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
pag. 5/19 i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla dichiarata decadenza della presente difesa che già sin d'ora chiede di essere rimessa in termini, poiché
l'ordinanza del 04.07.2023 a firma del Dott. Favalli mai è stata notificata all'indirizzo pec della sottoscritta. Si eccepisce pertanto la mancata conoscenza di tale atto, che ha determinato l'impossibilità del presente difensore di svolgere le attività processuali successive ed in particolare di procedere alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale. Tale circostanza comporta la nullità della sentenza (rectius: così nella motivazione della sentenza, “… non avendo la parte convenuta rassegnato Parte_1 le proprie conclusioni, non essendo comparsa né all'udienza del 11.10.2024 né all'udienza del 14.1.2025, le eccezioni svolte con la comparsa di costituzione devono ritenersi rinunciate”);
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto comproprietaria per un mezzo dei beni oggetto di esecuzione. Ha CP_1 dedotto l'appellante essere intervenuta tra i coniugi convenzione matrimoniale di separazione dei beni all'atto del matrimonio contratto nel Principato di Monaco,
e che, inoltre, è applicabile al matrimonio contratto tra e la Pt_1 CP_1
legge del Principato di Monaco e non la legge italiana. Ha dedotto al riguardo l'appellante che “i coniugi nel lontano 1968, secondo le norme vigenti nel
Principato di Monaco (luogo in cui la coppia ha contratto matrimonio e ove ha radicato la sua vita famigliare), hanno stipulato convenzione matrimoniale di separazione dei beni che tra la coppia è sempre stata applicata. Sia il sig.
sia la sig.ra infatti, negli anni, quando hanno contratto Pt_1 CP_1
obbligazioni hanno sempre dichiarato di essere in regime di separazione dei beni. […]… preme ricordare che l'art. 162 c. 4 cc. sancisce: “Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.” Nel caso di specie invece la convenzione è trascritta a margine dell'originario e originale atto di matrimonio stipulato nel Principato di Monaco e l'eventuale omessa trascrizione della convenzione matrimoniale in Italia la rende al più, ex art. 162
pag. 6/19 c. cc., non opponibile ai terzi, ma certamente valida ed efficace tra le parti che ebbero a stipularla. Ne consegue che in nessun caso la sig.ra potrà CP_1 essere ritenuta comproprietaria del compendio immobiliare per cui è causa”.
Ha anche dedotto che la vita matrimoniale “è stata radicata a Monaco ove sono nati i figli della coppia e ove la coppia ha risieduto per tutta la durata della convivenza matrimoniale. Secondo quanto sancito dalla dagli artt. 29 e 30 della legge internazionale italiana n. 218/1995 la legge regolatrice del matrimonio tra i coniugi per cui è causa è regolata dalla legge del Principato di Monaco.
Dai certificati di residenza depositati si evince che la prima residenza in Italia della sig.ra risale al 2019, data in cui era già da tempo separata di CP_1
fatto dal marito . La famiglia mai ha avuto una residenza Parte_1
comune in Italia. Lo stesso sig. dal certificato di residenza storico Pt_1
rilasciato dal Comune di Ventimiglia risulta iscritto RE e residente nel
Principato di Monaco sino alla data del 29.03.2010 quando è rimpatriato stabilendo la propria residenza nel Comune di Ventimiglia, dapprima in località
Mortola e poi in Via Torretta n. 21”. […] I rapporti patrimoniali tra i coniugi, secondo quanto sancito dall'art. 30 c.1 della Legge 218/95, “sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.” Nel caso di specie i coniugi, con la stipula della convenzione matrimoniale agli atti, hanno scelto quale legge applicabile al loro matrimonio quella francese e/o monegasca. … il matrimonio celebrato tra soggetti di cui almeno uno è italiano dovrà essere trascritto in Italia, nel Comune di residenza, ma detta trascrizione per espressa previsione normativa e perché così riconosciuto da giurisprudenza e dottrina, ha solo efficacia dichiarativa, al contrario della natura costitutiva del matrimonio celebrato nella Repubblica italiana. Il matrimonio contratto dai coniugi e pertanto è CP_1 Pt_1 sottoposto in tutto e per tutto alla legge monegasca”. Con riguardo al titolo di provenienza del bene sottoposto ad esecuzione, ha dedotto l'appellante che, “in merito al terreno su cui sorge il compendio immobiliare per cui è causa, è bene pag. 7/19 ricordare che lo stesso è stato acquistato dal sig. nel 1972 Parte_1
giusto rogito Notaio in comproprietà con il fratello . Nel Per_3 Persona_4
1978 con rogito Notaio il terreno è stato oggetto di divisione, in seguito Per_3
alla quale il sig. è divenuto proprietario esclusivo di detto Parte_1
bene immobile, censito al foglio n. 54 mapp. 119 del Comune di Ventimiglia mq.
5047. Se, così come preteso da controparte, al matrimonio intercorso tra e dovesse applicarsi la legge italiana, Parte_1 Controparte_1 allora è bene ricordare che l'immobile ut supra è stato acquistato in regime di separazione dei beni ex lege tra i coniugi. Nel 1972 infatti, in Italia vigeva la regola della separazione dei beni tra i coniugi. Nel caso di specie quindi, a nulla rileva l'aver o meno optato per il regime della separazione dei beni successivamente al 1975, essendo il terreno su cui è sorto il compendio immobiliare per cui è causa, divenuto nella proprietà del sig. in epoca Pt_1
in cui tra i coniugi anche in Italia vigeva la separazione dei beni. Si ricorda poi che a nulla vale il fatto che il bene sia rientrato nella disponibilità del sig. nel 2020, poiché gli la sentenza n. 306/2020 emessa dalla Tribunale di Pt_1
Imperia nella persona della D.ssa Cappello, ha effetto ex tunc e cioè da allora.
E' pacifico che la costruzione sorta sul terreno di proprietà esclusiva del sig. sia anch'essa di sua esclusiva proprietà in forza del disposto dell'art. Pt_1
934 cc. e non ricorrendo gli estremi di cui agli art. 935 cc. e ss.”. Ha inoltre eccepito che “… dal 1972 ad oggi sul compendio immobiliare e sui terreni su cui sorge sono stati redatti almeno tre atti pubblici tutti trascritti presso gli uffici immobiliari e precisamente: l'atto di acquisto del terreno Foglio 54 mapp.
119 dei sig.ri e , il successivo atto di Parte_1 Persona_4
divisione Rogito Notaio di Ventimiglia del 05.01.1978 Reg. al n. 482/A del Per_3
20.01.1978 e l'atto notaio del 20.04.2000 Rep. 27913, Racc. 10331. Persona_5
Tutti atti pubblici di cui la sig.ra era a perfetta conoscenza e che non CP_1
ha mai opposto. Dal 1972 al 2021 sono trascorsi oltre 50 anni durante i quali la sig.ra mai ha rivendicato alcun diritto sui beni per cui è causa. Ogni CP_1
sua pretesa pertanto è assolutamente e pacificamente prescritta e la stessa è da ritenersi decaduta dall'esercizio di qualsivoglia azione inerente i beni in pag. 8/19 oggetto. Ha infine dedotto che “i debiti contratti dal sig. ed oggetto del Pt_1
procedimento di esecuzione, risalgono tutti ad anni successivi al 1975, pertanto, se fosse vero (e così non è!) che i coniugi erano in comunione dei beni, di quei debiti è responsabile in via solidale anche della sig.ra , pertanto, i CP_1 soggetti creditori hanno diritto di procedere anche contro di lei”.
3- L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto che i CP_1 beni oggetto della procedura di espropriazione immobiliare “erano pervenuti al debitore esecutato Sig. nell'anno 2020 quando era ancora in costanza di Parte_1
matrimonio e regime di comunione legale dei beni con l'attrice, ciò in virtù di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. recante n. 306/2020 pronunciata in data 24/06/2020, da codesto Tribunale, … (doc. 10) , nella quale ha disposto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto fiduciario, contenente patto di ritrasferimento al dei beni oggi staggiti, già oggetto di precedente atto notarile del 20.4.2000 Pt_1
a firma Notaio Dott. (trascritto in data 22.4.2000), stipulato fra il Persona_6 debitore e la società SCI AQ (doc. 11), atto al quale l'attrice era Pt_1
stata del tutto estranea;
- la sentenza …, a sua volta, era stata preceduta dalla sentenza della Corte di Appello di Genova sez. III, la n. 1424/2018 (doc. 12) e seguita dall'ordinanza ex art. 669 novies, co. III emessa in data 06/04/2021 sempre da codesto
Ill.mo Tribunale, … (doc. 13) dichiarante l'inefficacia del sequestro gravante sui beni oggi espropriati.”. In ordine ai motivi d'appello ha svolto le seguenti difese:
i. la lamentata nullità, dedotta dall'appellante con il primo motivo di impugnazione, non comporta la remissione del giudizio in primo grado, potendo la Corte decidere nel merito. Ha dedotto che l'appellante era a conoscenza dell'avvenuta fissazione dell'udienza di discussione per essere stata la stessa indicata dalla difesa dell'appellata in atto difensivo depositato in altra causa pendente tra l'appellante e l'appellata (causa per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio rg 1438/2023 Tribunale di Imperia). Ha dedotto inoltre che l'avvenuta mancata consegna della comunicazione di cancelleria lamentata dall'appellante è discesa da “causa imputabile al destinatario risultando la casella pec dell'Avv. Elena Martini piena. E' noto che ai sensi del comma sesto pag. 9/19 dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, "Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. La giurisprudenza della Suprema Corte ( da ultimo 5646/2021) è costante nell'annoverare tra le "cause imputabili al destinatario" la "mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica", avendo esplicitamente affermato "che il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/ 2012 cit., conv. in legge n. 221/2012 cit., come modificato dall'art. 47 del d.l. 24/6/2014 n..90, conv. in legge 11/8/2014 n. 114" (Cass. n. 7029 del 2018; ma già in precedenza v. Cass. n. 25968 del 2016; conf. Cass. n. 13532 del 2019 e, più di recente,
Cass. n. 3163 del 2020). Nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito (v. Cass. n.
3965 del 2020; Cass. n. 20698 del 2018; Cass. pen. n. 54141 del 2017). Infatti, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.M. n. 44 del 2011, "nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata (...) viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori". Da tale disposizione si evince pure che, in caso "di mancata consegna", la pag. 10/19 "comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario" è generata automaticamente, conformemente alle previsioni del D.G.S.I.A., altrimenti l' "avviso" pubblicato "nel portale dei servizi telematici" non potrebbe dare per "avvenuta" detta comunicazione o notificazione. In tal senso Corte di NE, sez. V Penale, sentenza 12 marzo – 5 aprile 2019, n. 15080";
ii. ha eccepito l'inammissibilità del secondo motivo d'appello “per accertata rinuncia delle argomentazioni oggi riproposte in appello”, come ritenuto dal Tribunale.
Ha ribadito l'eccezione di tardività della costituzione dell'appellante nel primo grado di giudizio, con inammissibilità delle eccezioni riconvenzionali svolte con la comparsa di costituzione, e, in particolare l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla legge applicabile. Nel merito ha osservato che:
a. nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collegio, con ordinanza 10/05/2024, aveva ritenuto che, “… relativamente alla legge applicabile ed a differenza di quanto previsto in punto giurisdizione, il legislatore nazionale - al pari di quello comunitario - tenda a privilegiare l'accordo tra le parti, rimettendo loro la possibilità di individuare la normativa in concreto applicabile;
quanto precede prevedendo esclusivamente criteri di collegamento “in via residuale”. E nel fare ciò, in ossequio al principio della leale collaborazione e del raccordo tra gli Stati, il legislatore valorizza gli elementi di contatto tra la fattispecie dedotta da colui che adisce l'Autorità Giudiziaria ed un determinato territorio (vds. art. 8 del
Regolamento UE n. 1259 del 2010: “… In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due pag. 11/19 coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”). E vertendosi in materia di divorzio ed avendo le parti “vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri” (vds. quanto ritenuto da Corte Giustizia UE, sez. III,
29.11.2007 C 68/07 UN vs. relativamente al Reg. CP_8
2201/2003 e, conseguentemente, applicabile al Regolamento sostitutivo
1259/2010: “... il regolamento si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza…”), deve ritenersi che proprio in ossequio alla sopra richiamata normativa possa essere individuata la legge applicabile nel caso di specie, da ciò discendendone l'impossibilità di applicazione della legge monegasca, rimandando tutti i criteri
“residuali” di collegamento alla legge italiana. Infatti, dalla lettura del certificato di residenza storico prodotto da parte resistente (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) si evince come la “residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” – e, quindi, la loro residenza abituale (in quanto già
“separate” alla data del 31.8.2023) – dovesse essere individuata in
Italia, risultando residente in [...]
(IM) sin dal 21.4.2023 ed avendo parte ricorrente dichiarato, nel proprio ricorso introduttivo, la residenza nel medesimo luogo (vds. doc.
3 allegato al ricorso). Inoltre, per quanto possa valere risultando i criteri indicati dall'art. 8 del Regolamento UE n. 1259 del 2010 tra loro
“subordinati” e non “alternativi”, anche “l'ultima residenza abituale dei coniugi” dovrebbe essere individuata in Italia, essendosi il nucleo famigliare trasferito in Ventimiglia a far data dal 9.8.2019 (doc. 5 di parte resistente), vale a dire in epoca antecedente alla separazione pag. 12/19 pronunciata da questo Collegio (vds. sentenza del Tribunale di Imperia in data 22.10.2022, n.642/22); quanto precede risultando, in ultimo, entrambe le parti “cittadini italiani”, talché anche il criterio residuale di cui all'art. 8, lett. c) Reg. 1259/2010 porterebbe all'applicazione della legge nazionale. Del resto, a diversa conclusione neppure potrebbe pervenirsi sulla scorta di quanto allegato da nel Parte_1
proprio atto introduttivo ove letto in combinazione con la legge monegasca postoché, se da un lato questa appare del tutto simmetrica sotto i profili sostanziali alla disciplina regolatrice il divorzio in Italia, dall'altro impone invece al ricorrente oneri procedurali del tutto particolari peculiari che lo stesso – che insisterebbe per l'applicazione di tale normativa - non risultano avere in alcun modo assolto (vds. a titolo esemplificativo quanto previsto dall'art. 252 del Codice Civile francese, applicabile al Principato di Monaco: “L'istanza instaurativa del procedimento contiene il richiamo delle disposizioni relative a: 1-
Mediazione in materia familiare e procedure partecipative…”). Ha dedotto che l'ordinanza è stata richiamata nella sentenza n.472/2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e e che il passaggio in giudicato della Pt_1 CP_1
stessa ha determinato il definitivo accertamento sul punto tra le parti;
b. “nel nostro diritto i rapporti patrimoniali tra coniugi sono disciplinati dal 20 settembre 1975, data di entrata in vigore, dalla legge n. 151/1975
(Riforma del diritto di famiglia). Il nostro Legislatore, con l'approvazione della Riforma, ha riconosciuto come primario ed automaticamente instaurato - ipso jure - il regime legale di comunione dei beni acquistati da uno o entrambi i coniugi dopo la data della sua entrata in vigore. Per cui, per tutte le coppie a sposarsi ed anche a quelle sposate ante 1975, pur in separazione dei beni, vuoi per legge o per convenzione, si è attuato, ope legis, l'automatico passaggio al regime di comunione dei beni. La legge ha previsto, tuttavia, un termine, sino al 15 gennaio 1978, affinché le coppie ante 1975 potessero pag. 13/19 esprimere nuova e diversa volontà contraria a quella imponente la comunione legale dei beni rendendo apposita dichiarazione pubblica dinanzi a Notaio o Ufficiale di Stato Civile da annotarsi sull'atto di matrimonio. In mancanza, oltre tale data, tra le coppie sposate ante
1975 si imponeva ope legis il regime patrimoniale della comunione legale dei beni tra i coniugi. In virtù di siffatto regime, come ben ha osservato anche il G.E. ed il Giudice del precedente grado, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett.
a), oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, salvo la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 179 c.c”;
c. “rimane impensabile invocare l'ultrattività tra le parti di una convenzione monegasca del 1968, stipulata prima del matrimonio ormai in contrasto con la normativa codicistica, con gli artt. 161 e 162 c.c., e successivamente, con gli artt. 64 e 69 DPR 369 del 2000. E' pacifico che le parti non hanno mai espresso, nelle forme di legge, dopo l'entrata in vigore della Riforma, alcuna nuova volontà contraria allo ius superveniens della comunione legale dei beni. Né il combinato dell'art. 30 L. 218/1995 con gli artt. 161 e 162 c.c. consente che la professio iuris possa essere espressa tacitamente, necessitando di chiare e solenni espressioni di volontà alla presenza di testimoni in forma scritta notarile, come visto, appositamente riportata ed annotata”;
d. in ordine alla provenienza dei beni sottoposti ad esecuzione ha osservato che “… il BI ha promosso l'azione ex art. 2932 c.c. per la esecuzione specifica del negozio fiduciario e il Giudice Imperiese ha pronunciato, con la sentenza n.306/2020, il nuovo trasferimento in capo a lui dei beni. Nel dicembre 2020, con il passaggio in giudicato
(Suprema Corte a Sezioni Unite in data 22/02/2010 con la sentenza n.
4059), il BI ha acquisito nuovamente la proprietà dei beni, che per automatica attrazione sono entrati nella comunione legale con la pag. 14/19 allora coniuge Persenda. Né ha pregio, a sostegno della proprietà esclusiva, eccepire che la Sig.ra ha dichiarato di essere in CP_1
separazione dei beni in un atto pubblico. E' noto e consolidato, infatti, il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. sezioni unite n. 22755 del
28/10/2009 cui sono seguite altre ed ex multis da ultimo NE
40423/2021 e Cass. 7027/2019) secondo cui “il regime della comunione legale dei beni, in considerazione della sua funzione pubblicistica, non è modificabile ad nutum dal singolo coniuge, secondo l'opzione estemporanea di ciascuno di essi in relazione all'acquisto dei singoli beni. Perché il bene, acquistato durante il matrimonio dai coniugi in regime di comunione legale dei beni, possa ritenersi di natura personale,
è necessario, da una parte, che, nell'atto di compravendita, il coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. f), c.c., dichiari espressamente che l'immobile è acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali o col loro scambio e, dall'altra, che il coniuge non acquirente riconosca il presupposto di fatto già esistente (la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto). E' dunque necessario l'accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto dell'esclusione dei beni dalla comunione, non essendo all'uopo sufficiente, ai fini di escluderne l'inclusione nella comunione legale, la mera dichiarazione contenuta nell'atto di vendita. La partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, previsto dall'art. 179, secondo comma, c.c., si porta come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene della comunione, occorrendo a tal fine anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate nell'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), c.c o meglio l'indicazione analitica della provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisto degli immobili”;
e. “inammissibile per tardività ex art. 167 c.p.c. è l'eccezione di merito, non rilevabile d'ufficio, di prescrizione “dall'esercizio di qualsivoglia pag. 15/19 azione inerente i beni in oggetto, mal posta in quanto non meglio specificati i termini di decorrenza ed in ogni caso infondata”;
f. “pure è inammissibile la domanda riconvenzionale di solidarietà passiva della Sig.ra con il BI in relazione ai debiti per i quali si CP_1 procede all'espropriazione immobiliare”.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 350 bis co.2 cpc, nei termini assegnati, la causa veniva discussa innanzi il collegio all'udienza del giorno 17 settembre 2025.
5.1 – Con il primo motivo d'appello viene tra l'altro dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “… non avendo la parte convenuta
[...]
rassegnato le proprie conclusioni, non essendo comparsa né all'udienza del Parte_1
11.10.2024 né all'udienza del 14.1.2025, le eccezioni svolte con la comparsa di costituzione devono ritenersi rinunciate …”. Il motivo d'appello è fondato. Quanto ritenuto dal Tribunale di Imperia è in contrasto con il principio stabilito dalla Corte di
NE secondo cui, “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” (Cass.Sez.3, 20 novembre
2020, n.26523; conformi Cass.Sez. 6-1, 9 maggio 2018, n.11222 e Cass.Sez.6-1, 30 settembre 2013, n.22360 ove è stato affermato che “nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate”). Il Tribunale di Imperia ha erroneamente ritenuto non precisate le conclusioni dalla parte convenuta in primo grado, ove le relative conclusioni, anche non comparente la parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, restavano quelle precedentemente formulate, non potendosi intendere rinunciate neppure tutte le difese ed eccezioni, ove precedentemente e tempestivamente svolte dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado. Infondata è l'eccezione di inammissibilità svolta dall'appellata pag. 16/19 sul punto, stante l'erroneità della ritenuta intervenuta rinuncia dell'appellante alle proprie difese. La fondatezza del primo motivo d'appello, per la ragione sopra esposta, e la necessità di esame in grado d'appello delle difese svolte in primo grado dall'appellante e non considerate dal Tribunale di Imperia, assorbe ogni Pt_1 ulteriore ragione di impugnazione svolta con il primo motivo d'appello, non determinando la fondatezza dello stesso la rimessione degli atti al primo grado di giudizio.
5.2 – Ritiene questa Corte che sia fondato anche il secondo motivo d'appello.
L'appellato ha dedotto, con le proprie difese svolte nel primo grado di giudizio e reiterate nel presente grado d'appello, che tra i coniugi era intervenuta convenzione di separazione dei beni pattuita in occasione del matrimonio contratto nel Principato di
Monaco nel 1968 (v. doc. 4 convenuto nel primo grado di giudizio). La Pt_1
convenzione patrimoniale intervenuta tra i coniugi con il matrimonio contratto nel
Principato di Monaco è stata convenuta innanzi a notaio e non è mai stata in contrasto con la legge italiana. L'art.159 cc, nella formulazione in vigore sino al 19 settembre
1975, stabiliva che “i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge”. L'art.159 cc, nella formulazione in vigore dal 20 settembre
1975, stabilisce che “il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo”. Le convenzioni tra le parti sono sempre state riconosciute come fonte regolatrice dei rapporti patrimoniali tra i coniugi sia prima che dopo la riforma del 1975. Il primo comma dell'art.162 cc stabiliva, e stabilisce, che “le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità”. La riforma del 1975 non è intervenuta a modificare il primo comma dell'art.162 cc. e la convenzione stipulata tra e non è in Pt_1 CP_1
contrasto con il disposto di tale norma. I rapporti patrimoniali tra i coniugi e Pt_1
sono stati sempre regolati in regime di separazione, per effetto della CP_1
convenzione dagli stessi stipulata nel Principato di Monaco nel 1968, la quale non ha cessato i propri effetti in conseguenza dell'entrata in vigore, in Italia, della riforma del
1975, non avendo la riforma avuto un effetto rescindente sulle convenzioni in pag. 17/19 precedenza pattuite (v., in argomento, Cass.Sez.1, 16 giugno 2021, n.17207). La circostanza che il matrimonio contratto nel Principato di Monaco sia stato trascritto in
Italia senza annotazione della convenzione di separazione patrimoniale comporta, quale unica conseguenza, l'inopponibilità ai terzi di tale convenzione. Nel caso la circostanza non assume peraltro rilevanza non essendovi questione sul punto. Per le ragioni sopra esposte, non condivide questa Corte quanto ritenuto sul punto dal Tribunale di Imperia in ordine al regime di comunione dei beni che avrebbe disciplinato il matrimonio tra e essendo lo stesso stato disciplinato dal regime di separazione dei Pt_1 CP_1 beni per effetto della convenzione dagli stessi stipulata all'atto del matrimonio
(matrimonio successivamente trascritto in Italia).
5.3 – Quanto ritenuto in ordine al regime di separazione dei beni tra i coniugi Pt_1
e in costanza di matrimonio determina l'infondatezza delle domande svolte nel CP_1 primo grado di giudizio dall'opponente Presenda, essendo incontestata la provenienza del bene esecutato in capo al solo per effetto di sentenza costitutiva ex art. Pt_1
2932 cc.. Ogni altra questione posta in causa resta assorbita dalle considerazioni sin qui svolte.
6- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa da determinarsi sulla base del valore della quota del 50% di cui alla procedura esecutiva oggetto di causa (importo del 50% pari ad € 1.215,632,50 sulla base degli elementi ricavabili dalla perizia in atti resa nel procedimento RGE 161/2021 Tribunale di Imperia), e pertanto con riferimento all'aumento di cui all'art.6 DM 10 marzo 2014
n.55 e successive modifiche, con riguardo alle controversie con valore da €
1.000.001,00 sino ad € 2.000.000,00 (aumento fino al 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato:
1. per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 7.417,41, fase introduttiva del giudizio € 4.312,88, fase di trattazione € 9937,20, fase decisionale € 12.333,62, e così complessivamente € 34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 18/19 2. per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 5.695,04, fase introduttiva del giudizio € 3.951,22, fase di trattazione € 17.594,59, fase decisionale € 10.417,16, e così complessivamente € 37.658,01, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. rigetta le domande svolte dall'opponente Controparte_1
nel primo grado di giudizio;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, nonché delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 37.658,01, oltre
15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dichiara definitivamente poste a carico della parte appellata le spese relative alla citazione nel giudizio di primo grado dei convenuti contumaci.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott.ssa Rosella Silvestri
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 155/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elena Martini appellante contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Amoroso e dall'Avv. Gian Piero Martini appellata
(c.f. con domicilio eletto nella procedura Controparte_2 C.F._3 esecutiva presso lo studio dell'Avv. Davide Condrò, in Sanremo alla via Roma, 176
(contumace nel primo grado di giudizio) appellato contumace
(codice Fiscale e Partita Iva Controparte_3
), con sede in Roma Via Giuseppe Grezar 14, , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore (contumace nel primo grado di giudizio); appellato contumace Controparte_4
, in persona del Procuratore giusta procura speciale, rilasciata
[...] Persona_1
dal Notaio Dott. di Roma Rep. n° 175775 Racc. n° 11433 del Persona_2
22/09/2021, con domicilio eletto nella procedura esecutiva in Via Delle CP_4
E Casaccie, 1, PEC: Email_1
(contumace nel primo grado di giudizio) appellato contumace
(Fall. n. 202/2002 Trib. Torino C.F. Controparte_5 P.IVA_2
e P. IVA ), in persona del Curatore, dott. con studio in P.IVA_3 CP_6 Parte_2
Torino in via Massena n. 17, rappresentato e difeso nel procedimento principale dall'avv. Giuseppe M. Ricci (C.F. ) del Foro di Torino, con C.F._4 domicilio eletto per l'espropriazione in Imperia, piazza Bianchi n. 5, presso lo Studio dell'avv.to Marcello Ferrari, pec: Email_3
(contumace nel primo grado) appellato contumace
(C.F./P.IVA: Controparte_7
), con sede in Camporosso (IM) Via Aurelia n. 6, in persona del legale P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nella procedura di espropriazione dall'Avv. Stefania Durante del Foro di Imperia (CF: ; PEC: C.F._5
con studio in Bordighera Via San'Antonio n. Email_4
18, creditore intervenuto non costituito nella procedura di opposizione ex art. 619 c.p.c. appellato contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa declaratoria di nullità della n. 27/25 del Tribunale di Imperia per omessa notifica dell'ordinanza in data 04.07.2023 a firma del Dott. Fabio Favalli, disporre la rimissione in termini del sig. disponendo rinvio del Parte_1
fascicolo al Giudice di Primo grado e comunque con ogni provvedimento consequenziale e di legge;
pag. 2/19 -nel merito nella denegata e non creduta ipotesi del rigetto della domanda che precede, in totale riforma della impugnata sentenza n. 27/25 del Tribunale di Imperia, Giudice
Dott. Pasquale Longarini depositata in data 14/01/2025 e notificata in data 20.01.2025 nel procedimento portante n. RG 2275/2022, accogliere il presente appello e per l'effetto:
-Rigettare le domande tutte proposte da controparte siccome infondate in fatto e in diritto e conseguentemente dichiarare che la sig.ra non ha diritto a Controparte_1
vantare la proprietà della quota del 50% dei beni oggetto della procedura RGE
161/2021 Tribunale di Imperia, con ogni conseguente pronuncia di ragione e/o di legge.
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato e dichiarato il diritto reclamato dalla sig.ra , dichiarare ed accertare che la CP_1
stessa è tenuta a rispondere in via solidale con il BI AN dei debiti tutti per cui pende nanti il Tribunale di Imperia l'esecuzione n. 161/2021.
Vinte le spese diritti e onorari di causa del presente giudizio e del Giudizio di primo grado.”
Per la parte appellata costituita Controparte_1
:
[...]
"piaccia all'Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così provvedere:
1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. condannare l'appellante al pagamento di spese, onorari e spese generali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore dell'appellata ”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 - Con sentenza n.27/2025 il Tribunale di Imperia, in sede di opposizione di terzo all'esecuzione ex art.619 cpc, dichiarava accertato il diritto di Controparte_1
pag. 3/19 a vantare la proprietà della quota del 50% sui beni immobiliari Controparte_1
oggetto della procedura di espropriazione immobiliare pendente innanzi il Tribunale di
Imperia, Sez. Esec. Imm., R.G.E. n. 161/2021, G.E.. Dichiarava quindi l'illegittimità del pignoramento immobiliare, dell'azione esecutiva e degli atti esecutivi limitatamente alla quota pari al 50% dei beni oggetto della procedura di espropriazione immobiliare. Le spese di lite erano compensate tra le parti.
1.2 - Con la sentenza appellata il Tribunale riteneva provato in giudizio dall'opponente che la stessa era stata “coniuge, in regime di comunione legale, del debitore esecutato dal 21.12.1968 al 29.11.2021”, e “che i beni oggetto di espropriazione immobiliare
(individuati dall'atto di pignoramento del creditore procedente e CP_2 [...]
dal CTU nella procedura espropriativa) erano pervenuti al debitore esecutato Parte_3 in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale”, per effetto di “sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. pronunciata dal Tribunale di Imperia in data 25.6.2020
(sentenza n. 306/2020) depositata in atti, con cui gli stessi erano stati (ri)trasferiti coattivamente al dalla società SCI AQ”. Dava atto che l'opponente Pt_1 deduceva che tali beni “erano stati trasferiti al debitore quando era ancora vigente il regime di comunione legale dei coniugi tra lo stesso debitore e la Parte_1 opponente”, e che, per effetto “della generale attrazione alla comunione legale dei beni degli acquisti dei coniugi in costanza di matrimonio”, il diritto di proprietà era pervenuto anche in capo all'opponente per la quota di un mezzo, con “inefficacia del pignoramento limitatamente alla quota di ½ del compendio staggito”. Il Tribunale di
Imperia dichiarava di condividere quanto considerato dal GE, in sede sommaria, ove, era stato ritenuto che, “non potendo « … dubitarsi che fra i coniugi e Pt_1
, che contrassero matrimonio il 21.12.1968, alla data del trasferimento CP_1
coattivo degli immobili pignorati vigesse il regime di comunione legale dei beni e non già quello di separazione, dacché in via dirimente basta considerare che, a seguito dell'introduzione della disciplina transitoria della Legge di prima riforma del diritto di famiglia n. 151/1975, il regime della comunione legale dei beni si riteneva di diritto applicato anche ai rapporti fra coniugi che non avessero optato, nelle forme richieste ed entro il 15.1.1978, in favore del differente regime di separazione dei beni», deve pag. 4/19 inferirsi che «gli immobili pignorati, trasferiti al nell'ambito della sentenza di Pt_1
esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., sono caduti, dapprima, nella comunione legale dei beni ed infine, per effetto della separazione personale dei coniugi causa di scioglimento del regime comunitario, in comunione ordinaria, mentre è appena il caso di evidenziare che l'esecuzione N.R.G.E. 161/2021 non ha avuto mai ad oggetto immobili caduti nella comunione legale dei coniugi, in quanto il pignoramento è stato trascritto (1.12.2021) in data posteriore allo scioglimento della comunione stessa
(29.11.2021)»”. Ha ritenuto il Tribunale che “la nota attestante la trascrizione del pignoramento (notificata al solo debitore esecutato) e quindi di opponibilità ai terzi, riporta la data del 01.12.2021, mentre la era già divenuta proprietaria CP_1
della metà dei beni alla data del 29.11.2021 per effetto dello scioglimento della comunione dei beni”. Ha ritenuto inoltre che, “condivisibilmente a quanto ritenuto dal
GE, va infatti ribadito che «in caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratta del denaro ricavato dall'alienazione di beni personali (e sempre che, in quest'ultimo caso, l'acquirente dichiari espressamente la provenienza del denaro: art. 179 c.c., lett. f) ovvero si tratta di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge (art. 179 c.c., lett. c) ovvero che serve all'esercizio della professione del coniuge (art. 179 c.c., lett. d), ed, in caso di acquisto di beni immobili (o di beni mobili registrati), tale esclusione risulti dall'atto di acquisto ed il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione (art. 179 c.c., comma 2, con espresso riferimento ai casi previsti dall'art. 179, lett. c, d, f cit.)” (cass. 2018, n. 11668; conf. cass. 2021, n.
40423), a fronte del fatto che nella vicenda al concreto vaglio non sono stati addotti indici per ricondurre i beni immobili trasferiti ed oggi esecutati tra i beni personali, come tali esclusi dalla caduta in comunione (art. 179 c.p.c.)»”.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
pag. 5/19 i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla dichiarata decadenza della presente difesa che già sin d'ora chiede di essere rimessa in termini, poiché
l'ordinanza del 04.07.2023 a firma del Dott. Favalli mai è stata notificata all'indirizzo pec della sottoscritta. Si eccepisce pertanto la mancata conoscenza di tale atto, che ha determinato l'impossibilità del presente difensore di svolgere le attività processuali successive ed in particolare di procedere alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale. Tale circostanza comporta la nullità della sentenza (rectius: così nella motivazione della sentenza, “… non avendo la parte convenuta rassegnato Parte_1 le proprie conclusioni, non essendo comparsa né all'udienza del 11.10.2024 né all'udienza del 14.1.2025, le eccezioni svolte con la comparsa di costituzione devono ritenersi rinunciate”);
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto comproprietaria per un mezzo dei beni oggetto di esecuzione. Ha CP_1 dedotto l'appellante essere intervenuta tra i coniugi convenzione matrimoniale di separazione dei beni all'atto del matrimonio contratto nel Principato di Monaco,
e che, inoltre, è applicabile al matrimonio contratto tra e la Pt_1 CP_1
legge del Principato di Monaco e non la legge italiana. Ha dedotto al riguardo l'appellante che “i coniugi nel lontano 1968, secondo le norme vigenti nel
Principato di Monaco (luogo in cui la coppia ha contratto matrimonio e ove ha radicato la sua vita famigliare), hanno stipulato convenzione matrimoniale di separazione dei beni che tra la coppia è sempre stata applicata. Sia il sig.
sia la sig.ra infatti, negli anni, quando hanno contratto Pt_1 CP_1
obbligazioni hanno sempre dichiarato di essere in regime di separazione dei beni. […]… preme ricordare che l'art. 162 c. 4 cc. sancisce: “Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.” Nel caso di specie invece la convenzione è trascritta a margine dell'originario e originale atto di matrimonio stipulato nel Principato di Monaco e l'eventuale omessa trascrizione della convenzione matrimoniale in Italia la rende al più, ex art. 162
pag. 6/19 c. cc., non opponibile ai terzi, ma certamente valida ed efficace tra le parti che ebbero a stipularla. Ne consegue che in nessun caso la sig.ra potrà CP_1 essere ritenuta comproprietaria del compendio immobiliare per cui è causa”.
Ha anche dedotto che la vita matrimoniale “è stata radicata a Monaco ove sono nati i figli della coppia e ove la coppia ha risieduto per tutta la durata della convivenza matrimoniale. Secondo quanto sancito dalla dagli artt. 29 e 30 della legge internazionale italiana n. 218/1995 la legge regolatrice del matrimonio tra i coniugi per cui è causa è regolata dalla legge del Principato di Monaco.
Dai certificati di residenza depositati si evince che la prima residenza in Italia della sig.ra risale al 2019, data in cui era già da tempo separata di CP_1
fatto dal marito . La famiglia mai ha avuto una residenza Parte_1
comune in Italia. Lo stesso sig. dal certificato di residenza storico Pt_1
rilasciato dal Comune di Ventimiglia risulta iscritto RE e residente nel
Principato di Monaco sino alla data del 29.03.2010 quando è rimpatriato stabilendo la propria residenza nel Comune di Ventimiglia, dapprima in località
Mortola e poi in Via Torretta n. 21”. […] I rapporti patrimoniali tra i coniugi, secondo quanto sancito dall'art. 30 c.1 della Legge 218/95, “sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.” Nel caso di specie i coniugi, con la stipula della convenzione matrimoniale agli atti, hanno scelto quale legge applicabile al loro matrimonio quella francese e/o monegasca. … il matrimonio celebrato tra soggetti di cui almeno uno è italiano dovrà essere trascritto in Italia, nel Comune di residenza, ma detta trascrizione per espressa previsione normativa e perché così riconosciuto da giurisprudenza e dottrina, ha solo efficacia dichiarativa, al contrario della natura costitutiva del matrimonio celebrato nella Repubblica italiana. Il matrimonio contratto dai coniugi e pertanto è CP_1 Pt_1 sottoposto in tutto e per tutto alla legge monegasca”. Con riguardo al titolo di provenienza del bene sottoposto ad esecuzione, ha dedotto l'appellante che, “in merito al terreno su cui sorge il compendio immobiliare per cui è causa, è bene pag. 7/19 ricordare che lo stesso è stato acquistato dal sig. nel 1972 Parte_1
giusto rogito Notaio in comproprietà con il fratello . Nel Per_3 Persona_4
1978 con rogito Notaio il terreno è stato oggetto di divisione, in seguito Per_3
alla quale il sig. è divenuto proprietario esclusivo di detto Parte_1
bene immobile, censito al foglio n. 54 mapp. 119 del Comune di Ventimiglia mq.
5047. Se, così come preteso da controparte, al matrimonio intercorso tra e dovesse applicarsi la legge italiana, Parte_1 Controparte_1 allora è bene ricordare che l'immobile ut supra è stato acquistato in regime di separazione dei beni ex lege tra i coniugi. Nel 1972 infatti, in Italia vigeva la regola della separazione dei beni tra i coniugi. Nel caso di specie quindi, a nulla rileva l'aver o meno optato per il regime della separazione dei beni successivamente al 1975, essendo il terreno su cui è sorto il compendio immobiliare per cui è causa, divenuto nella proprietà del sig. in epoca Pt_1
in cui tra i coniugi anche in Italia vigeva la separazione dei beni. Si ricorda poi che a nulla vale il fatto che il bene sia rientrato nella disponibilità del sig. nel 2020, poiché gli la sentenza n. 306/2020 emessa dalla Tribunale di Pt_1
Imperia nella persona della D.ssa Cappello, ha effetto ex tunc e cioè da allora.
E' pacifico che la costruzione sorta sul terreno di proprietà esclusiva del sig. sia anch'essa di sua esclusiva proprietà in forza del disposto dell'art. Pt_1
934 cc. e non ricorrendo gli estremi di cui agli art. 935 cc. e ss.”. Ha inoltre eccepito che “… dal 1972 ad oggi sul compendio immobiliare e sui terreni su cui sorge sono stati redatti almeno tre atti pubblici tutti trascritti presso gli uffici immobiliari e precisamente: l'atto di acquisto del terreno Foglio 54 mapp.
119 dei sig.ri e , il successivo atto di Parte_1 Persona_4
divisione Rogito Notaio di Ventimiglia del 05.01.1978 Reg. al n. 482/A del Per_3
20.01.1978 e l'atto notaio del 20.04.2000 Rep. 27913, Racc. 10331. Persona_5
Tutti atti pubblici di cui la sig.ra era a perfetta conoscenza e che non CP_1
ha mai opposto. Dal 1972 al 2021 sono trascorsi oltre 50 anni durante i quali la sig.ra mai ha rivendicato alcun diritto sui beni per cui è causa. Ogni CP_1
sua pretesa pertanto è assolutamente e pacificamente prescritta e la stessa è da ritenersi decaduta dall'esercizio di qualsivoglia azione inerente i beni in pag. 8/19 oggetto. Ha infine dedotto che “i debiti contratti dal sig. ed oggetto del Pt_1
procedimento di esecuzione, risalgono tutti ad anni successivi al 1975, pertanto, se fosse vero (e così non è!) che i coniugi erano in comunione dei beni, di quei debiti è responsabile in via solidale anche della sig.ra , pertanto, i CP_1 soggetti creditori hanno diritto di procedere anche contro di lei”.
3- L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto che i CP_1 beni oggetto della procedura di espropriazione immobiliare “erano pervenuti al debitore esecutato Sig. nell'anno 2020 quando era ancora in costanza di Parte_1
matrimonio e regime di comunione legale dei beni con l'attrice, ciò in virtù di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. recante n. 306/2020 pronunciata in data 24/06/2020, da codesto Tribunale, … (doc. 10) , nella quale ha disposto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto fiduciario, contenente patto di ritrasferimento al dei beni oggi staggiti, già oggetto di precedente atto notarile del 20.4.2000 Pt_1
a firma Notaio Dott. (trascritto in data 22.4.2000), stipulato fra il Persona_6 debitore e la società SCI AQ (doc. 11), atto al quale l'attrice era Pt_1
stata del tutto estranea;
- la sentenza …, a sua volta, era stata preceduta dalla sentenza della Corte di Appello di Genova sez. III, la n. 1424/2018 (doc. 12) e seguita dall'ordinanza ex art. 669 novies, co. III emessa in data 06/04/2021 sempre da codesto
Ill.mo Tribunale, … (doc. 13) dichiarante l'inefficacia del sequestro gravante sui beni oggi espropriati.”. In ordine ai motivi d'appello ha svolto le seguenti difese:
i. la lamentata nullità, dedotta dall'appellante con il primo motivo di impugnazione, non comporta la remissione del giudizio in primo grado, potendo la Corte decidere nel merito. Ha dedotto che l'appellante era a conoscenza dell'avvenuta fissazione dell'udienza di discussione per essere stata la stessa indicata dalla difesa dell'appellata in atto difensivo depositato in altra causa pendente tra l'appellante e l'appellata (causa per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio rg 1438/2023 Tribunale di Imperia). Ha dedotto inoltre che l'avvenuta mancata consegna della comunicazione di cancelleria lamentata dall'appellante è discesa da “causa imputabile al destinatario risultando la casella pec dell'Avv. Elena Martini piena. E' noto che ai sensi del comma sesto pag. 9/19 dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, "Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. La giurisprudenza della Suprema Corte ( da ultimo 5646/2021) è costante nell'annoverare tra le "cause imputabili al destinatario" la "mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica", avendo esplicitamente affermato "che il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/ 2012 cit., conv. in legge n. 221/2012 cit., come modificato dall'art. 47 del d.l. 24/6/2014 n..90, conv. in legge 11/8/2014 n. 114" (Cass. n. 7029 del 2018; ma già in precedenza v. Cass. n. 25968 del 2016; conf. Cass. n. 13532 del 2019 e, più di recente,
Cass. n. 3163 del 2020). Nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito (v. Cass. n.
3965 del 2020; Cass. n. 20698 del 2018; Cass. pen. n. 54141 del 2017). Infatti, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.M. n. 44 del 2011, "nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata (...) viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori". Da tale disposizione si evince pure che, in caso "di mancata consegna", la pag. 10/19 "comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario" è generata automaticamente, conformemente alle previsioni del D.G.S.I.A., altrimenti l' "avviso" pubblicato "nel portale dei servizi telematici" non potrebbe dare per "avvenuta" detta comunicazione o notificazione. In tal senso Corte di NE, sez. V Penale, sentenza 12 marzo – 5 aprile 2019, n. 15080";
ii. ha eccepito l'inammissibilità del secondo motivo d'appello “per accertata rinuncia delle argomentazioni oggi riproposte in appello”, come ritenuto dal Tribunale.
Ha ribadito l'eccezione di tardività della costituzione dell'appellante nel primo grado di giudizio, con inammissibilità delle eccezioni riconvenzionali svolte con la comparsa di costituzione, e, in particolare l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla legge applicabile. Nel merito ha osservato che:
a. nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collegio, con ordinanza 10/05/2024, aveva ritenuto che, “… relativamente alla legge applicabile ed a differenza di quanto previsto in punto giurisdizione, il legislatore nazionale - al pari di quello comunitario - tenda a privilegiare l'accordo tra le parti, rimettendo loro la possibilità di individuare la normativa in concreto applicabile;
quanto precede prevedendo esclusivamente criteri di collegamento “in via residuale”. E nel fare ciò, in ossequio al principio della leale collaborazione e del raccordo tra gli Stati, il legislatore valorizza gli elementi di contatto tra la fattispecie dedotta da colui che adisce l'Autorità Giudiziaria ed un determinato territorio (vds. art. 8 del
Regolamento UE n. 1259 del 2010: “… In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due pag. 11/19 coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”). E vertendosi in materia di divorzio ed avendo le parti “vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri” (vds. quanto ritenuto da Corte Giustizia UE, sez. III,
29.11.2007 C 68/07 UN vs. relativamente al Reg. CP_8
2201/2003 e, conseguentemente, applicabile al Regolamento sostitutivo
1259/2010: “... il regolamento si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza…”), deve ritenersi che proprio in ossequio alla sopra richiamata normativa possa essere individuata la legge applicabile nel caso di specie, da ciò discendendone l'impossibilità di applicazione della legge monegasca, rimandando tutti i criteri
“residuali” di collegamento alla legge italiana. Infatti, dalla lettura del certificato di residenza storico prodotto da parte resistente (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) si evince come la “residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” – e, quindi, la loro residenza abituale (in quanto già
“separate” alla data del 31.8.2023) – dovesse essere individuata in
Italia, risultando residente in [...]
(IM) sin dal 21.4.2023 ed avendo parte ricorrente dichiarato, nel proprio ricorso introduttivo, la residenza nel medesimo luogo (vds. doc.
3 allegato al ricorso). Inoltre, per quanto possa valere risultando i criteri indicati dall'art. 8 del Regolamento UE n. 1259 del 2010 tra loro
“subordinati” e non “alternativi”, anche “l'ultima residenza abituale dei coniugi” dovrebbe essere individuata in Italia, essendosi il nucleo famigliare trasferito in Ventimiglia a far data dal 9.8.2019 (doc. 5 di parte resistente), vale a dire in epoca antecedente alla separazione pag. 12/19 pronunciata da questo Collegio (vds. sentenza del Tribunale di Imperia in data 22.10.2022, n.642/22); quanto precede risultando, in ultimo, entrambe le parti “cittadini italiani”, talché anche il criterio residuale di cui all'art. 8, lett. c) Reg. 1259/2010 porterebbe all'applicazione della legge nazionale. Del resto, a diversa conclusione neppure potrebbe pervenirsi sulla scorta di quanto allegato da nel Parte_1
proprio atto introduttivo ove letto in combinazione con la legge monegasca postoché, se da un lato questa appare del tutto simmetrica sotto i profili sostanziali alla disciplina regolatrice il divorzio in Italia, dall'altro impone invece al ricorrente oneri procedurali del tutto particolari peculiari che lo stesso – che insisterebbe per l'applicazione di tale normativa - non risultano avere in alcun modo assolto (vds. a titolo esemplificativo quanto previsto dall'art. 252 del Codice Civile francese, applicabile al Principato di Monaco: “L'istanza instaurativa del procedimento contiene il richiamo delle disposizioni relative a: 1-
Mediazione in materia familiare e procedure partecipative…”). Ha dedotto che l'ordinanza è stata richiamata nella sentenza n.472/2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e e che il passaggio in giudicato della Pt_1 CP_1
stessa ha determinato il definitivo accertamento sul punto tra le parti;
b. “nel nostro diritto i rapporti patrimoniali tra coniugi sono disciplinati dal 20 settembre 1975, data di entrata in vigore, dalla legge n. 151/1975
(Riforma del diritto di famiglia). Il nostro Legislatore, con l'approvazione della Riforma, ha riconosciuto come primario ed automaticamente instaurato - ipso jure - il regime legale di comunione dei beni acquistati da uno o entrambi i coniugi dopo la data della sua entrata in vigore. Per cui, per tutte le coppie a sposarsi ed anche a quelle sposate ante 1975, pur in separazione dei beni, vuoi per legge o per convenzione, si è attuato, ope legis, l'automatico passaggio al regime di comunione dei beni. La legge ha previsto, tuttavia, un termine, sino al 15 gennaio 1978, affinché le coppie ante 1975 potessero pag. 13/19 esprimere nuova e diversa volontà contraria a quella imponente la comunione legale dei beni rendendo apposita dichiarazione pubblica dinanzi a Notaio o Ufficiale di Stato Civile da annotarsi sull'atto di matrimonio. In mancanza, oltre tale data, tra le coppie sposate ante
1975 si imponeva ope legis il regime patrimoniale della comunione legale dei beni tra i coniugi. In virtù di siffatto regime, come ben ha osservato anche il G.E. ed il Giudice del precedente grado, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett.
a), oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, salvo la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 179 c.c”;
c. “rimane impensabile invocare l'ultrattività tra le parti di una convenzione monegasca del 1968, stipulata prima del matrimonio ormai in contrasto con la normativa codicistica, con gli artt. 161 e 162 c.c., e successivamente, con gli artt. 64 e 69 DPR 369 del 2000. E' pacifico che le parti non hanno mai espresso, nelle forme di legge, dopo l'entrata in vigore della Riforma, alcuna nuova volontà contraria allo ius superveniens della comunione legale dei beni. Né il combinato dell'art. 30 L. 218/1995 con gli artt. 161 e 162 c.c. consente che la professio iuris possa essere espressa tacitamente, necessitando di chiare e solenni espressioni di volontà alla presenza di testimoni in forma scritta notarile, come visto, appositamente riportata ed annotata”;
d. in ordine alla provenienza dei beni sottoposti ad esecuzione ha osservato che “… il BI ha promosso l'azione ex art. 2932 c.c. per la esecuzione specifica del negozio fiduciario e il Giudice Imperiese ha pronunciato, con la sentenza n.306/2020, il nuovo trasferimento in capo a lui dei beni. Nel dicembre 2020, con il passaggio in giudicato
(Suprema Corte a Sezioni Unite in data 22/02/2010 con la sentenza n.
4059), il BI ha acquisito nuovamente la proprietà dei beni, che per automatica attrazione sono entrati nella comunione legale con la pag. 14/19 allora coniuge Persenda. Né ha pregio, a sostegno della proprietà esclusiva, eccepire che la Sig.ra ha dichiarato di essere in CP_1
separazione dei beni in un atto pubblico. E' noto e consolidato, infatti, il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. sezioni unite n. 22755 del
28/10/2009 cui sono seguite altre ed ex multis da ultimo NE
40423/2021 e Cass. 7027/2019) secondo cui “il regime della comunione legale dei beni, in considerazione della sua funzione pubblicistica, non è modificabile ad nutum dal singolo coniuge, secondo l'opzione estemporanea di ciascuno di essi in relazione all'acquisto dei singoli beni. Perché il bene, acquistato durante il matrimonio dai coniugi in regime di comunione legale dei beni, possa ritenersi di natura personale,
è necessario, da una parte, che, nell'atto di compravendita, il coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. f), c.c., dichiari espressamente che l'immobile è acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali o col loro scambio e, dall'altra, che il coniuge non acquirente riconosca il presupposto di fatto già esistente (la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto). E' dunque necessario l'accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto dell'esclusione dei beni dalla comunione, non essendo all'uopo sufficiente, ai fini di escluderne l'inclusione nella comunione legale, la mera dichiarazione contenuta nell'atto di vendita. La partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, previsto dall'art. 179, secondo comma, c.c., si porta come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene della comunione, occorrendo a tal fine anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate nell'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), c.c o meglio l'indicazione analitica della provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisto degli immobili”;
e. “inammissibile per tardività ex art. 167 c.p.c. è l'eccezione di merito, non rilevabile d'ufficio, di prescrizione “dall'esercizio di qualsivoglia pag. 15/19 azione inerente i beni in oggetto, mal posta in quanto non meglio specificati i termini di decorrenza ed in ogni caso infondata”;
f. “pure è inammissibile la domanda riconvenzionale di solidarietà passiva della Sig.ra con il BI in relazione ai debiti per i quali si CP_1 procede all'espropriazione immobiliare”.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 350 bis co.2 cpc, nei termini assegnati, la causa veniva discussa innanzi il collegio all'udienza del giorno 17 settembre 2025.
5.1 – Con il primo motivo d'appello viene tra l'altro dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “… non avendo la parte convenuta
[...]
rassegnato le proprie conclusioni, non essendo comparsa né all'udienza del Parte_1
11.10.2024 né all'udienza del 14.1.2025, le eccezioni svolte con la comparsa di costituzione devono ritenersi rinunciate …”. Il motivo d'appello è fondato. Quanto ritenuto dal Tribunale di Imperia è in contrasto con il principio stabilito dalla Corte di
NE secondo cui, “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” (Cass.Sez.3, 20 novembre
2020, n.26523; conformi Cass.Sez. 6-1, 9 maggio 2018, n.11222 e Cass.Sez.6-1, 30 settembre 2013, n.22360 ove è stato affermato che “nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate”). Il Tribunale di Imperia ha erroneamente ritenuto non precisate le conclusioni dalla parte convenuta in primo grado, ove le relative conclusioni, anche non comparente la parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, restavano quelle precedentemente formulate, non potendosi intendere rinunciate neppure tutte le difese ed eccezioni, ove precedentemente e tempestivamente svolte dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado. Infondata è l'eccezione di inammissibilità svolta dall'appellata pag. 16/19 sul punto, stante l'erroneità della ritenuta intervenuta rinuncia dell'appellante alle proprie difese. La fondatezza del primo motivo d'appello, per la ragione sopra esposta, e la necessità di esame in grado d'appello delle difese svolte in primo grado dall'appellante e non considerate dal Tribunale di Imperia, assorbe ogni Pt_1 ulteriore ragione di impugnazione svolta con il primo motivo d'appello, non determinando la fondatezza dello stesso la rimessione degli atti al primo grado di giudizio.
5.2 – Ritiene questa Corte che sia fondato anche il secondo motivo d'appello.
L'appellato ha dedotto, con le proprie difese svolte nel primo grado di giudizio e reiterate nel presente grado d'appello, che tra i coniugi era intervenuta convenzione di separazione dei beni pattuita in occasione del matrimonio contratto nel Principato di
Monaco nel 1968 (v. doc. 4 convenuto nel primo grado di giudizio). La Pt_1
convenzione patrimoniale intervenuta tra i coniugi con il matrimonio contratto nel
Principato di Monaco è stata convenuta innanzi a notaio e non è mai stata in contrasto con la legge italiana. L'art.159 cc, nella formulazione in vigore sino al 19 settembre
1975, stabiliva che “i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge”. L'art.159 cc, nella formulazione in vigore dal 20 settembre
1975, stabilisce che “il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo”. Le convenzioni tra le parti sono sempre state riconosciute come fonte regolatrice dei rapporti patrimoniali tra i coniugi sia prima che dopo la riforma del 1975. Il primo comma dell'art.162 cc stabiliva, e stabilisce, che “le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità”. La riforma del 1975 non è intervenuta a modificare il primo comma dell'art.162 cc. e la convenzione stipulata tra e non è in Pt_1 CP_1
contrasto con il disposto di tale norma. I rapporti patrimoniali tra i coniugi e Pt_1
sono stati sempre regolati in regime di separazione, per effetto della CP_1
convenzione dagli stessi stipulata nel Principato di Monaco nel 1968, la quale non ha cessato i propri effetti in conseguenza dell'entrata in vigore, in Italia, della riforma del
1975, non avendo la riforma avuto un effetto rescindente sulle convenzioni in pag. 17/19 precedenza pattuite (v., in argomento, Cass.Sez.1, 16 giugno 2021, n.17207). La circostanza che il matrimonio contratto nel Principato di Monaco sia stato trascritto in
Italia senza annotazione della convenzione di separazione patrimoniale comporta, quale unica conseguenza, l'inopponibilità ai terzi di tale convenzione. Nel caso la circostanza non assume peraltro rilevanza non essendovi questione sul punto. Per le ragioni sopra esposte, non condivide questa Corte quanto ritenuto sul punto dal Tribunale di Imperia in ordine al regime di comunione dei beni che avrebbe disciplinato il matrimonio tra e essendo lo stesso stato disciplinato dal regime di separazione dei Pt_1 CP_1 beni per effetto della convenzione dagli stessi stipulata all'atto del matrimonio
(matrimonio successivamente trascritto in Italia).
5.3 – Quanto ritenuto in ordine al regime di separazione dei beni tra i coniugi Pt_1
e in costanza di matrimonio determina l'infondatezza delle domande svolte nel CP_1 primo grado di giudizio dall'opponente Presenda, essendo incontestata la provenienza del bene esecutato in capo al solo per effetto di sentenza costitutiva ex art. Pt_1
2932 cc.. Ogni altra questione posta in causa resta assorbita dalle considerazioni sin qui svolte.
6- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa da determinarsi sulla base del valore della quota del 50% di cui alla procedura esecutiva oggetto di causa (importo del 50% pari ad € 1.215,632,50 sulla base degli elementi ricavabili dalla perizia in atti resa nel procedimento RGE 161/2021 Tribunale di Imperia), e pertanto con riferimento all'aumento di cui all'art.6 DM 10 marzo 2014
n.55 e successive modifiche, con riguardo alle controversie con valore da €
1.000.001,00 sino ad € 2.000.000,00 (aumento fino al 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato:
1. per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 7.417,41, fase introduttiva del giudizio € 4.312,88, fase di trattazione € 9937,20, fase decisionale € 12.333,62, e così complessivamente € 34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 18/19 2. per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 5.695,04, fase introduttiva del giudizio € 3.951,22, fase di trattazione € 17.594,59, fase decisionale € 10.417,16, e così complessivamente € 37.658,01, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. rigetta le domande svolte dall'opponente Controparte_1
nel primo grado di giudizio;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, nonché delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 37.658,01, oltre
15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dichiara definitivamente poste a carico della parte appellata le spese relative alla citazione nel giudizio di primo grado dei convenuti contumaci.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott.ssa Rosella Silvestri
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