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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 905/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
ER US NA, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3515/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009487066000 INVIM
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe limitatamente alle sottese cartelle di pagamento relative a crediti tributari vari.
A sostegno del ricorso la contribuente deduceva la prescrizione del credito tributario non avendo ricevuto alcun atto interruttivo e la prescrizione delle sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione passiva,
l'interruzione della prescrizione e la sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale da covid 19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la tardiva costituzione in giudizio.
Ed invero, così come risulta dalla ricevuta di accettazione depositata da parte ricorrente, il ricorso è stato notificato il 20.12.2023 mentre la costituzione in giudizio risulta essere avvenuta il 10.4.2024 oltre il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso previsto dall'art. 22 Dlvo 546/92.
Il rilievo officioso dell'inammissibilità giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
ER US NA, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3515/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009487066000 INVIM
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe limitatamente alle sottese cartelle di pagamento relative a crediti tributari vari.
A sostegno del ricorso la contribuente deduceva la prescrizione del credito tributario non avendo ricevuto alcun atto interruttivo e la prescrizione delle sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione passiva,
l'interruzione della prescrizione e la sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale da covid 19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la tardiva costituzione in giudizio.
Ed invero, così come risulta dalla ricevuta di accettazione depositata da parte ricorrente, il ricorso è stato notificato il 20.12.2023 mentre la costituzione in giudizio risulta essere avvenuta il 10.4.2024 oltre il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso previsto dall'art. 22 Dlvo 546/92.
Il rilievo officioso dell'inammissibilità giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.