Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/05/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 385/2024 promossa
DA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe residenti in [...], C.F._2
elettivamente domiciliate in Seregno, via Col di Lana n. 11 presso lo studio dell'Avv. Elisa Grosso che le rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICI
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , residente in [...]; Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni da inadempimento obbligo di assistenza morale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 5.5.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la sola parte attrice, ritualmente costituitasi, ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
NEL MERITO:
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto degli obblighi di assistenza morale e materiale sin dal riconoscimento nei confronti della figlia naturale;
Parte_2
2) Accertare e dichiarare che all'assistenza morale e materiale della figlia odierna attrice Parte_2
ha provveduto in via esclusiva sin dalla nascita solo la madre odierna attrice .
[...] Parte_1
E per l'effetto:
pagina 1 di 9
150.000,00=, oltre interessi e rivalutazione fino alla data dell'effettivo soddisfo, in favore della Sig.ra
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cagionato o la diversa maggiore Parte_2
misura ritenuta di giustizia;
4) Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, oltre alle eventuali spese di istruttoria”.
IN FATTO
e hanno convenuto in giudizio padre naturale di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
quest'ultima, chiedendo accertarsene l'inadempimento agli obblighi di assistenza morale e materiale sin dalla data di riconoscimento della figlia e pronunciarsene la condanna al pagamento della somma di
€ 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione fino alla data dell'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cagionato a ed alla corresponsione dell'ulteriore importo di € Pt_2
83.600,00, anche in tal caso oltre interessi e rivalutazione, pari al mancato versamento in favore di quest'ultima di un assegno di mantenimento mensile determinato nella misura di € 390,00, ivi incluse le spese straordinarie forfettariamente determinate.
Hanno dedotto a tal fine:
- che, a decorrere dal 1999 e per poco più di un anno, la aveva intrattenuto una relazione Pt_1
sentimentale con dalla quale in data 24.03.2000 era nata la figlia Controparte_1 Pt_2
immediatamente riconosciuta dal padre all'atto della nascita;
- che, dopo un iniziale periodo di coabitazione durato pochissimi mesi dopo la nascita, la relazione sentimentale tra i genitori si era interrotta e sia la madre che la figlia erano rimaste ad abitare all'interno dell'immobile sito in Cesano Maderno, via Don Enrico Tazzoli n. 43, di proprietà esclusiva della prima;
- che, una volta terminata la relazione sentimentale, i rapporti padre-figlia erano stati pressoché inesistenti: non l'aveva, infatti, mai cercata, né le aveva fatto visita in occasione del compleanno, delle festività più importanti, essendosi completamente disinteressato, non soltanto della quotidianità, ma anche delle scelte, scolastiche, educative e di vita, riguardanti la figlia, né avendole fornito alcuna forma di aiuto o di sostentamento anche solo di natura economica;
- che, difatti, le uniche occasioni in cui aveva visto erano state allorquando era stata battezzata e, Pt_2
una volta che la figlia aveva compiuto i sedici anni, allorquando era stata proprio lei a contattarlo per stabilire una qualche forma di contatto;
- che, tuttavia, dopo un breve periodo di frequentazione, durato in ogni caso non più di un anno nel corso del quale, more solito, non v'era stata alcuna contribuzione al mantenimento, i rapporti padre-
pagina 2 di 9 figlia si erano definitivamente interrotti in quanto, del tutto incomprensibilmente, il genitore aveva ripreso quel comportamento di disinteresse e di distacco che aveva caratterizzato sia l'infanzia che l'adolescenza della figlia;
- che il disinteresse manifestato nel corso dell'intera esistenza di era più che idoneo ad integrare Pt_2
la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale posti a suo carico e nascenti dal rapporto di filiazione che trovavano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché una tale reiterata condotta aveva integrato gli estremi dell'illecito civile legittimando l'esercizio ai sensi dell'art. 2059 c.c. di un'autonoma azione volta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza di ciò.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione il convenuto non ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio.
E' tuttavia comparso personalmente in prima udienza, di fatto non negando gli addebiti mossi ma non avanzando alcuna reale e seria proposta conciliativa suscettibile di essere adeguatamente ponderata.
Nel corso della medesima udienza l'Avv.ssa Elisa Grosso, per conto e nell'interesse delle attrici, ha rinunciato alla domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale fondata sul mancato versamento nel corso degli anni di qualsivoglia contributo al mantenimento della figlia ed a quella successiva, ammesso ed espletato sia l'interrogatorio formale del convenuto contumace sia la prova testi ammessa nei limiti di cui all'ordinanza emessa il 30.1.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 5.5.2025, tenutasi in trattazione scritta, ove, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Stante la rinuncia, effettuata dalle attrici all'udienza del 19.9.2024 e reiterata con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 28.4.2025, non sarà presa in esame in questa sede l'originaria domanda, riportata al punto n. 4 delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, con la quale e avevano chiesto condannarsi anche “al Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagamento della somma di € 83.600,00.= (pari a € 390,00.= al mese x 12 mesi x 18 anni incluso il mantenimento per spese straordinarie forfettariamente calcolato), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, in favore della Sig.ra o la diversa maggiore misura ritenuta di Parte_1 giustizia”.
Non rimane, quindi, che concentrarsi sull'asserita effettiva, grave e reiterata violazione degli obblighi di assistenza morale posti a carico del genitore scomparso quasi immediatamente dopo la nascita della figlia al fine di verificare se, in conseguenza di ciò, sia possibile enucleare un danno non patrimoniale pagina 3 di 9 effettivamente patito da quest'ultima, essendo la madre integralmente uscita dal processo per avere rinunciato a qualsivoglia richiesta di natura patrimoniale originariamente avanzata nei confronti del proprio ex convivente.
Orbene, in ordine a tale tipologia di danno non patrimoniale la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che l'assenza della figura paterna nel corso della crescita del figlio è più che idonea ad integrare un grave pregiudizio non patrimoniale a carico di quest'ultimo se e nella misura in cui, in conseguenza di ciò, egli venga privato, sin da bambino, del sostegno morale e dell'assistenza necessarie ad una crescita serena, essendo ciascun genitore tenuto, non soltanto al mantenimento economico, ma (verrebbe da dire ancor di più) all'educazione, all'istruzione ed all'assistenza morale della prole anche nell'ipotesi in cui uno solo di essi l'abbia riconosciuto alla nascita e/o con essa conviva.
E' stata a tal fine enucleata la nozione di illecito “endofamiliare” con riferimento al quale la violazione dei relativi doveri genitoriali che si fondano sull'art. 147 c.c.1 (e, in generale, anche sull'art. 148 c.c. seppur non se ne debba accertare in questa la violazione stante la rinuncia al risarcimento del danno patrimoniale effettuato dalle attrici), non trova la propria sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma comporta che, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, quali nel caso di specie quelli sanciti dagli artt. 2 e 30 Cost.2 (il quale ultimo estende i medesimi doveri genitoriali a tutti i figli, ivi compresi quelli nati fuori dal matrimonio), possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi recentemente e ripetutamente affermati dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di danni alla persona (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 17/01/2018, n. 901, Cass. Civ., Sez. III, 27/03/2018,
n. 7513, Cass. Civ., Sez. III, 31/01/2019, n. 2788, Cass. Civ., Sez. III, 11/11/2019, n. 28989 e Cass.
Civ., sez. III, 29/09/2021, n. 26301) all'indomani della modifica degli artt. 138 e 139 C.d.A. ad opera della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Nei medesimi termini è, d'altro canto, il dettato normativo di cui all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la quale costituisce una fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, il cui comma 3 disciplina il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con (entrambi) i propri genitori.
L'abbandono del figlio, alla luce delle conseguenze dannose cagionate dalla condotta del genitore sia in punto sofferenza ingiusta (ovverosia di turbamento interiore), perché privato della figura genitoriale, sia in ordine alla sua evoluzione fisio-psichica, anche considerando l'intensità dell'elemento soggettivo dell'illecito, fa insorgere in capo al figlio “abbandonato” il diritto ad ottenere sia il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'opportunità di crescita alla quale avrebbe potuto aspirare se avesse avuto le disponibilità economiche che gli sono state negate (istruzione, viaggi, incontri, scuole private e così via), sia il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla carenza affettiva patita.
Ciò in quanto sin dal momento della nascita i figli vantano in modo automatico dei diritti nei confronti di chi li ha generati: non si tratta esclusivamente del sostentamento economico per i loro bisogni, ma anche dell'apporto alla loro vita affettiva, all'armonica evoluzione della loro personalità e alla loro esigenza di vedere radicato un rapporto di carattere familiare con colui o colei che rappresentano le loro origini (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. VI, 16/02/2015, n. 3079 e Cass. Civ., Sez. I, 10/04/2012, n.
5652).
Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce l'architrave della responsabilità aquiliana da illecito endo-familiare nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione propria di genitore (cfr. in tal senso Cass.
Civ., Sez. 1, 22/11/2013 n. 26205).
Il danno subito a causa della privazione della figura geitoriale consiste anche nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli ed il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna fin dalla nascita nella vita del minore.
Orbene, effettuata tale doverosa premessa in ordine alla tipologia di danno azionato nell'ambito del presente giudizio ed all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio con riferimento all'unica domanda risarcitoria residuata.
E' stato, anzitutto, il convenuto, pur rimasto contumace ma personalmente comparso a rendere l'interrogatorio formale ammesso, ad avere ammesso, con le seguenti dichiarazioni, di avere consapevolmente chiuso ogni rapporto con la figlia a distanza di pochissimo tempo dalla cessazione della convivenza con la madre e, in sostanza, dalla sua nascita:
pagina 5 di 9 “Di fatto non abbiamo mai vissuto assieme, essendo andato via di casa una settimana dopo la nascita di . Da quel momento in poi non ho mai provveduto a contattarla, ho lasciato perdere […]. Pt_2
Confermo che all'età di sedici anni mia figlia mi ha contattato […]. Confermo che dopo un annetto di frequentazione in cui ci siamo visti al massimo 7 o 8 volte i rapporti si sono nuovamente interrotti in quanto presumo che mia figlia non avesse più interesse a frequentarmi”.
Ora, al di là dell'ultima affermazione, non documentata da alcunché, secondo cui sarebbe stata a Pt_2
non avere avuto più interesse ad approfondire la frequentazione paterna, è evidente come il riconosciuto abbandono di quest'ultima consumato a distanza di pochi giorni dalla nascita, che sembrerebbe rispondere all'equazione, quest'ultima sì scarsamente genitoriale, secondo cui finita la convivenza con la madre non fosse possibile mantenere quantomeno quella con la figlia, sia il sintomo più evidente dell'abdicazione definitiva effettuata dal padre del proprio ruolo genitoriale che neppure l'intensità del conflitto tra i conviventi, come pure precisato dal convenuto all'udienza del 5.3.2025, avrebbe potuto minimamente giustificare.
E quand'anche tale fisiologico conflitto, le scelte effettuate, le coincidenze e le opportunità anche lavorative della vita lo abbiano “costretto” a stabilirsi altrove, ad una distanza chilometrica considerevole dalla figlia, ovverosia in provincia di Torino, ciò non avrebbe comunque dovuto (né potuto) impedirgli di instaurare una diversa tipologia di rapporto, ove la minore frequentazione personale ed in presenza avrebbe dovuto essere controbilanciata dalla maggiore qualità del tempo trascorso insieme, ovvero costruendo una relazione meno fisica e magari un po' più epistolare, con una tale locuzione intendendosi qualsivoglia tipologia di contatto telefonico o telematico che Persona_1
avrebbero potuto stabilire.
La totale, consapevole e volontaria assenza del padre nel corso dell'intera esistenza della figlia, oggi ormai venticinquenne, anche al di là di una plausibile strumentalizzazione effettuata dall'altro genitore che, nella narrazione del convenuto, si sarebbe messo di traverso non dandogli la possibilità di frequentare la figlia (come se tale non fosse il principale problema della fine di tutte le relazioni sentimentali precedute dalla nascita della prole e che, ovviamente, non costituisce una giustificazione stanti i plurimi rimedi che l'ordinamento pone a disposizione di ciascuno dei genitori per consentirgli di esplicare a pieno il proprio diritto genitoriale), è stata in ogni caso certificata dalla seguente testimonianza resa nel corso della medesima udienza da , zia di in quanto Testimone_1 Pt_2
sorella della mamma:
Cap. 4: “Vorrei precisare che mia sorella ed il compagno non hanno mai convissuto in quanto
[...]
abitava a Biella. Dopo la nascita di è rimasto a casa di mia sorella pochi giorni, forse CP_1 Pt_2
un paio, dopo di ché è andato via. Che io ricordi non si è mai interessato alla figlia, forse solo una
pagina 6 di 9 volta ha portato due vestiti consegnati a mia sorella dalla nonna e dalla zia paterna quale regalo di queste ultime per la nascita della bambina. E' venuto anche per il battesimo ma si è fermato solo per la cerimonia religiosa. Non si è fatto sentire nemmeno quando , che aveva due mesi e mezzo, è Pt_2
stata accudita da me e da mia mamma in quanto mia sorella era stata ricoverata in ospedale una decina di giorni circa. Tengo a precisare che mai nessuno gli ha impedito di vedere la bambina.
Ricordo, in particolare, che una volta, allorquando aveva 7 o 8 anni, venne a trovarmi sul Pt_2
posto di lavoro chiedendomi di far firmare a mia sorella un documento che gli consentisse di andare a
Cuba. Neanche in quell'occasione ha chiesto di o si è informato su come procedeva la sua vita. Pt_2
Ricordo che sempre nel medesimo periodo mia sorella aveva chiamato la madre di Parte_3
perché aveva necessità di ricevere la quota di propria spettanza degli assegni familiari per la figlia indebitamente trattenuta da quest'ultimo”.
Cap. 6: “Abbiamo sempre detto a che avrebbe avuto la possibilità di conoscere il padre e lei, Pt_2 all'età di sedici anni, espresse questa sua volontà. Riuscì a contattarlo tramite Facebook e mio fratello
l'accompagnò al casello autostradale di Biella per soddisfare questa sua legittima esigenza. Da lì si sono visti qualche altra volta solo a causa della ferma determinazione di di instaurare un Pt_2
rapporto con il padre il quale, tuttavia, come riferitomi da già a seguito del primo incontro, Pt_2
l'aveva posta davanti all'alternativa di ricevere sporadicamente qualche aiuto economico o di frequentarlo unitamente alla sua nuova famiglia, avendo avuto un altro figlio dalla moglie”.
Cap. 8: “Tengo a precisare che in quell'anno in cui si sono sporadicamente visti era mio fratello a portarla a Biella la domenica ed a riportarla a casa, non avendo il padre mai preso l'iniziativa di venire da noi. A volte è capitato che incontrasse il fratellastro allo stadio di San Siro dove io Pt_2
lavoro nelle occasioni in cui entrambi andavano a vedere la partita. Se non erro è rimasta a Pt_2 pernottare dal padre solo in un'occasione, all'età di sedici anni, poco dopo averlo conosciuto”.
Cap 9: “Trascorso questo anno di sporadica frequentazione il rapporto si è inevitabilmente re- interrotto a causa del comportamento di , che non ha manifestato la propria Controparte_1
disponibilità ad alimentarlo interessandosi realmente della vita della figlia e partecipandovi emotivamente e economicamente. Neppure quanto ha compiuto i diciotto anni ha pensato di farsi sentire o di farle un regalo”.
Da tale narrazione si evince chiaramente come se un minimo di frequentazione v'è stata, peraltro solo una volta che la figlia aveva compiuto sedici anni, è stato solo ed esclusivamente per la ferma determinazione di di conoscere il padre e di ricollegare, verrebbe da dire finalmente, un viso ad Pt_2
una figura che non era mai stata minimamente protagonista e neppure una semplice comparsa nella sua giovane esistenza.
pagina 7 di 9 Ed è anche più che naturale che a quel punto la “riconciliazione” di con una figura genitoriale CP_1
che non gli era mai appartenuta fosse tutt'altro che semplice sia perché padre di un secondo figlio nato successivamente da un'altra relazione sia in quanto l'assiduità di una frequentazione con la prima figlia rimaneva di fatto impedita dalla distanza.
Ma anche a quel punto, se non nel proprio quantomeno nell'esclusivo interesse di quest'ultima, avrebbe potuto sforzarsi di fare di più, magari chiamandola saltuariamente, in qualche modo interessandosi della sua esistenza, organizzando una visita, anche giornaliera, di tanto in tanto per passare un po' di tempo insieme che potesse restituirle una minima parte, infinitesimale ovviamente, di quella figura la cui assenza era stata la costante immutabile sia nell'infanzia che nella prima adolescenza.
E' indiscutibile, pertanto, a parere del danno non patrimoniale subito da in quanto privata, suo Pt_2
malgrado, del ruolo genitoriale che avrebbe dovuto svolgere l'odierno convenuto.
Non si tratta di un ruolo mal svolto dell'incapacità manifesta a svolgerlo ma di un'assenza volontaria e del tutto ingiustificata dalla vita della persona che, almeno in teoria, dovrebbe amarsi più di ogni altra cosa al mondo, finanche della propria vita.
Al fine di individuare il quantum di tale danno è necessario premettere che esso sfugge a precise quantificazioni, dovendosi necessariamente ricorrente al criterio equitativo sancito dall'art. 1226 c.c..
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. “pura”, consiste pur sempre però in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno, e cioè in un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e le probabilità negative del danno effettivo nel caso concreto.
Pur giocandovi un ruolo fondamentale il potere discrezionale del giudice, essa non può tradursi in una valutazione arbitraria, essendo il giudice è chiamato a compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che nel caso concreto abbiano potuto avere incidenza positiva o negativa sull'ammontare del pregiudizio subito e a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito a ciascuna di esse, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (cfr. in tal senso
Cass. Civ., Sez. III, 13/09/2018, n. 22272).
Orbene, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame il danno subito da debba essere Pt_2
necessariamente liquidato in misura proporzionale alla maggiore incidenza dell'assenza della figura paterna nel periodo cruciale degli anni di sviluppo e di crescita (ovverosia quelli da 0 a 18 anni) e in misura decrescente per il periodo successivo, quantomeno sino alla data di notifica dell'atto di citazione, allorquando cioè può ragionevolmente presumersi che la situazione di abbandono si fosse ormai definitivamente cristallizzata e stabilizzata, presumibilmente quasi metabolizzata e, quindi, in fase di definitiva compensazione.
pagina 8 di 9 Per i primi diciotto anni di vita il Tribunale ritiene equo liquidarle la somma di € 8.000,00 per ciascun anno, da dimezzarsi per gli anni successivi sino al compimento dei 24 anni, all'incirca coincidente con la data di instaurazione del presente giudizio.
Ne consegue la somma di € 147.000,00 (18 x 7.000,00 = 126.000,00 + 6 x 3.500,00 = 21.000,00), liquidata in moneta attuale e, quindi, da ritenersi già rivalutata alla data odierna, a cui aggiungere i soli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo.
Stante la rinuncia alla domanda proposta da le spese di lite sostenute da quest'ultima Parte_1
vanno dichiarate non ripetibili.
Al contrario, in aderenza al principio di soccombenza, va condannato alla rifusione Controparte_1
integrale di quelle sostenute da il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla Parte_2
base del decisum e dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, per la fasi di esame e studio, introduttiva, di trattazione ed istruttoria e decisoria in conformità, peraltro, alla nota spese prodotta dalla difesa attorea che ha giustamente tenuto conto della non particolare complessità del giudizio e dell'assenza di contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dà atto dell'intervenuta rinuncia in corso di causa ed a cura delle attrici alla domanda proposta al punto n. 4 dell'atto di citazione;
2) accerta e dichiara l'inadempimento di agli obblighi di assistenza morale e materiale Controparte_1
nei confronti di sin dai primi mesi di vita della figlia;
Parte_2
3) per l'effetto, condanna a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno non Parte_3
patrimoniale arrecatole in conseguenza della privazione della figura paterna, la complessiva somma di
€ 147.000,00, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma
4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo;
4) dichiara non ripetibili nei confronti del convenuto le spese di lite sostenute da;
Parte_1
5) condanna a rifondere a le spese di lite sostenute nell'ambito del Controparte_1 Parte_2 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.876,56, di cui 824,56 per spese esenti e 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Così deciso in Monza in data 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 147 c.c. prevede espressamente che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis”. 2 L'art. 2 stabilisce, in particolare, che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” mentre l'art. 30 prevede espressamente che: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. pagina 4 di 9