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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
6096/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Casamassima Parte_1 C.F._1
Alessandra
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gatti Dalila Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 21/11/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 03/08/2014 in Sammichele di Bari (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sammichele di Bari al n. 3, parte I, anno
2014; dalla loro unione nascevano, in Bari, i figli: il 01.04.2014, il 12.08.2015 e Persona_1 Per_2
il 22.11.2018; Per_3 preso atto che con nota del 04.04.2025 il sig. tramite il suo precedente difensore avv. CP_1
Triggiante, manifestava la volontà di non confermare le condizioni concordate con il ricorso introduttivo sottoscritto, mentre la sig.ra insisteva per le conclusioni rassegnate nello stesso;
Pt_1 considerato che all'udienza in camera di consiglio del 20.05.2025 il sig. rappresentato dal CP_1 nuovo difensore avv. Gatti, confermava la revoca del consenso alla convenzione separativa, chiedendo l'accoglimento di nuove condizioni, come formulate nella comparsa di costituzione del 19.05.2025, alle quali invece la sig.ra si opponeva, insistendo quest'ultima per l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo.
DIRITTO
Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate in ricorso, stante la revoca del consenso manifestata dal sig. CP_1
Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 473 bis 51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì che le parti, in sede di comparizione davanti al Giudice Delegato, non solo dichiarino di non volersi riconciliare ma confermino la volontà concorde affinchè la separazione venga omologata alle conclusioni concordate.
Ove ciò non avvenga, come nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Deve correttamente ritenersi, infatti, che diversamente da quanto accade nel procedimento di divorzio congiunto, in quello di separazione consensuale la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti. Quest'ultima, infatti, si configura come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del Tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia all'esterno all'accordo stipulato dai coniugi (Cass.n.19540/2018).
P.Q.M.
dichiara improcedibile la domanda congiunta di separazione consensuale di cui trattasi.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Bari, 17/06/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo