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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/09/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3229 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza cartolare del 24.07.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. PERUGINI LUCIO e dall'avv. MAGNOSI CRISTIANO e presso il loro studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.07.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi l'intestato Tribunale Civile di Cassino, la in Controparte_2 relazione al sinistro che si verificava in data 25.07.2020, ore 14:53 circa, in Cassino (FR) Via Ausonia Nuova, Km 44, all'interno del locale ristorante di proprietà della convenuta e per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo della Società “ in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Controparte_1
1 2051 c.c. e/o in subordine ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarla, per le premesse di causa, al risarcimento delle lesioni fisiche subite dalla Sig.ra , per un importo pari ad € Parte_1 16.099,25... come da calcolo sopra riportato oltre interessi dal dì del sinistro, e/o a quella diversa somma ritenuta più equa che risulterà all'esito dell'istruttoria, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale).
-All'udienza del 16.02.2022 il Giudice, rilevato che nell'atto di citazione mancava l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., dichiarava la nullità della citazione e ne disponeva la rinnovazione entro il temine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione, rinviando la causa all'udienza del 28.09.2022, con l'osservanza anche dei termini ex art. 163 bis.
-Alla successiva udienza di comparizione delle parti del 28.09.2022, svoltasi con le forme della trattazione scritta, il Giudice verificava la ritualità e regolarità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione nei confronti della e Controparte_2 concedeva i termini per il deposito di note ex art. 183 co. VI c.p.c..
-Ammessa ed espletata sia la prova orale con i testi e Testimone_1 Tes_2
, sia la CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa, precisate le conclusioni
[...] e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., viene ora per la decisione, previo deposito di memoria difensiva conclusionale della sola parte attrice, stante la contumacia della convenuta.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, nel corso del giudizio,
è emersa chiaramente, quanto dai documenti versati in atti (v. referti medici), quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso l'assunzione di prove testimoniali (v. verbale di escussione testi e del 19.06.2023) e la CTU medico-legale: Testimone_1 Testimone_2
-la piena legittimazione passiva della convenuta;
-il nesso di causalità tra la cosa e il danno;
-l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo;
-l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza.
E invero, risulta confermata la dinamica del sinistro dedotta dall'attrice, ovvero che:
2 -sul pavimento del locale commerciale di proprietà della convenuta erano CP_2 presenti chiazze di liquido non segnalate da cartelli o coni di avviso;
-l'area ove è avvenuta la caduta dell'attrice non era transennata;
-l'attrice è caduta urtando violentemente la spalla sinistra contro una botte di legno (v. verbale di escussione testi e del 19.06.2023). Testimone_1 Testimone_2
Parte attrice, dunque, ha fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, e gli stessi testi di parte attrice presenti al momento dell'evento -della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, non essendo incorsi in contraddizioni e imprecisioni- hanno concordemente confermato i capi di prova articolati dall'attrice, ovvero la dinamica del sinistro sopra descritta, le circostanze e le condizioni del luogo in cui esso è accaduto e la conseguente responsabilità di parte convenuta (v. verbali di udienza di escussione testi).
Anche la CTU espletata ha dato ampia conferma del nesso eziologico tra la dinamica lesiva -già confermata dai testi escussi- e le lesioni effettivamente riportate dall'attrice (v. relazione e conclusioni CTU).
Pertanto, la responsabilità della convenuta è risultata pacifica con la conseguente applicazione dell'art. 2051 c.c. e la ivi prevista responsabilità oggettiva a carico di quest'ultima che, per evitare detta responsabilità, avrebbe dovuto fornire prova liberatoria, ovvero che l'evento si sia verificato per un caso fortuito, insussistente nel caso di specie e neppure dedotto.
Né si ritiene possa ravvisarsi una minima responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso, per quanto innanzi evidenziato e in forza del ragionevole affidamento dell'utente sul buono stato di manutenzione del luogo.
Da ultimo, ma non per importanza, questo decidente, ai fini del suo convincimento, non può non tenersi conto del comportamento processuale assunto dalla convenuta che, restando contumace e non comparendo in udienza, ha lasciato chiaramente intendere di non avere idonee ragioni da far valere a propria giustificazione o da opporre alla pretesa di parte attrice, con ciò dando ulteriore fondatezza alla domanda attorea (Tribunale Cassino, sent. n. 1517 del 16 dicembre 2024).
Relativamente al quantum delle lesioni riportate dall'attrice, queste trovano idonea quantificazione nella documentazione medica prodotta e nella valutazione medico-legale operata dal CTU (v. relazione e conclusioni CTU), esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, congrua e coerente rispetto alle valutazioni comunemente tabellate in medicina legale per casi analoghi e alla quale integralmente si rinvia per il principio di integrazione extratestuale della sentenza, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066).
Pertanto, si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU circa l'inabilità temporanea e i postumi permanenti (v. relazione e conclusioni CTU) alle quali si sono uniformate le conclusioni della stessa attrice, nella misura così specificata:
“alla luce delle risultanze della CTU e del calcolo del danno biologico aggiornato dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, il risarcimento delle lesioni fisiche subite dalla Sig.ra può essere quantificato nei Parte_1 seguenti termini: Tabella di riferimento 2024-2025 Età del danneggiato alla data del sinistro 57
3 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Punto base danno permanente € 947,30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO DEL RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 5.535,13 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.657,20 Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20 Totale danno biologico temporaneo € 2.485,80 Spese mediche (CTU) € 1.500,00 TOTALE GENERALE: € 9.420.93” (v. conclusioni CTU medico-legale e memoria conclusionale di parte attrice).
In definitiva, la domanda è fondata e possono riconoscersi a parte attrice le voci di danno e i relativi importi di cui alla CTU e alle suestese note conclusionali di parte attrice per complessivi € 9.420,93 -importo comunque non contestato specificamente con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c.- come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (Cass. Civ., n. 21871/14), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo che segue (Tribunale Cassino, sent. n. 1517 del 16 dicembre 2024).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna la in persona del legale rapp.te p.-t., al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di Euro 9.420,93 per quanto in motivazione;
c) condanna la in persona del legale rapp.te p.-t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in €
5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 264,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
d) pone definitivamente a carico della in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.-t., le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 29/09/2025 Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3229 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza cartolare del 24.07.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. PERUGINI LUCIO e dall'avv. MAGNOSI CRISTIANO e presso il loro studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.07.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi l'intestato Tribunale Civile di Cassino, la in Controparte_2 relazione al sinistro che si verificava in data 25.07.2020, ore 14:53 circa, in Cassino (FR) Via Ausonia Nuova, Km 44, all'interno del locale ristorante di proprietà della convenuta e per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo della Società “ in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Controparte_1
1 2051 c.c. e/o in subordine ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarla, per le premesse di causa, al risarcimento delle lesioni fisiche subite dalla Sig.ra , per un importo pari ad € Parte_1 16.099,25... come da calcolo sopra riportato oltre interessi dal dì del sinistro, e/o a quella diversa somma ritenuta più equa che risulterà all'esito dell'istruttoria, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale).
-All'udienza del 16.02.2022 il Giudice, rilevato che nell'atto di citazione mancava l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., dichiarava la nullità della citazione e ne disponeva la rinnovazione entro il temine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione, rinviando la causa all'udienza del 28.09.2022, con l'osservanza anche dei termini ex art. 163 bis.
-Alla successiva udienza di comparizione delle parti del 28.09.2022, svoltasi con le forme della trattazione scritta, il Giudice verificava la ritualità e regolarità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione nei confronti della e Controparte_2 concedeva i termini per il deposito di note ex art. 183 co. VI c.p.c..
-Ammessa ed espletata sia la prova orale con i testi e Testimone_1 Tes_2
, sia la CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa, precisate le conclusioni
[...] e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., viene ora per la decisione, previo deposito di memoria difensiva conclusionale della sola parte attrice, stante la contumacia della convenuta.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, nel corso del giudizio,
è emersa chiaramente, quanto dai documenti versati in atti (v. referti medici), quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso l'assunzione di prove testimoniali (v. verbale di escussione testi e del 19.06.2023) e la CTU medico-legale: Testimone_1 Testimone_2
-la piena legittimazione passiva della convenuta;
-il nesso di causalità tra la cosa e il danno;
-l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo;
-l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza.
E invero, risulta confermata la dinamica del sinistro dedotta dall'attrice, ovvero che:
2 -sul pavimento del locale commerciale di proprietà della convenuta erano CP_2 presenti chiazze di liquido non segnalate da cartelli o coni di avviso;
-l'area ove è avvenuta la caduta dell'attrice non era transennata;
-l'attrice è caduta urtando violentemente la spalla sinistra contro una botte di legno (v. verbale di escussione testi e del 19.06.2023). Testimone_1 Testimone_2
Parte attrice, dunque, ha fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, e gli stessi testi di parte attrice presenti al momento dell'evento -della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, non essendo incorsi in contraddizioni e imprecisioni- hanno concordemente confermato i capi di prova articolati dall'attrice, ovvero la dinamica del sinistro sopra descritta, le circostanze e le condizioni del luogo in cui esso è accaduto e la conseguente responsabilità di parte convenuta (v. verbali di udienza di escussione testi).
Anche la CTU espletata ha dato ampia conferma del nesso eziologico tra la dinamica lesiva -già confermata dai testi escussi- e le lesioni effettivamente riportate dall'attrice (v. relazione e conclusioni CTU).
Pertanto, la responsabilità della convenuta è risultata pacifica con la conseguente applicazione dell'art. 2051 c.c. e la ivi prevista responsabilità oggettiva a carico di quest'ultima che, per evitare detta responsabilità, avrebbe dovuto fornire prova liberatoria, ovvero che l'evento si sia verificato per un caso fortuito, insussistente nel caso di specie e neppure dedotto.
Né si ritiene possa ravvisarsi una minima responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso, per quanto innanzi evidenziato e in forza del ragionevole affidamento dell'utente sul buono stato di manutenzione del luogo.
Da ultimo, ma non per importanza, questo decidente, ai fini del suo convincimento, non può non tenersi conto del comportamento processuale assunto dalla convenuta che, restando contumace e non comparendo in udienza, ha lasciato chiaramente intendere di non avere idonee ragioni da far valere a propria giustificazione o da opporre alla pretesa di parte attrice, con ciò dando ulteriore fondatezza alla domanda attorea (Tribunale Cassino, sent. n. 1517 del 16 dicembre 2024).
Relativamente al quantum delle lesioni riportate dall'attrice, queste trovano idonea quantificazione nella documentazione medica prodotta e nella valutazione medico-legale operata dal CTU (v. relazione e conclusioni CTU), esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, congrua e coerente rispetto alle valutazioni comunemente tabellate in medicina legale per casi analoghi e alla quale integralmente si rinvia per il principio di integrazione extratestuale della sentenza, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066).
Pertanto, si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU circa l'inabilità temporanea e i postumi permanenti (v. relazione e conclusioni CTU) alle quali si sono uniformate le conclusioni della stessa attrice, nella misura così specificata:
“alla luce delle risultanze della CTU e del calcolo del danno biologico aggiornato dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, il risarcimento delle lesioni fisiche subite dalla Sig.ra può essere quantificato nei Parte_1 seguenti termini: Tabella di riferimento 2024-2025 Età del danneggiato alla data del sinistro 57
3 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Punto base danno permanente € 947,30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO DEL RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 5.535,13 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.657,20 Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20 Totale danno biologico temporaneo € 2.485,80 Spese mediche (CTU) € 1.500,00 TOTALE GENERALE: € 9.420.93” (v. conclusioni CTU medico-legale e memoria conclusionale di parte attrice).
In definitiva, la domanda è fondata e possono riconoscersi a parte attrice le voci di danno e i relativi importi di cui alla CTU e alle suestese note conclusionali di parte attrice per complessivi € 9.420,93 -importo comunque non contestato specificamente con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c.- come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (Cass. Civ., n. 21871/14), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo che segue (Tribunale Cassino, sent. n. 1517 del 16 dicembre 2024).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna la in persona del legale rapp.te p.-t., al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di Euro 9.420,93 per quanto in motivazione;
c) condanna la in persona del legale rapp.te p.-t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in €
5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 264,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
d) pone definitivamente a carico della in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.-t., le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 29/09/2025 Il GIUDICE
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