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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/09/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2175/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2175 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
( ), nata il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata dal suo amministratore di sostegno Controparte_2
( ), nominato in via definitiva con decreto del 14/05/2005 del Giudice C.F._2
Tutelare del Tribunale di Ancona, e autorizzato a costituirsi nel presente procedimento nell'interesse della beneficiaria con atto del G.T. del 10/06/2025;
e
( ), nato il [...] ad [...]; Controparte_3 C.F._3
RICORRENTI entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Laura Catena;
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“1) le parti continueranno a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto;
2) le parti rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile l'uno dall'altra;
3) le parti non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra e si dichiarano soddisfatti del presente accordo e delle dette condizioni, che accettano e sottoscrivono.
Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS di annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, come per legge. Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Controparte_3 chiesto la pronuncia di separazione dei coniugi cumulativamente a quella di scioglimento del matrimonio contratto ad OS (AN) il 18/02/1990.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 02/06/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti del 18/10/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 309, emessa in data 23/10/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza dell'8/07/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 309 del 23/10/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta altresì trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto ad OS (AN) il 18/02/1990 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 3 parte 1, serie // dell'anno 1990. Le condizioni prospettate, già vagliate in sede di separazione1, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico (le parti hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e di aver definito ogni ulteriore questione economica tra loro pendente).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 ad OS (AN) il 18/02/1990 e trascritto nel Registro dello Stato Controparte_3
Civile di detto Comune al n. 3, parte 1, serie // dell'anno 1990; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La circostanza, unitamente al fatto che la domanda di divorzio è stata presentata personalmente dalla stessa beneficiaria (contestualmente a quella di separazione), vale ad escludere qualsivoglia ipotesi di conflitto di interessi dell' CP_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2175 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
( ), nata il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata dal suo amministratore di sostegno Controparte_2
( ), nominato in via definitiva con decreto del 14/05/2005 del Giudice C.F._2
Tutelare del Tribunale di Ancona, e autorizzato a costituirsi nel presente procedimento nell'interesse della beneficiaria con atto del G.T. del 10/06/2025;
e
( ), nato il [...] ad [...]; Controparte_3 C.F._3
RICORRENTI entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Laura Catena;
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“1) le parti continueranno a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto;
2) le parti rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile l'uno dall'altra;
3) le parti non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra e si dichiarano soddisfatti del presente accordo e delle dette condizioni, che accettano e sottoscrivono.
Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS di annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, come per legge. Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Controparte_3 chiesto la pronuncia di separazione dei coniugi cumulativamente a quella di scioglimento del matrimonio contratto ad OS (AN) il 18/02/1990.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 02/06/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti del 18/10/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 309, emessa in data 23/10/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza dell'8/07/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 309 del 23/10/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta altresì trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto ad OS (AN) il 18/02/1990 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 3 parte 1, serie // dell'anno 1990. Le condizioni prospettate, già vagliate in sede di separazione1, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico (le parti hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e di aver definito ogni ulteriore questione economica tra loro pendente).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 ad OS (AN) il 18/02/1990 e trascritto nel Registro dello Stato Controparte_3
Civile di detto Comune al n. 3, parte 1, serie // dell'anno 1990; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La circostanza, unitamente al fatto che la domanda di divorzio è stata presentata personalmente dalla stessa beneficiaria (contestualmente a quella di separazione), vale ad escludere qualsivoglia ipotesi di conflitto di interessi dell' CP_4