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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/08/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3342 / 2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Fumagalli Presidente rel. Dott. Arianna Carimati Giudice Dott. Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.3342 / 2024 , promossa con ricorso depositato il 2/8/2024 da:
1) Parte_1
nato Varese il 10/04/1967 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Antonia Nuzzachi
e
2) Parte_2
nata Varese il 07/06/1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Pandolfi, procuratore che ha dismesso il mandato difensivo con RR 5/8/2025
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brinzio (VA), in data 14 maggio 2005
(anno 2005 atto n. 1 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] Persona_1 nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo depositato in data 2/8/2024 richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In particolare, le parti hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“P R O N U N C I A R E con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in data 14 maggio 2005 nel Comune di Brinzio Parte_1 Parte_2
(VA), trascritto al n. 1 del registro degli Atti di Matrimonio – Parte II – Serie A – del medesimo Comune in data 16 maggio 2005, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei relativi registri dello Stato Civile, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
1) Confermare l'affido condiviso delle figlie e – salvo raggiungimento medio tempore R_ Per_2 della maggiore età da parte di - ad entrambi i genitori, nonché il loro collocamento e R_ residenza anagrafica presso la madre, IG.ra . Parte_2
2) Confermare, altresì, l'assegnazione della casa già familiare sita in NA PO TR (VA), via Rimembranze, 6, alla madre, unitamente a tutto quanto la arreda.
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e R_
. Ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di Per_2 ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
4) Confermare la regolamentazione delle frequentazioni già stabilita in sede di separazione, che di seguito si riporta:
a) Il IG. potrà avere con sé le figlie liberamente, sulla base di accordi fra Parte_1
i genitori e anche direttamente con le figlie stesse, garantendo almeno un giorno infrasettimanale (anche comprensivo di pernotto) e fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera.
b) Quanto alle festività natalizie, verrà rispettata la regola dell'alternanza e, pertanto, e R_
trascorreranno il giorno di Natale con un genitore (il padre negli anni pari – la madre negli Per_2 anni dispari) e il giorno di Santo EF (o della Vigilia di Natale) con l'altro.
c) Analogamente seguiranno il criterio dell'alternanza le festività della Santa Pasqua. In particolare, e trascorreranno la Domenica di Pasqua con il genitore con il quale non hanno R_ Per_2 trascorso il giorno di Natale precedente e il giorno di Pasquetta con l'altro.
d) Durante il periodo estivo di vacanza scolastica, ciascuno dei genitori potrà vedere e tenere con sé e per 15 giorni anche non consecutivi, in periodo da definire entro il 30/05 di ogni R_ Per_2 anno. In caso di coincidenza dei rispettivi periodi di ferie, gli stessi verranno goduti metà ciascuno (la prima metà la madre – la seconda metà il padre). I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive località e strutture di soggiorno eventualmente prescelte, prima della partenza. Resta inteso che eventuali viaggi all'estero dovranno essere espressamente assentiti da entrami i genitori.
e) e trascorreranno sempre con la mamma il giorno del compleanno di quest'ultima, R_ Per_2 nonché il giorno della festa della mamma e, correlativamente, sempre con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà. Entrambi i genitori potranno trascorrere del tempo o far visita alle figlie nel giorno dei rispettivi compleanni delle minori.
f) Le ricorrenze più IGnificative (quali a mero titolo esemplificativo eventi scolastici, o cerimonie) saranno trascorse da e con entrambi i genitori, a prescindere da quanto previsto dal R_ Per_2 calendario di visita così come sopra modulato.
g) I genitori trascorreranno insieme alle figlie secondo un criterio di turnazione alternata ogni altra tradizionale festività o ponte (quale a mero titolo esemplificativo 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno).
5) I ricorrenti si impegnano a mantenere in essere fra loro un dialogo costruttivo e ragionevole, nell'esclusivo interesse delle figlie, stabilendo sin d'ora che lo schema di regolamentazione di cui ai punti da a) a g) che precedono debba intendersi come un insieme di regole minime, da osservarsi salvo diverso accordo tra loro.
6) e frequenteranno liberamente i nonni materni e paterni e ciascun genitore si R_ Per_2 impegna a non ostacolare mai questa frequentazione.
7) I Signori e confermano il proprio assenso al rilascio e/o Parte_1 Parte_2 rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per se stessi nonché per le figlie minori R_
e . Per_2
***
Sul mantenimento delle figlie minori e R_ Per_2
23) Il IG. continuerà a contribuire al mantenimento ordinario delle figlie Parte_1
e corrispondendo alla madre entro il giorno 15 di ogni mese – a mezzo bonifico R_ Per_2 bancario su conto intestato alla IGnora - un assegno pari a complessivi € 500,00 (€ 250,00 Pt_2 per ciascuna figlia). Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, come per legge (prima rivalutazione decorso un anno dall'emissione della sentenza di separazione).
24) Entrambi i genitori sosterranno in misura pari al 50% ciascuno le spese di carattere straordinario relative alle figlie individuate in conformità alle Linee Guida adottate da Codesto Tribunale e qui accluse per completezza (doc. 3).
25) La quota di spettanza delle spese extra dovrà essere rimborsata al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta e dalla esibizione del relativo giustificativo.
26) L'Assegno Unico per le figlie continuerà ad essere percepito interamente dalla madre, in quanto genitore collocatario delle figlie.
***
Sui rapporti economico- patrimoniali tra i coniugi 8) Nulla sarà reciprocamente dovuto dalle parti a titolo di assegno divorzile.
9) I ricorrenti confermano che con la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione”.
Emessa sentenza di separazione personale n. 314/2024 del 24/10/2024 (passata in giudicato il 25/11/2024) e rimessa la causa sul ruolo istruttorio del giudicante, è stata disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. anche per la fase divorzile;
nelle more il procuratore dei ricorrenti congiuntamente dava atto di essersi trovato costretto a rinunciare al mandato difensivo stante la manifestata volontà della IGnora di non sottoscrivere le note scritte entro il termine Parte_2 concesso per addivenire alla pronuncia divorzile.
Dato atto di ciò veniva fissata udienza in presenza avanti al giudice relatore che in data 2/7/2025 prendeva atto della sopravvenuta costituzione in giudizio di nuovo procuratore per il IG.
[...]
che insisteva per ottenere la pronuncia divorzile;
presente il procuratore Parte_1 dimissionario che dava atto di aver informato la IGnora della dismissione del mandato e Pt_2 Co dell'udienza con , nessuno si costituiva per che neppure compariva all'udienza Parte_2 fissata.
* * * * * *
Rileva il Collegio che la revoca del consenso da parte della IGnora nell'ambito del Parte_2 presente procedimento congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., non è ammissibile e non è inidonea a far venir meno l'accordo, avente natura negoziale, raggiunto tra i coniugi al momento del deposito del ricorso sottoscritto da entrambe le parti.
Come già rilevato dalla Corte di Cassazione con riferimento alla domanda di divorzio (Cass. n. 10463/2018 e 19540/2018) e dal Tribunale di Milano, dopo la riforma Cartabia, con sentenza del 18/12/2024, sia con riferimento al divorzio che alla separazione,“[…] l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi […] il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi”. Ciò fatte salve limitate eccezioni – che devono essere fatte valere dalla parte che ha revocato il consenso - quali ad esempio l'esistenza di una sopravvenienza o il fatto che l'accordo non sarebbe corrispondente all'interesse del/dei minore/minori.
Nel caso di specie la revoca del consenso da parte della IGnora non è stata in alcun modo Pt_2 motivata, con la conseguenza che appare essere un “mero” ripensamento immotivato, inammissibile e come tale non idoneo a paralizzare la richiesta, reiterata dal IG. , di Parte_1 ottenere la pronuncia divorzile, alle condizioni indicate in sede di ricorso congiunto. A ciò deve aggiungersi che la IGnora nè si è costituita in giudizio a mezzo di nuovo difensore, nè si è presentata all'udienza fissata, situazione del tutto assimilabile all'ipotesi di comparizione di una sola parte che insiste nelle domande svolte. Per i motivi esposti, ritiene il Collegio che la domanda a suo tempo presentata congiuntamente e ora reiterata dal IG. debba essere accolta posto che sussistono i presupposti di Parte_1
Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici;
inoltre, risulta rispettato il termine semestrale di legge (attesa la domanda congiunta), decorrente dall'udienza di prima comparizione delle parti per la separazione personale (id est 3/10/2024 ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/5/2005, in Brinzio (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brinzio (Va) (anno 2005, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 10/7/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Fumagalli Presidente rel. Dott. Arianna Carimati Giudice Dott. Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.3342 / 2024 , promossa con ricorso depositato il 2/8/2024 da:
1) Parte_1
nato Varese il 10/04/1967 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Antonia Nuzzachi
e
2) Parte_2
nata Varese il 07/06/1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Pandolfi, procuratore che ha dismesso il mandato difensivo con RR 5/8/2025
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brinzio (VA), in data 14 maggio 2005
(anno 2005 atto n. 1 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] Persona_1 nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo depositato in data 2/8/2024 richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In particolare, le parti hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“P R O N U N C I A R E con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in data 14 maggio 2005 nel Comune di Brinzio Parte_1 Parte_2
(VA), trascritto al n. 1 del registro degli Atti di Matrimonio – Parte II – Serie A – del medesimo Comune in data 16 maggio 2005, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei relativi registri dello Stato Civile, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
1) Confermare l'affido condiviso delle figlie e – salvo raggiungimento medio tempore R_ Per_2 della maggiore età da parte di - ad entrambi i genitori, nonché il loro collocamento e R_ residenza anagrafica presso la madre, IG.ra . Parte_2
2) Confermare, altresì, l'assegnazione della casa già familiare sita in NA PO TR (VA), via Rimembranze, 6, alla madre, unitamente a tutto quanto la arreda.
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e R_
. Ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di Per_2 ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
4) Confermare la regolamentazione delle frequentazioni già stabilita in sede di separazione, che di seguito si riporta:
a) Il IG. potrà avere con sé le figlie liberamente, sulla base di accordi fra Parte_1
i genitori e anche direttamente con le figlie stesse, garantendo almeno un giorno infrasettimanale (anche comprensivo di pernotto) e fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera.
b) Quanto alle festività natalizie, verrà rispettata la regola dell'alternanza e, pertanto, e R_
trascorreranno il giorno di Natale con un genitore (il padre negli anni pari – la madre negli Per_2 anni dispari) e il giorno di Santo EF (o della Vigilia di Natale) con l'altro.
c) Analogamente seguiranno il criterio dell'alternanza le festività della Santa Pasqua. In particolare, e trascorreranno la Domenica di Pasqua con il genitore con il quale non hanno R_ Per_2 trascorso il giorno di Natale precedente e il giorno di Pasquetta con l'altro.
d) Durante il periodo estivo di vacanza scolastica, ciascuno dei genitori potrà vedere e tenere con sé e per 15 giorni anche non consecutivi, in periodo da definire entro il 30/05 di ogni R_ Per_2 anno. In caso di coincidenza dei rispettivi periodi di ferie, gli stessi verranno goduti metà ciascuno (la prima metà la madre – la seconda metà il padre). I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive località e strutture di soggiorno eventualmente prescelte, prima della partenza. Resta inteso che eventuali viaggi all'estero dovranno essere espressamente assentiti da entrami i genitori.
e) e trascorreranno sempre con la mamma il giorno del compleanno di quest'ultima, R_ Per_2 nonché il giorno della festa della mamma e, correlativamente, sempre con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà. Entrambi i genitori potranno trascorrere del tempo o far visita alle figlie nel giorno dei rispettivi compleanni delle minori.
f) Le ricorrenze più IGnificative (quali a mero titolo esemplificativo eventi scolastici, o cerimonie) saranno trascorse da e con entrambi i genitori, a prescindere da quanto previsto dal R_ Per_2 calendario di visita così come sopra modulato.
g) I genitori trascorreranno insieme alle figlie secondo un criterio di turnazione alternata ogni altra tradizionale festività o ponte (quale a mero titolo esemplificativo 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno).
5) I ricorrenti si impegnano a mantenere in essere fra loro un dialogo costruttivo e ragionevole, nell'esclusivo interesse delle figlie, stabilendo sin d'ora che lo schema di regolamentazione di cui ai punti da a) a g) che precedono debba intendersi come un insieme di regole minime, da osservarsi salvo diverso accordo tra loro.
6) e frequenteranno liberamente i nonni materni e paterni e ciascun genitore si R_ Per_2 impegna a non ostacolare mai questa frequentazione.
7) I Signori e confermano il proprio assenso al rilascio e/o Parte_1 Parte_2 rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per se stessi nonché per le figlie minori R_
e . Per_2
***
Sul mantenimento delle figlie minori e R_ Per_2
23) Il IG. continuerà a contribuire al mantenimento ordinario delle figlie Parte_1
e corrispondendo alla madre entro il giorno 15 di ogni mese – a mezzo bonifico R_ Per_2 bancario su conto intestato alla IGnora - un assegno pari a complessivi € 500,00 (€ 250,00 Pt_2 per ciascuna figlia). Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, come per legge (prima rivalutazione decorso un anno dall'emissione della sentenza di separazione).
24) Entrambi i genitori sosterranno in misura pari al 50% ciascuno le spese di carattere straordinario relative alle figlie individuate in conformità alle Linee Guida adottate da Codesto Tribunale e qui accluse per completezza (doc. 3).
25) La quota di spettanza delle spese extra dovrà essere rimborsata al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta e dalla esibizione del relativo giustificativo.
26) L'Assegno Unico per le figlie continuerà ad essere percepito interamente dalla madre, in quanto genitore collocatario delle figlie.
***
Sui rapporti economico- patrimoniali tra i coniugi 8) Nulla sarà reciprocamente dovuto dalle parti a titolo di assegno divorzile.
9) I ricorrenti confermano che con la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione”.
Emessa sentenza di separazione personale n. 314/2024 del 24/10/2024 (passata in giudicato il 25/11/2024) e rimessa la causa sul ruolo istruttorio del giudicante, è stata disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. anche per la fase divorzile;
nelle more il procuratore dei ricorrenti congiuntamente dava atto di essersi trovato costretto a rinunciare al mandato difensivo stante la manifestata volontà della IGnora di non sottoscrivere le note scritte entro il termine Parte_2 concesso per addivenire alla pronuncia divorzile.
Dato atto di ciò veniva fissata udienza in presenza avanti al giudice relatore che in data 2/7/2025 prendeva atto della sopravvenuta costituzione in giudizio di nuovo procuratore per il IG.
[...]
che insisteva per ottenere la pronuncia divorzile;
presente il procuratore Parte_1 dimissionario che dava atto di aver informato la IGnora della dismissione del mandato e Pt_2 Co dell'udienza con , nessuno si costituiva per che neppure compariva all'udienza Parte_2 fissata.
* * * * * *
Rileva il Collegio che la revoca del consenso da parte della IGnora nell'ambito del Parte_2 presente procedimento congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., non è ammissibile e non è inidonea a far venir meno l'accordo, avente natura negoziale, raggiunto tra i coniugi al momento del deposito del ricorso sottoscritto da entrambe le parti.
Come già rilevato dalla Corte di Cassazione con riferimento alla domanda di divorzio (Cass. n. 10463/2018 e 19540/2018) e dal Tribunale di Milano, dopo la riforma Cartabia, con sentenza del 18/12/2024, sia con riferimento al divorzio che alla separazione,“[…] l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi […] il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi”. Ciò fatte salve limitate eccezioni – che devono essere fatte valere dalla parte che ha revocato il consenso - quali ad esempio l'esistenza di una sopravvenienza o il fatto che l'accordo non sarebbe corrispondente all'interesse del/dei minore/minori.
Nel caso di specie la revoca del consenso da parte della IGnora non è stata in alcun modo Pt_2 motivata, con la conseguenza che appare essere un “mero” ripensamento immotivato, inammissibile e come tale non idoneo a paralizzare la richiesta, reiterata dal IG. , di Parte_1 ottenere la pronuncia divorzile, alle condizioni indicate in sede di ricorso congiunto. A ciò deve aggiungersi che la IGnora nè si è costituita in giudizio a mezzo di nuovo difensore, nè si è presentata all'udienza fissata, situazione del tutto assimilabile all'ipotesi di comparizione di una sola parte che insiste nelle domande svolte. Per i motivi esposti, ritiene il Collegio che la domanda a suo tempo presentata congiuntamente e ora reiterata dal IG. debba essere accolta posto che sussistono i presupposti di Parte_1
Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici;
inoltre, risulta rispettato il termine semestrale di legge (attesa la domanda congiunta), decorrente dall'udienza di prima comparizione delle parti per la separazione personale (id est 3/10/2024 ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/5/2005, in Brinzio (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brinzio (Va) (anno 2005, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 10/7/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli