CASS
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2024, n. 7367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7367 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. LUIGI GIORDANO, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse della parte civile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7367 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 16/11/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 novembre 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di 400,00 euro di multa NZ RU, avendolo ritenuto responsabile del delitto di diffamazione in danno di FR CO, per avere pubblicato il 25 luglio 2016 sul quotidiano La Provincia di Cosenza un articolo dal titolo "Aggressione ad avvocato, indagato il giudice CO". La Corte territoriale ha precisato che era irrilevante il fatto che il titolo non fosse attribuibile al giornalista imputato, giacché era di contenuto diffamatorio il testo dell'articolo nel quale non si dava atto, ai fini della completezza della notizia, che il CO era stato assolto dall'imputazione di essere il mandante dell'aggressione sia in primo che in secondo grado. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale considerato che la notizia non era stata indicata in modo incompleto, posto che riguardava non cià la vicenda del pestaggio ma solo la decisione della Corte di Cassazione sulla competenza territoriale nel procedimento de quo. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
conclusioni scritte nell'interesse della parte civile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che implica che sia riportata in modo completo (Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010, Biondani, Rv. 249:126 - 01; sulla necessità della completezza informativa, v., di recente, anche Sez. 5, n. 38896 del 15/04/2019, Lang, Rv. 277117 - 0). Indipendentemente dal titolo sopra ricordato - concernente la vicenda sostanziale e non anche quella processuale e, tuttavia, non considerato dalla 1 sentenza impugnata ai fini della decisione -, si osserva che la riproduzione, nel testo dell'articolo, del contenuto della decisione n. 31919 del 2016 di questa Corte, avente ad oggetto un conflitto di competenza, è preceduta da una premessa destinata a rendere rilevante la notizia (e ciò all'evidenza, posto che il giornale del quale si tratta non risulta essere una rivista giuridica): il fatto che il procedimento nel quale il conflitto era sorto aveva per oggetto la vicenda dell'"aggressione e lesioni" ed era, tra l'altro, a carico del "giudice FR CO", oltre che di altri soggetti. La puntualizzazione, oltre ad essere inesatta, poiché come emerge dallo stesso testo della sentenza della I sezione di questa Corte che l'articolo riporta, il conflitto di competenza era sorto nel corso di un procedimento che non riguardava il CO - ma che era connesso a quest'ultimo - è soprattutto incompleta. E ciò in quanto nel 2016, il CO, al quale era stato attribuito il ruolo di mandante, era stato assolto sia in primo che in secondo grado. Il rilievo, non oggetto di alcuna critica da parte del ricorrente, priva di fondamento l'atto di impugnazione. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 16/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. LUIGI GIORDANO, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse della parte civile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7367 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 16/11/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 novembre 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di 400,00 euro di multa NZ RU, avendolo ritenuto responsabile del delitto di diffamazione in danno di FR CO, per avere pubblicato il 25 luglio 2016 sul quotidiano La Provincia di Cosenza un articolo dal titolo "Aggressione ad avvocato, indagato il giudice CO". La Corte territoriale ha precisato che era irrilevante il fatto che il titolo non fosse attribuibile al giornalista imputato, giacché era di contenuto diffamatorio il testo dell'articolo nel quale non si dava atto, ai fini della completezza della notizia, che il CO era stato assolto dall'imputazione di essere il mandante dell'aggressione sia in primo che in secondo grado. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale considerato che la notizia non era stata indicata in modo incompleto, posto che riguardava non cià la vicenda del pestaggio ma solo la decisione della Corte di Cassazione sulla competenza territoriale nel procedimento de quo. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
conclusioni scritte nell'interesse della parte civile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che implica che sia riportata in modo completo (Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010, Biondani, Rv. 249:126 - 01; sulla necessità della completezza informativa, v., di recente, anche Sez. 5, n. 38896 del 15/04/2019, Lang, Rv. 277117 - 0). Indipendentemente dal titolo sopra ricordato - concernente la vicenda sostanziale e non anche quella processuale e, tuttavia, non considerato dalla 1 sentenza impugnata ai fini della decisione -, si osserva che la riproduzione, nel testo dell'articolo, del contenuto della decisione n. 31919 del 2016 di questa Corte, avente ad oggetto un conflitto di competenza, è preceduta da una premessa destinata a rendere rilevante la notizia (e ciò all'evidenza, posto che il giornale del quale si tratta non risulta essere una rivista giuridica): il fatto che il procedimento nel quale il conflitto era sorto aveva per oggetto la vicenda dell'"aggressione e lesioni" ed era, tra l'altro, a carico del "giudice FR CO", oltre che di altri soggetti. La puntualizzazione, oltre ad essere inesatta, poiché come emerge dallo stesso testo della sentenza della I sezione di questa Corte che l'articolo riporta, il conflitto di competenza era sorto nel corso di un procedimento che non riguardava il CO - ma che era connesso a quest'ultimo - è soprattutto incompleta. E ciò in quanto nel 2016, il CO, al quale era stato attribuito il ruolo di mandante, era stato assolto sia in primo che in secondo grado. Il rilievo, non oggetto di alcuna critica da parte del ricorrente, priva di fondamento l'atto di impugnazione. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 16/11/2023