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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3126/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. RC
Di Biase, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3126 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 e promossa da
, in qualità di rappresentante legale pro tempore della società Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi, Fraz.
[...] P.IVA_1
Voltarrosto, alla via Svizzera n. 30, presso lo studio dell'avv. Fabiana Pechini, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti attore contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Getulio n. 39, presso lo studio degli avv.ti
Gersan Persia e Emiliano Mario Laraia, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Berti Suman ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Quirino Majorana 104 terzo chiamato in causa
1 OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , in qualità di rappresentante legale pro Parte_1 tempore della società ”, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale la società al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: - nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la stessa al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice della somma di € 54.886,69 determinata sottraendo dall'importo di € 96.507,69 quello di € 41.621,00 liquidato dalla Compagnia
Assicurazione nonché dell'ulteriore somma a titolo di risarcimento per lucro cessante da determinare in via equitativa, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Parte attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 1.04.2017, le parti stipulavano contratto di abbonamento al servizio di vigilanza, che all'art. 1 prevedeva “collegamento del vostro sistema di allarme mediante modulo GPRS con la stazione servizi di ricezione di segnali d'allarme e servizio ispettivo di video sorveglianza, con passaggio, in caso di allarme, di agente vigilante” al fine di garantire sicurezza e sorveglianza presso la sede sociale della società attrice;
- che, in data 27.03.2019, il dipendente , si avvedeva che gli uffici erano stati messi a Controparte_3
soqquadro da ignoti che avevano forzato la porta antipanico posta sul lato sud dell'immobile e che dalla cassa mancavano circa € 200,00;
- che, controllando attentamente il magazzino, si avvedeva della sottrazione di circa n. 16 bancali di bevande alcoliche, oltre ad un transpallet marca Jungherich del costo di € 350,00, per un valore pari ad
€ 96.507,69;
- che gli autori del furto avevano strappato i cavi dell'impianto di video sorveglianza e rubato il router
Fastweb del telefono, nonché il dvr;
- che, in data 27.03.2019, provvedeva a sporgere denuncia querela presso la locale Stazione dei
Carabinieri, successivamente integrata in data 1.04.2019 con la produzione dell'inventario della merce sottratta;
- che, in data 1.04.2019, la società denunciava il sinistro alla Controparte_4
2 - che la ditta era assicurata contro il furto, come da polizza n. Parte_2
403900858, stipulata con la ed aveva ottenuto un risarcimento parziale pari ad € Controparte_5
41.621,00;
- che la convenuta aveva violato gli obblighi contrattuali derivanti dall'attività professionale di vigilanza e, pertanto, era obbligata a risarcire il danno patrimoniale subito dall'attrice pari ad €
96.507,69, decurtato dell'importo di € 41.621,00, e dunque di € 54.886,69.
Si costituiva la società rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: A) in via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo società di assicurazione in Controparte_6
persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Torino, Via Corte di Appello, n. 11, e fissare, ai sensi dell'art. 269, 2° c., c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa (nel presente giudizio) del nominato terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis dello stesso codice di rito civile;
B) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare: 1) primariamente, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire della società attrice;
2) secondariamente, l'inammissibilità della domanda attrice;
pertanto, in entrambe le ipotesi, rigettare la domanda attorea con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. Forf. 15% e oltre iva e cap di legge;
C) in via subordinata, nell'ipotesi in cui ritenesse di non accogliere quanto postulato nel superiore capo sub lett. B delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare: 1) che il furto denunciato dall'attrice non si verificato secondo le modalità, spaziali e temporali, indicati dalla società attrice;
2) comunque, anche ove reputasse non condivisibile il profilo conclusionale che precede, che la convenuta ha eseguito esattamente e con la dovuta diligenza le prestazioni contrattuali a cui era tenuta e che, perciò, inadempimento alcuno può esserle imputato in relazione al disciplinare negoziale contenuto nel contratto di abbonamento al servizio di vigilanza stipulato in data 1.4.2017, dovendosi il furto medesimo ascrivere alla colpa esclusiva della società attrice per le ragioni esplicitate in premessa (disattivazione di alcuni sensori del sistema di allarme e omessa osservanza delle regole stabilite per la custodia e conservazione del dvr); per l'effetto, in entrambi i casi sub. Nn. 1) e 2), rigettare la manifesta infondatezza in fatto e in diritto, la domanda attorea, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre rimb.
Forf. 15% e oltre iva e cap di legge;
3) laddove stimasse sussistente la responsabilità contrattuale della convenuta, accertare e dichiarare: a) in accoglimento della puntuale eccezioni proposta dalla convenuta, la decadenza dell'attrice dal potere di chiedere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per non avere denunciato il furto alla convenuta entro le 48 ore successive dalla sua scoperta, ai sensi dell'art. 9, 2° c., del contratto;
b) in ogni caso, il concorso di colpa dell'attrice in ordine all'occorso furto per i motivi esternati in premessa (disattivazione di alcuni sensori del sistema di
3 allarme e omessa osservanza delle regole stabilite per la custodia e conservazione del dvr); c) che la convenuta (nel caso in cui fosse considerata, in via esclusiva ovvero concorsuale, responsabile del furto di che trattasi) nulla deve alla società attrice a titolo di risarcimento del danno emergente non avendo dato quest'ultima la prova dell'esistenza (an) e dell'entità (quantum) del pregiudizio asseritamente sofferto in dipendenza del furto in questione;
d) che la convenuta (nel caso in cui fosse considerata, in via esclusiva ovvero concorsuale, responsabile del furto di che trattasi) nulla deve alla società attrice a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno per carenza di prova e che detto pregiudizio non può essere liquidato equitativamente per le ragioni spiegate in premessa;
per
l'effetto, in tutte le suddette ipotesi (sub lett. a), b), c) e d), rigettare la domanda attore perché infondata, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. Forf. 15% e oltre iva e cap di legge;
D) in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di condanna della convenuta al ristoro dei danni, accertare e dichiarare: °) che il risarcimento dei danni in favore della società attrice deve intendersi comunque convenzionalmente limitato alla somma corrispondente ad una mensilità del canone stabilito per l'erogazione del servizio di vigilanza, e cioè all'importo di €
120,00, a tenore dell'art. 9, 2° c., del contratto;
°) comunque e in ogni caso (accolta o respinta che sia la richiesta di “limitazione” monetaria di cui all'art. 9, 2° c., del contratto), dichiarare che il terzo chiamato in causa società di assicurazione in persona del legale rapp.te Controparte_7
p.t., è obbligato a tenere indenne la convenuta dal risarcimento del danno da corrispondere alla società attrice e, per l'effetto, condannare detta società assicuratrice a corrispondere alla società attrice medesima quanto monetariamente riconosciutole da esso Tribunale al suddetto titolo”.
Parte convenuta deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che il contratto dedotto in giudizio risultava stipulato tra la convenuta e la ” mentre Parte_1 la domanda veniva proposta da ” e che vi era pertanto il difetto di Parte_2
legittimazione attiva della società attrice;
- che la domanda proposta era inammissibile, poiché l'atto introduttivo non conteneva alcuna richiesta di declaratoria di inadempimento colpevole agli obblighi contrattuali costituente il presupposto logico e giuridico per la domanda risarcitoria avanzata;
- che parte attrice, senza avvisarla, aveva manomesso l'impianto di allarme, perché a seguito di un fortuito urto di un automezzo contro la colonnina di un cancello aveva escluso i sensori posti sui cancelli di Via Scozia e Via Brasile.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la società
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice Unico: 1) In via CP_2
pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Controparte_8
[...
[...] [
, per i motivi dedotti nell'atto; 2) Nel merito ed in via principale, rigettare la
[...]
domanda rivolta dalla perché Controparte_9 Controparte_10
totalmente infondata in fatto ed in diritto. 3) Nel merito della domanda di manleva e garanzia rivolta nei confronti della limitarla, secondo quanto previsto nella Controparte_2
polizza assicurativa, ai soli danni patrimoniali conseguenti a inadempimenti contrattuali, nei limiti del massimale e dietro deduzione della quota a carico dell'Assicurato: 20% con il minimo di € 50.000,00.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La causa, istruita mediante prove orali e documentali veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre preliminarmente affrontare la eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'attore formulata dalle convenute osservando a riguardo che le argomentazioni poste a sostegno della posizione assunta non sono condivisibili e, pertanto, sono da disattendere per le ragioni di seguito esposte.
Sostiene la parte convenuta, con piena adesione della terza chiamata, che essendo stato il contratto di vigilanza stipulato in data 1.04.2017 da , persona fisica soggetto diverso dalla che Parte_1 Pt_2
agisce in giudizio, la società attrice non avrebbe alcuna legittimazione a far valere i diritti nascenti da un contratto stipulato da altri.
Va a riguardo evidenziato che per proporre una domanda in sede giudiziaria, occorre l'interesse ad agire che va individuato e qualificato nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5074 del
2007; Cass. 19 agosto 2000 n. 11010).
Tale interesse, che costituisce un requisito della domanda, è, nel caso di specie, esistente in capo alla società unipersonale parte attrice in quanto il suo rappresentante legale agisce nella qualità di soggetto leso per aver subito un danno da inadempimento contrattuale argomentando su un suo diritto nel rispetto del principio ispiratore racchiuso nella norma di cui all'art. 100 c.p.c. così come commentato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
In linea generale la legitimatio ad causam, che sottintende l'interesse ad agire, consiste nella titolarità del potere di agire o di resistere in un giudizio, in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'allegazione di fatti astrattamente idonei, secondo la prospettazione attorea, a fondare il diritto azionato, a prescindere dall'effettiva titolarità del rapporto oggetto del giudizio ed impone al giudice di verificarne d'ufficio l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (cfr., ex plurimis,
5 Cass. 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. 30 maggio 2008, n. 14468;
Cass. 27 giugno 2011, n. 14177).
Tale condizione dell'azione postula la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, violatore di quel diritto.
La legitimatio ad causam costituisce, allora, una condizione dell'azione, una condizione per ottenere, cioè, dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Sez.
3 - Sentenza n. 16904 del 27/06/2018, Sez. Un., Sentenza n. 2951 del
16/02/2016). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Ciò non può dirsi avvenuto nel caso nel caso in esame e l'eccezione sollevata dalla parte convenuta si palesa, a parere del giudicante, pretestuosa e finanche contraria ai doveri di correttezza e buona fede nell'agire o resistere in giudizio nel contegno processuale delle parti in causa e di ciò se ne potrà tenere conto ai fini della disciplina delle spese di giudizio.
Invero emerge e risulta provato per tabulas che veniva portato a conoscenza della parte convenuta la trasformazione della ditta individuale , soggetto stipulante il contratto di vigilanza, in Parte_1 società a responsabilità limitata ordinaria con unico socio avente denominazione “
[...]
” nella mail con allegata comunicazione di cambio Parte_3
ragione sociale inviata alla in risposta alla sua richiesta di pagamento di fattura emessa. CP_1
(doc. n. 11 all. alla seconda memoria ex art. 183 VI° c. cpc di parte attrice).
Inoltre, l'attrice ha documentato che con atto notarile rep. n. 1800, racc. n. 1327 a rogito Notaio Dott.
e registrato a Giulianova il 29.12.2017, veniva contemplato sia il conferimento della Persona_1
azienda commerciale corrente sotto forma di impresa individuale nella nuova società a responsabilità limitata unipersonale, sia il fatto che la società subentrava in tutti i contratti relativi all'azienda che non abbiano carattere personale, quale certamente non è quello per cui si discute, a nulla rilevando che il
6 servizio di vigilanza venga svolto presso l'immobile di Via Scozia angolo Via Brasile di Roseto degli
Abruzzi e non nella vecchia sede di Via Svizzera. (doc. n. 11 all. alla seconda memoria ex art. 183 VI°
c. cpc di parte attrice).
Pertanto, a mente dell'art. 2498 c.c., il quale stabilisce che “con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”, la società attrice è subentrata a quella originaria con unico socio a prescindere dalla natura dell'evento che possa essere qualificabile come traslativo o successorio e l'eccezione va rigettata poiché il giudizio incardinato è caratterizzato dalla sussistenza in capo all'attore di una delle condizioni dell'azione di cognizione, cioè la coincidenza tra il soggetto a nome del quale la domanda è proposta e quello che nella stessa è individuato come titolare del diritto di conseguire una statuizione giurisdizionale di merito.
Anche la eccezione di inammissibilità della domanda avanzata dalla convenuta per carenza CP_1 di richiesta nell'atto introduttivo di accertamento e declaratoria dell'inadempimento colpevole della convenuta non può essere accolta.
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza superiore il contenuto della domanda può evincersi dal contesto complessivo rappresentato dall'attore nell'esporre le sue ragioni in fatto e argomentazioni di diritto, senza la necessità che egli rappresenti le norme ed i concetti giuridici specifici a sostegno della domanda stessa e senza che si debba solo fare riferimento alle rassegnate conclusioni, con il limite imposto dal rispetto del principio della coerenza tra il richiesto e pronunciato e di evitare per il giudicante di emettere pronuncia di ultra petizione.
In applicazione del principio giuridico “iura novit curia” che esprime il potere-dovere dell'organo giudicante di inquadrare giuridicamente la fattispecie in modo corretto, anche in difetto ovvero in difformità rispetto alle norme richiamate dalle parti e la cui conoscenza è presupposta, egli è tenuto all'applicazione di esse anche se non siano indicate dalla parte interessatala;
la presente fattispecie sottoposta all'esame del giudice è da qualificarsi, stante il precipuo esame di tutta la documentazione in atti oltre che per quanto ampiamente argomentato nella parte espositiva della citazione, come richiesta di risarcimento di danni a causa di precipuo inadempimento contrattuale che deve essere necessariamente valutato ed accertato dal giudicante a prescindere da una sua precipua richiesta
Con riferimento al processo civile, il principio trova il suo fondamento normativo nell'art. 113 c.p.c., che sancisce la regola in base alla quale il giudice deve applicare le norme di diritto al fine di decidere la controversia, salvo i casi in cui la legge consente la decisione secondo equità.
7 Nel merito la domanda contenuta in citazione non può essere accolta all'esito dell'istruttoria svolta dalla quale non emergono sufficienti riscontri probatori che possano dimostrare l'inadempimento contrattuale della società convenuta ed imputarle il risarcimento dei danni subiti.
La fattispecie giuridica, che qui interessa e che è stata descritta dai documenti di causa, non può che far riferimento, in via esclusiva, al valore legale e ai termini contrattuali previsti nel contratto di vigilanza e della volontà in esso espressa dalle parti.
In atti è allegato il contratto di abbonamento al servizio di vigilanza che all'art. 1) espressamente è stato previsto dalle parti il “Collegamento del vostro sistema di allarme mediante modulo GPRS con la
Stazione servizi di ricezione di segnali d'allarme e servizio ispettivo di video sorveglianza, con passaggio, in caso di allarme, di agente vigilante con decorrenza dal 01.04.2017 e rinnovato di anno in anno”.
Lamenta in fatto l'attrice che la mattina del 27 marzo 2019, all'apertura della ditta, veniva constatato il furto di circa sedici bancali di merce consistente in bevande alcooliche per un valore di € 96.507,69 senza che fosse stata segnalata telefonicamente la situazione di pericolo ed emergenza verificatasi nel corso del servizio da parte dell'istituto di vigilanza la notte precedente atteso che durante il furto quando scattava l'allarme, il sig. non riceveva alcuna telefonata alla sua utenza indicata quale Pt_1
numero principale di contatto, ma le telefonate arrivavano al numero della moglie indicato come numero secondario. Invoca il mancato assolvimento degli obblighi contrattuali relativi alla corretta vigilanza dei luoghi oggetto del furto imputando alla convenuta le conseguenze dannose del furto non constatato nonostante si sia innescato il sistema di allarme posto nel capannone oggetto di vigilanza.
Dall'attento esame delle più che articolate e capillari testimonianze raccolte e delle foto prodotte, non possono evincersi sufficienti elementi di responsabilità colposa della società convenuta nell'esplicare l'attività di vigilanza oggetto di contratto tra le parti.
Il teste di parte convenuta dipendente della società come guardia e con asserite Testimone_1
competenze tecnico-informatiche, interrogato sulla capillare capitolazione ammessa tendente a dimostrare lo stato dei luoghi, i punti di collocamento dei sensori e le modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza, conferma integralmente le circostanze ivi rappresentate. In particolare, e per quanto di interesse, in risposta al Cap. 3) riferisce: “Confermo tale circostanza. Riconosco le foto di cui al documento n. 5 che mi viene mostrato che rappresentano i locali dove sono ubicate le apparecchiature del sistema di allarme. Preciso che il modulo GPRS è stato installato dalla CP_1
e io ho partecipato ai lavori anche se non ricordo con precisione in che anno”.
Sul Cap. 4): “Confermo, l'allarme riguarda la segnalazione di allarme generale”.
8 Sul Cap. 5): “Confermo tale circostanza, l'impianto di allarme era stato installato sui punti di cui al capitolo”.
Cap. 7): “Ricordo che in fase di sopralluogo ho constatato che sull'impianto installato dall'elettricista Per_
vi erano problemi di funzionamento di rete per cui mi sono stati chiesti dei consigli per risolvere tale problematica ai quali io ho dato riscontro. ADR): non so chi abbia progettato il sistema di telecamere e l'impianto con i punti di allarme”.
Sulla zona di copertura del sistema si allarme, al Cap. 8) risponde: “Confermo la circostanza sui punti di inquadramento da parte delle varie telecamere come da mappa che mi viene mostrata”; al Cap. 9):
“Vero, si era creata una zona d'ombra poiche' la telecamera non inquadrava quell'area. La CP_1 era a conoscenza del campo di ripresa di tutte le telecamere”; sull'apparato preposto al controllo risponde, Cap. 10): “Confermo tale circostanza;
so che il Pt_1
aveva una pasword per visionare le registrazioni delle telecamere, quindi non solo la diretta della ripresa ma anche le registrazioni. ADR): preciso che dalla centrale nella Metropolis si vedevano le riprese soltanto in diretta come da pattuizione in sede di contratto….”Confermo la circostanza, riconosco la foto che mi viene mostrata n. 5 “.
Sul malfunzionamento e disattivazione di due sensori posti per il cancello d'ingresso, al Cap. 11) riferisce: “Confermo la circostanza”, al Cap. 12): “Confermo tale circostanza;
io ero presente e ho ascoltato il colloquio tra il e il direttore tecnico dell'azienda, , nel quale il Pt_1 Testimone_2
rappresentava che un suo dipendente aveva danneggiato con un furgoncino la colonnina di un Pt_1
cancello ove era collocato un sensore del sistema di allarme e che avrebbe provveduto a risolvere
l'inconveniente tramite un suo elettricista”.
Sul potenziamento del sistema di rilevamento avvenuto dopo il furto ad opera dell'attrice, al Cap. 13):
“Vero, cio' e' quanto affermato dal ”, al Cap. 14- a): “Confermo tale circostanza”, b): Pt_1
“Confermo tale circostanza, come io stesso ho potuto constatare”. ADR): “che io sappia è sempre stato il sig. ad aver installato tali nuove telecamere e sensori volumetrici”. CP_11
Sul rilevamento dell'allarme da intrusione inviato alla Stazione di Vigilanza STAM2 della Centrale
Operativa della parte convenuta e sull'intervento della guardia giurata, al Cap. 15) risponde:
“Confermo tale circostanza”, Cap. 16): “Confermo tale circostanza, io ero in centrale operativa”, Cap.
17): “Confermo tale circostanza questa e' la procedura e io ero presente”, Cap. 18): “Vero, questo e' quanto ha comunicato la guardia giurata esterna, sig, , Cap. 19): “Confermo tale circostanza, Pt_4 questo è risultato a seguito delle comunicazioni pervenuta dalla guardia giurata esterna”, Cap. 20):
“Confermo tale circostanza, ero presente in centrale come gia riferito”, Cap. 21): “Confermo tale circostanza come da comunicazione della guardia”; sulle chiamate a seguito del ricevuto allarme da
9 parte della centrale operativa alla parte attrice, al Cap. 22) così risponde: “Confermo tale circostanza, i numeri erano del e di sua moglie ed erano liberi ma nessuno ha risposto”, Cap. 23): Pt_1
“Confermo tale circostanza”, Cap. 24): “Confermo tale circostanza, come da sua comunicazione”. Sul mancato possesso delle chiavi di accesso nell'area pertinenziale e all'interno del magazzino, al Cap.
25): “Confermo tale circostanza, erano di loro esclusiva disponibilità e per il servizio da noi espletato non era previsto che avessimo chiavi”.
Interrogato a prova contraria sui capitoli ammessi a parte attrice nega le circostanze e comunque resta coerente con le risposte già proferite;
sulle telefonate inviate, al Cap. 10) risponde: “Si le chiamate sono state effettuate, i telefoni che ha fornito il titolare della risultavano liberi ma nessuno ha Parte_2 risposto. Non vi erano numeri preferenziali”, Cap. 11): “Le telefonate ci sono state ma, ripeto non vi e' nessun numero primario, e nessuno ha risposto”, Cap. 13): “Non sono stati segnalati segni di infrazione come relazionato dalla guardia giurata a seguito di comunicazione e di cui ho gia' riferito”.
(Verb. D'ud. Del 18.07.2022).
Il teste di parte convenuta, , guardia giurata con funzioni di vigilante che intervenne sul Testimone_3
posto, interrogato sui medesimi capitoli risponde sui fatti di cui è a conoscenza ed in particolare, per quanto da considerare rilevante, al Cap. 15): “Vero, io sono stato chiamato a seguito del segnale di allarme pervenuto alla centrale operativa”, Cap. 16): “Vera la circostanza, sono andato io a quell'orario su disposizione della centrale operativa”, Cap. 18): “Vera tale circostanza. I cancelli non presentavano segni di scasso, non vi erano mezzi e/o persone all'esterno della recinzione per tutto il perimetro”, Cap. 19): “Vera tale circostanza. Io inserivo i biglietti su tutti i cancelli”, Cap. 20), 21):
“Vere le circostanze di cui ai capitoli. Ribadisco che i cancelli non presentavano segni di scasso e procedevo di nuovo ad un giro di ispezione senza nulla rilevare e cio' riferivo alla centrale”, Cap. 23):
“Durante il secondo intervento, l'operatore di centrale mi riferiva che stava chiamando dei numeri telefonici per contattare il titolare;
l'operatore di centrale mi comunicava che non otteneva risposta”,
Cap. 24): “Prima di lasciare il posto, dopo la seconda chiamata, non ricordo precisamente l'orario, ho anche in tale occasione controllato la zona senza rilevare nessuna anomalia o la presenza di persone e mezzi. Ho notato che il biglietto da me apposto nel primo giro non c'era più nel cancello pedonale, pertanto, ho provveduto a riopporlo, dopodiché' sono andato via per continuare il servizio nella zona di competenza, Cap. 25): “Posso riferire che io non avevo nessuna chiave dei cancelli per accedere all'interno”.
Interrogato a prova contraria sui capitoli di controparte al Cap. 20) risponde: “Vero, sono ripassato dopo circa quattro ore. Ho provveduto all'ispezione esterna dell'area e ho riscontrato tutto regolare;
anche i biglietti da me apposti erano tutti presenti compreso quello della seconda ispezione. Preciso
10 che tale ulteriore controllo lo ho effettuato di mia volontà senza alcun ordine da parre della centrale”.
(Verb. D'ud. Del 19.01.2023).
Escusso anche il teste di parte attrice, , dipendente della Controparte_3 Parte_2 interrogato sui capitoli di cui alla II memoria istruttoria della stessa, sull'impianto di allarme e sul suo funzionamento, risponde. Cap. 2): “Posso riferire nella mia qualità di magazziniere della parte attrice che sono stati installati dall'elettricista di tale non so chi abbia deciso i punti di Pt_1 CP_11 installazione”, Cap. 3): “Non so chi abbia deciso i punti di installazione, so solo che erano presenti Per_
e ”, Cap. 8): “Si e' vero, l'impianto era funzionante, sono io che abilito Testimone_1
l'allarme con appositi telecomando”. ADR): “l'allarme viene da me abilitato la mattina quando arrivo Per_ alle ore 8 – 8,30 e la sera 18-18,30”, Cap. 9): “ la circostanza, riconosco le foto che mi vengono mostrate”. Sulle chiamate telefoniche al del1a moglie di , al Cap. 10) risponde: “Lo so Parte_1
per avermelo riferito il quando io lo ho chiamato per telefono la mattina che sono Parte_1 arrivato in sede e ho visto la porta forzata e l'interni dell'ufficio a soqquadro”. Sulla circostanza del disordine all'interno degli uffici del capannone e dei segni di infrazione, risponde:Cap. 12): “Vera la circostanza”. Cap. 13): “Vero, come gia' riferito” ADR): Ho potuto constatare che la porta non si apriva e sulla stessa vi erano delle scalfiture a livello della maniglia e la porta non si priva ed e' stato Per_ necessario forzarla per entrare”, Cap. 14): “ , e' allarmata”, Cap. 15): “Si e' vero, io ero presente.
ADR): “quando sono arrivati i carabinieri il Di RC era gia' andato via”, Cap. 16): “Vera la circostanza”. (verb. D'ud. Del 25.05.2023).
Per quanto evincibile dall'escussione dei testi che possono essere considerati sufficientemente attendibili anche se lavoratori dipendenti delle parti in causa, può essere ricostruito l'accadimento fattuale occorso in conseguenza del furto nel senso che la società convenuta, in conseguenza della ricezione del segnale dal sistema di allarme ricevuto alle ore 23,27 del 26 marzo 2019, ebbe cura di inviare sul luogo la guardia giurata che provvide ad effettuare l'ispezione esterna Testimone_3 senza riscontrare segni di effrazione. È pure emerso che la convenuta, attraverso l'operatore addetto alla centrale operativa, tentò di avvisare il , effettuando diverse chiamate ai numeri di utenze Pt_1
cellulari che le erano state fornite, ma nessuno rispose, pur risultando liberi il numero chiamato e quello ulteriore relativo all'utenza cellulare della moglie alle quali chiamate non vi fu risposta. Pervenuto alle ore 00,56 del 27 marzo il secondo segnale d'allarme alla Centrale della la guardia giurata si CP_1
recò nuovamente e prontamente sul posto, ma anche questa volta non rilevò tracce di effrazione dei cancelli e i portelloni del magazzino apparivano regolarmente chiusi. Anche in tale seconda circostanza la Centrale operativa cercò di contattare senza riscontro il titolare sig. e l'altro numero della Pt_1
moglie effettuando diverse chiamate oltre ad un messaggio con richiesta di urgente contatto.
11 E' stato riferito dai testi che la convenuta non era in possesso delle chiavi per eventualmente accedere nell'area del magazzino, ma solo ispezionarla dall'esterno e che alcuni sensori del sistema di allarme erano stati messi fuori uso a causa di un urto di un veicolo e non erano stati riattivati oltre al fatto che almeno parte dell'impianto d'allarme era stato installato da altra ditta estranea alla società CP_1
Ritiene il giudicante che non siano emersi elementi o riscontri fattuali che possano far propendere per la sussistenza del preteso inadempimento da parte di con riferimento agli obblighi Controparte_1
di cui al contratto stipulato con la parte attrice;
invero può evincersi dal riscontro probatorio che la stessa effettuò il servizio di vigilanza secondo le modalità e i termini contrattuali atteso che non si possa certo pretendere alcuna garanzia contro l'eventualità di furti da parte di una azienda addetta alla vigilanza ingenerando una lecita aspettativa di adempimento contrattuale in tal senso attraverso l'effettivo espletamento da parte del soggetto preposto all'incarico professionale di controllo, vigilanza ed intervento, considerato non portato a compimento ove concretizzatosi un caso di furto e/o danneggiamento.
Nei contratti a prestazioni corrispettive il nesso d'interdipendenza che lega le contrapposte obbligazioni e prestazioni nell'ambito di un rapporto sinallagmatico determina l'estensione dei doveri di correttezza, buona fede e di diligenza stabiliti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. per la fase precontrattuale, e, per quella successiva della stipula del contratto definitivo dagli artt. 1374 e 1375 c.c. concernenti la fase dell'esecuzione, in armonia con quanto già prescritto per le obbligazioni in generale dall'art. 1175 c.c. anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, d'informazione, e di collaborazione tra le parti contraenti.
Invero, in ogni fase contrattuale le parti hanno l'obbligo di comportarsi in buona fede nei confronti della controparte salvaguardandone gli interessi ed evitando sia di tenere comportamenti attivi, sia di omettere di intervenire, se queste azioni o queste omissioni possano provocargli danni.
Non essendo emerso con certezza e, comunque, con i criteri del “più probabile che non” nella valutazione dei riscontri probatori propedeutici all'esito del giudizio, che la parte convenuta non abbia provveduto a rispettare i termini dell'accordo contrattuale conclusosi tra le parti con effetti obbligatori vincolanti, non sussistono gli estremi per ritenere sussistente una condotta colposa, non diligente poiché irrispettosa e lesiva delle legittime aspettative della parte attrice con violazione e carenza del sinallagma contrattuale, quale elemento costitutivo implicito del contratto a obbligazioni corrispettive.
In merito alla disciplina delle spese di giudizio, la reiezione delle eccezioni preliminari sollevate dalle convenute, la particolare connotazione fattuale della controversia, l'esito non cristallino della prova orale in relazione al non rinvenimento di tracce di effrazione al cospetto dell'evento furto per come
12 verificatosi e la ritenuta carenza di qualsivoglia atteggiamento antigiuridico o colposo della parte attrice nell'introdurre il giudizio, inducono il giudicante a ritenere sussistenti eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza e a disporre la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento n.r.g.
3126/2019 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di inammissibilità della domanda;
- rigetta la domanda di cui all'atto introduttivo del giudizio:
- compensa tra le parti le spese di lite per le ragioni di cui in parte motiva.
Teramo, 18 Febbraio 2025
IL GIUDICE ON.
dott. RC Di Biase
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. RC
Di Biase, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3126 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 e promossa da
, in qualità di rappresentante legale pro tempore della società Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi, Fraz.
[...] P.IVA_1
Voltarrosto, alla via Svizzera n. 30, presso lo studio dell'avv. Fabiana Pechini, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti attore contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Getulio n. 39, presso lo studio degli avv.ti
Gersan Persia e Emiliano Mario Laraia, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Berti Suman ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Quirino Majorana 104 terzo chiamato in causa
1 OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , in qualità di rappresentante legale pro Parte_1 tempore della società ”, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale la società al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: - nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la stessa al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice della somma di € 54.886,69 determinata sottraendo dall'importo di € 96.507,69 quello di € 41.621,00 liquidato dalla Compagnia
Assicurazione nonché dell'ulteriore somma a titolo di risarcimento per lucro cessante da determinare in via equitativa, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Parte attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 1.04.2017, le parti stipulavano contratto di abbonamento al servizio di vigilanza, che all'art. 1 prevedeva “collegamento del vostro sistema di allarme mediante modulo GPRS con la stazione servizi di ricezione di segnali d'allarme e servizio ispettivo di video sorveglianza, con passaggio, in caso di allarme, di agente vigilante” al fine di garantire sicurezza e sorveglianza presso la sede sociale della società attrice;
- che, in data 27.03.2019, il dipendente , si avvedeva che gli uffici erano stati messi a Controparte_3
soqquadro da ignoti che avevano forzato la porta antipanico posta sul lato sud dell'immobile e che dalla cassa mancavano circa € 200,00;
- che, controllando attentamente il magazzino, si avvedeva della sottrazione di circa n. 16 bancali di bevande alcoliche, oltre ad un transpallet marca Jungherich del costo di € 350,00, per un valore pari ad
€ 96.507,69;
- che gli autori del furto avevano strappato i cavi dell'impianto di video sorveglianza e rubato il router
Fastweb del telefono, nonché il dvr;
- che, in data 27.03.2019, provvedeva a sporgere denuncia querela presso la locale Stazione dei
Carabinieri, successivamente integrata in data 1.04.2019 con la produzione dell'inventario della merce sottratta;
- che, in data 1.04.2019, la società denunciava il sinistro alla Controparte_4
2 - che la ditta era assicurata contro il furto, come da polizza n. Parte_2
403900858, stipulata con la ed aveva ottenuto un risarcimento parziale pari ad € Controparte_5
41.621,00;
- che la convenuta aveva violato gli obblighi contrattuali derivanti dall'attività professionale di vigilanza e, pertanto, era obbligata a risarcire il danno patrimoniale subito dall'attrice pari ad €
96.507,69, decurtato dell'importo di € 41.621,00, e dunque di € 54.886,69.
Si costituiva la società rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: A) in via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo società di assicurazione in Controparte_6
persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Torino, Via Corte di Appello, n. 11, e fissare, ai sensi dell'art. 269, 2° c., c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa (nel presente giudizio) del nominato terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis dello stesso codice di rito civile;
B) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare: 1) primariamente, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire della società attrice;
2) secondariamente, l'inammissibilità della domanda attrice;
pertanto, in entrambe le ipotesi, rigettare la domanda attorea con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. Forf. 15% e oltre iva e cap di legge;
C) in via subordinata, nell'ipotesi in cui ritenesse di non accogliere quanto postulato nel superiore capo sub lett. B delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare: 1) che il furto denunciato dall'attrice non si verificato secondo le modalità, spaziali e temporali, indicati dalla società attrice;
2) comunque, anche ove reputasse non condivisibile il profilo conclusionale che precede, che la convenuta ha eseguito esattamente e con la dovuta diligenza le prestazioni contrattuali a cui era tenuta e che, perciò, inadempimento alcuno può esserle imputato in relazione al disciplinare negoziale contenuto nel contratto di abbonamento al servizio di vigilanza stipulato in data 1.4.2017, dovendosi il furto medesimo ascrivere alla colpa esclusiva della società attrice per le ragioni esplicitate in premessa (disattivazione di alcuni sensori del sistema di allarme e omessa osservanza delle regole stabilite per la custodia e conservazione del dvr); per l'effetto, in entrambi i casi sub. Nn. 1) e 2), rigettare la manifesta infondatezza in fatto e in diritto, la domanda attorea, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre rimb.
Forf. 15% e oltre iva e cap di legge;
3) laddove stimasse sussistente la responsabilità contrattuale della convenuta, accertare e dichiarare: a) in accoglimento della puntuale eccezioni proposta dalla convenuta, la decadenza dell'attrice dal potere di chiedere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per non avere denunciato il furto alla convenuta entro le 48 ore successive dalla sua scoperta, ai sensi dell'art. 9, 2° c., del contratto;
b) in ogni caso, il concorso di colpa dell'attrice in ordine all'occorso furto per i motivi esternati in premessa (disattivazione di alcuni sensori del sistema di
3 allarme e omessa osservanza delle regole stabilite per la custodia e conservazione del dvr); c) che la convenuta (nel caso in cui fosse considerata, in via esclusiva ovvero concorsuale, responsabile del furto di che trattasi) nulla deve alla società attrice a titolo di risarcimento del danno emergente non avendo dato quest'ultima la prova dell'esistenza (an) e dell'entità (quantum) del pregiudizio asseritamente sofferto in dipendenza del furto in questione;
d) che la convenuta (nel caso in cui fosse considerata, in via esclusiva ovvero concorsuale, responsabile del furto di che trattasi) nulla deve alla società attrice a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno per carenza di prova e che detto pregiudizio non può essere liquidato equitativamente per le ragioni spiegate in premessa;
per
l'effetto, in tutte le suddette ipotesi (sub lett. a), b), c) e d), rigettare la domanda attore perché infondata, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. Forf. 15% e oltre iva e cap di legge;
D) in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di condanna della convenuta al ristoro dei danni, accertare e dichiarare: °) che il risarcimento dei danni in favore della società attrice deve intendersi comunque convenzionalmente limitato alla somma corrispondente ad una mensilità del canone stabilito per l'erogazione del servizio di vigilanza, e cioè all'importo di €
120,00, a tenore dell'art. 9, 2° c., del contratto;
°) comunque e in ogni caso (accolta o respinta che sia la richiesta di “limitazione” monetaria di cui all'art. 9, 2° c., del contratto), dichiarare che il terzo chiamato in causa società di assicurazione in persona del legale rapp.te Controparte_7
p.t., è obbligato a tenere indenne la convenuta dal risarcimento del danno da corrispondere alla società attrice e, per l'effetto, condannare detta società assicuratrice a corrispondere alla società attrice medesima quanto monetariamente riconosciutole da esso Tribunale al suddetto titolo”.
Parte convenuta deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che il contratto dedotto in giudizio risultava stipulato tra la convenuta e la ” mentre Parte_1 la domanda veniva proposta da ” e che vi era pertanto il difetto di Parte_2
legittimazione attiva della società attrice;
- che la domanda proposta era inammissibile, poiché l'atto introduttivo non conteneva alcuna richiesta di declaratoria di inadempimento colpevole agli obblighi contrattuali costituente il presupposto logico e giuridico per la domanda risarcitoria avanzata;
- che parte attrice, senza avvisarla, aveva manomesso l'impianto di allarme, perché a seguito di un fortuito urto di un automezzo contro la colonnina di un cancello aveva escluso i sensori posti sui cancelli di Via Scozia e Via Brasile.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la società
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice Unico: 1) In via CP_2
pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Controparte_8
[...
[...] [
, per i motivi dedotti nell'atto; 2) Nel merito ed in via principale, rigettare la
[...]
domanda rivolta dalla perché Controparte_9 Controparte_10
totalmente infondata in fatto ed in diritto. 3) Nel merito della domanda di manleva e garanzia rivolta nei confronti della limitarla, secondo quanto previsto nella Controparte_2
polizza assicurativa, ai soli danni patrimoniali conseguenti a inadempimenti contrattuali, nei limiti del massimale e dietro deduzione della quota a carico dell'Assicurato: 20% con il minimo di € 50.000,00.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La causa, istruita mediante prove orali e documentali veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre preliminarmente affrontare la eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'attore formulata dalle convenute osservando a riguardo che le argomentazioni poste a sostegno della posizione assunta non sono condivisibili e, pertanto, sono da disattendere per le ragioni di seguito esposte.
Sostiene la parte convenuta, con piena adesione della terza chiamata, che essendo stato il contratto di vigilanza stipulato in data 1.04.2017 da , persona fisica soggetto diverso dalla che Parte_1 Pt_2
agisce in giudizio, la società attrice non avrebbe alcuna legittimazione a far valere i diritti nascenti da un contratto stipulato da altri.
Va a riguardo evidenziato che per proporre una domanda in sede giudiziaria, occorre l'interesse ad agire che va individuato e qualificato nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5074 del
2007; Cass. 19 agosto 2000 n. 11010).
Tale interesse, che costituisce un requisito della domanda, è, nel caso di specie, esistente in capo alla società unipersonale parte attrice in quanto il suo rappresentante legale agisce nella qualità di soggetto leso per aver subito un danno da inadempimento contrattuale argomentando su un suo diritto nel rispetto del principio ispiratore racchiuso nella norma di cui all'art. 100 c.p.c. così come commentato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
In linea generale la legitimatio ad causam, che sottintende l'interesse ad agire, consiste nella titolarità del potere di agire o di resistere in un giudizio, in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'allegazione di fatti astrattamente idonei, secondo la prospettazione attorea, a fondare il diritto azionato, a prescindere dall'effettiva titolarità del rapporto oggetto del giudizio ed impone al giudice di verificarne d'ufficio l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (cfr., ex plurimis,
5 Cass. 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. 30 maggio 2008, n. 14468;
Cass. 27 giugno 2011, n. 14177).
Tale condizione dell'azione postula la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, violatore di quel diritto.
La legitimatio ad causam costituisce, allora, una condizione dell'azione, una condizione per ottenere, cioè, dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Sez.
3 - Sentenza n. 16904 del 27/06/2018, Sez. Un., Sentenza n. 2951 del
16/02/2016). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Ciò non può dirsi avvenuto nel caso nel caso in esame e l'eccezione sollevata dalla parte convenuta si palesa, a parere del giudicante, pretestuosa e finanche contraria ai doveri di correttezza e buona fede nell'agire o resistere in giudizio nel contegno processuale delle parti in causa e di ciò se ne potrà tenere conto ai fini della disciplina delle spese di giudizio.
Invero emerge e risulta provato per tabulas che veniva portato a conoscenza della parte convenuta la trasformazione della ditta individuale , soggetto stipulante il contratto di vigilanza, in Parte_1 società a responsabilità limitata ordinaria con unico socio avente denominazione “
[...]
” nella mail con allegata comunicazione di cambio Parte_3
ragione sociale inviata alla in risposta alla sua richiesta di pagamento di fattura emessa. CP_1
(doc. n. 11 all. alla seconda memoria ex art. 183 VI° c. cpc di parte attrice).
Inoltre, l'attrice ha documentato che con atto notarile rep. n. 1800, racc. n. 1327 a rogito Notaio Dott.
e registrato a Giulianova il 29.12.2017, veniva contemplato sia il conferimento della Persona_1
azienda commerciale corrente sotto forma di impresa individuale nella nuova società a responsabilità limitata unipersonale, sia il fatto che la società subentrava in tutti i contratti relativi all'azienda che non abbiano carattere personale, quale certamente non è quello per cui si discute, a nulla rilevando che il
6 servizio di vigilanza venga svolto presso l'immobile di Via Scozia angolo Via Brasile di Roseto degli
Abruzzi e non nella vecchia sede di Via Svizzera. (doc. n. 11 all. alla seconda memoria ex art. 183 VI°
c. cpc di parte attrice).
Pertanto, a mente dell'art. 2498 c.c., il quale stabilisce che “con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”, la società attrice è subentrata a quella originaria con unico socio a prescindere dalla natura dell'evento che possa essere qualificabile come traslativo o successorio e l'eccezione va rigettata poiché il giudizio incardinato è caratterizzato dalla sussistenza in capo all'attore di una delle condizioni dell'azione di cognizione, cioè la coincidenza tra il soggetto a nome del quale la domanda è proposta e quello che nella stessa è individuato come titolare del diritto di conseguire una statuizione giurisdizionale di merito.
Anche la eccezione di inammissibilità della domanda avanzata dalla convenuta per carenza CP_1 di richiesta nell'atto introduttivo di accertamento e declaratoria dell'inadempimento colpevole della convenuta non può essere accolta.
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza superiore il contenuto della domanda può evincersi dal contesto complessivo rappresentato dall'attore nell'esporre le sue ragioni in fatto e argomentazioni di diritto, senza la necessità che egli rappresenti le norme ed i concetti giuridici specifici a sostegno della domanda stessa e senza che si debba solo fare riferimento alle rassegnate conclusioni, con il limite imposto dal rispetto del principio della coerenza tra il richiesto e pronunciato e di evitare per il giudicante di emettere pronuncia di ultra petizione.
In applicazione del principio giuridico “iura novit curia” che esprime il potere-dovere dell'organo giudicante di inquadrare giuridicamente la fattispecie in modo corretto, anche in difetto ovvero in difformità rispetto alle norme richiamate dalle parti e la cui conoscenza è presupposta, egli è tenuto all'applicazione di esse anche se non siano indicate dalla parte interessatala;
la presente fattispecie sottoposta all'esame del giudice è da qualificarsi, stante il precipuo esame di tutta la documentazione in atti oltre che per quanto ampiamente argomentato nella parte espositiva della citazione, come richiesta di risarcimento di danni a causa di precipuo inadempimento contrattuale che deve essere necessariamente valutato ed accertato dal giudicante a prescindere da una sua precipua richiesta
Con riferimento al processo civile, il principio trova il suo fondamento normativo nell'art. 113 c.p.c., che sancisce la regola in base alla quale il giudice deve applicare le norme di diritto al fine di decidere la controversia, salvo i casi in cui la legge consente la decisione secondo equità.
7 Nel merito la domanda contenuta in citazione non può essere accolta all'esito dell'istruttoria svolta dalla quale non emergono sufficienti riscontri probatori che possano dimostrare l'inadempimento contrattuale della società convenuta ed imputarle il risarcimento dei danni subiti.
La fattispecie giuridica, che qui interessa e che è stata descritta dai documenti di causa, non può che far riferimento, in via esclusiva, al valore legale e ai termini contrattuali previsti nel contratto di vigilanza e della volontà in esso espressa dalle parti.
In atti è allegato il contratto di abbonamento al servizio di vigilanza che all'art. 1) espressamente è stato previsto dalle parti il “Collegamento del vostro sistema di allarme mediante modulo GPRS con la
Stazione servizi di ricezione di segnali d'allarme e servizio ispettivo di video sorveglianza, con passaggio, in caso di allarme, di agente vigilante con decorrenza dal 01.04.2017 e rinnovato di anno in anno”.
Lamenta in fatto l'attrice che la mattina del 27 marzo 2019, all'apertura della ditta, veniva constatato il furto di circa sedici bancali di merce consistente in bevande alcooliche per un valore di € 96.507,69 senza che fosse stata segnalata telefonicamente la situazione di pericolo ed emergenza verificatasi nel corso del servizio da parte dell'istituto di vigilanza la notte precedente atteso che durante il furto quando scattava l'allarme, il sig. non riceveva alcuna telefonata alla sua utenza indicata quale Pt_1
numero principale di contatto, ma le telefonate arrivavano al numero della moglie indicato come numero secondario. Invoca il mancato assolvimento degli obblighi contrattuali relativi alla corretta vigilanza dei luoghi oggetto del furto imputando alla convenuta le conseguenze dannose del furto non constatato nonostante si sia innescato il sistema di allarme posto nel capannone oggetto di vigilanza.
Dall'attento esame delle più che articolate e capillari testimonianze raccolte e delle foto prodotte, non possono evincersi sufficienti elementi di responsabilità colposa della società convenuta nell'esplicare l'attività di vigilanza oggetto di contratto tra le parti.
Il teste di parte convenuta dipendente della società come guardia e con asserite Testimone_1
competenze tecnico-informatiche, interrogato sulla capillare capitolazione ammessa tendente a dimostrare lo stato dei luoghi, i punti di collocamento dei sensori e le modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza, conferma integralmente le circostanze ivi rappresentate. In particolare, e per quanto di interesse, in risposta al Cap. 3) riferisce: “Confermo tale circostanza. Riconosco le foto di cui al documento n. 5 che mi viene mostrato che rappresentano i locali dove sono ubicate le apparecchiature del sistema di allarme. Preciso che il modulo GPRS è stato installato dalla CP_1
e io ho partecipato ai lavori anche se non ricordo con precisione in che anno”.
Sul Cap. 4): “Confermo, l'allarme riguarda la segnalazione di allarme generale”.
8 Sul Cap. 5): “Confermo tale circostanza, l'impianto di allarme era stato installato sui punti di cui al capitolo”.
Cap. 7): “Ricordo che in fase di sopralluogo ho constatato che sull'impianto installato dall'elettricista Per_
vi erano problemi di funzionamento di rete per cui mi sono stati chiesti dei consigli per risolvere tale problematica ai quali io ho dato riscontro. ADR): non so chi abbia progettato il sistema di telecamere e l'impianto con i punti di allarme”.
Sulla zona di copertura del sistema si allarme, al Cap. 8) risponde: “Confermo la circostanza sui punti di inquadramento da parte delle varie telecamere come da mappa che mi viene mostrata”; al Cap. 9):
“Vero, si era creata una zona d'ombra poiche' la telecamera non inquadrava quell'area. La CP_1 era a conoscenza del campo di ripresa di tutte le telecamere”; sull'apparato preposto al controllo risponde, Cap. 10): “Confermo tale circostanza;
so che il Pt_1
aveva una pasword per visionare le registrazioni delle telecamere, quindi non solo la diretta della ripresa ma anche le registrazioni. ADR): preciso che dalla centrale nella Metropolis si vedevano le riprese soltanto in diretta come da pattuizione in sede di contratto….”Confermo la circostanza, riconosco la foto che mi viene mostrata n. 5 “.
Sul malfunzionamento e disattivazione di due sensori posti per il cancello d'ingresso, al Cap. 11) riferisce: “Confermo la circostanza”, al Cap. 12): “Confermo tale circostanza;
io ero presente e ho ascoltato il colloquio tra il e il direttore tecnico dell'azienda, , nel quale il Pt_1 Testimone_2
rappresentava che un suo dipendente aveva danneggiato con un furgoncino la colonnina di un Pt_1
cancello ove era collocato un sensore del sistema di allarme e che avrebbe provveduto a risolvere
l'inconveniente tramite un suo elettricista”.
Sul potenziamento del sistema di rilevamento avvenuto dopo il furto ad opera dell'attrice, al Cap. 13):
“Vero, cio' e' quanto affermato dal ”, al Cap. 14- a): “Confermo tale circostanza”, b): Pt_1
“Confermo tale circostanza, come io stesso ho potuto constatare”. ADR): “che io sappia è sempre stato il sig. ad aver installato tali nuove telecamere e sensori volumetrici”. CP_11
Sul rilevamento dell'allarme da intrusione inviato alla Stazione di Vigilanza STAM2 della Centrale
Operativa della parte convenuta e sull'intervento della guardia giurata, al Cap. 15) risponde:
“Confermo tale circostanza”, Cap. 16): “Confermo tale circostanza, io ero in centrale operativa”, Cap.
17): “Confermo tale circostanza questa e' la procedura e io ero presente”, Cap. 18): “Vero, questo e' quanto ha comunicato la guardia giurata esterna, sig, , Cap. 19): “Confermo tale circostanza, Pt_4 questo è risultato a seguito delle comunicazioni pervenuta dalla guardia giurata esterna”, Cap. 20):
“Confermo tale circostanza, ero presente in centrale come gia riferito”, Cap. 21): “Confermo tale circostanza come da comunicazione della guardia”; sulle chiamate a seguito del ricevuto allarme da
9 parte della centrale operativa alla parte attrice, al Cap. 22) così risponde: “Confermo tale circostanza, i numeri erano del e di sua moglie ed erano liberi ma nessuno ha risposto”, Cap. 23): Pt_1
“Confermo tale circostanza”, Cap. 24): “Confermo tale circostanza, come da sua comunicazione”. Sul mancato possesso delle chiavi di accesso nell'area pertinenziale e all'interno del magazzino, al Cap.
25): “Confermo tale circostanza, erano di loro esclusiva disponibilità e per il servizio da noi espletato non era previsto che avessimo chiavi”.
Interrogato a prova contraria sui capitoli ammessi a parte attrice nega le circostanze e comunque resta coerente con le risposte già proferite;
sulle telefonate inviate, al Cap. 10) risponde: “Si le chiamate sono state effettuate, i telefoni che ha fornito il titolare della risultavano liberi ma nessuno ha Parte_2 risposto. Non vi erano numeri preferenziali”, Cap. 11): “Le telefonate ci sono state ma, ripeto non vi e' nessun numero primario, e nessuno ha risposto”, Cap. 13): “Non sono stati segnalati segni di infrazione come relazionato dalla guardia giurata a seguito di comunicazione e di cui ho gia' riferito”.
(Verb. D'ud. Del 18.07.2022).
Il teste di parte convenuta, , guardia giurata con funzioni di vigilante che intervenne sul Testimone_3
posto, interrogato sui medesimi capitoli risponde sui fatti di cui è a conoscenza ed in particolare, per quanto da considerare rilevante, al Cap. 15): “Vero, io sono stato chiamato a seguito del segnale di allarme pervenuto alla centrale operativa”, Cap. 16): “Vera la circostanza, sono andato io a quell'orario su disposizione della centrale operativa”, Cap. 18): “Vera tale circostanza. I cancelli non presentavano segni di scasso, non vi erano mezzi e/o persone all'esterno della recinzione per tutto il perimetro”, Cap. 19): “Vera tale circostanza. Io inserivo i biglietti su tutti i cancelli”, Cap. 20), 21):
“Vere le circostanze di cui ai capitoli. Ribadisco che i cancelli non presentavano segni di scasso e procedevo di nuovo ad un giro di ispezione senza nulla rilevare e cio' riferivo alla centrale”, Cap. 23):
“Durante il secondo intervento, l'operatore di centrale mi riferiva che stava chiamando dei numeri telefonici per contattare il titolare;
l'operatore di centrale mi comunicava che non otteneva risposta”,
Cap. 24): “Prima di lasciare il posto, dopo la seconda chiamata, non ricordo precisamente l'orario, ho anche in tale occasione controllato la zona senza rilevare nessuna anomalia o la presenza di persone e mezzi. Ho notato che il biglietto da me apposto nel primo giro non c'era più nel cancello pedonale, pertanto, ho provveduto a riopporlo, dopodiché' sono andato via per continuare il servizio nella zona di competenza, Cap. 25): “Posso riferire che io non avevo nessuna chiave dei cancelli per accedere all'interno”.
Interrogato a prova contraria sui capitoli di controparte al Cap. 20) risponde: “Vero, sono ripassato dopo circa quattro ore. Ho provveduto all'ispezione esterna dell'area e ho riscontrato tutto regolare;
anche i biglietti da me apposti erano tutti presenti compreso quello della seconda ispezione. Preciso
10 che tale ulteriore controllo lo ho effettuato di mia volontà senza alcun ordine da parre della centrale”.
(Verb. D'ud. Del 19.01.2023).
Escusso anche il teste di parte attrice, , dipendente della Controparte_3 Parte_2 interrogato sui capitoli di cui alla II memoria istruttoria della stessa, sull'impianto di allarme e sul suo funzionamento, risponde. Cap. 2): “Posso riferire nella mia qualità di magazziniere della parte attrice che sono stati installati dall'elettricista di tale non so chi abbia deciso i punti di Pt_1 CP_11 installazione”, Cap. 3): “Non so chi abbia deciso i punti di installazione, so solo che erano presenti Per_
e ”, Cap. 8): “Si e' vero, l'impianto era funzionante, sono io che abilito Testimone_1
l'allarme con appositi telecomando”. ADR): “l'allarme viene da me abilitato la mattina quando arrivo Per_ alle ore 8 – 8,30 e la sera 18-18,30”, Cap. 9): “ la circostanza, riconosco le foto che mi vengono mostrate”. Sulle chiamate telefoniche al del1a moglie di , al Cap. 10) risponde: “Lo so Parte_1
per avermelo riferito il quando io lo ho chiamato per telefono la mattina che sono Parte_1 arrivato in sede e ho visto la porta forzata e l'interni dell'ufficio a soqquadro”. Sulla circostanza del disordine all'interno degli uffici del capannone e dei segni di infrazione, risponde:Cap. 12): “Vera la circostanza”. Cap. 13): “Vero, come gia' riferito” ADR): Ho potuto constatare che la porta non si apriva e sulla stessa vi erano delle scalfiture a livello della maniglia e la porta non si priva ed e' stato Per_ necessario forzarla per entrare”, Cap. 14): “ , e' allarmata”, Cap. 15): “Si e' vero, io ero presente.
ADR): “quando sono arrivati i carabinieri il Di RC era gia' andato via”, Cap. 16): “Vera la circostanza”. (verb. D'ud. Del 25.05.2023).
Per quanto evincibile dall'escussione dei testi che possono essere considerati sufficientemente attendibili anche se lavoratori dipendenti delle parti in causa, può essere ricostruito l'accadimento fattuale occorso in conseguenza del furto nel senso che la società convenuta, in conseguenza della ricezione del segnale dal sistema di allarme ricevuto alle ore 23,27 del 26 marzo 2019, ebbe cura di inviare sul luogo la guardia giurata che provvide ad effettuare l'ispezione esterna Testimone_3 senza riscontrare segni di effrazione. È pure emerso che la convenuta, attraverso l'operatore addetto alla centrale operativa, tentò di avvisare il , effettuando diverse chiamate ai numeri di utenze Pt_1
cellulari che le erano state fornite, ma nessuno rispose, pur risultando liberi il numero chiamato e quello ulteriore relativo all'utenza cellulare della moglie alle quali chiamate non vi fu risposta. Pervenuto alle ore 00,56 del 27 marzo il secondo segnale d'allarme alla Centrale della la guardia giurata si CP_1
recò nuovamente e prontamente sul posto, ma anche questa volta non rilevò tracce di effrazione dei cancelli e i portelloni del magazzino apparivano regolarmente chiusi. Anche in tale seconda circostanza la Centrale operativa cercò di contattare senza riscontro il titolare sig. e l'altro numero della Pt_1
moglie effettuando diverse chiamate oltre ad un messaggio con richiesta di urgente contatto.
11 E' stato riferito dai testi che la convenuta non era in possesso delle chiavi per eventualmente accedere nell'area del magazzino, ma solo ispezionarla dall'esterno e che alcuni sensori del sistema di allarme erano stati messi fuori uso a causa di un urto di un veicolo e non erano stati riattivati oltre al fatto che almeno parte dell'impianto d'allarme era stato installato da altra ditta estranea alla società CP_1
Ritiene il giudicante che non siano emersi elementi o riscontri fattuali che possano far propendere per la sussistenza del preteso inadempimento da parte di con riferimento agli obblighi Controparte_1
di cui al contratto stipulato con la parte attrice;
invero può evincersi dal riscontro probatorio che la stessa effettuò il servizio di vigilanza secondo le modalità e i termini contrattuali atteso che non si possa certo pretendere alcuna garanzia contro l'eventualità di furti da parte di una azienda addetta alla vigilanza ingenerando una lecita aspettativa di adempimento contrattuale in tal senso attraverso l'effettivo espletamento da parte del soggetto preposto all'incarico professionale di controllo, vigilanza ed intervento, considerato non portato a compimento ove concretizzatosi un caso di furto e/o danneggiamento.
Nei contratti a prestazioni corrispettive il nesso d'interdipendenza che lega le contrapposte obbligazioni e prestazioni nell'ambito di un rapporto sinallagmatico determina l'estensione dei doveri di correttezza, buona fede e di diligenza stabiliti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. per la fase precontrattuale, e, per quella successiva della stipula del contratto definitivo dagli artt. 1374 e 1375 c.c. concernenti la fase dell'esecuzione, in armonia con quanto già prescritto per le obbligazioni in generale dall'art. 1175 c.c. anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, d'informazione, e di collaborazione tra le parti contraenti.
Invero, in ogni fase contrattuale le parti hanno l'obbligo di comportarsi in buona fede nei confronti della controparte salvaguardandone gli interessi ed evitando sia di tenere comportamenti attivi, sia di omettere di intervenire, se queste azioni o queste omissioni possano provocargli danni.
Non essendo emerso con certezza e, comunque, con i criteri del “più probabile che non” nella valutazione dei riscontri probatori propedeutici all'esito del giudizio, che la parte convenuta non abbia provveduto a rispettare i termini dell'accordo contrattuale conclusosi tra le parti con effetti obbligatori vincolanti, non sussistono gli estremi per ritenere sussistente una condotta colposa, non diligente poiché irrispettosa e lesiva delle legittime aspettative della parte attrice con violazione e carenza del sinallagma contrattuale, quale elemento costitutivo implicito del contratto a obbligazioni corrispettive.
In merito alla disciplina delle spese di giudizio, la reiezione delle eccezioni preliminari sollevate dalle convenute, la particolare connotazione fattuale della controversia, l'esito non cristallino della prova orale in relazione al non rinvenimento di tracce di effrazione al cospetto dell'evento furto per come
12 verificatosi e la ritenuta carenza di qualsivoglia atteggiamento antigiuridico o colposo della parte attrice nell'introdurre il giudizio, inducono il giudicante a ritenere sussistenti eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza e a disporre la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento n.r.g.
3126/2019 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di inammissibilità della domanda;
- rigetta la domanda di cui all'atto introduttivo del giudizio:
- compensa tra le parti le spese di lite per le ragioni di cui in parte motiva.
Teramo, 18 Febbraio 2025
IL GIUDICE ON.
dott. RC Di Biase
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