TRIB
Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2024, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 624/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via degli Alimena n. 69, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giovandomenico Gemelli che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
n persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: congedo ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.
Conclusioni della parte ricorrente: “… dichiarata la cessazione della materia del contendere,
solo successivamente al provvedimento datato 23/1/2024 … condannare le parti resistenti, in
solido, al pagamento delle spese e competenze del presente, fase cautelare compresa, da distrarsi in
favore del procuratore antistatario …”.
Conclusioni della parte resistente: “… 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso per i
motivi esposti nella presente memoria e, per l'effetto, rigettarlo, in ordine a tutte le domande ivi
proposte; 2) In ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere docente di ruolo presso l' di Cosenza;
che aveva presentato istanza per Organizzazione_1
congedo retribuito ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 nell'agosto 2022 per assistere la suocera Sig.ra disabile grave ex art. 3, comma 3, legge Persona_1
104/1992 convivente con il ricorrente;
che il Dirigente scolastico dell'Istituto, con decreto n. prot. 8283 del 10.8.2022, aveva concesso tale congedo per il periodo 10.8.2022/10.6.2023;
che successivamente il Dirigente aveva chiesto ulteriori informazioni sulla possibilità di assistenza alla Sig.ra da parte della moglie del ricorrente, Sig.ra Per_1 [...]
che tali informazioni erano state rese, con l'indicazione per cui la Sig.ra Parte_2 Pt_2
era affetta da patologia che non le permetteva di prestare assistenza alla madre;
che tuttavia il Dirigente scolastico aveva ritenuto insufficiente la documentazione prodotta,
sicché aveva sospeso in autotutela il provvedimento di concessione del congedo con provvedimento n. prot. 1034 dell'1.2.2023, non risultando il ricorrente quale unico familiare nella condizione di prendersi cura della persona con disabilità; che il provvedimento di sospensione era illegittimo perché carente di valida motivazione, non era stato preceduto dal preavviso di rigetto e dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, non era fondato su sopravvenuti motivi di pubblico interesse, era legato a circostanze già conosciute dall'Amministrazione ed era ingiusto anche nel merito,
sussistendo tutti i presupposti per la concessione del provvedimento chiesto. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto di annullare il provvedimento del Dirigente
scolastico contestato e di ordinare all'Istituzione scolastica di disporre il congedo del ricorrente dalla domanda fino al 10.6.2023.
Il convenuto si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse CP_1
argomentazioni ed affermando in particolare che la Controparte_2
aveva dichiarato non superato il controllo preventivo di regolarità contabile poiché non
2 risultava provata l'impossibilità della Sig.ra di prendersi cura della madre;
che il Pt_2
ricorrente aveva comunicato in ritardo la patologia della Sig.ra che erano infondati i Pt_2
rilievi procedimentali formulati dal ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza cautelare del 30.3.2023, a seguito di istanza ex art. 700 c.p.c. formulata da parte ricorrente contestualmente alla proposizione del ricorso nel merito, si è argomentato nei termini per cui la parte resistente non aveva contestato compiutamente la sussistenza dei presupposti per la concessione del congedo, soffermandosi principalmente su un ritardo, che afferma ingiustificato, nella comunicazione della patologia della Sig.ra Pt_2
moglie del ricorrente.
L'impossibilità della Sig.ra di prendersi cura della madre, si continuava, risultava Pt_2
tuttavia dalla documentazione allegata, trattandosi di persona affetta da diabete in scompenso cronico con evidente resistenza insulinica e che necessita di assistenza continuativa, sicché, considerato che per i restanti requisiti (anche in riferimento all'handicap grave della Sig.ra non sussisteva contestazione specifica, si Per_1
concludeva affermando la sussistenza del fumus boni iuris.
Considerato sussistente anche il periculum in mora, si accoglieva il ricorso, dichiarandosi il diritto della parte ricorrente al congedo ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 come chiesto e disponendo che l'Amministrazione resistente provvedesse agli adempimenti conseguenti.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.2.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito dell'ordinanza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
3 Con le note scritte depositate il 26.2.2024 la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere affermando che l'Amministrazione scolastica aveva dato seguito al provvedimento cautelare.
Il procedimento deve dunque definirsi con pronuncia di cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr.
principi affermati da Cass. 22650/2008)], specie considerando la limitata portata della pronuncia (affermata, tra le altre, da Cass. SS. UU. 1048/2000 e Cass. 4167/2020).
In ordine alle spese di lite (anche per la fase cautelare, atteso che con ordinanza del
30.3.2023 si era rinviata la regolazione delle spese di lite alla definizione nel merito della controversia), da regolare sulla base del principio di soccombenza virtuale, si dispone la compensazione delle stesse nella misura della metà, attesa la peculiarità delle questioni affrontate ed i profili di intempestività ed incertezza nella produzione documentale che avevano determinato il mancato superamento del controllo preventivo di regolarità
contabile e la sospensione del provvedimento di concessione del congedo retribuito in sede amministrativa.
Per la restante metà delle spese di lite, le motivazioni dell'ordinanza cautelare, riportate per ampi stralci, debbono confermarsi, con conseguente condanna del CP_1
convenuto al pagamento delle stesse, che si liquidano come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
4 dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1
della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 2.145,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 20.3.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 624/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via degli Alimena n. 69, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giovandomenico Gemelli che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
n persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: congedo ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.
Conclusioni della parte ricorrente: “… dichiarata la cessazione della materia del contendere,
solo successivamente al provvedimento datato 23/1/2024 … condannare le parti resistenti, in
solido, al pagamento delle spese e competenze del presente, fase cautelare compresa, da distrarsi in
favore del procuratore antistatario …”.
Conclusioni della parte resistente: “… 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso per i
motivi esposti nella presente memoria e, per l'effetto, rigettarlo, in ordine a tutte le domande ivi
proposte; 2) In ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere docente di ruolo presso l' di Cosenza;
che aveva presentato istanza per Organizzazione_1
congedo retribuito ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 nell'agosto 2022 per assistere la suocera Sig.ra disabile grave ex art. 3, comma 3, legge Persona_1
104/1992 convivente con il ricorrente;
che il Dirigente scolastico dell'Istituto, con decreto n. prot. 8283 del 10.8.2022, aveva concesso tale congedo per il periodo 10.8.2022/10.6.2023;
che successivamente il Dirigente aveva chiesto ulteriori informazioni sulla possibilità di assistenza alla Sig.ra da parte della moglie del ricorrente, Sig.ra Per_1 [...]
che tali informazioni erano state rese, con l'indicazione per cui la Sig.ra Parte_2 Pt_2
era affetta da patologia che non le permetteva di prestare assistenza alla madre;
che tuttavia il Dirigente scolastico aveva ritenuto insufficiente la documentazione prodotta,
sicché aveva sospeso in autotutela il provvedimento di concessione del congedo con provvedimento n. prot. 1034 dell'1.2.2023, non risultando il ricorrente quale unico familiare nella condizione di prendersi cura della persona con disabilità; che il provvedimento di sospensione era illegittimo perché carente di valida motivazione, non era stato preceduto dal preavviso di rigetto e dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, non era fondato su sopravvenuti motivi di pubblico interesse, era legato a circostanze già conosciute dall'Amministrazione ed era ingiusto anche nel merito,
sussistendo tutti i presupposti per la concessione del provvedimento chiesto. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto di annullare il provvedimento del Dirigente
scolastico contestato e di ordinare all'Istituzione scolastica di disporre il congedo del ricorrente dalla domanda fino al 10.6.2023.
Il convenuto si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse CP_1
argomentazioni ed affermando in particolare che la Controparte_2
aveva dichiarato non superato il controllo preventivo di regolarità contabile poiché non
2 risultava provata l'impossibilità della Sig.ra di prendersi cura della madre;
che il Pt_2
ricorrente aveva comunicato in ritardo la patologia della Sig.ra che erano infondati i Pt_2
rilievi procedimentali formulati dal ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza cautelare del 30.3.2023, a seguito di istanza ex art. 700 c.p.c. formulata da parte ricorrente contestualmente alla proposizione del ricorso nel merito, si è argomentato nei termini per cui la parte resistente non aveva contestato compiutamente la sussistenza dei presupposti per la concessione del congedo, soffermandosi principalmente su un ritardo, che afferma ingiustificato, nella comunicazione della patologia della Sig.ra Pt_2
moglie del ricorrente.
L'impossibilità della Sig.ra di prendersi cura della madre, si continuava, risultava Pt_2
tuttavia dalla documentazione allegata, trattandosi di persona affetta da diabete in scompenso cronico con evidente resistenza insulinica e che necessita di assistenza continuativa, sicché, considerato che per i restanti requisiti (anche in riferimento all'handicap grave della Sig.ra non sussisteva contestazione specifica, si Per_1
concludeva affermando la sussistenza del fumus boni iuris.
Considerato sussistente anche il periculum in mora, si accoglieva il ricorso, dichiarandosi il diritto della parte ricorrente al congedo ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 come chiesto e disponendo che l'Amministrazione resistente provvedesse agli adempimenti conseguenti.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.2.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito dell'ordinanza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
3 Con le note scritte depositate il 26.2.2024 la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere affermando che l'Amministrazione scolastica aveva dato seguito al provvedimento cautelare.
Il procedimento deve dunque definirsi con pronuncia di cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr.
principi affermati da Cass. 22650/2008)], specie considerando la limitata portata della pronuncia (affermata, tra le altre, da Cass. SS. UU. 1048/2000 e Cass. 4167/2020).
In ordine alle spese di lite (anche per la fase cautelare, atteso che con ordinanza del
30.3.2023 si era rinviata la regolazione delle spese di lite alla definizione nel merito della controversia), da regolare sulla base del principio di soccombenza virtuale, si dispone la compensazione delle stesse nella misura della metà, attesa la peculiarità delle questioni affrontate ed i profili di intempestività ed incertezza nella produzione documentale che avevano determinato il mancato superamento del controllo preventivo di regolarità
contabile e la sospensione del provvedimento di concessione del congedo retribuito in sede amministrativa.
Per la restante metà delle spese di lite, le motivazioni dell'ordinanza cautelare, riportate per ampi stralci, debbono confermarsi, con conseguente condanna del CP_1
convenuto al pagamento delle stesse, che si liquidano come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
4 dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1
della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 2.145,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 20.3.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5