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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/05/2024, n. 8441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8441 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 79884/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 79884 /2019
PROMOSSA DA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. D'ARMA Parte_1 P.IVA_1
GAETANO giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
C.F. ), domiciliato in PIAZZALE CLODIO N. Controparte_1 P.IVA_2
8 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO DANIELA;
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE Il presente procedimento costituisce opposizione ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo n.20924/2019 dell'importo di euro € 14.421,27, oltre interessi sulla sorte dalla scadenza fino al saldo, emesso nell'ambito procedimento RG 63584/2019
in favore dell'odierna opposta e nei confronti dell'opponente per il mancato pagamento dei premi assicurativi determinati ai sensi dell'art. B2.1 delle Condizioni Generali e degli artt.
3.3 e 4.3 delle Condizioni Particolari di Polizza in virtù della polizza assicurativa del credito n. 054897/6426230 (doc.1 del fascicolo monitorio).
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo parte opponente:
1) non contesta la spettanza delle somme recate dal decreto ingiuntivo e, quindi, di non aver pagato i ratei del premio richiesti;
2) deduce di essere creditrice della maggior somma di euro 17.760,60 quali indennizzi dovuti per i sinistri n. C1/2019/9986 e n. C1/2019/10062 in virtù della medesima polizza assicurativa e in relazione a cui sarebbe stato riconosciuto il diritto all'indennizzo nella misura -rispettivamente- di euro 15.215,00 ed euro
14.321,00 come da delibere del 30.07.2019 e 29.07.2019 provenienti dall'opposta (cfr. docc. 4 e 5 fasc. opponente);
3) rappresenta di aver chiesto la compensazione parziale fra le indicate poste di debito e di credito (doc.8), come accaduto nel passato del rapporto.
L'opposizione si conclude con richiesta di: "1) revocare il decreto ingiuntivo perché
infondato sia in fatto che in diritto;
2) In via riconvenzionale condannare la opposta al pagamento della somma suindicata di euro 3.255,33 previa compensazione dei rispettivi crediti;
3) rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo posto, stante la natura della presente opposizione fondata su prova scritta, per le ragioni sulle risposte per la strumentalità del decreto ingiuntivo;
4) con condanna alle spese giudizio anche se anche ex articolo 96 cpc".
Costituendosi parte opposta ha dedotto:
1) "la società assicurata ha omesso di pagare le tre rate che costituiscono il premio per l'ultima annualità assicurativa (periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2019),
addebitate come segue: - App. 10 del 01/08/2018 Euro 4.687,50 - App. 11 del
01/12/2018 Euro 4.687,50 - App. 12 del 01/04/2019 Euro 4.687,50 Orbene, i sinistri cui si fa riferimento in via riconvenzionale - Sinistro La Vigna del
28/08/2019 (DOC. 1); Sinistro del 30/08/2019 (DOC. 2) - denunciati Parte_2
entrambi quando l'assicurato era in mora da oltre un anno nel pagamento dei premi, sinistri che pertanto non potevano essere indennizzati, anche ai sensi delle condizioni generali di polizza (art. A1.1, B2.2 e D1.1.)” (…) “Non è dunque possibile invocare alcuna compensazione tra i predetti sinistri e quanto pacificamente dovuto a titolo di premi non pagati, essendosi il contratto di assicurazione del credito irrimediabilmente risolto già da un anno";
2) "del tutto inconferenti sono i riferimenti avversari alle autorizzazioni di proroga, le quali vengono concesse in base alle valutazioni espresse da parte dell'ufficio fidi sul debitore in questione a prescindere dalla sussistenza della copertura assicurativa che, nella specie, a causa della morosità nel pagamento dei premi, era venuta meno da un anno con conseguente decadenza dal diritto all'indennizzo per i sinistri denunciati";
3) "Né va confusa con l'indennizzabilità dei sinistri stessi la diversa attività, volta al recupero dei crediti e posta in essere dalla Compagnia trattandosi di attività
(contratto di mandato) estranea al contratto di assicurazione - pur essendo entrambe le fattispecie contrattuali disciplinate nella stessa polizza - che prescinde dalla indennizzabilità dei sinistri denunciati";
4) "trattandosi di attività (contratto di mandato) estranea al contratto di assicurazione - pur essendo entrambe le fattispecie contrattuali disciplinate nella stessa polizza - che prescinde dalla indennizzabilità dei sinistri denunciati".
L'opposta ha concluso chiedendo: "trattandosi di attività (contratto di mandato)
estranea al contratto di assicurazione - pur essendo entrambe le fattispecie contrattuali disciplinate nella stessa polizza - che prescinde dalla indennizzabilità dei sinistri denunciati. 13.600,000 l'ammontare complessivo degli stessi e, per l'effetto,
compensare detto importo con quello ingiunto, con conseguente condanna della società opponente al pagamento della relativa differenza, pari ad € 821,27 (14.421,27
- 13.600,00). Con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio".
Con ordinanza del 31.03.2021 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto con la seguente motivazione: "la società opponente non nega l'esistenza del credito della a titolo di premi assicurativi non pagati CP_1
(richiesti in via monitoria), ma oppone in compensazione l'importo derivante da due indennizzi (posizioni e dovuti in virtù di polizza, la cui Pt_3 Parte_2
sommatoria supererebbe il credito vantato da per euro 3255,33 (che vengono CP_1
richiesti in riconvenzione); che LE deduce il mancato pagamento dei premi dell'ultima annualità assicurativa (periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2019), ovvero: -
App. 10 del 01/08/2018 Euro 4.687,50 - App. 11 del 01/12/2018 Euro 4.687,50 - App.
12 del 01/04/2019 Euro 4.687,50; che non risulta chiaro a quale titolo abbia CP_1 dato corso all'attività di recupero del credito della società se i sinistri Parte_1 [...]
- come allegato dalla compagnia - sono stati denunciati quando i Pt_4 Parte_2
ratei di pagamento del premio assicurativo erano già scaduti e quindi il contratto assicurativo non era più operante (salvo ipotizzare una proroga / rinnovo della polizza assicurativa per facta concludentia); che tale circostanza rende in via di principio ipotizzabile, salvo maggior approfondimento istruttorio, la opposta compensazione”.
Nelle memorie ex art.183 co.6 n.2 cpc parte opposta ha dedotto: "è fondamentale osservare che l'attività di recupero del credito è accessoria rispetto a quella assicurativa, viene fornita da una società diversa dalla Compagnia e viene fatturata distintamente. Trattasi di differenza non solo soggettiva ma anche oggettiva. La polizza disciplina e contiene, seppure in un unico atto, oltre al contratto principale di assicurazione del credito, intercorrente tra la e l'assicurata, anche Controparte_1
quello, per l'appunto accessorio da distinto e separata di mandato di recupero del credito, conferito dall'assicurata alla Questa precisazione Controparte_2
dovrebbe essere ritenuta sufficiente a chiarire perché , in Controparte_3
virtù dell'autonomo contratto di mandato che la vincola alla assicurata e volto al recupero del credito, abbia dato esecuzione allo stesso nonostante il venir meno della copertura assicurativa derivante dalla (pacifica) morosità del pagamento dei premi:
lo ha fatto in virtù del proprio vincolo contrattuale con l'assicurata e in funzione dell'interesse di quest'ultima resosi ancor più evidente proprio per effetto della decadenza dal diritto all'indennizzo per i due sinistri denunciati”.
Fra le diverse clausole del contratto di assicurazione posto a fondamento delle ragioni di credito reciprocamente contrapposte le seguenti appaiono di rilievo ai fini della presente decisione: 1) A.1.1. “con la presente polizza, stipulata con (N.V.) Controparte_1
rappresentanza generale per l'Italia, l'assicurato di contro il rischio della perdita, totale o parziale, dei propri crediti commerciali causata dall'insolvenza gli acquirenti imprenditori relativamente a forniture con pagamento dilazionato fatturate nel corso della validità della copertura assicurativa previo pagamento totale del premio, da effettuarsi secondo i termini e le condizioni stabilite in polizza”;
2) B.2.2: “il pagamento dell'indennizzo resta sospeso qualora l'assicurato non abbia provveduto al totale pagamento di quanto dovuto per il relativo periodo assicurativo”;
3) C.1.1: “per non perdere il diritto all'indennizzo, l'assicurato deve,
contestualmente alla denuncia di sinistro, conferire il mandato al recupero all'assicuratore ovvero la società da questi incaricata”;
4) D.1.1: “previo pagamento del premio di cui all'articolo B.2, la garanzia prestata presente polizza riguarda la fornitura di merci e servizi fatturati nel corso del periodo assicurativo fissato nella misura di 12 mesi a decorrere dalla data indicata nelle condizioni particolari di polizza”;
5) Definizioni: “ è l'azienda del gruppo Organizzazione_1 CP_1
qui l'assicurato delega alle attività di reperimento monitoraggio delle
[...]
informazioni necessarie alla formulazione del grande cliente, nonché delle attività di recupero del credito”
Risultano poi rilevanti le seguenti circostanze:
1) La polizza risulta sottoscritta non solo dalle odierne parti in causa, ma anche da
Organizzazione_1 2) le clausole B.2.2, C.1.1, D.
1.1 sono state espressamente sottoscritte ed accettate dalla parte opponente.
Sempre in punto di fatto, appare rilevante ai fini del decidere la circostanza che nelle medesime lettere citate da parte appellante quali fondamento del proprio asserito credito si rinviene -dopo la prima pagina dedicata alle informazioni relative al credito da recuperare- una seconda pagina recante: “conferimento d'incarico recupero credito alla in cui si legge: Organizzazione_1
a) che il modulo doveva essere trasmesso alla opposta e che: “la conferma di ricevimento della presente denuncia l'intervento di Organizzazione_1
per il recupero del credito virgola non costituiscono per se stessi implicito
[...]
riconoscimento del sinistro a norma di polizza”;
b) è segnata la casella di recupero del credito tramite la Organizzazione_1
[...]
c) è presente la seguente dicitura: “l'assicurato mandante conferisce mandato a
Perché gestisca l'azione di recupero e Organizzazione_1
autorizza presenza generale per l'Italia di a trasferire i documenti CP_1
qui di seguito indicati necessari per l'avvio di tutte le attività relative”.
Si evince dalla lettura delle riportate previsioni contrattuali e dall'interpretazione complessiva del contratto così come sviluppatosi che -nella specie- il recupero del credito insoluto non è gestito dall'opposta, bensì da società ad essa collegata che ha preso parte alla stipula del contratto plurilaterale.
Ne discende che il credito dedotto da parte opponente -anche a prescindere da considerazioni in ordine alla sua esistenza- non può essere opposto in compensazione nella presente sede tenuto conto della non identità fra opposta e soggetto nei cui confronti far valere l'eventuale credito.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte opponente in comparsa conclusionale e, segnatamente:
a) la circostanza -comunque non pienamente provata nella presente sede- che in passato possa essere stata effettuata una compensazione quale quella auspicata nella presente sede (cfr. lettera del 15.03.2019), tenuto conto della mancata allegazione circa l'esistenza di una clausola atta a consentire la compensazione nel rapporto trilaterale (clausola che comunque non si rinviene nella lettura del contratto di assicurazione) di tal che questa deve intendersi eventualmente effettuata volontariamente ex 1252 cc e, quindi, non replicabile in difetto di uguale volontà delle parti;
b) la circostanza che possano essere stati effettuati i recuperi relativi ai sinistri denunciati, trattandosi di dato irrilevante alla luce della struttura plurilaterale del contratto e della mancanza di una previsione circa la loro compensabilità
coll'eventuale debito dell'opponente.
L'opposizione va conseguentemente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'opposizione; DICHIARA l'esecutività del decreto ingiuntivo n.20924/2019;
CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 17/05/2024
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 79884 /2019
PROMOSSA DA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. D'ARMA Parte_1 P.IVA_1
GAETANO giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
C.F. ), domiciliato in PIAZZALE CLODIO N. Controparte_1 P.IVA_2
8 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO DANIELA;
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE Il presente procedimento costituisce opposizione ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo n.20924/2019 dell'importo di euro € 14.421,27, oltre interessi sulla sorte dalla scadenza fino al saldo, emesso nell'ambito procedimento RG 63584/2019
in favore dell'odierna opposta e nei confronti dell'opponente per il mancato pagamento dei premi assicurativi determinati ai sensi dell'art. B2.1 delle Condizioni Generali e degli artt.
3.3 e 4.3 delle Condizioni Particolari di Polizza in virtù della polizza assicurativa del credito n. 054897/6426230 (doc.1 del fascicolo monitorio).
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo parte opponente:
1) non contesta la spettanza delle somme recate dal decreto ingiuntivo e, quindi, di non aver pagato i ratei del premio richiesti;
2) deduce di essere creditrice della maggior somma di euro 17.760,60 quali indennizzi dovuti per i sinistri n. C1/2019/9986 e n. C1/2019/10062 in virtù della medesima polizza assicurativa e in relazione a cui sarebbe stato riconosciuto il diritto all'indennizzo nella misura -rispettivamente- di euro 15.215,00 ed euro
14.321,00 come da delibere del 30.07.2019 e 29.07.2019 provenienti dall'opposta (cfr. docc. 4 e 5 fasc. opponente);
3) rappresenta di aver chiesto la compensazione parziale fra le indicate poste di debito e di credito (doc.8), come accaduto nel passato del rapporto.
L'opposizione si conclude con richiesta di: "1) revocare il decreto ingiuntivo perché
infondato sia in fatto che in diritto;
2) In via riconvenzionale condannare la opposta al pagamento della somma suindicata di euro 3.255,33 previa compensazione dei rispettivi crediti;
3) rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo posto, stante la natura della presente opposizione fondata su prova scritta, per le ragioni sulle risposte per la strumentalità del decreto ingiuntivo;
4) con condanna alle spese giudizio anche se anche ex articolo 96 cpc".
Costituendosi parte opposta ha dedotto:
1) "la società assicurata ha omesso di pagare le tre rate che costituiscono il premio per l'ultima annualità assicurativa (periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2019),
addebitate come segue: - App. 10 del 01/08/2018 Euro 4.687,50 - App. 11 del
01/12/2018 Euro 4.687,50 - App. 12 del 01/04/2019 Euro 4.687,50 Orbene, i sinistri cui si fa riferimento in via riconvenzionale - Sinistro La Vigna del
28/08/2019 (DOC. 1); Sinistro del 30/08/2019 (DOC. 2) - denunciati Parte_2
entrambi quando l'assicurato era in mora da oltre un anno nel pagamento dei premi, sinistri che pertanto non potevano essere indennizzati, anche ai sensi delle condizioni generali di polizza (art. A1.1, B2.2 e D1.1.)” (…) “Non è dunque possibile invocare alcuna compensazione tra i predetti sinistri e quanto pacificamente dovuto a titolo di premi non pagati, essendosi il contratto di assicurazione del credito irrimediabilmente risolto già da un anno";
2) "del tutto inconferenti sono i riferimenti avversari alle autorizzazioni di proroga, le quali vengono concesse in base alle valutazioni espresse da parte dell'ufficio fidi sul debitore in questione a prescindere dalla sussistenza della copertura assicurativa che, nella specie, a causa della morosità nel pagamento dei premi, era venuta meno da un anno con conseguente decadenza dal diritto all'indennizzo per i sinistri denunciati";
3) "Né va confusa con l'indennizzabilità dei sinistri stessi la diversa attività, volta al recupero dei crediti e posta in essere dalla Compagnia trattandosi di attività
(contratto di mandato) estranea al contratto di assicurazione - pur essendo entrambe le fattispecie contrattuali disciplinate nella stessa polizza - che prescinde dalla indennizzabilità dei sinistri denunciati";
4) "trattandosi di attività (contratto di mandato) estranea al contratto di assicurazione - pur essendo entrambe le fattispecie contrattuali disciplinate nella stessa polizza - che prescinde dalla indennizzabilità dei sinistri denunciati".
L'opposta ha concluso chiedendo: "trattandosi di attività (contratto di mandato)
estranea al contratto di assicurazione - pur essendo entrambe le fattispecie contrattuali disciplinate nella stessa polizza - che prescinde dalla indennizzabilità dei sinistri denunciati. 13.600,000 l'ammontare complessivo degli stessi e, per l'effetto,
compensare detto importo con quello ingiunto, con conseguente condanna della società opponente al pagamento della relativa differenza, pari ad € 821,27 (14.421,27
- 13.600,00). Con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio".
Con ordinanza del 31.03.2021 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto con la seguente motivazione: "la società opponente non nega l'esistenza del credito della a titolo di premi assicurativi non pagati CP_1
(richiesti in via monitoria), ma oppone in compensazione l'importo derivante da due indennizzi (posizioni e dovuti in virtù di polizza, la cui Pt_3 Parte_2
sommatoria supererebbe il credito vantato da per euro 3255,33 (che vengono CP_1
richiesti in riconvenzione); che LE deduce il mancato pagamento dei premi dell'ultima annualità assicurativa (periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2019), ovvero: -
App. 10 del 01/08/2018 Euro 4.687,50 - App. 11 del 01/12/2018 Euro 4.687,50 - App.
12 del 01/04/2019 Euro 4.687,50; che non risulta chiaro a quale titolo abbia CP_1 dato corso all'attività di recupero del credito della società se i sinistri Parte_1 [...]
- come allegato dalla compagnia - sono stati denunciati quando i Pt_4 Parte_2
ratei di pagamento del premio assicurativo erano già scaduti e quindi il contratto assicurativo non era più operante (salvo ipotizzare una proroga / rinnovo della polizza assicurativa per facta concludentia); che tale circostanza rende in via di principio ipotizzabile, salvo maggior approfondimento istruttorio, la opposta compensazione”.
Nelle memorie ex art.183 co.6 n.2 cpc parte opposta ha dedotto: "è fondamentale osservare che l'attività di recupero del credito è accessoria rispetto a quella assicurativa, viene fornita da una società diversa dalla Compagnia e viene fatturata distintamente. Trattasi di differenza non solo soggettiva ma anche oggettiva. La polizza disciplina e contiene, seppure in un unico atto, oltre al contratto principale di assicurazione del credito, intercorrente tra la e l'assicurata, anche Controparte_1
quello, per l'appunto accessorio da distinto e separata di mandato di recupero del credito, conferito dall'assicurata alla Questa precisazione Controparte_2
dovrebbe essere ritenuta sufficiente a chiarire perché , in Controparte_3
virtù dell'autonomo contratto di mandato che la vincola alla assicurata e volto al recupero del credito, abbia dato esecuzione allo stesso nonostante il venir meno della copertura assicurativa derivante dalla (pacifica) morosità del pagamento dei premi:
lo ha fatto in virtù del proprio vincolo contrattuale con l'assicurata e in funzione dell'interesse di quest'ultima resosi ancor più evidente proprio per effetto della decadenza dal diritto all'indennizzo per i due sinistri denunciati”.
Fra le diverse clausole del contratto di assicurazione posto a fondamento delle ragioni di credito reciprocamente contrapposte le seguenti appaiono di rilievo ai fini della presente decisione: 1) A.1.1. “con la presente polizza, stipulata con (N.V.) Controparte_1
rappresentanza generale per l'Italia, l'assicurato di contro il rischio della perdita, totale o parziale, dei propri crediti commerciali causata dall'insolvenza gli acquirenti imprenditori relativamente a forniture con pagamento dilazionato fatturate nel corso della validità della copertura assicurativa previo pagamento totale del premio, da effettuarsi secondo i termini e le condizioni stabilite in polizza”;
2) B.2.2: “il pagamento dell'indennizzo resta sospeso qualora l'assicurato non abbia provveduto al totale pagamento di quanto dovuto per il relativo periodo assicurativo”;
3) C.1.1: “per non perdere il diritto all'indennizzo, l'assicurato deve,
contestualmente alla denuncia di sinistro, conferire il mandato al recupero all'assicuratore ovvero la società da questi incaricata”;
4) D.1.1: “previo pagamento del premio di cui all'articolo B.2, la garanzia prestata presente polizza riguarda la fornitura di merci e servizi fatturati nel corso del periodo assicurativo fissato nella misura di 12 mesi a decorrere dalla data indicata nelle condizioni particolari di polizza”;
5) Definizioni: “ è l'azienda del gruppo Organizzazione_1 CP_1
qui l'assicurato delega alle attività di reperimento monitoraggio delle
[...]
informazioni necessarie alla formulazione del grande cliente, nonché delle attività di recupero del credito”
Risultano poi rilevanti le seguenti circostanze:
1) La polizza risulta sottoscritta non solo dalle odierne parti in causa, ma anche da
Organizzazione_1 2) le clausole B.2.2, C.1.1, D.
1.1 sono state espressamente sottoscritte ed accettate dalla parte opponente.
Sempre in punto di fatto, appare rilevante ai fini del decidere la circostanza che nelle medesime lettere citate da parte appellante quali fondamento del proprio asserito credito si rinviene -dopo la prima pagina dedicata alle informazioni relative al credito da recuperare- una seconda pagina recante: “conferimento d'incarico recupero credito alla in cui si legge: Organizzazione_1
a) che il modulo doveva essere trasmesso alla opposta e che: “la conferma di ricevimento della presente denuncia l'intervento di Organizzazione_1
per il recupero del credito virgola non costituiscono per se stessi implicito
[...]
riconoscimento del sinistro a norma di polizza”;
b) è segnata la casella di recupero del credito tramite la Organizzazione_1
[...]
c) è presente la seguente dicitura: “l'assicurato mandante conferisce mandato a
Perché gestisca l'azione di recupero e Organizzazione_1
autorizza presenza generale per l'Italia di a trasferire i documenti CP_1
qui di seguito indicati necessari per l'avvio di tutte le attività relative”.
Si evince dalla lettura delle riportate previsioni contrattuali e dall'interpretazione complessiva del contratto così come sviluppatosi che -nella specie- il recupero del credito insoluto non è gestito dall'opposta, bensì da società ad essa collegata che ha preso parte alla stipula del contratto plurilaterale.
Ne discende che il credito dedotto da parte opponente -anche a prescindere da considerazioni in ordine alla sua esistenza- non può essere opposto in compensazione nella presente sede tenuto conto della non identità fra opposta e soggetto nei cui confronti far valere l'eventuale credito.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte opponente in comparsa conclusionale e, segnatamente:
a) la circostanza -comunque non pienamente provata nella presente sede- che in passato possa essere stata effettuata una compensazione quale quella auspicata nella presente sede (cfr. lettera del 15.03.2019), tenuto conto della mancata allegazione circa l'esistenza di una clausola atta a consentire la compensazione nel rapporto trilaterale (clausola che comunque non si rinviene nella lettura del contratto di assicurazione) di tal che questa deve intendersi eventualmente effettuata volontariamente ex 1252 cc e, quindi, non replicabile in difetto di uguale volontà delle parti;
b) la circostanza che possano essere stati effettuati i recuperi relativi ai sinistri denunciati, trattandosi di dato irrilevante alla luce della struttura plurilaterale del contratto e della mancanza di una previsione circa la loro compensabilità
coll'eventuale debito dell'opponente.
L'opposizione va conseguentemente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'opposizione; DICHIARA l'esecutività del decreto ingiuntivo n.20924/2019;
CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 17/05/2024
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)