Art. 22.
Sono abrogati gli articoli 247 e 259 del codice di procedura penale ; il terzo ed il quarto comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale ; l'ultimo comma dell'articolo 266; e il terzo comma dell'articolo 279 dello stesso codice.
Sono abrogati gli articoli 247 e 259 del codice di procedura penale ; il terzo ed il quarto comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale ; l'ultimo comma dell'articolo 266; e il terzo comma dell'articolo 279 dello stesso codice.