Articolo 22 della Legge 28 luglio 1984, n. 398
Articolo 21Articolo 23
Versione
16 agosto 1984
Art. 22.
Sono abrogati gli articoli 247 e 259 del codice di procedura penale ; il terzo ed il quarto comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale ; l'ultimo comma dell'articolo 266; e il terzo comma dell'articolo 279 dello stesso codice.
Entrata in vigore il 16 agosto 1984