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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23654/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado
Avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente presso lo studio Parte_1 dell'avv. Rostain Silvia, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte adottante nei confronti di:
, nato a [...] il [...] Parte_2
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/10/2024 il SI. adiva il Tribunale di Torino al fine di ottenere, Pt_1
esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del SI. CANONICO.
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare il SI. ; riferiva, in particolare, che a seguito della relazione avviata con la SI.ra Pt_2
, divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il 3.08.2013, aveva Parte_3
instaurato con , figlio della SInora, un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo Pt_2
e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 12.02.2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestavano altresì il loro assenso , madre dell'adottando, nonché le figlie minori Parte_3
Pers dell'adottante, nate dall'unione con la madre dell'adottando, ed con il curatore Persona_2
speciale avv. Petrini.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere la causa è stata trattenuta a decisione.
* * *
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante SI. è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età Pt_1 minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottando il 6.04.1998 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la SI.ra , madre dell'adottando, nonché le figlie minori dell'adottante, Pt_2
Pers ed assistite dal curatore speciale, e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo Persona_2
a norma dell'art. 297 c.c.
Nello specifico, quanto alla necessità dell'acquisizione del consenso all'adozione da parte delle figlie minori dell'adottante, occorre osservare come a mente dell'art. 291 c.c. “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati”.
È tuttavia intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 557/1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo del codice civile nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano già propri discendenti e che siano consenzienti. Con specifico riferimento alla presenza di figli minori, la Corte di Cassazione ha, inoltre, rilevato come “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto
l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto
l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante” Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 03/02/2006 (Rv.
586151 - 01).
Nel caso di specie si è, dunque, proceduto all'audizione delle minori ed figlie Per_3 Persona_2 dell'adottante, nate dall'unione con la madre dell'adottando, le quali, assistite dal curatore speciale all'uopo nominato, hanno prestato il loro consenso all'adozione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'eSIenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stesso.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il [...] da parte Parte_2
di nato a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'adottando assuma il cognome ”, anteposto al proprio ”. Pt_1 Pt_2
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino all'esito della camera di conSIlio del 21/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado
Avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente presso lo studio Parte_1 dell'avv. Rostain Silvia, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte adottante nei confronti di:
, nato a [...] il [...] Parte_2
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/10/2024 il SI. adiva il Tribunale di Torino al fine di ottenere, Pt_1
esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del SI. CANONICO.
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare il SI. ; riferiva, in particolare, che a seguito della relazione avviata con la SI.ra Pt_2
, divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il 3.08.2013, aveva Parte_3
instaurato con , figlio della SInora, un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo Pt_2
e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 12.02.2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestavano altresì il loro assenso , madre dell'adottando, nonché le figlie minori Parte_3
Pers dell'adottante, nate dall'unione con la madre dell'adottando, ed con il curatore Persona_2
speciale avv. Petrini.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere la causa è stata trattenuta a decisione.
* * *
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante SI. è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età Pt_1 minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottando il 6.04.1998 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la SI.ra , madre dell'adottando, nonché le figlie minori dell'adottante, Pt_2
Pers ed assistite dal curatore speciale, e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo Persona_2
a norma dell'art. 297 c.c.
Nello specifico, quanto alla necessità dell'acquisizione del consenso all'adozione da parte delle figlie minori dell'adottante, occorre osservare come a mente dell'art. 291 c.c. “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati”.
È tuttavia intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 557/1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo del codice civile nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano già propri discendenti e che siano consenzienti. Con specifico riferimento alla presenza di figli minori, la Corte di Cassazione ha, inoltre, rilevato come “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto
l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto
l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante” Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 03/02/2006 (Rv.
586151 - 01).
Nel caso di specie si è, dunque, proceduto all'audizione delle minori ed figlie Per_3 Persona_2 dell'adottante, nate dall'unione con la madre dell'adottando, le quali, assistite dal curatore speciale all'uopo nominato, hanno prestato il loro consenso all'adozione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'eSIenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stesso.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il [...] da parte Parte_2
di nato a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'adottando assuma il cognome ”, anteposto al proprio ”. Pt_1 Pt_2
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino all'esito della camera di conSIlio del 21/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo