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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 776/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio -
Scioglimento matrimonio, posta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 e promossa
D A
residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. MENCONI FRANCESCA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
residente in [...] CP_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE - C.F._2
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
17.4.2023 in calce al decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
Precisate dalla sola parte ricorrente:
“pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data 8.1.2019 in La Spezia, trascritto Parte_1 CP_1 al nr. 2, parte I serie, anno 2019”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio con in data Parte_1 CP_1
08/01/2019 in La Spezia (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del Comune della Spezia al n. 2 parte I anno 2019), e di non aver avuto figli, di essere i coniugi separati consensualmente alle condizioni di cui al decreto sostitutivo del verbale d'udienza in data 17.2.2022, omologato da questo Tribunale in data 17.3.2022 e di non aver da allora ripreso alcuna comunione materiale o spirituale, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Il convenuto non si è costituito quindi, dato atto dell'impossibilità di CP_1 espletare il tentativo di conciliazione, e senza la necessità di assunzione di provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., la causa è giunta in decisione sulle conclusioni precisate dalla sola parte ricorrente, dopo essere stata rimessa una prima volta sul ruolo del Giudice delegato per acquisire documentazione relativa al minore ER
, nato in data [...] in [...] matrimonio, ma riconosciuto dalla sola
[...] madre.
Preliminarmente deve affermarsi la competenza giurisdizionale e l'applicabilità del diritto italiano, alla stregua rispettivamente dell'art. 8 Reg. n. 1259/2010 e dell'art. 3 Reg
2201/2003, pacificamente applicabili anche a soggetti extracomunitari, risultando entrambe le parti residenti abitualmente in Italia, nel circondario di questo Tribunale.
La documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente a seguito di rimessione della causa sul ruolo con ordinanza collegiale in data 11.10.2024, ha consentito di acclarare
2 che a tutela del piccolo , riconosciuto solo dalla madre, da tempo allontanatasi _1 dal marito e seguita dai Servizi Sociali, era stata aperta dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Genova procedura di apertura dello stato di adottabilità, e quindi disposto l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di Bolano (SP) per la sua collocazione con la madre in struttura della rete madre-bambino, che detta procedura si è conclusa con declaratoria di non luogo a procedere e che ad oggi sarebbe ancora vigente l'affidamento ai Servizi Sociali (cfr. provvedimento T.M. in data 23.10.2023).
Per ciò che attiene al presente procedimento, quindi, nulla vi è da disporre in merito al minore in quanto non riconosciuto dal convenuto.
Null'altro v'è dunque da decidere oltre alla domanda di scioglimento di matrimonio che risulta fondata in quanto il ricorso è stato proposto quando era già decorso il termine di legge previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970, come da ultimo modificata dalla L.
55/2015, a far data dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con omologa del verbale in data
17.3.2022, risultando così nella fattispecie una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Le spese sostenute dalla ricorrente, e per essa dall'Erario, trattandosi di soggetto ammesso provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sono ripetibili dal convenuto contumace, stante la natura della causa, l'interesse di entrambe le parti alla pronuncia sullo status e la mancata prova di un rifiuto del convenuto di aderire ad una diversa procedura a seguito di richiesta stragiudiziale della ricorrente..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 776/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio -
Scioglimento matrimonio così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in data 8/01/2019 in La Spezia (atto trascritto nel registro degli Atti di
[...]
Matrimonio dello Stato civile del Comune della Spezia al n. 2 parte I anno 2019)
3 DICHIARA non ripetibili nei confronti del convenuto le spese processuali sostenute dalla ricorrente e per essa dall'Erario.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile competente per territorio di procedere alle prescritte annotazioni ed incombenze di legge e per ogni altro adempimento
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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