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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1089/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29184202500001001001 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007038653000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120027950616000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130005806382000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140013462992000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036318318000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160037284407000
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 29120170006682736000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170016498276000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013119026000
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 29120190000380938000
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 29120200026629561000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210050907703000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210059948919000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220022222640000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220024060505000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025687601000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230014627553000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1366/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1089/2025 depositato il 28/04/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento presso terzi 291 84 2025 00001001001, relativamente ai crediti di natura tributaria ad esso sottesi.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-inesistenza della notifica degli atti presupposti;
2- difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 22/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che il pignoramento presso terzi, che riguardi una pretesa creditoria di natura tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributario, quando il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, atteso che tale opposizione si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, con sentenza n.13913 del 5 giugno 2017, affermato che in materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o l'invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario in applicazione degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973,
e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dell'assunto difensivo che ha sostenuto l'omessa o l'invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento: a fronte dell'invalida notifica dell'atto presupposto, il contribuente può trovare tutela di fronte al Giudice Tributario anche nello stadio procedimentale espropriativo perché la giurisdizione del giudice tributario include anche le controversie relative all'opposizione all'esecuzione quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie. Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia impugnato, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, l'atto di pignoramento presso terzi emesso ai sensi dell'art. 72 bis del DPR. n.
602 del 1973, avendo dedotto profili di illegittimità con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il che consente di potere affermare, nella fattispecie al vaglio del presente giudizio la giurisdizione del giudice tributario atteso che l'oggetto del contendere nel presente caso attiene proprio alla fondatezza o meno del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie.
1-Destituita di fondamento appare l'eccezione sulla inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti presupposti.
Sul punto si osserva che, dalla produzione documentale offerta in giudizio dal concessionario, le cartelle e l'intimazione di pagamento risultano notificate a mezzo PEC e consegnate nella casella di destinazione all'indirizzo di posta certificata della ricorrente e, quindi, deve considerarsi legittimo il procedimento notificatorio.
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.
Nella specie, parte ricorrente non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente e quello cartaceo depositato in segreteria.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n.26831/2014).
Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale
(Cass. SS.UU. n.7665/2016).
Nella fattispecie, l'intimazione di pagamento n.29120249013636167000 risulta ritualmente notificata in data 15/10/2024 all'indirizzo PEC “Email_3” e lo stesso dicasi per le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento .
Con ciò devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso l'intimazione di pagamento e le suddette cartelle di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
2-Parimenti, deve essere rigettato il motivo di censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata la somma da pagare, comprensiva dell'imposta, interessi e compensi.
In particolare, l'atto impugnato contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria, essendo possibile collegare la pretesa fiscale con l'iscrizione a ruolo che legittima l'amministrazione finanziaria alla riscossione, attraverso il riferimento chiaro ed inequivocabile alla cartella di pagamento, in quanto atto presupposto dell'atto impugnato.
D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata, dal momento che le cartelle di pagamento ivi richiamate risultano essere state notificate al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000.
Così come deve essere respinta la censura di insufficiente motivazione sulla insufficiente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, mancando di specificare i dati quantitativi che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di sviluppare il ragionamento che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Infatti, non è necessario che la motivazione contenga l'indicazione dettagliata degli interessi, in quanto il contribuente non può ignorare che gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale.
Costituisce, pertanto, onere del contribuente provare che il calcolo rilevabile non corrisponde a quanto determinabile sulla base della vigente normativa, onere della prova che nella fattispecie non è stato assolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.29120249011738967000; Rigetta il ricorso avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi impugnato;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia resistente che liquida in €2.500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, lì 22/10/2025
Il Relatore Presidente
IU SE CE UC
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1089/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29184202500001001001 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007038653000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120027950616000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130005806382000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140013462992000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036318318000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160037284407000
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 29120170006682736000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170016498276000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013119026000
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 29120190000380938000
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 29120200026629561000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210050907703000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210059948919000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220022222640000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220024060505000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025687601000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230014627553000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1366/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1089/2025 depositato il 28/04/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento presso terzi 291 84 2025 00001001001, relativamente ai crediti di natura tributaria ad esso sottesi.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-inesistenza della notifica degli atti presupposti;
2- difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 22/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che il pignoramento presso terzi, che riguardi una pretesa creditoria di natura tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributario, quando il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, atteso che tale opposizione si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, con sentenza n.13913 del 5 giugno 2017, affermato che in materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o l'invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario in applicazione degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973,
e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dell'assunto difensivo che ha sostenuto l'omessa o l'invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento: a fronte dell'invalida notifica dell'atto presupposto, il contribuente può trovare tutela di fronte al Giudice Tributario anche nello stadio procedimentale espropriativo perché la giurisdizione del giudice tributario include anche le controversie relative all'opposizione all'esecuzione quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie. Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia impugnato, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, l'atto di pignoramento presso terzi emesso ai sensi dell'art. 72 bis del DPR. n.
602 del 1973, avendo dedotto profili di illegittimità con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il che consente di potere affermare, nella fattispecie al vaglio del presente giudizio la giurisdizione del giudice tributario atteso che l'oggetto del contendere nel presente caso attiene proprio alla fondatezza o meno del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie.
1-Destituita di fondamento appare l'eccezione sulla inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti presupposti.
Sul punto si osserva che, dalla produzione documentale offerta in giudizio dal concessionario, le cartelle e l'intimazione di pagamento risultano notificate a mezzo PEC e consegnate nella casella di destinazione all'indirizzo di posta certificata della ricorrente e, quindi, deve considerarsi legittimo il procedimento notificatorio.
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.
Nella specie, parte ricorrente non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente e quello cartaceo depositato in segreteria.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n.26831/2014).
Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale
(Cass. SS.UU. n.7665/2016).
Nella fattispecie, l'intimazione di pagamento n.29120249013636167000 risulta ritualmente notificata in data 15/10/2024 all'indirizzo PEC “Email_3” e lo stesso dicasi per le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento .
Con ciò devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso l'intimazione di pagamento e le suddette cartelle di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
2-Parimenti, deve essere rigettato il motivo di censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata la somma da pagare, comprensiva dell'imposta, interessi e compensi.
In particolare, l'atto impugnato contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria, essendo possibile collegare la pretesa fiscale con l'iscrizione a ruolo che legittima l'amministrazione finanziaria alla riscossione, attraverso il riferimento chiaro ed inequivocabile alla cartella di pagamento, in quanto atto presupposto dell'atto impugnato.
D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata, dal momento che le cartelle di pagamento ivi richiamate risultano essere state notificate al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000.
Così come deve essere respinta la censura di insufficiente motivazione sulla insufficiente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, mancando di specificare i dati quantitativi che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di sviluppare il ragionamento che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Infatti, non è necessario che la motivazione contenga l'indicazione dettagliata degli interessi, in quanto il contribuente non può ignorare che gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale.
Costituisce, pertanto, onere del contribuente provare che il calcolo rilevabile non corrisponde a quanto determinabile sulla base della vigente normativa, onere della prova che nella fattispecie non è stato assolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.29120249011738967000; Rigetta il ricorso avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi impugnato;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia resistente che liquida in €2.500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, lì 22/10/2025
Il Relatore Presidente
IU SE CE UC