Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 337
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inesistenza/nullità notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le cartelle e l'intimazione di pagamento risultino notificate a mezzo PEC e consegnate nella casella di destinazione, considerando legittimo il procedimento notificatorio. Non è stato dedotto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa. L'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento sottese risultano ritualmente notificate. Pertanto, i motivi di censura avverso l'intimazione di pagamento e le suddette cartelle sono dichiarati inammissibili per omessa tempestiva impugnazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha rigettato il motivo di censura, ritenendo l'atto impugnato intellegibile, con indicazione della somma da pagare, comprensiva di imposta, interessi e compensi. È possibile collegare la pretesa fiscale con l'iscrizione a ruolo attraverso il riferimento alla cartella di pagamento. Non sussiste violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000, poiché le cartelle richiamate risultano notificate. La censura di insufficiente motivazione sugli interessi di mora è respinta, non essendo necessaria l'indicazione dettagliata degli interessi, calcolati secondo il tasso legale, e non avendo il contribuente assolto l'onere di provare un calcolo errato.

  • Inammissibile
    Omessa tempestiva impugnazione

    L'intimazione di pagamento n.29120249011738967000 risulta ritualmente notificata in data 15/10/2024 all'indirizzo PEC. I motivi di censura avverso l'intimazione di pagamento sono dichiarati inammissibili per omessa tempestiva impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 337
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 337
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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