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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4885 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi, anno
2024, riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Aspromonte, 9 presso lo studio dell'avv. Barbara Esposito che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Controparte_1 C.F._2 via Aspromonte, 9 presso lo studio dell'avv. Barbara Esposito che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.. 1 V.G. n. 4885/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 13.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 12 novembre 1987, dal quale sono nati due figli -
(nato a [...] il [...]) ed (nata a [...] il [...])- chiedevano Per_1 Per_2 pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l.
898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 6 febbraio 2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 7 febbraio 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n. 168/2025)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del
16.10.2025.
All'udienza del 27 novembre 2025, all'esito del deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (avvenuta in modalità “figurata” all'udienza del 6.2.2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
168/2025 del Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
1. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre, i genitori eserciteranno, pertanto, congiuntamente la responsabilità genitoriale,
2 V.G. n. 4885/2024
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi
a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.;
2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con se la minore due giorni a settimana, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, i giorni saranno concordati di volta in volta in base agli impegni scolastici della stessa, inoltre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alterni;
3. Porre a carico del sig. un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento Pt_1 della figlia minore, che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
4. Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute Pt_1 per la figlia minore, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, quali visite mediche specialistiche, o comunque non coperte dal S.S.N., attività ludico – sportive, trasporto scolastico, libri scolastici, mensa;
5. Per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di
Natale ed il giorno di Natale con l'uno ed il 31 dicembre ed il primo gennaio con l'altra, e così dicasi anche per il giorno di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive la minore trascorrerà quindici giorni del mese di luglio o agosto con il padre;
6. Porre a carico del sig. un assegno di mensile pari ad € 50,00 a titolo di Parte_1 mantenimento della sig.ra , che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Controparte_1
ISTAT;
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 12.11.1987 (atto n. 230, Parte
I, anno 1987) tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_2
[...
[...] . 4885/2024
[...]
(nata a [...] il [...]), alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4885 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi, anno
2024, riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Aspromonte, 9 presso lo studio dell'avv. Barbara Esposito che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Controparte_1 C.F._2 via Aspromonte, 9 presso lo studio dell'avv. Barbara Esposito che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.. 1 V.G. n. 4885/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 13.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 12 novembre 1987, dal quale sono nati due figli -
(nato a [...] il [...]) ed (nata a [...] il [...])- chiedevano Per_1 Per_2 pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l.
898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 6 febbraio 2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 7 febbraio 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n. 168/2025)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del
16.10.2025.
All'udienza del 27 novembre 2025, all'esito del deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (avvenuta in modalità “figurata” all'udienza del 6.2.2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
168/2025 del Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
1. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre, i genitori eserciteranno, pertanto, congiuntamente la responsabilità genitoriale,
2 V.G. n. 4885/2024
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi
a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.;
2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con se la minore due giorni a settimana, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, i giorni saranno concordati di volta in volta in base agli impegni scolastici della stessa, inoltre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alterni;
3. Porre a carico del sig. un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento Pt_1 della figlia minore, che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
4. Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute Pt_1 per la figlia minore, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, quali visite mediche specialistiche, o comunque non coperte dal S.S.N., attività ludico – sportive, trasporto scolastico, libri scolastici, mensa;
5. Per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di
Natale ed il giorno di Natale con l'uno ed il 31 dicembre ed il primo gennaio con l'altra, e così dicasi anche per il giorno di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive la minore trascorrerà quindici giorni del mese di luglio o agosto con il padre;
6. Porre a carico del sig. un assegno di mensile pari ad € 50,00 a titolo di Parte_1 mantenimento della sig.ra , che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Controparte_1
ISTAT;
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 12.11.1987 (atto n. 230, Parte
I, anno 1987) tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_2
[...
[...] . 4885/2024
[...]
(nata a [...] il [...]), alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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