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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/10/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3124 /2024
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 15.10.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 5 N. R.G. 3124 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3124 /2024 promossa da:
(partita IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Aversa (CE) alla Via
VA Di CO n. 1, rappresentato e difeso, dall'avv. Fausto Ibello ed elett.te domiciliato come in atti;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: appello sentenza del GDP .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un unico motivo di gravame, la società istante propone appello avverso al sentenza emessa dal Giudice di Pace di , n. 230 del 2024, CP_2 denunciando la violazione dell'art. 92 c.p.c. e l'omessa motivazione sul punto. pagina 2 di 5 Più di preciso, l'appellante si duole della disposta integrale compensazione delle spese del giudizio, nonostante la soccombenza totale della in I grado e l'insussistenza dei presupposti normativi CP_2
previsti dalla richiamata norma per la compensazione. Inoltre, deduce che la motivazione utilizzata dal Giudice di prime cure per giustificare detta decisione
è da considerarsi del tutto apparente.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, la è rimasta CP_2 contumace.
La causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare tenutasi in data 15.10.2025.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dal D.L. n. 132/2014, conv. dalla L. n. 162/2014, applicabile ratione temporis, così come modificato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018), legittima la compensazione delle spese processuali (ove non sussista reciproca soccombenza), oltre che nei casi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", soltanto nelle ipotesi di "gravi ed eccezionali ragioni", delle quali, tuttavia, il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione.
Le “gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., così come modificato dalla L. n.
69/2009, non possano essere espresse con un'enunciazione astratta o non puntuale, altrimenti configurandosi, in ragione dell'apparenza della motivazione, il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 15495 del 2022; Cassazione civile sez. I, 29/01/2025, n.2081).
In tale vizio è incorso il Giudice di Pace laddove, nella decisione impugnata, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese del giudizio di reclamo pur a fronte del suo pieno accoglimento, ha fatto riferimento a quanto segue: “La natura della
pagina 3 di 5 controversia, ragioni di opportunità ed i motivi che giustificano l'accoglimento dell'opposizione inducono alla compensazione delle spese di lite”.
Le ragioni indicate, prive di qualsivoglia collegamento con i motivi che hanno indotto all'accoglimento della domanda, sono palesemente erronee ed illogiche e non sono idonee, pertanto, a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com'è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/01/2025, n.2081;
Cass. n. 14576 del 1999).
Invero, il Giudice di Pace accoglieva la domanda proposta dall'odierna appellante - avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. 144/2022 emessa per l'omesso pagamento di sanzioni per violazione del Codice della Strada – sulla base della motivazione che i veicoli cui afferivano le predette sanzioni non erano più di proprietà della società attrice al momento della infrazione.
Ne discende che certamente non ricorrono, né sono state esplicitate, quelle gravi ed eccezionali ragioni che potevano legittimare l'interprete a fare applicazione dell'eccezione alla regola della soccombenza. Peraltro, non ricorre nel caso specifico né un''"assoluta novità della questione trattata" né un"mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Per le ragioni che precedono l'appello va accolto e la sentenza riformata sul punto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono dunque la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, tenendo conto del valore della controversia e della attività difensiva concretamente svolta. In particolare, per il presente grado, si terrà conto dell'assoluta assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto (vertendo l'appello sulle spese) e sull'assenza di fase istruttoria, nonché di scritti per la fase decisionale, ragioni che inducono ad una liquidazione ai medi, soltanto per le prime due fasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza gravata, dispone la condanna della al pagamento delle spese Controparte_2
di lite del I grado che si liquidano in € 346, 00 per compensi, oltre spese gen
(15%) iva e cpa come per legge ed 43,00 per esborsi con attribuzione in favore dell'Avv. Fausto Ibello, dichiaratosi antistatario;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_2
del II grado che si liquidano in € 262,00 per compensi, oltre spese gen (15%) iva e cpa come per legge;
ed € € 64,50 per esborsi con attribuzione in favore dell'Avv. Fausto Ibello, dichiaratosi antistatario;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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