Rigetto
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05914/2025REG.PROV.COLL.
N. 06163/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6163 del 2022, proposto da DI HO di Villa Alessandro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Cogo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, domiciliataria ex lege in Roma, via Cesare Beccaria 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quarta) n. 128/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso e udito per la parte appellata l’avvocato Stumpo Vincenzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono i provvedimenti INPS n. 21HR3L4AA20864 del 8 aprile 2021 e n. 21HR3L4FA10509 del 13 aprile 2021 di rigetto delle istanze CIG in deroga con causale Covid 19 ex art. 22 quater d.l. n. 18/2020.
2. Questi i fatti rilevanti al fine del decidere:
-DI HO di Villa Alessandro, impresa individuale operante nel settore della domotica, chiedeva l’ammissione dei due dipendenti (un’impiegata e un operaio) al trattamento della cassa integrazione in deroga ex art. 22, primo comma, d.l. n. 18/2022, con due distinte domande del 31 marzo 2021 (rispettivamente prot. INPS.4900/31/03/2021.0627212 e prot. INPS.4900/31/03/20.0627228), relative ai periodi dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 e dal 1° novembre al 31 dicembre 2020;
-la competente sede provinciale INPS di Milano, a mezzo cassetto bidirezionale, con due distinti provvedimenti n. 21HR3L4AA20864 dell’8 aprile 2021 e n. 21HR3L4FA10509 del 12 aprile 2021, respingeva le domande di cassa integrazione in deroga con la seguente motivazione “ Matricola con un CSC /C.A. incompatibile con la cig in deroga e pertanto la domanda non è autorizzabile al fine dell’invio dei flussi SR41. Si invita pertanto a presentare domanda di cig ordinaria, in luogo di tutte le domande di cig finora presentate e non autorizzate, entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione ”;
-in data 26 maggio 2021, il titolare dell’impresa individuale presentava tre distinte domande di trattamento di integrazione salariale ordinaria in luogo del non ammesso trattamento di cassa integrazione salariale in deroga. Tali domande venivano respinte in data 21 giugno 2021 – ad eccezione, con riguardo alla seconda, del mese di dicembre 2020– in quanto presentate dopo la scadenza del termine concesso in sanatoria.
3. Con ricorso di primo grado la ditta chiedeva l’annullamento dei dinieghi di GIC in deroga per “ Violazione ed errata interpretazione di norme di legge-nonché eccesso di potere in relazione al D.L. 18/2020 e al Dlgs 2015/148 ”.
4. Il T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, con sentenza n. 128 del 21 gennaio 2022, respingeva il ricorso rilevando che “ Dall’esame degli atti risulta che le istanze CIG in deroga presentate dalla ricorrente non sono state respinte dall’INPS direttamente ma solo a seguito dell’invito a presentare le corrispondenti istanze di CIG ordinaria, non avendo la ricorrente provveduto nei termini. Avendo la ricorrente per altre domande usufruito della conversione, non si comprende per quale ragione essa affermi, senza provarlo, di non avere diritto ad usufruire della CIG ordinaria quale fondamento del diritto a percepire la CIG in deroga ”.
5. DI HO ha interposto appello, articolando due motivi di gravame con cui deduce:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 64 c.p.a. e del principio di non contestazione in relazione sia al numero degli addetti, che all'errato inserimento dell'attività di progettista ed installatore di impianti di domotica nel settore dell'industria manifatturiera . Il T.a.r. avrebbe errato sia nella parte in cui ha affermato che la ricorrente avrebbe usufruito per altre domande della conversione (da GIG in deroga a GIG ordinaria) sia nella parte in cui ha ritenuto che la ditta non avrebbe dimostrato di non aver diritto alla GIG ordinaria;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 22, commi 1 e 8 quater del DL n. 18 del 17/3/2020 convertito con modifiche dalla L. n. 27 del 24/4/2020 in relazione all’art. 10 del D.lgs n. 148/2015, nonché vizio di motivazione illogica e contraddittoria e quindi apparente in relazione alla questione del limite dimensionale e della non appartenenza al settore manifatturiero . Il T.a.r. avrebbe omesso di illustrare il percorso logico giuridico in base al quale è pervenuto alla conclusione che l’appellante poteva e può accedere alla CIG ordinaria.
6. Si è costituito in giudizio l’Inps che, con successiva memoria, ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
7. All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. L’art. 22 d.l. n. 18/2020 riconosce l’integrazione salariale in deroga per emergenza Covid-19 a favore dei “ datori di lavoro del settore privato … per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario ”.
10. L’art. 10 d.lgs n.148/2015 riconosce, a sua volta, l’integrazione salariale ordinaria alle imprese rientranti nell’elenco ivi indicato, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Tra le imprese che possono usufruire della GIG ordinaria sono incluse quelle di installazione di impianti (art. 10, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 148/2015).
11. Il semplice raffronto delle disposizioni relative alle diverse tipologie di integrazione salariale (artt. 10, 20 e 29 d.lgs. 148/2015) conferma che il limite dimensionale (ossia, il numero minimo di dipendenti addetti) è richiesto solo per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e per l’integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) – sino all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 207, lett. a), della legge n. 234/2021 –, ma non per il trattamento di integrazione salariale ordinaria.
12. Non risulta, pertanto, corretto il richiamo contenuto a pag. 6 dell’appello all’art. 19, comma 5, l. 27/2020, che riconosce l’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19” anche ai “ lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti ”.
13. Sul piano oggettivo, come sopra osservato, la GIG ordinaria è riconosciuta alle imprese elencate nel citato art. 10 d.lgs. n. 148/2015 e non è limitato alle sole imprese manifatturiere. Tra le imprese elencate vi sono anche quelle di installazione degli impianti, nell’ambito delle quali rientra l’appellante, che si occupa di “ progettazione, realizzazione ed installazione di impianti domotici ” (pag. 1 dell’appello).
14. L’appellante rientrava nel campo di applicazione della GIG ordinaria ai sensi dell’art. 10 d.lgs 148/2015 e non poteva, di conseguenza, accedere alla GIG in deroga ai sensi dell’art. 22 d.l. 18/2020.
15. Quanto alle ulteriori deduzioni difensive è sufficiente osservare che:
-inconferente è il richiamo all’art. 22, comma 7, d.l. n. 18/20 e alla natura “aggiuntiva” della cassa integrazione in deroga “ sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ” (ricorso di primo grado riportato a pag. 3 dell’appello) poiché non riguarda la GIG ordinaria;
-con provvedimento dell’8 gennaio 2021 l’Inps, lungi dall’accogliere la richiesta di GIG in deroga come sostiene l’appellante, si è limitata a prendere atto del decreto di concessione adottato dalla Regione Lombardia n. 33192 del 1° marzo 2020, competente ratione temporis (doc. 6 fascicolo primo grado appellante). Non sussiste, pertanto, alcuna revoca del precedente provvedimento di concessione di GIG in deroga disposta con gli atti impugnati.
16. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
17. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO