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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/10/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DELL'8 ottobre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1299/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. F. Savoldi)
CONTRO
Controparte_1
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentirlo condannare al
[...]
pagamento della somma di € 2.971,08, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver lavorato per la convenuta dal 14.11.2024 al 31.3.2025 con la mansione di lavapiatti/aiuto cuoco ed inquadramento al 7° livello CCNL pubblici esercizi, deduceva il mancato pagamento delle retribuzioni maturate da gennaio 2025, nonché delle competenze di fine rapporto e del TFR. Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 14.11.2024 al 31.3.2025 con la mansione di lavapiatti/aiuto cuoco ed inquadramento al 7° livello CCNL pubblici esercizi (v. doc.
2-9 fasc. ricorrente).
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di- ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697
c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € € 2.971,08
(di cui € 291,85 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1299/2025 R.G.
1) condanna il Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, al pagamento, al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di € 2.971,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, al pagamento, al pagamento, in favore di delle Parte_1
spese processuali, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Bergamo, 8 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DELL'8 ottobre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1299/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. F. Savoldi)
CONTRO
Controparte_1
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentirlo condannare al
[...]
pagamento della somma di € 2.971,08, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver lavorato per la convenuta dal 14.11.2024 al 31.3.2025 con la mansione di lavapiatti/aiuto cuoco ed inquadramento al 7° livello CCNL pubblici esercizi, deduceva il mancato pagamento delle retribuzioni maturate da gennaio 2025, nonché delle competenze di fine rapporto e del TFR. Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 14.11.2024 al 31.3.2025 con la mansione di lavapiatti/aiuto cuoco ed inquadramento al 7° livello CCNL pubblici esercizi (v. doc.
2-9 fasc. ricorrente).
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di- ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697
c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € € 2.971,08
(di cui € 291,85 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1299/2025 R.G.
1) condanna il Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, al pagamento, al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di € 2.971,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, al pagamento, al pagamento, in favore di delle Parte_1
spese processuali, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Bergamo, 8 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini