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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1244 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
, part. IVA Parte_1
, con sede in via Nazionale 239 – Bivio Foresta P.IVA_1
88837 P. OL , in persona del suo amministratore unico sig.ra , nata a [...] il [...] e Parte_2 res. in P. OL alla via Nazionale 239, Bivio Foresta
88837 P. OL ( c.f. ) elett. CodiceFiscale_1 domic. in Mesoraca alla via A. Moro n ° 21, presso e nello studio dell'avv. Parise Walter;
- appellante
e
(già con Controparte_1 Controparte_2 sede legale in OR, Piazza San Carlo n.156 (codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di OR , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_2
Depositi e al fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo
Banche al n.5361, appartenente al Gruppo Bancario
[...]
iscritto all'Albo dei gruppi Bancari al n.3069, CP_3 rappresentata da con sede in Milano, Via Controparte_4
Galileo Galilei n. 7, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano –
Monza – Brianza – Lodi , iscritta al R.E.A. di P.IVA_3
Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg.
13/D – Div. P.A.S. n. 62/2018 di Reg. il 13 novembre 2018, in persona del procuratore, Avv. nata a [...] CP_5
l'1.2.1971, in virtù di procura conferita dal Consigliere
Delegato e legale rappresentante della Controparte_4
, con atto Notaio di Persona_1 Persona_2
Milano, rep n. 7871, racc. n. 4118, del 10.7.2019, registrato a
Milano il 16.7.2019 presso l'Agenzia delle Entrate – DP II
Milano UT APSR al n. 11835 serie 1T e pubblicato presso la competente Camera di Commercio in data 16.7.2019, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Capogreco;
- appellata
Oggetto: mutuo pag. 2/10 Conclusioni delle parti:
Per l'appellante
L'avv. Parise Walter, si riporta all'atto di citazione in appello e ne chiede il pieno accoglimento, circa, le conclusioni.
Insiste nell'accoglimento della richiesta dei mezzi istruttori formulati nell'atto di citazione che qui s'intendono integralmente riprodotti e riportati.
In caso di mancato accoglimento della rinnovazione dei mezzi istruttori, nel precisare le conclusioni si riporta a quelle dell'atto
d'appello che qui s'intendono integralmente riprodotte e riportate e ne chiede il pieno accoglimento.
Nel caso in cui la causa venga trattenuta a sentenza si chiedono i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per l'appellato
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Capogreco, quale procuratore e difensore di , precisa le conclusioni riportandosi a CP_1 quelle di cui agli atti e verbali di causa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 3/10
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (d'ora in poi, conveniva Parte_1 Pt_3 in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone Paola il CP_2
esponendo:
[...]
- in data 5.4.2000 e stipulavano Pt_4 Persona_3 con la banca un contratto di mutuo agrario per l'importo di attuali 604.000 euro, garantito da ipoteca su un corpo immobiliare sito in Petilia
OL alla località Portiglie, e da fideiussione per il 50% da parte della Regione Calabria;
- a maggior garanzia, venivano costituiti in pegno due titoli Z-Coupon per complessivi 340.000.000 di lire;
- i vendevano, con atto del 23.9.2005, il bene Per_3 immobiliare alla per il prezzo di 504.000 Pt_3 euro, con accollo della quota residua del mutuo;
- tra il 2009 e il 2013, la si rendeva Pt_3 parzialmente inadempiente sulle rate di mutuo e la banca poneva in vendita i titoli posti a garanzia, senza fornire i chiarimenti richiesti in relazione all'ammontare dei titoli posti in vendita e gli interessi dagli stessi prodotti.
Per tali motivi, la chiedeva imporre alla banca Pt_3 convenuta l'obbligo di rendere il conto, imputando gli interessi maturati sui titoli offerti in pegno dell'esposizione debitoria derivante dal mutuo, ovvero in caso contrario condannare la banca al pagamento delle somme pag. 4/10 accertate;
con il risarcimento del danno, per inadempimento da parte della banca dei doveri di informazione e di esecuzione del contratto secondo buona fede.
La banca, costituitasi, osservava che i titoli erano giunti a naturale scadenza a febbraio 2001 e il ricavato veniva reinvestito in fondi comuni, ugualmente posti in pegno. Rinnovate le condizioni del mutuo nel 2007, a partire dal 2010 il pegno veniva escusso per abbattere le morosità delle rate non pagate, evidenziando la correttezza del proprio comportamento e la totale infondatezza della pretesa di rendiconto.
Il processo veniva istruito con affidamento di incarico al CTU.
La sentenza ne recepisce il contenuto, osservando che i certificati zero-coupon per loro natura non maturano interessi e che l'importo del pegno riscosso veniva reinvestito nel rinnovo del pegno, per un importo di 154.937,07 e pertanto, rigettava la domanda, anche in riferimento alla pretesa risarcitoria, per assenza di prova.
2. In appello, torna a far valere le proprie Pt_3 ragioni sulla necessità di rendere il conto, con particolare riferimento agli interessi maturati dopo la vendita dei titoli e alla rendicontazione dettagliata di quali rate del mutuo siano state soddisfatte con i proventi dei titoli riscossi, replicando le medesime conclusioni presentate in primo grado.
3. Si è costituita che ha Controparte_1 assorbito e incorporato il richiamando tutta Controparte_2
pag. 5/10 la documentazione versata in giudizio, l'esito della disposta
CTU, l'inesistenza di un credito da parte di infatti, Pt_3 alla scadenza i titoli oggetto di pegno venivano reinvestiti nel rinnovo del pegno, per la somma euro 154.937,07.
4. E' stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e poi rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con i termini per gli scritti difensivi finali.
5. L'appello non è fondato.
6. La causa ha ad oggetto un mutuo agevolato, originariamente concesso ai fratelli garantito da Per_3 ipoteca e da pegno, successivamente accollato dalla società appellante, con l'acquisto del bene immobile posto a garanzia della transazione. Il mutuo veniva rinegoziato dalle parti nel
2007, allungandone la durata da 12 a 24 anni, con rata costante e ammortamento alla francese. La società che si è accollata il mutuo, per le quote residue, chiede conoscere se le somme offerte in garanzia dai e rappresentate Per_3 originariamente da due titoli improduttivi di interessi, abbiano avuto un successivo impiego fruttifero, e in quel caso quale destinazione abbiano avuti i frutti, assumendo di aver subito un danno dalla mancata risposta in merito da parte della banca. Con la comparsa conclusionale, si chiede chiamare in garanza la Regione Calabria e si si insiste sulla necessità di rinnovo della CTU, allegando note tecniche di parte.
pag. 6/10 7. Premesso che non possono trovare accoglimento richieste nuove, per lo sbarramento imposto dall'art. 345
c.p.c., e che comunque la richiesta di chiamare in causa la
Regione Calabria, per chiarire circa il versamento di somme di denaro e per sentirla condannare alla corresponsione del 50% dell'importo mutuato non trova giustificazione nell'originario petitutm, che ha riguardato unicamente il preteso rendiconto e la domanda di risarcimento del danno, le osservazioni – frequentemente ripetitive – contenute nell'atto di impugnazione non colgono nel segno.
Se da un lato è vero che la sentenza di primo grado sembra essersi fermata sul rilievo della avvenuta riscossione dei certificati zero-coupon, spiegando che sugli stessi non maturano interessi, atteso il loro particolare meccanismo finanziario, basato sulla riduzione del prezzo al momento dell'acquisto, senza quindi interloquire sulla richiesta di verificare se sul successivo acquisto di fondi comuni per rinnovo del pegno fossero maturati interessi, la questione del rendiconto appare mal posta, per vari ordini di ragione.
A parte ogni perplessità sulla pretesa di far valere la resa del conto inerente una garanzia offerta non da – Pt_3 impegnatasi al pagamento delle quote residue – ma da altri obbligati in solido, occorre osservare come l'istituto bancario abbia comprovato documentalmente:
a) di aver rinnovato il pegno acquistando, con dichiarazione di consenso di e , Pt_4 Persona_3
15.301,49 quote del fondo “Euromonetario” per un valore di euro 154.917,07;
pag. 7/10 b) il fondo subiva poi uno switch per fusione su
“Eurizon obb. B.T.”;
c) con missive del 13.7.2011, del 28.11.2012, dell'11.1.2013, del 3.8.2013, e previo avviso di messa in mora 7.1.2010, comunicati sia ai Per_3 che a a mezzo raccomandata a.r., la banca, Pt_3 dopo aver intimato il pagamento, rendeva nota
l'escussione della garanzia pignoratizia, con il disinvestimento di quote del fondo, pari al controvalore mancante sul conto corrente, utilizzando il ricavato per pagare le rate scadute del finanziamento.
Il comportamento posto in esser dall'istituto di credito appare pertanto legittimo, in quanto dopo aver constatato il mancato pagamento della rata, andava a coprire la stessa tramite disivestimento delle quote del fondo obbligazionario sul quale erano confluite le somme degli originari certificati zero-coupon – concessi a garanzia dai non da Per_3 Pt_3
(1) – e nessuna violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto è pertanto riscontrabile a carico della banca convenuta.
8. In definitiva, la sentenza è da confermare, nulla potendo innovare le ulteriori specificazioni contenute nella comparsa conclusionale presentata per in riferimento Pt_3
a presunte anomalie concernenti un “abnorme importo di
pag. 8/10 illeciti interessi anatocistici” (domanda nuova), o il riferimento al rendimento medio dei titoli obbligazioni a breve termine, del tipo di quelli acquistati dalla banca, con il consenso dei per il rinnovo del pegno. Né è possibile – come Per_3 richiesto nel della comparsa conclusionale – qualificare la domanda in termini di ingiustificato arricchimento, attesa la presenza di un chiaro titolo contrattuale, e in ogni caso la mancanza di prova sulla titolarità e sussistenza del credito vantato da parte appellante. Ultroneo sarebbe pertanto un ulteriore accertamento tecnico, e inconferenti sono le osservazioni contenute nell'indagine della d.ssa
, solo da ultimo allegata dalla parte, riferite alla Per_4 struttura e all'andamento del mutuo, ovvero a questioni largamente fuori domanda.
9. Inevitabile la condanna alle spese, per il principio della soccombenza, secondo scaglione indeterminabile complessità bassa, le quattro fasi, valori minimi, per la non particolare complessità del giudizio. Ricorrono i presupposti altresì per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5 avverso la sentenza n. 549/2019, emessa il
[...]
3.5.2019 dal giudice unico presso il Tribunale di Crotone, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 9/10 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese sostenute da controparte nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%,
Cassa ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, il consulente di parte in primo grado aveva ritenuto che i titoli concessi a garanzia dai sarebbero stati trasferiti e quindi di Per_3 Pt_3
“contestualmente alla data di acquisto dl terreno”, ma dalla lettura dell'atto non si ricava alcun accenno alla sorte della garanzia accessoria costituita dal pegno, e sono infatti ancora i a concordare con la banca il reinvestimento delle somme portate dagli zero- Per_3 coupon, come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo di parte del CP_2
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1244 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
, part. IVA Parte_1
, con sede in via Nazionale 239 – Bivio Foresta P.IVA_1
88837 P. OL , in persona del suo amministratore unico sig.ra , nata a [...] il [...] e Parte_2 res. in P. OL alla via Nazionale 239, Bivio Foresta
88837 P. OL ( c.f. ) elett. CodiceFiscale_1 domic. in Mesoraca alla via A. Moro n ° 21, presso e nello studio dell'avv. Parise Walter;
- appellante
e
(già con Controparte_1 Controparte_2 sede legale in OR, Piazza San Carlo n.156 (codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di OR , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_2
Depositi e al fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo
Banche al n.5361, appartenente al Gruppo Bancario
[...]
iscritto all'Albo dei gruppi Bancari al n.3069, CP_3 rappresentata da con sede in Milano, Via Controparte_4
Galileo Galilei n. 7, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano –
Monza – Brianza – Lodi , iscritta al R.E.A. di P.IVA_3
Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg.
13/D – Div. P.A.S. n. 62/2018 di Reg. il 13 novembre 2018, in persona del procuratore, Avv. nata a [...] CP_5
l'1.2.1971, in virtù di procura conferita dal Consigliere
Delegato e legale rappresentante della Controparte_4
, con atto Notaio di Persona_1 Persona_2
Milano, rep n. 7871, racc. n. 4118, del 10.7.2019, registrato a
Milano il 16.7.2019 presso l'Agenzia delle Entrate – DP II
Milano UT APSR al n. 11835 serie 1T e pubblicato presso la competente Camera di Commercio in data 16.7.2019, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Capogreco;
- appellata
Oggetto: mutuo pag. 2/10 Conclusioni delle parti:
Per l'appellante
L'avv. Parise Walter, si riporta all'atto di citazione in appello e ne chiede il pieno accoglimento, circa, le conclusioni.
Insiste nell'accoglimento della richiesta dei mezzi istruttori formulati nell'atto di citazione che qui s'intendono integralmente riprodotti e riportati.
In caso di mancato accoglimento della rinnovazione dei mezzi istruttori, nel precisare le conclusioni si riporta a quelle dell'atto
d'appello che qui s'intendono integralmente riprodotte e riportate e ne chiede il pieno accoglimento.
Nel caso in cui la causa venga trattenuta a sentenza si chiedono i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per l'appellato
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Capogreco, quale procuratore e difensore di , precisa le conclusioni riportandosi a CP_1 quelle di cui agli atti e verbali di causa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 3/10
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (d'ora in poi, conveniva Parte_1 Pt_3 in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone Paola il CP_2
esponendo:
[...]
- in data 5.4.2000 e stipulavano Pt_4 Persona_3 con la banca un contratto di mutuo agrario per l'importo di attuali 604.000 euro, garantito da ipoteca su un corpo immobiliare sito in Petilia
OL alla località Portiglie, e da fideiussione per il 50% da parte della Regione Calabria;
- a maggior garanzia, venivano costituiti in pegno due titoli Z-Coupon per complessivi 340.000.000 di lire;
- i vendevano, con atto del 23.9.2005, il bene Per_3 immobiliare alla per il prezzo di 504.000 Pt_3 euro, con accollo della quota residua del mutuo;
- tra il 2009 e il 2013, la si rendeva Pt_3 parzialmente inadempiente sulle rate di mutuo e la banca poneva in vendita i titoli posti a garanzia, senza fornire i chiarimenti richiesti in relazione all'ammontare dei titoli posti in vendita e gli interessi dagli stessi prodotti.
Per tali motivi, la chiedeva imporre alla banca Pt_3 convenuta l'obbligo di rendere il conto, imputando gli interessi maturati sui titoli offerti in pegno dell'esposizione debitoria derivante dal mutuo, ovvero in caso contrario condannare la banca al pagamento delle somme pag. 4/10 accertate;
con il risarcimento del danno, per inadempimento da parte della banca dei doveri di informazione e di esecuzione del contratto secondo buona fede.
La banca, costituitasi, osservava che i titoli erano giunti a naturale scadenza a febbraio 2001 e il ricavato veniva reinvestito in fondi comuni, ugualmente posti in pegno. Rinnovate le condizioni del mutuo nel 2007, a partire dal 2010 il pegno veniva escusso per abbattere le morosità delle rate non pagate, evidenziando la correttezza del proprio comportamento e la totale infondatezza della pretesa di rendiconto.
Il processo veniva istruito con affidamento di incarico al CTU.
La sentenza ne recepisce il contenuto, osservando che i certificati zero-coupon per loro natura non maturano interessi e che l'importo del pegno riscosso veniva reinvestito nel rinnovo del pegno, per un importo di 154.937,07 e pertanto, rigettava la domanda, anche in riferimento alla pretesa risarcitoria, per assenza di prova.
2. In appello, torna a far valere le proprie Pt_3 ragioni sulla necessità di rendere il conto, con particolare riferimento agli interessi maturati dopo la vendita dei titoli e alla rendicontazione dettagliata di quali rate del mutuo siano state soddisfatte con i proventi dei titoli riscossi, replicando le medesime conclusioni presentate in primo grado.
3. Si è costituita che ha Controparte_1 assorbito e incorporato il richiamando tutta Controparte_2
pag. 5/10 la documentazione versata in giudizio, l'esito della disposta
CTU, l'inesistenza di un credito da parte di infatti, Pt_3 alla scadenza i titoli oggetto di pegno venivano reinvestiti nel rinnovo del pegno, per la somma euro 154.937,07.
4. E' stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e poi rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con i termini per gli scritti difensivi finali.
5. L'appello non è fondato.
6. La causa ha ad oggetto un mutuo agevolato, originariamente concesso ai fratelli garantito da Per_3 ipoteca e da pegno, successivamente accollato dalla società appellante, con l'acquisto del bene immobile posto a garanzia della transazione. Il mutuo veniva rinegoziato dalle parti nel
2007, allungandone la durata da 12 a 24 anni, con rata costante e ammortamento alla francese. La società che si è accollata il mutuo, per le quote residue, chiede conoscere se le somme offerte in garanzia dai e rappresentate Per_3 originariamente da due titoli improduttivi di interessi, abbiano avuto un successivo impiego fruttifero, e in quel caso quale destinazione abbiano avuti i frutti, assumendo di aver subito un danno dalla mancata risposta in merito da parte della banca. Con la comparsa conclusionale, si chiede chiamare in garanza la Regione Calabria e si si insiste sulla necessità di rinnovo della CTU, allegando note tecniche di parte.
pag. 6/10 7. Premesso che non possono trovare accoglimento richieste nuove, per lo sbarramento imposto dall'art. 345
c.p.c., e che comunque la richiesta di chiamare in causa la
Regione Calabria, per chiarire circa il versamento di somme di denaro e per sentirla condannare alla corresponsione del 50% dell'importo mutuato non trova giustificazione nell'originario petitutm, che ha riguardato unicamente il preteso rendiconto e la domanda di risarcimento del danno, le osservazioni – frequentemente ripetitive – contenute nell'atto di impugnazione non colgono nel segno.
Se da un lato è vero che la sentenza di primo grado sembra essersi fermata sul rilievo della avvenuta riscossione dei certificati zero-coupon, spiegando che sugli stessi non maturano interessi, atteso il loro particolare meccanismo finanziario, basato sulla riduzione del prezzo al momento dell'acquisto, senza quindi interloquire sulla richiesta di verificare se sul successivo acquisto di fondi comuni per rinnovo del pegno fossero maturati interessi, la questione del rendiconto appare mal posta, per vari ordini di ragione.
A parte ogni perplessità sulla pretesa di far valere la resa del conto inerente una garanzia offerta non da – Pt_3 impegnatasi al pagamento delle quote residue – ma da altri obbligati in solido, occorre osservare come l'istituto bancario abbia comprovato documentalmente:
a) di aver rinnovato il pegno acquistando, con dichiarazione di consenso di e , Pt_4 Persona_3
15.301,49 quote del fondo “Euromonetario” per un valore di euro 154.917,07;
pag. 7/10 b) il fondo subiva poi uno switch per fusione su
“Eurizon obb. B.T.”;
c) con missive del 13.7.2011, del 28.11.2012, dell'11.1.2013, del 3.8.2013, e previo avviso di messa in mora 7.1.2010, comunicati sia ai Per_3 che a a mezzo raccomandata a.r., la banca, Pt_3 dopo aver intimato il pagamento, rendeva nota
l'escussione della garanzia pignoratizia, con il disinvestimento di quote del fondo, pari al controvalore mancante sul conto corrente, utilizzando il ricavato per pagare le rate scadute del finanziamento.
Il comportamento posto in esser dall'istituto di credito appare pertanto legittimo, in quanto dopo aver constatato il mancato pagamento della rata, andava a coprire la stessa tramite disivestimento delle quote del fondo obbligazionario sul quale erano confluite le somme degli originari certificati zero-coupon – concessi a garanzia dai non da Per_3 Pt_3
(1) – e nessuna violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto è pertanto riscontrabile a carico della banca convenuta.
8. In definitiva, la sentenza è da confermare, nulla potendo innovare le ulteriori specificazioni contenute nella comparsa conclusionale presentata per in riferimento Pt_3
a presunte anomalie concernenti un “abnorme importo di
pag. 8/10 illeciti interessi anatocistici” (domanda nuova), o il riferimento al rendimento medio dei titoli obbligazioni a breve termine, del tipo di quelli acquistati dalla banca, con il consenso dei per il rinnovo del pegno. Né è possibile – come Per_3 richiesto nel della comparsa conclusionale – qualificare la domanda in termini di ingiustificato arricchimento, attesa la presenza di un chiaro titolo contrattuale, e in ogni caso la mancanza di prova sulla titolarità e sussistenza del credito vantato da parte appellante. Ultroneo sarebbe pertanto un ulteriore accertamento tecnico, e inconferenti sono le osservazioni contenute nell'indagine della d.ssa
, solo da ultimo allegata dalla parte, riferite alla Per_4 struttura e all'andamento del mutuo, ovvero a questioni largamente fuori domanda.
9. Inevitabile la condanna alle spese, per il principio della soccombenza, secondo scaglione indeterminabile complessità bassa, le quattro fasi, valori minimi, per la non particolare complessità del giudizio. Ricorrono i presupposti altresì per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5 avverso la sentenza n. 549/2019, emessa il
[...]
3.5.2019 dal giudice unico presso il Tribunale di Crotone, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 9/10 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese sostenute da controparte nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%,
Cassa ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, il consulente di parte in primo grado aveva ritenuto che i titoli concessi a garanzia dai sarebbero stati trasferiti e quindi di Per_3 Pt_3
“contestualmente alla data di acquisto dl terreno”, ma dalla lettura dell'atto non si ricava alcun accenno alla sorte della garanzia accessoria costituita dal pegno, e sono infatti ancora i a concordare con la banca il reinvestimento delle somme portate dagli zero- Per_3 coupon, come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo di parte del CP_2
[...]