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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008 / 2022 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. MARINA NOVELLO ricorrente contro
Controparte_1
Contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da note di trattazione scritta autorizzate depositate per il 15/01/2025: “· Ferma la sentenza non definitiva di dichiarazione di separazione personale dei coniugi pronunciata in data 05.07.2023. · Affidare in via esclusiva la figlia minorenne alla madre Persona_1 Parte_1 confermando con ciò il provvedimento del 25.01.2024 di modifica dei provvedimenti
1 presidenziali, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la minore come da provvedimenti presidenziali del 02.22.2022 (peraltro mai ottemperati essendosi il convenuto trasferito in Puglia). · Porre a carico del padre a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della la somma mensile di € 350,00 (determinata anche in Persona_1 ragione del canone d'affitto che la signora deve corrispondere) rivalutabili Pt_1 annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Assegno unico in favore della sola ricorrente. Nulla a titolo di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente. · Spese di causa interamente rifuse”, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 10/02/2022 , dopo aver premesso che in data Parte_1
01/08/2009 ha contratto matrimonio concordatario a Chioggia con che CP_1 dalla loro unione sono nati i figli (28/03/2002) e (20/05/2012); che la Per_2 Per_1 relazione coniugale nel corso degli anni è divenuta sempre più conflittuale per le violenze morali e fisiche perpetrate dal marito nei confronti della moglie e per le sue plurime violazioni dell'obbligo di fedeltà; tanto premesso, la ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale, con richiesta di addebito della stessa al marito, alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e all'udienza presidenziale compariva la sola ricorrente, la quale confermava la propria volontà di separarsi, rinunciando alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata in ricorso.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed assunto i provvedimenti provvisori, come da separata ordinanza.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore e depositata la memoria integrativa, all'udienza del 6 aprile 2023 il Giudice – su istanza della difesa attorea – ha ordinato ex art. 156 VI co.
c.c. il versamento diretto da parte del datore di lavoro delle somme dovute dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e ha dichiarato la contumacia del convenuto non costituito.
2 Emessa la sentenza sullo status n. 1192/2023, pubblicata il 06/07/2023, la causa è stata rimessa in istruttoria, con concessione di termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, in cui la ricorrente ha precisato le conclusioni ai fini della pronuncia sullo statue e formulato istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali in punto di affidamento della figlia minore - sottolineando che il resistente si era trasferito definitivamente a Lecce in data 27/05/2023 e che nulla aveva corrisposto a titolo di mantenimento dei figli, omettendo anche di osservare il calendario di visite stabilito dal
Presidente delegato;
dopo la sentenza che ha dichiarato la separazione delle parti e rimesso la causa sul ruolo per l'ulteriore trattazione davanti al GI, questi, a modifica in parte qua dei provvedimenti presidenziali, ha affidato alla madre, con facoltà di quest'ultima Persona_1 di assumere da sola – ascoltata la figlia – anche tutte le decisioni di maggiore interesse in tema di salute ed istruzione e ha ordinato all' di depositare estratto contributivo CP_2 completo del resistente.
Dopo tale deposito, avvenuto in data 1.2.2024, all'udienza del 21.5.2024 la difesa attorea ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione al marito, insistendo nelle istanze istruttorie relative alle altre domande e ottenendo di poter precisare le proprie conclusioni, come da nota depositata il successivo 9.1.2025, con successivo termine per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 I co. c.p.c.
Trasmessi gli atti al P.M. che ha espresso parere favorevole come da nota dep. 19/02/2025, il GI ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
Già dichiarata, con sentenza n. 1192/2023 pubbl. 06/07/2023, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, la separazione personale dei coniugi, in questa sede vanno esaminate le ulteriori domande in ordine ai provvedimenti accessori.
Va innanzitutto disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, che Persona_1 assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggior interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza della minore.
3 In proposito giova ricordare che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
In merito, la Corte di cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (v. e pluribus Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587 ed Ead. sent. 13274/2019 e ord. 12474/2024).
Peraltro, in ipotesi di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
In effetti, nel caso di specie, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile, oltre che dall'inadempimento reiterato all'obbligo di mantenimento dedotto dalla ricorrente e dall'assenza di richieste di sviluppare ed incrementare il rapporto con la figlia, anche dal comportamento processuale dello stesso,
4 rimasto contumace nel presente procedimento, è sintomo di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Più specificamente, l'assenza del padre nella gestione quotidiana e ordinaria della figlia minore, delle sue esigenze morali e materiali, unitamente alla sua lontananza (apparendosi lo stesso stabilmente trasferito in Puglia), rappresentino, nella permanenza di un regime di affido condiviso della minore, ragioni di grave pregiudizio per quest'ultima, rendendo oltremodo gravosa –quand'anche impossibile- per la madre, quale genitore collocatario, una efficiente organizzazione amministrativa e burocratica dell'esistenza di . Per_1
Va confermata la prevalente collocazione di quest'ultima presso la madre con la quale ella coabita dalla nascita.
Atteso quanto sopra in ordine alla prolungata assenza paterna, con presumibile scarsa familiarità tra ed il padre, le loro eventuali visite andranno tempestivamente Per_1 concordate tra i genitori, ascoltata la ragazza, e si svolgeranno nella sua località di residenza, in presenza di persona di comune fiducia delle parti, gradita a . Per_1
Sul piano economico, posto che si tratta dell'unica figlia che il resistente risulta tenuto a mantenere, tenuto conto della sua esclusiva permanenza presso la madre e considerata la capacità reddituale del padre stesso, desumibile dall'estratto contributivo , si stima CP_2 congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente – per concorso al mantenimento ordinario di – la somma mensile di € 350,00 oltre ISTAT su base annua, Per_1 da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'introduzione del presente giudizio.
L'assegno unico per la figlia erogato dall' sarà percepito interamente dalla madre, CP_2 affidataria esclusiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile medio della controversia e della sua scarsa complessità in fatto e in diritto, oltre che della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza parziale n. 1192/2023 resa inter partes ogni diversa istanza rigettata,
provvede come in parte motiva su affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia minore Persona_1
pone a carico del resistente le spese di lite, che liquida in € 1700,00 per studio, € 1200,00 per fase introduttiva, € 1800,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 2300,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008 / 2022 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. MARINA NOVELLO ricorrente contro
Controparte_1
Contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da note di trattazione scritta autorizzate depositate per il 15/01/2025: “· Ferma la sentenza non definitiva di dichiarazione di separazione personale dei coniugi pronunciata in data 05.07.2023. · Affidare in via esclusiva la figlia minorenne alla madre Persona_1 Parte_1 confermando con ciò il provvedimento del 25.01.2024 di modifica dei provvedimenti
1 presidenziali, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la minore come da provvedimenti presidenziali del 02.22.2022 (peraltro mai ottemperati essendosi il convenuto trasferito in Puglia). · Porre a carico del padre a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della la somma mensile di € 350,00 (determinata anche in Persona_1 ragione del canone d'affitto che la signora deve corrispondere) rivalutabili Pt_1 annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Assegno unico in favore della sola ricorrente. Nulla a titolo di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente. · Spese di causa interamente rifuse”, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 10/02/2022 , dopo aver premesso che in data Parte_1
01/08/2009 ha contratto matrimonio concordatario a Chioggia con che CP_1 dalla loro unione sono nati i figli (28/03/2002) e (20/05/2012); che la Per_2 Per_1 relazione coniugale nel corso degli anni è divenuta sempre più conflittuale per le violenze morali e fisiche perpetrate dal marito nei confronti della moglie e per le sue plurime violazioni dell'obbligo di fedeltà; tanto premesso, la ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale, con richiesta di addebito della stessa al marito, alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e all'udienza presidenziale compariva la sola ricorrente, la quale confermava la propria volontà di separarsi, rinunciando alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata in ricorso.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed assunto i provvedimenti provvisori, come da separata ordinanza.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore e depositata la memoria integrativa, all'udienza del 6 aprile 2023 il Giudice – su istanza della difesa attorea – ha ordinato ex art. 156 VI co.
c.c. il versamento diretto da parte del datore di lavoro delle somme dovute dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e ha dichiarato la contumacia del convenuto non costituito.
2 Emessa la sentenza sullo status n. 1192/2023, pubblicata il 06/07/2023, la causa è stata rimessa in istruttoria, con concessione di termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, in cui la ricorrente ha precisato le conclusioni ai fini della pronuncia sullo statue e formulato istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali in punto di affidamento della figlia minore - sottolineando che il resistente si era trasferito definitivamente a Lecce in data 27/05/2023 e che nulla aveva corrisposto a titolo di mantenimento dei figli, omettendo anche di osservare il calendario di visite stabilito dal
Presidente delegato;
dopo la sentenza che ha dichiarato la separazione delle parti e rimesso la causa sul ruolo per l'ulteriore trattazione davanti al GI, questi, a modifica in parte qua dei provvedimenti presidenziali, ha affidato alla madre, con facoltà di quest'ultima Persona_1 di assumere da sola – ascoltata la figlia – anche tutte le decisioni di maggiore interesse in tema di salute ed istruzione e ha ordinato all' di depositare estratto contributivo CP_2 completo del resistente.
Dopo tale deposito, avvenuto in data 1.2.2024, all'udienza del 21.5.2024 la difesa attorea ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione al marito, insistendo nelle istanze istruttorie relative alle altre domande e ottenendo di poter precisare le proprie conclusioni, come da nota depositata il successivo 9.1.2025, con successivo termine per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 I co. c.p.c.
Trasmessi gli atti al P.M. che ha espresso parere favorevole come da nota dep. 19/02/2025, il GI ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
Già dichiarata, con sentenza n. 1192/2023 pubbl. 06/07/2023, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, la separazione personale dei coniugi, in questa sede vanno esaminate le ulteriori domande in ordine ai provvedimenti accessori.
Va innanzitutto disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, che Persona_1 assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggior interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza della minore.
3 In proposito giova ricordare che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
In merito, la Corte di cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (v. e pluribus Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587 ed Ead. sent. 13274/2019 e ord. 12474/2024).
Peraltro, in ipotesi di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
In effetti, nel caso di specie, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile, oltre che dall'inadempimento reiterato all'obbligo di mantenimento dedotto dalla ricorrente e dall'assenza di richieste di sviluppare ed incrementare il rapporto con la figlia, anche dal comportamento processuale dello stesso,
4 rimasto contumace nel presente procedimento, è sintomo di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Più specificamente, l'assenza del padre nella gestione quotidiana e ordinaria della figlia minore, delle sue esigenze morali e materiali, unitamente alla sua lontananza (apparendosi lo stesso stabilmente trasferito in Puglia), rappresentino, nella permanenza di un regime di affido condiviso della minore, ragioni di grave pregiudizio per quest'ultima, rendendo oltremodo gravosa –quand'anche impossibile- per la madre, quale genitore collocatario, una efficiente organizzazione amministrativa e burocratica dell'esistenza di . Per_1
Va confermata la prevalente collocazione di quest'ultima presso la madre con la quale ella coabita dalla nascita.
Atteso quanto sopra in ordine alla prolungata assenza paterna, con presumibile scarsa familiarità tra ed il padre, le loro eventuali visite andranno tempestivamente Per_1 concordate tra i genitori, ascoltata la ragazza, e si svolgeranno nella sua località di residenza, in presenza di persona di comune fiducia delle parti, gradita a . Per_1
Sul piano economico, posto che si tratta dell'unica figlia che il resistente risulta tenuto a mantenere, tenuto conto della sua esclusiva permanenza presso la madre e considerata la capacità reddituale del padre stesso, desumibile dall'estratto contributivo , si stima CP_2 congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente – per concorso al mantenimento ordinario di – la somma mensile di € 350,00 oltre ISTAT su base annua, Per_1 da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'introduzione del presente giudizio.
L'assegno unico per la figlia erogato dall' sarà percepito interamente dalla madre, CP_2 affidataria esclusiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile medio della controversia e della sua scarsa complessità in fatto e in diritto, oltre che della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza parziale n. 1192/2023 resa inter partes ogni diversa istanza rigettata,
provvede come in parte motiva su affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia minore Persona_1
pone a carico del resistente le spese di lite, che liquida in € 1700,00 per studio, € 1200,00 per fase introduttiva, € 1800,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 2300,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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