Articolo 31 quater della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Articolo 31 ter
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14 dicembre 2021
Art. 31-quater. (( (Interazione tra le domande di non applicazione delle sanzioni e le sanzioni imposte alle persone fisiche). )) (( 1. Non sono punibili gli attuali ed ex direttori, amministratori e altri membri del personale delle imprese, che in relazione alla partecipazione a un cartello segreto hanno commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 353 , 353-bis , 354 e 501 del Codice penale , se:
a) tali imprese hanno presentato all'Autorita' o, per le fattispecie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, alla Commissione europea o ad altra autorita' nazionale di concorrenza di un Paese dell'Unione europea una domanda di non applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15-bis della presente legge in relazione al medesimo cartello segreto e tale domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettere b) e c), della presente legge;
b) gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione collaborano attivamente a tale riguardo con l'autorita' della concorrenza che persegue il caso;
c) tale domanda e' stata presentata in un momento anteriore a quello in cui gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione hanno avuto notizia che nei loro confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti;
d) gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione collaborano attivamente a tale riguardo con il pubblico ministero, fornendo indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e individuare gli altri responsabili.
2. Se la domanda di non applicazione delle sanzioni e' stata presentata alla Commissione europea o ad altra autorita' nazionale di concorrenza di un Paese dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), l'Autorita' assicura il raccordo necessario tra il pubblico ministero e l'autorita' che ha ricevuto la domanda.
3. E' fatto salvo il diritto delle vittime che hanno subito un danno a causa dell'infrazione della legislazione sulla concorrenza di chiedere il pieno risarcimento di tale danno, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della presente legge e del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 . ))
Entrata in vigore il 14 dicembre 2021
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