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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3874/2019 promossa da
Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO DRAGANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pescara alla via Milano n. 75;
OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DANILO IANNARELLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in L'Aquila, via Guido Polidoro n. 1;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2019 la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Tribunale di Teramo
ingiuntivo n. 1273/2019 del 24 ottobre 2019, con il quale il Tribunale di Teramo le aveva ingiunto di pagare, in favore della l'importo di € 30.000,52 oltre interessi e Controparte_1 spese legali, quale asserito residuo credito della fattura n. 64/c del 5 dicembre 2018 della maggior somma di € 105.000,52, per lavorazioni edili relative al contratto sottoscritto in data 16 maggio 2018.
I fatti posti a fondamento dell'opposizione, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere così sintetizzati:
- la in data 16 maggio 2018, aveva stipulato un Parte_1 contratto di appalto con la opposta sulla base di un computo metrico Controparte_1 estimativo, un cronoprogramma e un elenco prezzi ribassato del 24,63% rispetto al
Prezziario Regionale, per lavori del valore complessivo di € 250.000,00
(duecentocinquantamila) Iva esclusa;
- nel contratto era stato altresì previsto che l'importo in questione sarebbe stato pagato in n. 9 tranche e altrettanti Stati di Avanzamento dei Lavori, relativi: alle strutture in cemento armato, alla realizzazione dei solai, alle strutture in acciaio, alle pannellature esterne di pareti e coperture, alle parti impiantistiche ed alle finiture interne;
- i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il termine perentorio del 10 agosto
2018 e a tale data non erano stati ancora ultimati;
- l'impresa era rimasta gravemente inadempiente non avendo mai CP_1 provveduto alla consegna e avendo costretto la a pagamenti, privi Parte_1 di qualsiasi descrizione, di complessivi € 287.635,37, oltre Iva, somma già superiore all'importo di € 250.000,00 contrattualmente previsto.
La società opponente, quindi, ha invocato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in relazione a somme già interamente corrisposte;
ha eccepito, inoltre, l'inadempimento dell'impresa opposta, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto in discussione, e ravvisando nel comportamento processuale della controparte gli estremi della lite temeraria.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione,
in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione per l'illegittimità del credito, per
l'illegittimità delle fatture poste a base della altrettanto illegittima ingiunzione e per essere l'opposizione fondata su idonea prova scritta;
in via principale, accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'illegittimità e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e conseguentemente revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1273/2019 del 24/10/2019, dichiarando altresì non dovuti gli importi, gli interessi e gli
2 Tribunale di Teramo
accessori richiesti con l'impugnato decreto, per i motivi di cui alla premessa del presente atto, nonché sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze dell'istruttoria processuale;
In ogni caso, accertare e dichiarare il grave inadempimento della in Parte_2 relazione agli obblighi assunti nel contratto di appalto sottoscritto in data 16.05.2018 e, conseguentemente, anche in sede di eccezione riconvenzionale, dichiararne la sua risoluzione, con riserva per la di agire in separata sede per le relative restituzioni ed il Parte_1 conseguente risarcimento del danno;
in mero subordine, dichiarare che l'importo di cui all'ingiunzione non è dovuto o che è dovuto solo in quella somma che il Sig. Giudice riterrà di giustizia. in ogni caso, accertare che la convenuta opposta soccombente , in persona del Controparte_2 titolare sig. ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave nei confronti dell'attrice CP_1 in opposizione e per l'effetto Parte_1 condannare la stessa convenuta opposta, oltre che alle spese, anche al risarcimento di tutti i danni, causati anche per lo stress dell'ingiusta pretesa, da liquidare, anche d'ufficio, nella sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 febbraio 2020 si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie ragioni, l'impresa opposta ha riferito che in corso d'opera la
[...] aveva commissionato, ravvisandone la necessità, lavorazioni diverse e Parte_1 maggiori (con riduzione anche di alcuni lavori per alcune categorie) come risulterebbe dall'atto di sottomissione n. 1 del 12 settembre 2018 (all. n. 3). Nel nuovo accordo le parti avevano analiticamente convenuto lavorazioni aggiuntive e in riduzione (espressamente elencate) stabilendo, nel contempo, che: a. l'importo complessivo sarebbe stato desunto dalla contabilità a misura della direzione dei lavori;
b. il corrispettivo dovuto per le nuove lavorazioni sarebbe stato determinato con la riduzione del
24,63% del prezziario regionale;
c. termine di lavori fissato al 31.10.2018, derogabile di ulteriori gg.
60; d. con l'esecuzione delle opere aggiuntive il contratto si sarebbe ritenuto concluso, salve "Ulteriori commissioni che saranno pattuite di volta in volta".
Ha evidenziato l'impresa opposta che i lavori erano stati realizzati a regola d'arte e completati, tant'è vero che alcuna contestazione era stata mossa dalla società appaltatrice prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
ha precisato l'impresa che l'importo complessivo per tutte le lavorazioni ammontava a € 287.635,37 oltre iva, e che la società aveva corrisposto € 257.634,85, sicché residuavano da pagare € 30.000,52 (portato dal decreto ingiuntivo n. 1273/2019 del 24 ottobre 2019.
Evidenziata la natura meramente dilatoria dell'opposizione spiegata dalla società, l'
[...]
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
3 Tribunale di Teramo
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1273/2019 del 24.10.2019 (r.g.c.
n. 3053/2019) emesso dal Tribunale di Teramo;
nel merito:
A. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
B. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria dalla CP_2
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, il tutto oltre spese ed interessi
[...] ex D.Lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo;
C. condannare la al risarcimento Parte_1 dei danni ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.c., e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., prudenzialmente quantificata in € 5.000,00, o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
D. con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge della presente fase".
Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 17 dicembre 2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale merita le sorti del rigetto, per i motivi di seguito esposti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica in ragione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
È pacifico pertanto che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale;
al contempo, la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere
4 Tribunale di Teramo
di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
Svolte tali premesse di carattere generale, deve osservarsi, con specifico riguardo alla materia contrattuale, che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto, allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Tali principi regolatori dell'onere della prova trovano applicazione anche con riguardo al rapporto negoziale dedotto in giudizio, consistente in un contratto d'appalto la cui esistenza non è in discussione tra le parti, ed è ampiamente documentata.
È pacifico, inoltre, che il contratto prevedesse originariamente un corrispettivo di € 250.000,00, Iva esclusa;
l'impresa opposta – tuttavia – sul presupposto di aver svolto lavorazioni extra contratto, oggetto di specifica pattuizione con la committente, pretende il pagamento dell'ulteriore importo di €
30.000,52, oggetto del decreto ingiuntivo impugnato.
La questione problematica della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale afferisce non tanto alla spettanza o meno dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, quanto all'effettivo avvenuto pagamento della ridetta somma.
Invero, la società opponente pone a fondamento delle proprie ragioni l'avvenuta integrale estinzione del debito dedotto in giudizio, affermando di aver già corrisposto all'impresa € 287.635,37, oltre Iva, come a più riprese ribadito nell'atto di citazione e finanche nella comparsa conclusionale depositata in data 17 marzo 2025 (cfr. atto di citazione pagina 3: “L' è rimasta Controparte_1 gravemente inadempiente nei confronti della non avendo a tutt'oggi Parte_1 provveduto alla consegna e, comunque, avendo costretto la a pagamenti, privi Parte_1 di qualsiasi descrizione, per la considerevole somma di € 287.635,37, oltre Iva, come risulta dalle ricevute che si allegano, che evidentemente è già superiore all'importo di € 250.000,00 contrattualmente previsto”).
5 Tribunale di Teramo
L'impresa opposta, invece, pur confermando che l'importo complessivamente dovuto ammonta a €
€ 287.635,37 oltre iva, afferma di aver ricevuto la minore somma di € 257.634,85 (oltre iva), così residuando l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Senonché, alla luce di tali considerazioni, è evidente come la risoluzione della controversia attenga ad una semplice verifica contabile, da effettuarsi sulla base della documentazione versata in atti, volta ad appurare quanto la società opponente abbia già versato all'impresa appaltatrice, non potendosi porre seriamente in discussione che siano state commissionate lavorazioni extra contratto, come risultante dalla documentazione prodotta in atti dall'opposta: dal documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (atto di sottomissione) espressamente si evince che le parti avevano pattuito lavorazioni ulteriori rispetto a quelle già indicate nel contratto di appalto del 16 maggio 2018, indicate in maniera analitica nell'art. 2 del documento;
le parti avevano stabilito di comune accordo, inoltre, che
“l'importo complessivo finale dei lavori di cui trattasi deriverà dalla contabilità analitica di quanto effettivamente eseguito redatta sulla base dell'elenco prezzi del Prezziario regionale vigente comprensivo dei costi prevenzionali”; era specificato, inoltre, che “si dispone una copertura economica da parte della committenza di ulteriori € 90.000,00, oltre l'importo netto contrattuale per opere integrative”.
Le affermazioni rese dalla società opponente, secondo cui “non esiste alcuna richiesta della all'Impresa di realizzare lavorazioni extra rispetto a quelli elencati nel computo Parte_1 metrico” appaiono pertanto ampiamente smentite dalle risultanze documentali.
Del resto la stessa opponente afferma di essere stata “costretta” dall'impresa appaltatrice a pagare un importo complessivo marcatamente superiore a quello originariamente pattuito (€ 250.000,00 oltre iva) senza, tuttavia, spiegare le ragioni sottese a tale pagamento ulteriore: in altre parole, non è dato comprendere come mai, se non sono state effettuate lavorazioni extra, la società opponente abbia accettato di effettuare pagamenti non dovuti.
Ebbene, come detto, la società opponente afferma di aver corrisposto all'impresa appaltatrice €
287.635,37 oltre Iva, sicché occorre verificare, alla luce della documentazione prodotta, se tale pagamento sia effettivamente avvenuto, tenuto conto che l'importo complessivamente dovuto comprensivo dell'Iva al 22% ammonta a € 350.915,151.
I pagamenti effettuati dalla società opponente in favore dell'impresa edile sono CP_1 documentati negli allegati da 4 a 7 (cfr. deposito del 5 dicembre 2019); segnatamente, risultano essere stati effettuati i seguenti bonifici: € 111.268,49 in data 6 luglio 2018, € 50.000,00 in data 7 settembre
2018, € 5.640,81 in data 10 settembre 2018, € 50.000,00 in data 5 ottobre 2018, € 29.005,33 in data 8 ottobre 2018, € 15.000,00 in data 20 dicembre 2018, € 30.000,00 in data 21 gennaio 2019 ed €
30.000,00 in data 21 febbraio 2019. Dalla sommatoria di tali importi si ottiene un totale di €
320.914,63.
6 Tribunale di Teramo
Ora sottraendo dal totale, comprensivo di iva, complessivamente dovuto all'impresa - €
350.915,151 – la somma già corrisposta dalla società opponente, come risultante dalla documentazione in atti - € 320.914,63 – si ottiene l'importo di € 30.000,52, ossia quanto richiesto dall'impresa edile in via monitoria.
Del resto, che il pagamento effettuato dalla società opposta fosse parziale si evince anche dalla causale dell'ultimo bonifico del 21 febbraio 2019 (doc. n. 7 del fascicolo di parte opponente), che riporta la dicitura “acconto fattura n. 64c del 5.12.2018 emessa da ”; e infatti, la fattura CP_1
n. 64c reca un ammontare di € 86.066,00 oltre iva, per un totale di € 105.000,52 (e tanto risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa opponente – cfr doc. 3 “elenco investimenti effettuati nell'ambito della realizzazione di un opificio ad uso laboratorio agricolo realizzato in Alba Adriatica, Via
Ascolana, 28”), che non è stato integralmente corrisposto, avendo pagato l'opponente corrisposto solo
€ 75.000,00, come risulta dalle causali degli estratti conto prodotti in giudizio dalla stessa società, residuando pertanto l'importo di cui al decreto ingiuntivo, di € 30.000,52.
Tale importo, effettivamente, non è stato corrisposto, non essendovi prova in atti del relativo pagamento. Appare allora superflua ogni considerazione ulteriore, in quanto – come già accennato in premessa – non è oggetto di contestazione la spettanza dell'importo di € 287.635,37 oltre Iva, che la società afferma in più occasioni di aver già corrisposto, quanto l'effettivo avvenuto pagamento dell'importo stesso, che l'impresa opposta nega di aver ricevuto nella sua interezza. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi come le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla non esecuzione a regola d'arte dei lavori appaiono generiche e dilatorie, oltre che del tutto sfornite di qualsivoglia elemento di prova a supporto, e finanche smentite dalla documentazione in atti (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (mail del direttore dei lavori del 20 maggio 2019).
Sicché, alla luce dei richiamati principi in tema di onere della prova in materia contrattuale – per cui, provata l'esistenza della fonte negoziale del credito, spetta al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento – deve affermarsi l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla
[...]
e confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo il valore dichiarato della controversia, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, istruttoria e decisionale.
L'opponente soccombente, inoltre, dovrà essere condannata al pagamento, in favore dell'opposta, di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., al quale va riconosciuta funzione sanzionatoria per le condotte abusive o pretestuose, che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile (in questo senso Cass.,
7 Tribunale di Teramo
ord. 1 febbraio 2014, n. 3003 e, sia pure come obiter dictum, Cass., 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. sent. n. 27623 del 21/11/2017, Cass. 8 febbraio 2017, n. 3311 e Cass. Sez. Lav. 9 aprile 2016, n. 7726).
L'opponente ha infatti agito in giudizio con evidente malafede, come attestato dal fatto che per tutta la durata del processo ha insistito nell'affermare di aver corrisposto € 287.635,37 oltre iva, pur a fronte dell'evidenza documentale, nonché inducendo in errore il giudicante in sede di provvedimenti ex art. 648 c.p.c., probabilmente giovandosi dall'equivoco creato dal fatto che l'iva non fosse inclusa nell'importo di € 287.635,37. Tale somma può esser determinata in via equitativa in un ammontare pari ad ½ delle spese legali sostenute dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3874/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta dalla Parte_1
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1273/2019, emesso dal Tribunale di Teramo in data 14 ottobre 2019, pubblicato il 24 ottobre 2019, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n.r.g. 3053/2019;
3) CONDANNA la società opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'
[...]
, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_3 forfetario, iva e cap come per legge;
4) CONDANNA la società opponente a corrispondere in favore dell'opposta € 3.808,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso, in Teramo, il giorno 8 luglio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3874/2019 promossa da
Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO DRAGANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pescara alla via Milano n. 75;
OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DANILO IANNARELLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in L'Aquila, via Guido Polidoro n. 1;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2019 la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Tribunale di Teramo
ingiuntivo n. 1273/2019 del 24 ottobre 2019, con il quale il Tribunale di Teramo le aveva ingiunto di pagare, in favore della l'importo di € 30.000,52 oltre interessi e Controparte_1 spese legali, quale asserito residuo credito della fattura n. 64/c del 5 dicembre 2018 della maggior somma di € 105.000,52, per lavorazioni edili relative al contratto sottoscritto in data 16 maggio 2018.
I fatti posti a fondamento dell'opposizione, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere così sintetizzati:
- la in data 16 maggio 2018, aveva stipulato un Parte_1 contratto di appalto con la opposta sulla base di un computo metrico Controparte_1 estimativo, un cronoprogramma e un elenco prezzi ribassato del 24,63% rispetto al
Prezziario Regionale, per lavori del valore complessivo di € 250.000,00
(duecentocinquantamila) Iva esclusa;
- nel contratto era stato altresì previsto che l'importo in questione sarebbe stato pagato in n. 9 tranche e altrettanti Stati di Avanzamento dei Lavori, relativi: alle strutture in cemento armato, alla realizzazione dei solai, alle strutture in acciaio, alle pannellature esterne di pareti e coperture, alle parti impiantistiche ed alle finiture interne;
- i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il termine perentorio del 10 agosto
2018 e a tale data non erano stati ancora ultimati;
- l'impresa era rimasta gravemente inadempiente non avendo mai CP_1 provveduto alla consegna e avendo costretto la a pagamenti, privi Parte_1 di qualsiasi descrizione, di complessivi € 287.635,37, oltre Iva, somma già superiore all'importo di € 250.000,00 contrattualmente previsto.
La società opponente, quindi, ha invocato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in relazione a somme già interamente corrisposte;
ha eccepito, inoltre, l'inadempimento dell'impresa opposta, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto in discussione, e ravvisando nel comportamento processuale della controparte gli estremi della lite temeraria.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione,
in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione per l'illegittimità del credito, per
l'illegittimità delle fatture poste a base della altrettanto illegittima ingiunzione e per essere l'opposizione fondata su idonea prova scritta;
in via principale, accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'illegittimità e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e conseguentemente revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1273/2019 del 24/10/2019, dichiarando altresì non dovuti gli importi, gli interessi e gli
2 Tribunale di Teramo
accessori richiesti con l'impugnato decreto, per i motivi di cui alla premessa del presente atto, nonché sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze dell'istruttoria processuale;
In ogni caso, accertare e dichiarare il grave inadempimento della in Parte_2 relazione agli obblighi assunti nel contratto di appalto sottoscritto in data 16.05.2018 e, conseguentemente, anche in sede di eccezione riconvenzionale, dichiararne la sua risoluzione, con riserva per la di agire in separata sede per le relative restituzioni ed il Parte_1 conseguente risarcimento del danno;
in mero subordine, dichiarare che l'importo di cui all'ingiunzione non è dovuto o che è dovuto solo in quella somma che il Sig. Giudice riterrà di giustizia. in ogni caso, accertare che la convenuta opposta soccombente , in persona del Controparte_2 titolare sig. ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave nei confronti dell'attrice CP_1 in opposizione e per l'effetto Parte_1 condannare la stessa convenuta opposta, oltre che alle spese, anche al risarcimento di tutti i danni, causati anche per lo stress dell'ingiusta pretesa, da liquidare, anche d'ufficio, nella sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 febbraio 2020 si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie ragioni, l'impresa opposta ha riferito che in corso d'opera la
[...] aveva commissionato, ravvisandone la necessità, lavorazioni diverse e Parte_1 maggiori (con riduzione anche di alcuni lavori per alcune categorie) come risulterebbe dall'atto di sottomissione n. 1 del 12 settembre 2018 (all. n. 3). Nel nuovo accordo le parti avevano analiticamente convenuto lavorazioni aggiuntive e in riduzione (espressamente elencate) stabilendo, nel contempo, che: a. l'importo complessivo sarebbe stato desunto dalla contabilità a misura della direzione dei lavori;
b. il corrispettivo dovuto per le nuove lavorazioni sarebbe stato determinato con la riduzione del
24,63% del prezziario regionale;
c. termine di lavori fissato al 31.10.2018, derogabile di ulteriori gg.
60; d. con l'esecuzione delle opere aggiuntive il contratto si sarebbe ritenuto concluso, salve "Ulteriori commissioni che saranno pattuite di volta in volta".
Ha evidenziato l'impresa opposta che i lavori erano stati realizzati a regola d'arte e completati, tant'è vero che alcuna contestazione era stata mossa dalla società appaltatrice prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
ha precisato l'impresa che l'importo complessivo per tutte le lavorazioni ammontava a € 287.635,37 oltre iva, e che la società aveva corrisposto € 257.634,85, sicché residuavano da pagare € 30.000,52 (portato dal decreto ingiuntivo n. 1273/2019 del 24 ottobre 2019.
Evidenziata la natura meramente dilatoria dell'opposizione spiegata dalla società, l'
[...]
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
3 Tribunale di Teramo
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1273/2019 del 24.10.2019 (r.g.c.
n. 3053/2019) emesso dal Tribunale di Teramo;
nel merito:
A. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
B. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria dalla CP_2
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, il tutto oltre spese ed interessi
[...] ex D.Lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo;
C. condannare la al risarcimento Parte_1 dei danni ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.c., e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., prudenzialmente quantificata in € 5.000,00, o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
D. con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge della presente fase".
Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 17 dicembre 2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale merita le sorti del rigetto, per i motivi di seguito esposti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica in ragione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
È pacifico pertanto che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale;
al contempo, la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere
4 Tribunale di Teramo
di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
Svolte tali premesse di carattere generale, deve osservarsi, con specifico riguardo alla materia contrattuale, che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto, allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Tali principi regolatori dell'onere della prova trovano applicazione anche con riguardo al rapporto negoziale dedotto in giudizio, consistente in un contratto d'appalto la cui esistenza non è in discussione tra le parti, ed è ampiamente documentata.
È pacifico, inoltre, che il contratto prevedesse originariamente un corrispettivo di € 250.000,00, Iva esclusa;
l'impresa opposta – tuttavia – sul presupposto di aver svolto lavorazioni extra contratto, oggetto di specifica pattuizione con la committente, pretende il pagamento dell'ulteriore importo di €
30.000,52, oggetto del decreto ingiuntivo impugnato.
La questione problematica della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale afferisce non tanto alla spettanza o meno dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, quanto all'effettivo avvenuto pagamento della ridetta somma.
Invero, la società opponente pone a fondamento delle proprie ragioni l'avvenuta integrale estinzione del debito dedotto in giudizio, affermando di aver già corrisposto all'impresa € 287.635,37, oltre Iva, come a più riprese ribadito nell'atto di citazione e finanche nella comparsa conclusionale depositata in data 17 marzo 2025 (cfr. atto di citazione pagina 3: “L' è rimasta Controparte_1 gravemente inadempiente nei confronti della non avendo a tutt'oggi Parte_1 provveduto alla consegna e, comunque, avendo costretto la a pagamenti, privi Parte_1 di qualsiasi descrizione, per la considerevole somma di € 287.635,37, oltre Iva, come risulta dalle ricevute che si allegano, che evidentemente è già superiore all'importo di € 250.000,00 contrattualmente previsto”).
5 Tribunale di Teramo
L'impresa opposta, invece, pur confermando che l'importo complessivamente dovuto ammonta a €
€ 287.635,37 oltre iva, afferma di aver ricevuto la minore somma di € 257.634,85 (oltre iva), così residuando l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Senonché, alla luce di tali considerazioni, è evidente come la risoluzione della controversia attenga ad una semplice verifica contabile, da effettuarsi sulla base della documentazione versata in atti, volta ad appurare quanto la società opponente abbia già versato all'impresa appaltatrice, non potendosi porre seriamente in discussione che siano state commissionate lavorazioni extra contratto, come risultante dalla documentazione prodotta in atti dall'opposta: dal documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (atto di sottomissione) espressamente si evince che le parti avevano pattuito lavorazioni ulteriori rispetto a quelle già indicate nel contratto di appalto del 16 maggio 2018, indicate in maniera analitica nell'art. 2 del documento;
le parti avevano stabilito di comune accordo, inoltre, che
“l'importo complessivo finale dei lavori di cui trattasi deriverà dalla contabilità analitica di quanto effettivamente eseguito redatta sulla base dell'elenco prezzi del Prezziario regionale vigente comprensivo dei costi prevenzionali”; era specificato, inoltre, che “si dispone una copertura economica da parte della committenza di ulteriori € 90.000,00, oltre l'importo netto contrattuale per opere integrative”.
Le affermazioni rese dalla società opponente, secondo cui “non esiste alcuna richiesta della all'Impresa di realizzare lavorazioni extra rispetto a quelli elencati nel computo Parte_1 metrico” appaiono pertanto ampiamente smentite dalle risultanze documentali.
Del resto la stessa opponente afferma di essere stata “costretta” dall'impresa appaltatrice a pagare un importo complessivo marcatamente superiore a quello originariamente pattuito (€ 250.000,00 oltre iva) senza, tuttavia, spiegare le ragioni sottese a tale pagamento ulteriore: in altre parole, non è dato comprendere come mai, se non sono state effettuate lavorazioni extra, la società opponente abbia accettato di effettuare pagamenti non dovuti.
Ebbene, come detto, la società opponente afferma di aver corrisposto all'impresa appaltatrice €
287.635,37 oltre Iva, sicché occorre verificare, alla luce della documentazione prodotta, se tale pagamento sia effettivamente avvenuto, tenuto conto che l'importo complessivamente dovuto comprensivo dell'Iva al 22% ammonta a € 350.915,151.
I pagamenti effettuati dalla società opponente in favore dell'impresa edile sono CP_1 documentati negli allegati da 4 a 7 (cfr. deposito del 5 dicembre 2019); segnatamente, risultano essere stati effettuati i seguenti bonifici: € 111.268,49 in data 6 luglio 2018, € 50.000,00 in data 7 settembre
2018, € 5.640,81 in data 10 settembre 2018, € 50.000,00 in data 5 ottobre 2018, € 29.005,33 in data 8 ottobre 2018, € 15.000,00 in data 20 dicembre 2018, € 30.000,00 in data 21 gennaio 2019 ed €
30.000,00 in data 21 febbraio 2019. Dalla sommatoria di tali importi si ottiene un totale di €
320.914,63.
6 Tribunale di Teramo
Ora sottraendo dal totale, comprensivo di iva, complessivamente dovuto all'impresa - €
350.915,151 – la somma già corrisposta dalla società opponente, come risultante dalla documentazione in atti - € 320.914,63 – si ottiene l'importo di € 30.000,52, ossia quanto richiesto dall'impresa edile in via monitoria.
Del resto, che il pagamento effettuato dalla società opposta fosse parziale si evince anche dalla causale dell'ultimo bonifico del 21 febbraio 2019 (doc. n. 7 del fascicolo di parte opponente), che riporta la dicitura “acconto fattura n. 64c del 5.12.2018 emessa da ”; e infatti, la fattura CP_1
n. 64c reca un ammontare di € 86.066,00 oltre iva, per un totale di € 105.000,52 (e tanto risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa opponente – cfr doc. 3 “elenco investimenti effettuati nell'ambito della realizzazione di un opificio ad uso laboratorio agricolo realizzato in Alba Adriatica, Via
Ascolana, 28”), che non è stato integralmente corrisposto, avendo pagato l'opponente corrisposto solo
€ 75.000,00, come risulta dalle causali degli estratti conto prodotti in giudizio dalla stessa società, residuando pertanto l'importo di cui al decreto ingiuntivo, di € 30.000,52.
Tale importo, effettivamente, non è stato corrisposto, non essendovi prova in atti del relativo pagamento. Appare allora superflua ogni considerazione ulteriore, in quanto – come già accennato in premessa – non è oggetto di contestazione la spettanza dell'importo di € 287.635,37 oltre Iva, che la società afferma in più occasioni di aver già corrisposto, quanto l'effettivo avvenuto pagamento dell'importo stesso, che l'impresa opposta nega di aver ricevuto nella sua interezza. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi come le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla non esecuzione a regola d'arte dei lavori appaiono generiche e dilatorie, oltre che del tutto sfornite di qualsivoglia elemento di prova a supporto, e finanche smentite dalla documentazione in atti (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (mail del direttore dei lavori del 20 maggio 2019).
Sicché, alla luce dei richiamati principi in tema di onere della prova in materia contrattuale – per cui, provata l'esistenza della fonte negoziale del credito, spetta al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento – deve affermarsi l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla
[...]
e confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo il valore dichiarato della controversia, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, istruttoria e decisionale.
L'opponente soccombente, inoltre, dovrà essere condannata al pagamento, in favore dell'opposta, di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., al quale va riconosciuta funzione sanzionatoria per le condotte abusive o pretestuose, che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile (in questo senso Cass.,
7 Tribunale di Teramo
ord. 1 febbraio 2014, n. 3003 e, sia pure come obiter dictum, Cass., 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. sent. n. 27623 del 21/11/2017, Cass. 8 febbraio 2017, n. 3311 e Cass. Sez. Lav. 9 aprile 2016, n. 7726).
L'opponente ha infatti agito in giudizio con evidente malafede, come attestato dal fatto che per tutta la durata del processo ha insistito nell'affermare di aver corrisposto € 287.635,37 oltre iva, pur a fronte dell'evidenza documentale, nonché inducendo in errore il giudicante in sede di provvedimenti ex art. 648 c.p.c., probabilmente giovandosi dall'equivoco creato dal fatto che l'iva non fosse inclusa nell'importo di € 287.635,37. Tale somma può esser determinata in via equitativa in un ammontare pari ad ½ delle spese legali sostenute dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3874/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta dalla Parte_1
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1273/2019, emesso dal Tribunale di Teramo in data 14 ottobre 2019, pubblicato il 24 ottobre 2019, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n.r.g. 3053/2019;
3) CONDANNA la società opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'
[...]
, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_3 forfetario, iva e cap come per legge;
4) CONDANNA la società opponente a corrispondere in favore dell'opposta € 3.808,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso, in Teramo, il giorno 8 luglio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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