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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3721/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia ai sensi degli artt.
281sexies e 281terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso deposita- to il 24.1.2024 da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Germano Margiotta, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - viale Sabotino, 19/2
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Accarino, con domicilio eletto presso lo studio del di- fensore, in Milano - via Manara, 15
- CONVENUTO -
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
in via principale
1) accertare e dichiarare tenuta a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 necessario a ripristinare l'immobile di Milano - via Galli n. 11, così come statuito dalla sentenza del Tribunale di Milano del 4.10.2016, n. 10825, dalla sentenza della Corte
d'Appello di Milano del 14.6.2018, n. 2939 e secondo quanto indicato dal consulente tecnico nel processo Tribunale di Milano, r.g. 40356/2022, e, conseguentemente, con- dannarla al pagamento dell'importo complessivo pari a 98.414,05 Euro, oltre Iva, per le opere di ripristino, e a 25.285 Euro, oltre accessori di legge, per gli oneri professionali, nonché dell'importo pari a 6.108,97 Euro, oltre accessori di legge, a titolo di compenso in favore del consulente tecnico, il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge, o i diver- si importi ritenuti di giustizia, dichiarando, laddove possibile, la compensazione parziale tra il credito residuo di e le predette somme;
Controparte_1
2) accertare e dichiarare tenuta a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 equivalente all'indennità/danno per illegittima occupazione dell'immobile di Milano - via Galli n. 11, nel periodo ricompreso tra il 19.9.2018 e il 14.12.2020, giorno in cui l'immobile è stato effettivamente rilasciato e, conseguentemente, condannarla al paga- mento dell'importo di 41.040 Euro, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione di legge, o i diversi importi ritenuti di giustizia, dichiarando, laddove possibile, la compen- sazione parziale tra il credito residuo di e le predette somme;
Controparte_1
3) accertare e dichiarare tenuta a corrispondere a una Controparte_1 Parte_1
somma equitativamente quantificata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cagionatogli da con le condotte meglio descritte in atti e richiamate al Controparte_1
punto 1.g.; in ogni caso
4) condannare al pagamento delle spese processuali, tenendo altresì conto Controparte_1 delle tecniche informatiche utilizzate e della fruibilità dell'atto e dei documenti, con conseguente aumento del 30% delle spese liquidate.
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per Controparte_1
in via preliminare
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande del ricorrente;
nel merito
2) rigettare le domande del ricorrente;
in ogni caso
3) con condanna del ricorrente ex art 96 c.p.c.; con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari processuali, applicando la maggiorazione del 30% tenuto conto delle tecniche informatiche utilizzate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 24.1.2024, conve- Parte_1
niva in giudizio Controparte_1
Esponeva di aver stipulato il 25.10.2002, in qualità di promissario venditore, con R_
, in qualità di promissario acquirente, un contratto preliminare di compravendita di un
[...]
negozio sito in Milano - via Galli n. 11, al prezzo pattuito di Euro 118.785,09 (cfr. doc. 2).
Il contratto autorizzava il promissario acquirente a iniziare anticipatamente i lavori di trasfor- mazione della destinazione d'uso del negozio, da commerciale ad abitativo.
I lavori erano iniziati nel novembre 2002 e, all'esito, l'originario locale ad uso commerciale era stato trasformato in quattro unità ad uso abitativo, ricomprese nel Controparte_2
(di seguito il .
[...] CP_2
Il 27.3.2003 aveva venduto a - subentrata a - i quattro appartamen- Pt_1 CP_1 R_
ti, classificati ad uso civile abitazione, al prezzo complessivo di 280.000 Euro (cfr. doc. 5).
In data 16.4.2003 il Condominio aveva proposto ricorso ex art. 703 c.p.c. contro e Pt_1
per ottenere la cessazione immediata dei lavori di ristrutturazione in corso nelle uni- CP_1
tà immobiliari sopra indicate (cfr. doc. 6).
Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, con ordinanza del 5.5.2003 aveva ordina- to l'immediata cessazione delle opere edili. All'esito del merito possessorio, con sentenza n.
8808 del 5.5.2006, il Tribunale aveva accertato l'illegittimità delle opere eseguite da Pt_1
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e e li aveva condannati in via solidale alla demolizione e al ripristino allo status quo CP_1
ante (cfr. doc. 7).
Successivamente, con atto di citazione del 10.11.2011, aveva convenuto in giudizio CP_1
Miscione dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere l'accertamento della nullità del contratto di compravendita del 27.3.2003 o, in subordine, la risoluzione, oltre al risarcimento dei danni
(cfr. doc. 9).
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10825 del 4.10.2016, in accoglimento delle domande di aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita per grave inadem- CP_1
pimento di condannandolo alla restituzione del prezzo ricevuto quale corrispettivo Pt_1
della vendita nonché al risarcimento dei danni a favore di (cfr. doc. 3). La sentenza, CP_1 all'esito dell'appello proposto da veniva confermata dalla Corte d'Appello di Mila- Pt_1
no con sentenza n. 2939 del 14.6.2018 (cfr. doc. 4).
In entrambi i provvedimenti si dava atto che aveva eseguito le opere di ripristino, CP_1
sulla scorta di mere allegazioni della stessa, non contestate da il quale era impossi- Pt_1
bilitato a visionare gli immobili.
Stante il mancato rilascio spontaneo degli immobili da parte di con ricorso ex art. CP_1
702bis c.p.c. depositato il 18.2.2020 aveva introdotto un ulteriore giudizio (proce- Pt_1
dimento r.g. n. 8054/2020) dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la condanna di Quat- trodi (i) al rilascio immediato del compendio immobiliare, previa riduzione in pristino dello stesso e (ii) al risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile o al pagamento di un'indennità per illegittima occupazione, da liquidarsi in via equitativa dal 14.7.2018 sino alla data dell'effettivo rilascio.
Il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso, con ordinanza del 3.12.2020, aveva condannato all'immediata riconsegna degli immobili in favore di CP_1 Pt_1
ma aveva rigettato la domanda relativa all'indennità di occupazione (cfr. docc. 17 e 19).
Una volta rientrato nel possesso degli appartamenti, aveva scoperto che - contra- CP_1
riamente a quanto affermato nei giudizi di merito - non aveva proceduto al ripristino dello sta- tus quo ante degli stessi. In data 27.10.2022 aveva quindi promosso un procedimento di ac- certamento tecnico preventivo - r.g. n. 40356/2022 - volto ad accertare lo stato dei luoghi e a quantificare i costi per il ripristino nonché l'indennità di occupazione (cfr. doc. 31).
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Il c.t.u. nominato aveva concluso in questi termini: i) accertava che non aveva de- CP_1
molito né ripristinato i luoghi;
ii) quantificava i costi complessivi per le opere di ripristino nell'importo di Euro 98.414,05, oltre Iva, oltre gli onorari professionali quantificati nella somma di Euro 25.285, oltre accessori di legge;
iii) quantificava l'indennità di occupazione complessiva in un range ricompreso tra Euro 182.000 e Euro 250.000 (canone di locazione di circa Euro 1.520 mensili per immobili a destinazione commerciale, cfr. doc. 32). aveva pertanto diritto al risarcimento dei danni da parte di in misura pari Pt_1 CP_1
i) ai costi per il ripristino dei luoghi allo stato antecedente ai lavori eseguiti dalla convenuta, quantificati dal c.t.u. in Euro 123.699,05, oltre oneri e accessori;
ii) ai mancati ricavi che avrebbe ottenuto locando gli immobili, pari a Euro 1.520 mensili, a decorrere dal 14.7.2018 fino al 14.12.2020.
Concludeva chiedendo i) l'accertamento e la condanna della convenuta al pagamento degli importi necessari a ripristinare gli immobili oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con compensazione parziale tra il credito residuo della convenuta e le predette somme;
ii) l'accertamento e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di oc- cupazione relativa al periodo 14.7.2018 - 14.12.2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
iii) la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, da quantifi- carsi in via equitativa. si costituiva con comparsa depositata in data 9.5.2024. CP_1
Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità di tutte le domande proposte dal ricorrente per essere già state proposte in altro giudizio (r.g. n. 8054/2020) e rigettate dal Tribunale di Mila- no con ordinanza del 3.12.2020 e sulle quali pertanto si era formato il giudicato ai sensi degli artt. 702quater c.p.c. e 2909 c.c..
Quanto alla prima domanda, avente ad oggetto la condanna di al pagamento dei co- CP_1 sti per il ripristino degli immobili, l'ordinanza del Tribunale di Milano del 3.12.2020 aveva espressamente escluso l'esistenza di un obbligo di rimessione in pristino a carico di CP_1
(cfr. pag. 3 “deve invece escludersi che sulla gravi un obbligo di rimessione in Controparte_1
pristino del compendio immobiliare, dal momento che la sentenza del Tribunale di Milano che ha dichiarato la risoluzione del contratto - e che, si rammenta, è passata in giudicato - ha accertato che la modifica del compendio è stata operata dallo stesso prima ancora della con-
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clusione del contratto definitivo di compravendita, il quale costituisce l'unico titolo che veni- va a disciplinare i rapporti tra le parti, dovendosi quindi ritenere che la restituzione al ricor- rente debba avvenire nello stato di fatto in cui l'immobile si trovava alla conclusione del con- tratto definitivo”).
L'ordinanza in esame aveva altresì rigettato la seconda domanda, avente ad oggetto la con- danna di al pagamento dell'indennità di occupazione, e la terza, relativa al risarci- CP_1
mento dei danni non patrimoniali (cfr. pagg. 3 - 4).
Nel merito, contestava la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente.
In particolare, non aveva mai dichiarato di aver eseguito le opere di ripristino ma CP_1
aveva solo affermato di esservi tenuta per effetto della sentenza del Tribunale di Milano n.
8808/2006.
Peraltro, la condanna solidale al ripristino a carico di e e a favore del Pt_1 CP_1
era irrilevante in quanto, per quanto riguarda i rapporti interni tra le odierne par- CP_2
ti, il Tribunale di Milano, con la richiamata ordinanza del 3.12.2020, aveva già sancito l'assenza di un obbligo a carico di CP_1
Infine, contestava le risultanze dell'a.t.p. in quanto il c.t.u. avrebbe dovuto tenere in conside- razione solo le opere eventualmente realizzate dalla dopo esserne divenuta proprie- CP_1
taria e, quanto al calcolo dell'indennità di occupazione, avrebbe dovuto tenere conto dei valori all'epoca della restituzione (2020), senza considerare i valori successivi (2022).
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità delle domande del ricorrente;
nel merito, il rigetto delle domande del ricorrente, nonché la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 17.4.2025 ai sensi dell'art. 281sexies e
281terdecies c.p.c.
2. Quanto alla prima domanda, avente ad oggetto la condanna di al pagamento dei CP_1
costi per il ripristino dello status quo ante delle unità immobiliari, il Tribunale ritiene che sia inammissibile per carenza di legittimazione attiva di Pt_1
In adesione alla prospettazione del ricorrente, infatti, la causa petendi della domanda sembra essere individuata nella sentenza del Tribunale di Milano n. 8808 del 5.5.2006, che ha accolto pagina 6 di 9 R.G. N. 3721/2024
le domande del Condominio e ha condannato in via solidale e al ripristino Pt_1 CP_1
allo status quo ante degli immobili oggetto di causa.
È però evidente che la sentenza richiamata costituisca un titolo esecutivo azionabile soltanto dal , che rimane quindi l'unico soggetto legittimato a richiedere a ciascuno dei CP_2
coobbligati in solido l'attuazione del ripristino dei luoghi. In seguito dell'effettivo adempi- mento dell'ordine di ripristino in favore del , ciascuno dei coobbligati conserva la CP_2
facoltà di agire in regresso nei confronti dell'altro soggetto ugualmente tenuto. Nel caso di specie è assolutamente pacifico e incontestato che il rispristino non sia stato mai effettuato.
Ove invece si proceda a qualificare la domanda come una richiesta di ripristino dei luoghi proposta in via autonoma da senza alcun riferimento alle statuizioni della sentenza Pt_1
n. 8808/2006, si deve allora rilevarne l'inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem. ha infatti già proposto una domanda identica nel procedimento r.g. n. 8054/2020 ra- Pt_1
dicato dinanzi al Tribunale di Milano contro chiedendo in tale sede la condanna di CP_1
a rilasciare immediatamente e previa riduzione in pristino il compendio im- Controparte_1 mobiliare” (sottolineatura aggiunta). All'esito di tale giudizio il Tribunale ha respinto questa domanda e su tale pronuncia si è formato il giudicato, ai sensi e per gli effetti degli artt.
702quater c.p.c. e 2909 c.c..
In conclusione, la domanda volta ad ottenere la condanna della Convenuta al pagamento dei costi per il ripristino degli immobili è inammissibile.
3. Anche la domanda rivolta ad ottenere la condanna di al pagamento dell'indennità CP_1
di occupazione è ugualmente inammissibile.
La domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima è già stata proposta da
[...]
contro nel procedimento r.g. n. 8054/2020. Nelle conclusioni del ricorso ex Pt_2 CP_1 art. 702bis c.p.c. ha infatti chiesto la condanna di “al risarcimento del danno soffer- CP_1
to dal ricorrente, da quantificarsi in via equitativa, relativo al mancato godimento dell'immobile (o, comunque, da ritardato rilascio) o al pagamento di un'indennità di occupa- zione da liquidarsi in via equitativa dal 14 luglio 2018 sino alla data di effettivo rilascio”. La domanda è stata respinta con ordinanza del 3.12.2020, passata in giudicato ai sensi e per gli effetti degli artt. 702quater c.p.c. e 2909 c.c..
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Qualora si ritenga che la domanda abbia ad oggetto la condanna al risarcimento del danno sof- ferto da per un mancato guadagno, derivante dalla impossibilità per il ricorrente di Pt_1
locare gli immobili, essa sarebbe ugualmente infondata.
È infatti evidente che i locali oggetto di causa non abbiano i requisiti per poter essere concessi in locazione, né per un utilizzo abitativo - precluso dalla accertata illegittimità di tale destina- zione (v. sentenza del Tribunale di Milano n. 10825/2016) - né tantomeno per un uso com- merciale, tenuto conto della necessità di un preventivo ripristino dello status quo ante, allo stato - la circostanza è pacifica - non ancora eseguito.
Da ultimo, anche la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali è in- fondata. Su tale punto vi è un evidente difetto di allegazione, poiché il ricorrente si è limitato - in termini del tutto generici - a lamentare “un danno non patrimoniale sofferto [...] per effetto delle condotte [...] meglio descritte nel ricorso poste in essere da . CP_1
4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso proposto da deve essere re- Pt_1
spinto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità, dell'assenza di una fase istruttoria e dell'esito del procedimento cautelare in corso di causa, anch'esso sfavorevole a
Pt_1
5. Non si ravvisano invece i presupposti per la pronuncia di condanna per lite temeraria a ca- rico del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dal convenuto, poiché non vi è evidenza della sua mala fede o colpa grave. non sembra infatti aver agito nella coscienza del- Pt_1
la infondatezza della domanda proposta e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza. Ha invece sottoposto all'esame del Tri- bunale temi fattuali e giuridici, ritenendoli controversi e con modalità che rientrano nel limite fisiologico e non sanzionabile della mera opinabilità del diritto fatto valere, tenendo conto an- che della peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. 9 febbraio 2017, n. 3464).
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- respinge tutte le domande proposte da;
Parte_1
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- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi 6.900,00 Euro, di cui 6.000,00 Euro per compenso delle presta- zioni professionale forensi e 900,00 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
Così deciso in Milano il 26 maggio 2025.
Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)
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