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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2024, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 7526/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del 21 marzo 2024 avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonella Perfetto e Parte_1
Francesca Pinto, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato unitamente alle stesse in Torre del Greco alla via Nazionale n. 562 ATTORE E
nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Giancarlo Carrozza giusta procura in atti, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Acerra alla Via Roberto Felice Bigliardo n. 74 CONVENUTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21 marzo 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16 dicembre 2013, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la nella Controparte_1 qualità di Impresa designata per la gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 22. 5.2011 alle ore 00,15 circa, in Torre del Greco alla via Marconi. Deduceva che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre si trovava in qualità di traportato a bordo del motoveicolo Honda Sh targato DE57572, di proprietà del e condotto nell'occasione da , Controparte_2 Persona_1 veniva colliso da un autoveicolo tipo Mini Cooper di colore scuro che a forte velocità invadeva l'opposta corsia di marcia e urtava il piede sinistro dell'istante provocandogli lesioni personali come refertate dal presidio ospedaliero di Torre del Greco.
1 Aggiungeva che il veicolo pirata rimaneva non identificato in quanto il suo conducente, dopo l'investimento, senza fermarsi proseguiva repentinamente la sua marcia. La nella qualità di Impresa designata per la gestione delle Controparte_1 liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nel costituirsi in giudizio impugnava l'assunto attoreo, eccependo l'inammissibilità l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art 283 D.LGS. 209/05, la prescrizione del diritto azionato e la carenza di legittimazione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda stante la sua infondatezza. Espletata la prova testimoniale e disposta c.t.u. medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione.
2. In limine litis va respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzioni in mora a mezzo posta ricevute dalla Consap in data 14-9- 2011, 29-05-2012, 18-09-2013, 26-02-2015, 3-03-2015, e 20-01-2017) non lascia dubbi di sorta;
parte attrice nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare. Senza trascurare la circostanza che l'art 148, comma 5, D.lgs. n. 209 del 2005 prevede che in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso in oggetto, nessuna richiesta di integrazione o invito a visita è stata inoltrata al danneggiato.
2.1. Va dichiarata, altresì, la procedibilità della domanda avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato l'invito di negoziazione assistita esperito nei confronti di nella qualità di Impresa designata Controparte_3 dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rispettivamente a mezzo pec il 6-20-2020; 2.2. Va poi rigettata la preliminare eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art 2947 comma 2 c.c.
2 Nella fattispecie il termine prescrizionale in oggetto è stato interrotto dapprima con le raccomandate di costituzione in mora prodotte in atti del 14-9-2011, 29- 05-2012, 18-09-2013, 26-02-2015, 3-03-2015 e 20-01-2017 quindi con la notificazione dell'atto di citazione in giudizio.
2.3. Sempre in via preliminare, va rigettata, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito. In particolare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fondato la propria eccezione, contestando la mancata prova dell'impossibilità dell'identificazione del veicolo. Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva del
3 convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali da un veicolo pirata non identificato.
3. Venendo al merito della pretesa, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte (testimoni e ), e dal riscontro emergente Testimone_1 Tes_2 dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (verbale del pronto soccorso dell'Ospedale di Torre del Greco n. 52984; risultanze della c.t.u.), può ritenersi accertata la responsabilità del veicolo ignoto in ordine ai danni subiti dall'attore. Il primo teste escusso all'udienza del 5.5.2022 riferiva: “Ho Testimone_1 assistito al sinistro per cui è causa verificatosi nel fine maggio del 2011, dopo la mezzanotte. Io ero in Via Marconi in Torre del Greco e camminavo da solo, a piedi, verso la farmacia. Preciso che la Via Marconi è una strada a doppio senso ed in salita che collega Torre del Greco centro alla direzione monte Vesuvio. Vidi un'auto Mini Cooper di colore scuro procedere in direzione Torre del Greco centro che intraprese una manovra di sorpasso di un veicolo che la precedeva e nel far ciò invase l'opposta corsia di marcia. Nel far ciò impattò con un motociclo che percorreva la Via Marconi in direzione Monte. Preciso che sul motociclo viaggiavano due ragazzi che indossavano il casco. Preciso che la parte anteriore sinistra dell'auto Mini Cooper impattò la gamba sinistra del trasportato sul motociclo. Preciso che si trattava di un motociclo SH di colore scuro. Preciso altresì che all'interno della Mini Cooper vi erano due o tre ragazzi. A seguito dell'impatto, che preciso fu di striscio, il conducente del motociclo arrestò il veicolo che non cadde. Io vidi che il trasportato perse la scarpa sinistra e che il veicolo Mini Cooper si dileguò senza che io potessi prendere il numero di targa. Preciso che l'impatto si è verificato dopo qualche metro da una fermata dell'autobus per chi va in direzione monte. Io mi trovavo sul marciapiede della corsia percorsa dal motorino al momento dell'impatto. Il ragazzo trasportato lamentava forti dolori al piede sinistro ed io, avvicinatomi, constatai che il piede si presentava ruotato rispetto alla sua posizione normale. Il conducente del motorino chiamò l'ambulanza, che tuttavia, dopo circa 10/15 minuti, non era ancora arrivata, e quindi fermarono un autista di passaggio per condurre in ospedale il trasportato. Preciso che in quel momento vi era poca gente per strada, circa 3/4 persone, ma non so se si siano avvicinate all'infortunato. Nell'attesa dell'ambulanza diedi il mio numero di telefono al conducente del motorino. Nel frattempo, l'infortunato era stato da noi posizionato a terra dove attendeva i soccorsi. ADR: “Nel momento in cui si è verificato l'impatto il motorino si trovava al centro della sua corsia. Non ricordo se all'epoca se vi fosse una linea di mezzeria.”. ADR: “Il conducente del mezzo è rimasto illeso e il mezzo ha riportato solo la rottura del pedalino su cui poggiava il piede il trasportato”. Sui luoghi non intervennero forze dell'ordine”.
4 La seconda teste, , escussa all'udienza del 18.10.2022 dichiarava Tes_2
“…. Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi a fine maggio del 2011. Io percorrevo la via Marconi in Torre del Greco e mi stavo recando alla guardia medica dopo mezzanotte. Ero a bordo del mio motorino e mi precedeva nello stesso senso di marcia un motorino con a bordo due ragazzi. Era un motorino di colore scuro ed entrambi i ragazzi indossavano il casco. All'improvviso vidi una vettura di colore scuro, proveniente dall'opposto senso di marcia, che, nel superare un'altra auto, impattò il pedalino sinistro del motorino che mi precedeva. Preciso che l'auto colpì il pedalino sinistro del motorino con la fiancata sinistra. Nel far ciò, l'auto impattò il piede del trasportato. Il conducente del motorino si fermò, mentre il conducente dell'auto proseguì la sua corsa senza fermarsi. Anche io mi fermai ed assieme ad altri passanti mi avvicinai al motorino. Il conducente del motorino non aveva riportato lesioni, mentre il trasportato lamentava dolore al piede sinistro. Quando il ragazzo scese dal motorino con l'aiuto dei passanti vidi che il piede non era in asse. Un signore chiamò il 118 ma l'ambulanza non arrivò. Il conducente del motorino, che scoprii essere il fratello del trasportato, a quel punto, fermò un'auto, non ricordo che tipo di auto fosse, e chiese al conducente di portarli in ospedale. Il giorno successivo incontrai il fratello dell'infortunato sulla via litoranea e questi mi riconobbe come persona che aveva assistito al sinistro. Mi chiese, quindi, i miei recapiti per un'eventuale testimonianza ed io glieli diedi. Al momento dell'impatto il motorino viaggiava nella sua corsia e l'impatto avvenne nella corsia di percorrenza del motorino. Sulla strada in questione vi era una striscia continua nel tratto interessato dal sinistro. Non ricordo se, al momento dell'impatto, fosse accesa la pubblica illuminazione. ADR: Preciso che, dopo l'impatto, il trasportato perse la scarpa.” Invero, i testimoni hanno concordemente riferito che il motociclo su cui viaggiava l'attore veniva urtato da un autoveicolo mini-Cooper di colore scuro che nell'effettuare una manovra di sorpasso invadeva l'opposta corsia di marcia urtando con la parte anteriore sinistra il piede e la gamba sinistra del trasportato. Tali circostanze hanno inoltre trovato conferma nelle risultanze del referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torre del Greco del 21.5.2011, ore 00.30 n. 52984, da cui si evince che circa trenta minuti dopo il fatto l'attore ha riferito ai sanitari di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale ad opera di un veicolo ignoto. In ordine alla questione della identificazione del veicolo investitore, entrambi i testi hanno riferito di non essere stati in grado di rilevare la targa perché l'auto dopo l'urto non si fermò, circostanza credibile attesa la dinamica del sinistro come emersa dall'istruzione, mentre il era in condizioni tali da non Pt_1 potersi nemmeno muovere.
5 In conclusione, non si ritiene siano emersi dall'istruttoria elementi per affermare la responsabilità del motociclo Honda Sh, su cui viaggiava il Pt_1 atteso il descritto comportamento di guida del veicolo non identificato. Deve, quindi, essere affermata la responsabilità del conducente dell'auto non identificata nella produzione dell'evento.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. a firma del dott. in quanto Persona_2 risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del Parte_1 denunciato sinistro, riportava “trauma collo piede sinistro da incidente stradale con s.l.o. frattura composta del malleolo tibiale. frattura scomposta capitello del 2/3/4 osso metatarsale, lussazione metatatrso falangea de 5 dito – frattura pluriframmentaria con distacchi parcellari ossei a carico del 2 e 3 cuneiforme, frattura diastasata del cuboide, frattura del navicolare con frammenti trattati chirurgicamente e complicati da stato settico”, accertando inoltre il nesso di casualità tra tali lesioni e il sinistro. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 25%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 40 per ITT, gg. 90 al 75% gg. 90 al 50% e gg. 90 al 25% di ITP. Il c.d. danno biologico subito dall'istante (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro 100.302,00, per postumi permanenti al 25% in un soggetto leso di anni 19; euro 20.125,00 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 120.427,00 a titolo di danno non patrimoniale.
4.1. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza
6 interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze
7 riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subite dal danneggiato, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
4.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Né a tale mancanza di allegazione e prava può sopperire quanto posto in luce dal c.t.u. circa l'alto livello di sofferenza legato al danno patito, non potendo il mezzo istruttorio compensare le carenze assertive cui è incorsa la parte attrice.
4.3. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento di danni derivanti da dedotta riduzione della capacità lavorativa, si ricorda che la riduzione
8 dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico. Il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente al sinistro, invece, è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione del reddito dipendente dalle sofferte lesioni (Cas. Civ. Sentenza n. 3290 del 12-02-2013, Cass. Civ. Sentenza n. 16541 del 28-09- 2012). Nulla, pertanto, può essere riconosciuto a tale titolo.
4.4. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore di la somma di euro 440,00 a titolo di spese mediche Parte_1 documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal c.t.u. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 120,867,00. Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 2.176,38 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. Per tutto quanto esposto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 123.043,38 oltre Parte_1 interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria/trattazione, euro 5.670,00; fase decisionale, euro 4.253,00).
5.1. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al Controparte_4 risarcimento del danno subito da e quantificato nella Parte_1 complessiva somma di euro 123.043,38 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
9 B. condanna la al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 delle spese di lite liquidate in euro 545,00 per spese, euro 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avv.ti Antonella Perfetto e Francesca Pinto dichiaratosi antistataria;
C. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta soccombente. Così deciso in Torre Annunziata il 15 luglio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonella Perfetto e Parte_1
Francesca Pinto, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato unitamente alle stesse in Torre del Greco alla via Nazionale n. 562 ATTORE E
nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Giancarlo Carrozza giusta procura in atti, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Acerra alla Via Roberto Felice Bigliardo n. 74 CONVENUTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21 marzo 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16 dicembre 2013, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la nella Controparte_1 qualità di Impresa designata per la gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 22. 5.2011 alle ore 00,15 circa, in Torre del Greco alla via Marconi. Deduceva che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre si trovava in qualità di traportato a bordo del motoveicolo Honda Sh targato DE57572, di proprietà del e condotto nell'occasione da , Controparte_2 Persona_1 veniva colliso da un autoveicolo tipo Mini Cooper di colore scuro che a forte velocità invadeva l'opposta corsia di marcia e urtava il piede sinistro dell'istante provocandogli lesioni personali come refertate dal presidio ospedaliero di Torre del Greco.
1 Aggiungeva che il veicolo pirata rimaneva non identificato in quanto il suo conducente, dopo l'investimento, senza fermarsi proseguiva repentinamente la sua marcia. La nella qualità di Impresa designata per la gestione delle Controparte_1 liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nel costituirsi in giudizio impugnava l'assunto attoreo, eccependo l'inammissibilità l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art 283 D.LGS. 209/05, la prescrizione del diritto azionato e la carenza di legittimazione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda stante la sua infondatezza. Espletata la prova testimoniale e disposta c.t.u. medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione.
2. In limine litis va respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzioni in mora a mezzo posta ricevute dalla Consap in data 14-9- 2011, 29-05-2012, 18-09-2013, 26-02-2015, 3-03-2015, e 20-01-2017) non lascia dubbi di sorta;
parte attrice nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare. Senza trascurare la circostanza che l'art 148, comma 5, D.lgs. n. 209 del 2005 prevede che in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso in oggetto, nessuna richiesta di integrazione o invito a visita è stata inoltrata al danneggiato.
2.1. Va dichiarata, altresì, la procedibilità della domanda avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato l'invito di negoziazione assistita esperito nei confronti di nella qualità di Impresa designata Controparte_3 dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rispettivamente a mezzo pec il 6-20-2020; 2.2. Va poi rigettata la preliminare eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art 2947 comma 2 c.c.
2 Nella fattispecie il termine prescrizionale in oggetto è stato interrotto dapprima con le raccomandate di costituzione in mora prodotte in atti del 14-9-2011, 29- 05-2012, 18-09-2013, 26-02-2015, 3-03-2015 e 20-01-2017 quindi con la notificazione dell'atto di citazione in giudizio.
2.3. Sempre in via preliminare, va rigettata, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito. In particolare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fondato la propria eccezione, contestando la mancata prova dell'impossibilità dell'identificazione del veicolo. Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva del
3 convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali da un veicolo pirata non identificato.
3. Venendo al merito della pretesa, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte (testimoni e ), e dal riscontro emergente Testimone_1 Tes_2 dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (verbale del pronto soccorso dell'Ospedale di Torre del Greco n. 52984; risultanze della c.t.u.), può ritenersi accertata la responsabilità del veicolo ignoto in ordine ai danni subiti dall'attore. Il primo teste escusso all'udienza del 5.5.2022 riferiva: “Ho Testimone_1 assistito al sinistro per cui è causa verificatosi nel fine maggio del 2011, dopo la mezzanotte. Io ero in Via Marconi in Torre del Greco e camminavo da solo, a piedi, verso la farmacia. Preciso che la Via Marconi è una strada a doppio senso ed in salita che collega Torre del Greco centro alla direzione monte Vesuvio. Vidi un'auto Mini Cooper di colore scuro procedere in direzione Torre del Greco centro che intraprese una manovra di sorpasso di un veicolo che la precedeva e nel far ciò invase l'opposta corsia di marcia. Nel far ciò impattò con un motociclo che percorreva la Via Marconi in direzione Monte. Preciso che sul motociclo viaggiavano due ragazzi che indossavano il casco. Preciso che la parte anteriore sinistra dell'auto Mini Cooper impattò la gamba sinistra del trasportato sul motociclo. Preciso che si trattava di un motociclo SH di colore scuro. Preciso altresì che all'interno della Mini Cooper vi erano due o tre ragazzi. A seguito dell'impatto, che preciso fu di striscio, il conducente del motociclo arrestò il veicolo che non cadde. Io vidi che il trasportato perse la scarpa sinistra e che il veicolo Mini Cooper si dileguò senza che io potessi prendere il numero di targa. Preciso che l'impatto si è verificato dopo qualche metro da una fermata dell'autobus per chi va in direzione monte. Io mi trovavo sul marciapiede della corsia percorsa dal motorino al momento dell'impatto. Il ragazzo trasportato lamentava forti dolori al piede sinistro ed io, avvicinatomi, constatai che il piede si presentava ruotato rispetto alla sua posizione normale. Il conducente del motorino chiamò l'ambulanza, che tuttavia, dopo circa 10/15 minuti, non era ancora arrivata, e quindi fermarono un autista di passaggio per condurre in ospedale il trasportato. Preciso che in quel momento vi era poca gente per strada, circa 3/4 persone, ma non so se si siano avvicinate all'infortunato. Nell'attesa dell'ambulanza diedi il mio numero di telefono al conducente del motorino. Nel frattempo, l'infortunato era stato da noi posizionato a terra dove attendeva i soccorsi. ADR: “Nel momento in cui si è verificato l'impatto il motorino si trovava al centro della sua corsia. Non ricordo se all'epoca se vi fosse una linea di mezzeria.”. ADR: “Il conducente del mezzo è rimasto illeso e il mezzo ha riportato solo la rottura del pedalino su cui poggiava il piede il trasportato”. Sui luoghi non intervennero forze dell'ordine”.
4 La seconda teste, , escussa all'udienza del 18.10.2022 dichiarava Tes_2
“…. Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi a fine maggio del 2011. Io percorrevo la via Marconi in Torre del Greco e mi stavo recando alla guardia medica dopo mezzanotte. Ero a bordo del mio motorino e mi precedeva nello stesso senso di marcia un motorino con a bordo due ragazzi. Era un motorino di colore scuro ed entrambi i ragazzi indossavano il casco. All'improvviso vidi una vettura di colore scuro, proveniente dall'opposto senso di marcia, che, nel superare un'altra auto, impattò il pedalino sinistro del motorino che mi precedeva. Preciso che l'auto colpì il pedalino sinistro del motorino con la fiancata sinistra. Nel far ciò, l'auto impattò il piede del trasportato. Il conducente del motorino si fermò, mentre il conducente dell'auto proseguì la sua corsa senza fermarsi. Anche io mi fermai ed assieme ad altri passanti mi avvicinai al motorino. Il conducente del motorino non aveva riportato lesioni, mentre il trasportato lamentava dolore al piede sinistro. Quando il ragazzo scese dal motorino con l'aiuto dei passanti vidi che il piede non era in asse. Un signore chiamò il 118 ma l'ambulanza non arrivò. Il conducente del motorino, che scoprii essere il fratello del trasportato, a quel punto, fermò un'auto, non ricordo che tipo di auto fosse, e chiese al conducente di portarli in ospedale. Il giorno successivo incontrai il fratello dell'infortunato sulla via litoranea e questi mi riconobbe come persona che aveva assistito al sinistro. Mi chiese, quindi, i miei recapiti per un'eventuale testimonianza ed io glieli diedi. Al momento dell'impatto il motorino viaggiava nella sua corsia e l'impatto avvenne nella corsia di percorrenza del motorino. Sulla strada in questione vi era una striscia continua nel tratto interessato dal sinistro. Non ricordo se, al momento dell'impatto, fosse accesa la pubblica illuminazione. ADR: Preciso che, dopo l'impatto, il trasportato perse la scarpa.” Invero, i testimoni hanno concordemente riferito che il motociclo su cui viaggiava l'attore veniva urtato da un autoveicolo mini-Cooper di colore scuro che nell'effettuare una manovra di sorpasso invadeva l'opposta corsia di marcia urtando con la parte anteriore sinistra il piede e la gamba sinistra del trasportato. Tali circostanze hanno inoltre trovato conferma nelle risultanze del referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torre del Greco del 21.5.2011, ore 00.30 n. 52984, da cui si evince che circa trenta minuti dopo il fatto l'attore ha riferito ai sanitari di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale ad opera di un veicolo ignoto. In ordine alla questione della identificazione del veicolo investitore, entrambi i testi hanno riferito di non essere stati in grado di rilevare la targa perché l'auto dopo l'urto non si fermò, circostanza credibile attesa la dinamica del sinistro come emersa dall'istruzione, mentre il era in condizioni tali da non Pt_1 potersi nemmeno muovere.
5 In conclusione, non si ritiene siano emersi dall'istruttoria elementi per affermare la responsabilità del motociclo Honda Sh, su cui viaggiava il Pt_1 atteso il descritto comportamento di guida del veicolo non identificato. Deve, quindi, essere affermata la responsabilità del conducente dell'auto non identificata nella produzione dell'evento.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. a firma del dott. in quanto Persona_2 risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del Parte_1 denunciato sinistro, riportava “trauma collo piede sinistro da incidente stradale con s.l.o. frattura composta del malleolo tibiale. frattura scomposta capitello del 2/3/4 osso metatarsale, lussazione metatatrso falangea de 5 dito – frattura pluriframmentaria con distacchi parcellari ossei a carico del 2 e 3 cuneiforme, frattura diastasata del cuboide, frattura del navicolare con frammenti trattati chirurgicamente e complicati da stato settico”, accertando inoltre il nesso di casualità tra tali lesioni e il sinistro. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 25%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 40 per ITT, gg. 90 al 75% gg. 90 al 50% e gg. 90 al 25% di ITP. Il c.d. danno biologico subito dall'istante (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro 100.302,00, per postumi permanenti al 25% in un soggetto leso di anni 19; euro 20.125,00 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 120.427,00 a titolo di danno non patrimoniale.
4.1. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza
6 interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze
7 riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subite dal danneggiato, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
4.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Né a tale mancanza di allegazione e prava può sopperire quanto posto in luce dal c.t.u. circa l'alto livello di sofferenza legato al danno patito, non potendo il mezzo istruttorio compensare le carenze assertive cui è incorsa la parte attrice.
4.3. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento di danni derivanti da dedotta riduzione della capacità lavorativa, si ricorda che la riduzione
8 dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico. Il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente al sinistro, invece, è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione del reddito dipendente dalle sofferte lesioni (Cas. Civ. Sentenza n. 3290 del 12-02-2013, Cass. Civ. Sentenza n. 16541 del 28-09- 2012). Nulla, pertanto, può essere riconosciuto a tale titolo.
4.4. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore di la somma di euro 440,00 a titolo di spese mediche Parte_1 documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal c.t.u. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 120,867,00. Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 2.176,38 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. Per tutto quanto esposto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 123.043,38 oltre Parte_1 interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria/trattazione, euro 5.670,00; fase decisionale, euro 4.253,00).
5.1. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al Controparte_4 risarcimento del danno subito da e quantificato nella Parte_1 complessiva somma di euro 123.043,38 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
9 B. condanna la al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 delle spese di lite liquidate in euro 545,00 per spese, euro 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avv.ti Antonella Perfetto e Francesca Pinto dichiaratosi antistataria;
C. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta soccombente. Così deciso in Torre Annunziata il 15 luglio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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