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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4835/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4835/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Mario Meregalli che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Carate Brianza (MB) in Via Cesare Battisti n. 18, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Mario Meregalli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
e in data 27.06.2015 nel Comune di Monticello Parte_1 Parte_2 Brianza, trascritto nei Registri del Comune di Carate Brianza, atto n. 13, Parte 2, Serie B, Anno 2015, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune Competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Per_ 2) verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e trascorrerà una settimana alternativamente con il padre e con la madre;
pagina 1 di 3 3) Il sig. verserà alla signora per il mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2 Per_ la somma mensile di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario all'iban che verrà comunicato dalla signora Parte_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita;
4) Fermo il mantenimento ordinario di cui sopra, i genitori concordano e si impegnano a sostenere le spese straordinarie in ragione del 70% a carico del sig. e 30% a carico della sig.ra Parte_1
secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Monza;
Parte_2
5) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti ed autonomi e di avere definite ogni posizione economica anche pregressa e si danno reciprocamente atto che con l'esatto adempimento degli obblighi nascenti dalle presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio nulla avranno più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo ragione o causa.
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio, e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
7) spese legali a carico del signor ”. Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 288/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 25.1.2024 e pubblicata il 29.1.2024, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Monticello Brianza (LC) il 27.6.2015
[...] Parte_2 (trascritto al n. 3 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2015) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monticello Brianza (LC) pagina 2 di 3 affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. pone a carico di le spese del presente giudizio. Parte_1
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4835/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Mario Meregalli che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Carate Brianza (MB) in Via Cesare Battisti n. 18, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Mario Meregalli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
e in data 27.06.2015 nel Comune di Monticello Parte_1 Parte_2 Brianza, trascritto nei Registri del Comune di Carate Brianza, atto n. 13, Parte 2, Serie B, Anno 2015, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune Competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Per_ 2) verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e trascorrerà una settimana alternativamente con il padre e con la madre;
pagina 1 di 3 3) Il sig. verserà alla signora per il mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2 Per_ la somma mensile di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario all'iban che verrà comunicato dalla signora Parte_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita;
4) Fermo il mantenimento ordinario di cui sopra, i genitori concordano e si impegnano a sostenere le spese straordinarie in ragione del 70% a carico del sig. e 30% a carico della sig.ra Parte_1
secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Monza;
Parte_2
5) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti ed autonomi e di avere definite ogni posizione economica anche pregressa e si danno reciprocamente atto che con l'esatto adempimento degli obblighi nascenti dalle presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio nulla avranno più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo ragione o causa.
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio, e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
7) spese legali a carico del signor ”. Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 288/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 25.1.2024 e pubblicata il 29.1.2024, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Monticello Brianza (LC) il 27.6.2015
[...] Parte_2 (trascritto al n. 3 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2015) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monticello Brianza (LC) pagina 2 di 3 affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. pone a carico di le spese del presente giudizio. Parte_1
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3