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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2482/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2482 dell'anno 2022, vertente tra
in persona del suo amministratore p.t. (p. iva ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Travaglino.
[...] C.F._1
- APPELLANTI -
e
(c.f. ), (c.f.: ), PA C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._4 Controparte_4 C.F._5 [...]
(c.f. ), rappresentati dall'avv. Giovanni Marino. Controparte_5 C.F._6
- APPELLATI -
e
(c.f. , (c.f. ) e Controparte_6 C.F._7 Controparte_7 C.F._8 [...]
(c.f. ), quali eredi di , rappresentati e difeso dall'avv. CP_8 C.F._9 Persona_1
Vincenzo Marino.
- APPELLATI -
(c.f. ) e (c.f. ), PA C.F._10 Controparte_9 C.F._11 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Cianniello.
pagina 1 di 16 - APPELLATI-
PA0
- APPELLATO - contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1790/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.2.2022
e notificata il 20.5.2022, in tema di prelazione agraria”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
14.3.2025 dalla difesa di , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e il 17.3.2025 dalla difesa di , e , dalla difesa PA Controparte_6 Controparte_7 CP_8 della e di , nonché dalla difesa di e . Parte_1 Parte_2 PA Controparte_9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1 Parte_2 [...]
, (n. il 9.7.1958), nonché (in proprio e nella qualità CP_11 PA PA2 Persona_1 di eredi di ), nonché (n. il 24.8.1962), (gli ultimi due quali eredi di Persona_2 PA Controparte_9
) e il proponendo appello avverso la sentenza n. 1790/2022 emessa Persona_3 PA0 dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.2.2022 e notificata il 20.5.2022, con cui è stato così statuito: “1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la simulazione della compravendita rogato dal notaio il 15 luglio 2005, CP_13 rispetto al prezzo indicato nell'atto di cessione;
2) Dichiara la violazione del diritto di prelazione in capo agli attore
e, stante la volontà di esercitare i diritto di riscatto del fondo de quo, da parte degli aventi diritto alla prelazione, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965 n°590, dei Sig.ri , , e PA2 CP_11 CP_1
per la superficie ricadente in Zona agricola di mq 6.131,57 da loro posseduta, stabilisce il Persona_1 prezzo di riscatto da corrispondere, come determinato dal CTU, in €.122.631,40; il sig. , per la Persona_3 superficie ricadente in Zona Agricola di mq 2.158,43 da lui posseduta, il prezzo di riscatto da corrispondere, risulta di €. 43.168,6 come stabilito dal CTU. Dichiara, per l'effetto, prodotto in capo agli attori, l'effetto acquisitivo del fondo e delle pertinenze e servitù meglio descritte ed identificate nell'atto introduttivo del giudizio e nella relazione di CTU, che si abbia qui per richiamata e trascritta, nella parte che riporta i frazionamenti eseguiti sulla ex particella 36, come risultanti anche nell'attuale identificazione catastale;
3) Autorizza la trascrizione della sentenza con esonero del Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità. 5) Pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido, il pagamento delle spese di CTU come da separato decreto di liquidazione. 6) Condanna
i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in complessivi €.7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di iscrizione a ruolo per €.348,00.”.
**** pagina 2 di 16 Con tale sentenza, in particolare, sono state accolte le seguenti domande formulate, in primo grado, dagli attori e , , , nato nel 1958, e , gli Persona_3 CP_1 CP_11 Persona_1 PA PA2 ultimi quattro quali eredi di ) nei confronti di convenuti (la la Persona_2 Parte_1 CP_10
Pa
poi fallita nel corso del giudizio, e ): “a) previo accertamento della esistenza delle condizioni
[...] Parte_2 di legge, dichiarare la violazione delle norme sulla prelazione ed accertare la simulazione della compravendita di cui è parola rispetto al prezzo indicato b) E per l'effetto, attesa la volontà di esercitare da parte degli aventi diritto la prelazione ai sensi dell'art.8 della legge 26 maggio 1965 n.590 il diritto di riscatto, così come già esercitato, del fondo così come meglio identificato sub 1 e sub 3 che precede, accertare, accertare il prezzo del riscatto e dichiarare prodotto, in capo agli attuali attori, l'effetto acquisitivo del fondo e delle pertinenze meglio descritte ed identificate nella premessa del presente atto. C) Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”.
In sintesi gli attori avevano dedotto, a fondamento delle domande proposte:
a) di essere coloni e coltivatori diretti di un fondo rustico in agro di Quarto (NA), alla via Viticella, in catasto al fg.
14, p.lla 66; b) che, con contratto di compravendita del 15.7.2005, i comproprietari (i signori avevano Per_4 alienato il detto fondo, in uno con altra e distinta proprietà, ai convenuti, per il prezzo complessivo di €
2.170.000,00, aggirando la normativa sulla prelazione agraria, dal momento che i fondi venduti erano stati identificati come un unico coacervo di beni, sebbene avessero una diversa allocazione ed una distinta divisione in particelle che identificavano precisamente le porzioni di terreno da essi attori coltivate;
che con tale atto, peraltro simulato rispetto al prezzo (complessivo) indicato, era stato impedito l'esercizio del diritto di prelazione agraria di cui all'art. 8 della legge n.590/1965; di avere intenzione, pertanto, di esercitare il diritto di riscatto del fondo ubicato in agro di Quarto (NA), alla via Viticella, in catasto al fg. 14, p.lla 66, al prezzo di euro 509.780,00 (peraltro indicato nell'atto di compravendita con riferimento specifico a tale fondo).
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La e hanno censurato la sentenza n. 1790/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2 di Napoli sulla base dei seguenti dieci motivi.
1) OMESSA MOTIVAZIONE DEL RIGETTO IMPLICITO DELLE ECCEZIONI DI NULLITÀ DELLA DOMANDA PER INCERTEZZA NELL'INDICAZIONE
DEI BENI OGGETTO DI RISCATTO.
Con il primo motivo hanno sostenuto che il primo giudice avesse omesso di motivare in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della domanda per incertezza nell'indicazione del bene e/o dei beni oggetto della domanda di riscatto, da essi sollevata per avere gli attori, con la citazione introduttiva, dedotto di condurre in fitto il fondo identificato in catasto con la particella n. 66 (trascrivendo in tali termini l'atto di citazione) anziché con la particella 36.
pagina 3 di 16 E, sul punto, hanno sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente provveduto ad integrare i quesiti sottoposti al ctu mediante la precisazione che il fondo per cui è causa dovesse ritenersi quello identificato al foglio 14, p.lla
36 (anziché 66).
2) CONTRADDITTORIETÀ E NULLITÀ DELLA DOMANDA DI SIMULAZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA IN PRETESA VIOLAZIONE DELLA
PRELAZIONE AGRARIA E CONSEGUENTE CONTRADDITTORIETÀ TRA IL CAPO 1 DELLA SENTENZA E LA SUA MOTIVAZIONE (PAG. 21) –
ULTRAPETITA - DIFETTO DI PROVA
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato che il primo giudice non avesse motivato neanche in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della domanda per incertezza nell'indicazione della causa petendi, da essi sollevata, per non avere gli attori chiarito se la domanda di simulazione da essi proposta fosse riferita alla simulazione assoluta o relativa della compravendita del 15.7.2005, e se avesse riguardato il prezzo (siccome inferiore a quello dichiarato) o le consistenze immobiliari (in quanto superiori a quelle effettivamente trasferite).
3) OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA DI GENNARO E ASSUNTA SIMIOLI.
La e hanno criticato la sentenza n. 1790/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2 di Napoli anche nella parte in cui è stata accolta l'originaria domanda di per la limitata superficie PA4 di 2.158,43 mq (riconosciuta di destinazione agricola), nonostante i suoi eredi - subentrati in corso di causa –
ed , costituitisi in giudizio, avessero dedotto di aver trovato un accordo transattivo con i CP_15 CP_9 convenuti (gli appellanti), producendolo in giudizio e rinunciando alla domanda di riscatto proposta dal loro dante causa.
Ad avviso degli appellanti, pertanto, l'abbandono di tale domanda avrebbe dovuto condurre ad una declaratoria di cessata materia del contendere con riferimento al rapporto processuale instaurato dai loro confronti da CP_14
e proseguito dagli eredi di quest'ultimo.
[...]
4) DIFETTO DI PROVA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER LA DOMANDA DI RISCATTO IN CAPO A PASQUALE SIMIOLI.
Ad avviso degli appellanti, inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti per effettuare il riscatto, ai sensi dell'art. 8 della legge 590/1965, con riferimento alla persona di , essendosi la Persona_2 violazione della prelazione agraria verificata prima della morte di quest'ultimo, avvenuta il 26 febbraio 2006
(essendo l'atto di compravendita del 15.7.2005), ed avendo agìto, sua moglie ed i figli, iure hereditatis.
E, in assenza di prova circa le condizioni legittimanti il riscatto in capo a , il Tribunale di Napoli Persona_2 avrebbe dovuto rigettare, ad avviso degli appellanti, la domanda proposta dai suoi eredi, posto che anche la consulenza tecnica d'ufficio aveva fatto riferimento alla mancata alienazione di altri terreni rustici nel biennio
(nonchè alla capacità lavorativa) con riferimento ai singoli eredi di , ma non anche a quest'ultimo. Persona_2
5) IN VIA GRADATA RISPETTO AL QUARTO MOTIVO: DIFETTO DI PROVA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORI DIRETTI PER LA DOMANDA DI RISCATTO IN
CAPO AGLI EREDI DI PASQUALE SIMIOLI.
Secondo la e , inoltre, anche a prescindere da quanto dedotto nel Parte_1 Parte_2 precedente motivo, in ogni caso la moglie e i figli di avrebbero dovuto comunque dimostrare, per Persona_2
pagina 4 di 16 succedere nella posizione di coloni, a mente dell'art.49 della legge 203 del 1982, di essere coltivatori diretti dei fondi in questione.
E hanno sostenuto che anche tale prova fosse, tuttavia, mancata del tutto, avendo le controparti soltanto affermato (ma non dimostrato) tale circostanza, non potendo tale carenza probatoria essere colmata dalla ctu, atteso che il consulente di ufficio avrebbe potuto “fotografare” il momento in cui aveva avuto accesso al fondo (che poteva in quell'istante anche essere arato e coltivato), ma non avrebbe potuto verificare la concreta attività quotidiana del coltivatore diretto.
6) SEMPRE IN VIA GRADATA RISPETTO AL QUARTO MOTIVO: DIFETTO DI PROVA DELLA MANCANZA DI VENDITE NEL BIENNIO ANTERIORE ALLA
DOMANDA DI RISCATTO IN CAPO AGLI EREDI DI PASQUALE SIMIOLI – CTU ESPLORATIVA.
Con il sesto motivo la e hanno criticato la sentenza impugnata anche Parte_1 Parte_2 nella parte in cui ha ritenuto dimostrata l'ulteriore condizione (per il valido esercizio del diritto di riscatto agrario) della inesistenza di vendite di altri terreni rustici da parte dei retraenti nel biennio anteriore alla compravendita tra i
(i venditori) ed essi appellanti sulla base di documenti (le visure presso la Conservatoria dei RR.II.) Per_4 acquisiti dal ctu, nonostante fosse onere degli attori il relativo deposito.
7) TARDIVITÀ DELL'INTRODUZIONE DELLA DOMANDA GRADATA DI RISCATTO PARZIALE DELLE PARTI DEI FONDI RIMASTI AGRICOLI.
Con il settimo motivo gli appellanti hanno sostenuto che la domanda originaria di riscatto fosse stata rivolta comunque, indistintamente, sia alla parte del fondo con destinazione edificabile che alla parte con destinazione agricola, e che gli attori non avessero mai formulato la domanda subordinata in relazione a quelle parti di fondo a destinazione agricola, salvo che in comparsa conclusionale, ragion per cui il Tribunale non avrebbe potuto accogliere tale domanda, in quanto proposta tardivamente.
E ha citato, al riguardo, l'impostazione giurisprudenziale secondo cui, in materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, questo non sarebbe più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria mutatio libelli, ma anche la mera "emendatio", poiché tali nozioni, proprie del processo, non sarebbero trasferibili alle dichiarazioni negoziali.
Siffatta possibilità sarebbe a fortiori preclusa, secondo tale impostazione, stante il principio posto dall'art. 112 cod. proc. civ., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa abbia non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contenga anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente.
8) OMESSA MOTIVAZIONE SUL RIGETTO IMPLICITO DELL'ECCEZIONE DI DECADENZA DEL DIRITTO DI ESERCITARE LA PRELAZIONE;
NULLITÀ DELLA SENTENZA;
FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE; VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 590/1965.
pagina 5 di 16 Con l'ottavo motivo la e hanno sostenuto che il Tribunale avesse Parte_1 Parte_2 erroneamente accolto la domanda attorea di riscatto, omettendo di considerare che le controparti fossero decadute dalla possibilità di esercitare la prelazione dopo la denuntiatio del preliminare.
In particolare hanno dedotto che il contratto preliminare di compravendita, intervenuto tra essi esponenti ed i
(originari danti causa), cui aveva fatto seguito il definitivo (del 15/7/2005), era stato notificato agli attori, Per_4 con raccomandate del 30.10.2004, proprio al fine di consentire loro di esercitare il diritto di prelazione e che gli attori, ciò nonostante, non avessero esercitato la prelazione entro il termine di legge di 30 giorni dalla citata denuntiatio.
9) IN VIA DEL TUTTO GRADATA: NECESSITÀ DI ESCLUDERE DALLA PRELAZIONE AGRARIA LA PARTE DEL TERRENO AGRICOLO NECESSARIA
ALLA VIABILITÀ AL SERVIZIO DEI FONDI DESTINATI ALL'EDIFICAZIONE E VERIFICA DELL'AUTONOMIA COLTURALE.
In via subordinata gli appellanti hanno comunque sostenuto che il Tribunale, nell'accogliere la domanda di riscatto per la parte agricola del terreno, non avesse verificato che, come desumibile anche dalla ctu, una quota di tale parte dovesse necessariamente essere asservita alle necessità di viabilità del fondo (la parte inferiore ovvero quella più distante dalla strada comunale Viticella) a destinazione edilizia.
10) VIOLAZIONE DI LEGGE;
ART. 8 L. N. 590 DEL 1965; ERRATA EDIZIONE DELLA FORMULA DICHIARATIVA DEL TRASFERIMENTO;
OMESSA
PRECISIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREZZO.
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il primo giudice, nel riconoscere il fondamento della domanda di riscatto formulata dagli attori, avesse erroneamente dichiarato prodotto, in capo a questi ultimi,
“l'effetto acquisitivo del fondo”, senza subordinare il trasferimento dei fondi al materiale versamento delle somme dovute per il perfezionamento del riscatto, nonostante tale versamento si ponesse come condizione sospensiva del riscatto.
E, alla luce di quanto suesposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, voglia l'adita Ecc.ma Corte così provvedere: 1-) rigettare la domanda attorea perché nulla, improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque dichiarare cessata la materia del contendere per quanto dedotto con il secondo motivo di impugnazione;
2) in via del tutto subordinata e dopo apposita ctu, rideterminare la porzione di fondo soggetta a prelazione agraria sulla scorta dell'accoglimento del terzo e del nono motivo;
3-) accogliere tutte le domande, richieste ed eccezioni avanzate dagli esponenti nel corso del giudizio;
4-) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva;
5-) emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni e consequenziali;
6) il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre cassa ed iva.”.
Iscritta la causa al numero 2482/2022 del Ruolo Generale, ed acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado (il 14.7.2022, come da annotazione telematica della cancelleria), si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 19.10.2022, (n. nel 1958), PA dichiarando preliminarmente l'avvenuto decesso di , di e di Persona_1 PA1 PA2
pagina 6 di 16 (attrici in primo grado e rappresentate dal medesimo difensore di , n. nel 1958) e chiedendo, di PA conseguenza, l'interruzione del giudizio.
Ha contestato, poi, nel merito, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello adita rigettare il gravame proposto dagli odierni appellanti in quanto, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio previa conferma integrale della sentenza impugnata.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 25.10.2022, (n. nel 1962 e PA CP_9
), aderendo sostanzialmente al terzo motivo di gravame e sostenendo, sul punto, che il Tribunale di Napoli
[...] avesse erroneamente accolto l'originaria domanda di per la limitata superficie di 2.158,43 mq PA4
(riconosciuta di destinazione agricola) – anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere, sul punto- nonostante essi (subentrati quali suoi eredi in corso di causa), avessero dedotto di aver trovato un accordo transattivo con gli appellanti, producendolo in giudizio, con il quale avevano rinunciato alla domanda di riscatto proposta dal loro dante causa.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) rigettare la domanda attorea perché nulla, improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque dichiarare cessata la materia del contendere;
ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva;
2) emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni e consequenziali;
3) il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre cassa ed iva.”.
Non si è costituito in giudizio il nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello PA0 effettuata, via PEC (l'1.6.2022), nei suoi confronti.
Con ordinanza del 25.10.2022 è stato dichiarato interrotto il giudizio (avendo l'avv. Giovanni Marino, difensore di e difensore in primo grado anche di , e – PA Persona_1 PA1 PA2 non costituitesi nel presente grado – dichiarato, si ribadisce, il decesso di queste ultime), poi riassunto dalla
[...]
e da con ricorso del 13.12.2022. Parte_1 Parte_2
Neanche a seguito della riassunzione del giudizio si è costituito il (pur essendo il PA0 detto ricorso stato notificato via Pec il 19.12.2022, unitamente al decreto di comparizione del 14.12.2022, come documentato dagli appellanti il 18.1.2023).
Con comparsa depositata il 18.5.2023 si sono costituiti in giudizio , e Controparte_6 Controparte_7 [...]
, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva quali rinuncianti all'eredità di CP_8
. PA2
Quali eredi di hanno dichiarato di associarsi a quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di Persona_1 costituzione in giudizio già depositata in atti da (n. nel 1958), nonché alle conclusioni richiamate PA nella predetta comparsa. pagina 7 di 16 Con comparsa depositata il 22.5.2023 si sono costituiti in giudizio , CP_2 Controparte_3
e , dichiarando di associarsi a quanto dedotto ed eccepito nella Controparte_4 Controparte_5 comparsa di costituzione in giudizio già depositata da (n. nel 1958), nonché alle conclusioni PA richiamate nella predetta comparsa.
Con ordinanza del 24.5.2023 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 14.5.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato il 19.2.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
18.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 14.3.2025 dalla difesa di , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e e il 17.3.2025 dalla difesa di , Controparte_5 PA Controparte_6 CP_7
, dalla difesa della e di , nonché dalla difesa di
[...] CP_8 Parte_1 Parte_2
e ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data PA Controparte_9
18.3.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla e da avverso la sentenza n. 1790/2022 Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale di Napoli merita accoglimento.
Risultano fondati, infatti, il terzo e il settimo motivo di gravame.
Il che comporta l'assorbimento, per ragioni di ordine logico e giuridico, dell'esame degli ulteriori motivi di gravame, fatta eccezione per i primi due, da scrutinare comunque in quanto relativi alla questione preliminare dell'eventuale nullità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
****
Il primo e il secondo motivo risultano infondati.
Ed infatti la circostanza che, nell'ambito dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori avessero dedotto – a fondamento della domanda di riscatto agrario- di condurre il fondo di ampia consistenza, identificato in catasto con la particella n. 66 (trascrivendo in tali termini l'atto di citazione), anziché con la particella
36, non ha comportato, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, alcuna nullità di tale domanda per genericità della stessa.
Si è trattato, invero, di un mero errore materiale, facilmente percepibile dalle controparti, non essendovi incertezza assoluta del petitum, se è vero che i convenuti avevano potuto esercitare ampiamente il proprio diritto di difesa, essendo, peraltro, la particella corretta (la n.36 del fg. 14; fondo “Viticella”), esattamente riportata nell'atto di compravendita del 15.7.2005 per cui è causa, richiamato espressamente in citazione e versato in atti. pagina 8 di 16 Ragion per cui il primo giudice aveva correttamente precisato al ctu, in corso di causa, con provvedimento del
12.11.2012 (contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado), di espletare l'incarico peritale con riferimento al fondo riportato in catasto, per l'appunto, al fg. 14, p.lla 36.
La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula, invero, una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/01/2015, n. 1681; Sez. I, 23/07/2014, n.
16722).
E tale nullità non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/06/2021, n. 18011).
****
Parimenti infondato, si ribadisce, è anche il secondo motivo di gravame.
Ed infatti non è riscontrabile la lamentata nullità della domanda per incertezza nell'indicazione della causa petendi con riferimento all'accertamento della simulazione richiesto dagli attori in primo grado, avendo essi chiaramente fatto riferimento (cfr. l'atto di citazione, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado) alla simulazione del prezzo indicato nel contratto di compravendita del 15.7.2005, pari ad euro 2.170.000,00, deducendo che il contratto fosse chiaramente simulato al fine di aggirare la normativa sulla prelazione agraria, essendo il prezzo della vendita del fondo in questione pari, invece, ad euro 509.780,00 (cfr. terza pagina dell'atto di citazione), e chiedendo espressamente (cfr. punto “a” delle conclusioni dell'atto di citazione) che fossero accertate non solo l'esistenza e delle condizioni di legge per la prelazione agraria e la violazione delle norme relative, ma anche “la simulazione della compravendita di cui è parola rispetto al prezzo indicato” (dunque, evidentemente, la simulazione relativa con riferimento a tale profilo).
E il Tribunale di Napoli, per l'appunto, con la sentenza n.1790/2022 impugnata in questa sede, ha dichiarato, innanzitutto, nell'accogliere la domanda attorea, la simulazione della compravendita del 15.7.2005 “rispetto al prezzo indicato nell'atto di cessione”.
Del resto, non appare superfluo precisare – anche se tale profilo non è stato oggetto di specifico motivo di gravame – che, in tema di prelazione agraria, è comunque ammissibile la domanda di simulazione (relativa) del contratto di compravendita da parte del retraente che sostenga che il prezzo indicato nel contratto sia superiore a quello effettivamente pagato dal compratore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/02/1995, n. 1374; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. III, 24/09/2015, n. 18893; Sez. III, 08/05/2014, n. 9968; Sez. III, 16/06/2005, n. 12961).
**** pagina 9 di 16 Risulta fondato, invece, come detto, il terzo motivo di gravame.
Ha errato, infatti, il Tribunale di Napoli nella parte in cui ha accolto l'originaria domanda di per PA4 la limitata superficie di 2.158,43 mq (riconosciuta di destinazione agricola), nonostante i suoi eredi - subentrati in corso di causa – (n. nel 1962) ed , costituitisi in giudizio, avessero dedotto – dopo il CP_15 CP_9 deposito delle note di cui all'art. 190 c.p.c.- e, precisamente, con nota depositata in data 8.5.2019 - di aver trovato un accordo transattivo con i convenuti (gli appellanti) in ordine alle liti pendenti, producendolo in giudizio e dichiarando di voler rinunciare agli atti del giudizio (come si desume dal fascicolo di ufficio, in parte telematico, di primo grado).
Ciò è stato confermato dalla difesa dei detti appellati ( , n. nel 1962, ed ), anche in CP_15 CP_9 questo grado di giudizio (con la comparsa di costituzione depositata il 25.10.2022).
Ragion per cui, in ordine alla originaria domanda di riscatto proposta da (e proseguita dai suoi PA4 eredi), il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, anziché accoglierla (per la superficie, si ribadisce, di mq. 2.158,43).
Il che comporta che la sentenza impugnata vada riformata sul punto.
Va detto, invero, al riguardo, che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309).
E la transazione determina il venir meno dell'interesse delle dette parti alla pronuncia giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 29/02/2024, n. 5408; Sez. V, 30/01/2018, n. 2235; Sez. II, 03/05/2017, n. 10728).
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussista più contestazione tra le parti (come nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi sia più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2019, n. 19845).
****
Risulta fondato, inoltre, come detto, il settimo motivo di gravame (con conseguente assorbimento dell'esame dei restanti motivi).
Il che comporta, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di riscatto formulata in primo grado dagli eredi di ( nato nel 1958; , alla quale è subentrato, in Persona_2 PA PA2 questo grado, di giudizio, l'erede , alla quale sono subentrati, in questo grado di CP_2 Persona_1 giudizio, gli eredi , e;
, alla quale sono subentrati, in Controparte_6 CP_7 CP_8 PA1 questo grado di giudizio, gli eredi , e ). PA6 Controparte_4 Controparte_5
pagina 10 di 16 Al riguardo la Corte osserva quanto segue.
Gli attori, all'esito dell'espletamento della ctu – da cui era emerso che il fondo “Viticella” di cui alla particella 36 del fg. 14 non rientrava in un'unica zona di destinazione urbanistica (secondo il Piano Regolatore vigente e come dimostrato anche dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Quarto) e che, anche a seguito di numerosi frazionamenti, dell'intero fondo in esame solo l'area compresa nella p.lla 613 risultava a destinazione agricola (cfr. pag. 72 e ss. della relazione peritale, contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio acquisito agli atti)- avevano limitato la propria domanda, con la comparsa conclusionale depositata il 20.12.2018
(esaminabile dal fascicolo di ufficio, in parte telematico, di primo grado), soltanto a quella parte del fondo a destinazione agricola.
Ma con l'atto di citazione (esaminabile, si ribadisce, dal fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti) gli attori avevano espressamente esercitato il retratto agrario per l'intero fondo “Viticella” senza specificare, tuttavia, neanche in via subordinata, che tale retratto dovesse intendersi ai (soli) fondi che fossero stati accertati come passibili di riscatto e, dunque, in particolare - per ciò che rileva in questa sede- solo per la parte a destinazione effettivamente agricola (non essendo consentito il diritto di ricatto per i fondi aventi diverse destinazioni).
Tanto è vero che avevano espressamente dichiarato di offrire il prezzo di euro 509.780,00, cioè il prezzo di tutto il fondo in questione (notevolmente superiore a quello riconosciuto dal ctu per la parte a destinazione agricola), come indicato nell'atto di compravendita del 15.7.2005, sebbene “ai soli fini fiscali” (rispetto al prezzo di euro
2.170.000,00, indicato per l'acquisto di tutti i fondi, anche diversi da quello oggetto di retratto, unitariamente venduti;
cfr. tale atto, di cui al doc. n.15 ridepositato in questo grado dagli appellanti).
In sostanza gli attori, nell'esercitare il riscatto, non avevano limitato lo stesso (neanche in via subordinata) alla parte del fondo a vocazione agricola, essendo ciò avvenuto solo con la comparsa conclusionale.
Al riguardo va osservato che è vero, in generale, che, in tema di prelazione agraria, quando sia alienato un fondo destinato solo in parte a scopi agricoli, il coltivatore diretto può esercitare il suo diritto di prelazione o di riscatto con riferimento alla sola parte del fondo che abbia tale destinazione (posto che il carattere eccezionale delle norme impedisce un'interpretazione estensiva del concetto di fondo rustico, ex art. 8, comma 2, della l. n.
590 del 1965, tale da comportare l'applicazione della relativa disciplina a quelle parti del terreno che abbiano destinazione edilizia, industriale o turistica, e fermo restando il potere del proprietario di esigere che la prelazione e il riscatto si estendano all'intero fondo, ove le parti rimanenti divenissero, all'esito, relitti inutilizzabili;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/10/2023, n. 27986; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/09/2018, n. 22260).
In altri termini, in tema di prelazione agraria, ove il fondo rustico in vendita sia in parte destinato ad utilizzazione edilizia e in parte a fini agricoli, è ammissibile il riscatto da parte del colono/coltivatore insediato per la porzione che abbia conservato la destinazione agricola (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/03/2006, n. 4797; ass. civ., Sez. III,
10/11/2006, n. 24150), potendo la domanda di riscatto essere limitata, per il fondo avente destinazione in parte pagina 11 di 16 agricola ed in parte urbanistica, alla sola porzione a vocazione agricola (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/09/2016, n.
18778).
Ma è altrettanto vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (la cui impostazione è stata richiamata nell'atto di appello), in materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali.
Siffatta possibilità è a "a fortiori" preclusa, stante il principio posto dall'art. 112 c.p.c., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga (ma questo, si ribadisce, non è avvenuto nel caso di specie) che questa abbia non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contenga anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente passibili di riscatto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/08/2023, n. 25285; Sez. III,
28/07/2015, n. 15865; Sez. III, 02/08/2013, n. 18500; Sez. III, 23/08/2011, n. 17495; Sez. III, 25/07/2008, n.
20428; Sez. III, 22/01/2004, n. 1103).
In altri termini, il retratto agrario previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, costituisce esercizio del diritto potestativo di subentrare nella qualità di acquirente del fondo con effetti ex tunc, mediante una dichiarazione unilaterale ricettizia rivolta al retrattato;
ed è palese che la nozione di emendatio libelli, propria del processo, non sia trasferibile alle dichiarazioni negoziali.
Quindi la dichiarazione di riscatto, in quanto esercizio di un diritto potestativo con effetti immediati, produce la sostituzione del riscattante nella medesima posizione dell'acquirente originario con effetti ex tunc.
Al momento in cui la volontà del riscattante viene portata a conoscenza del riscattato il negozio si perfeziona, operandosi una modificazione soggettiva del negozio con perdita del dominio da parte del riscattato e coerente acquisto in capo al riscattante.
E' evidente, pertanto, che il riscattato non può – in un secondo momento – modificare il contenuto dell'originaria dichiarazione, atteso che tale immutazione integra, in pratica, nuova dichiarazione di riscatto, inammissibile se resa oltre i termini tassativi indicati dalla L. 24 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 5 (cfr. Cass. civ., Sez. III,
31/01/2008, n. 2402 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
In sostanza, corollario di tale prospettiva, basata sull'assoluta tipicità della fattispecie regolata dalla L. 26 maggio
1965, n. 590, art. 8, è, sul piano dei diritti e delle facoltà processuali delle parti, l'inapplicabilità della disciplina relativa alla precisazione e alla modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., posto che, una volta proposto l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto non è più soggetto a variazioni di sorta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 02/08/2013, n. 18500 cit.). pagina 12 di 16 Né risulta in contrasto con tale impostazione la pronuncia n. 18778/2016 sopra citata, con cui la Suprema Corte ha sostenuto che, in tema di prelazione e riscatto agrari, non integri inosservanza del divieto di “nova” in appello – né, da parte del giudice, violazione dell'art. 112 c.p.c. – la scelta del retraente, che, in relazione a due distinti atti di compravendita di altrettanti terreni, dopo aver formulato due diverse e graduate domande, di esercizio del diritto per il prezzo riferibile alle sole porzioni degli stessi che fossero risultati a vocazione agricola all'esito di ctu (in via principale), ovvero per l'intero prezzo corrisposto per il loro trasferimento (in via subordinata), opti per la prima opzione, atteso che, per il fondo avente destinazione in parte agricola ed in parte urbanistica, la domanda di retratto può essere limitata alla sola porzione a vocazione agricola (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/09/2016, n. 18778 cit.).
A differenza del caso sottoposto al vaglio di questa Corte, infatti, in quello esaminato nella detta pronuncia dalla
Corte di Cassazione (e come si legge nella relativa motivazione) la parte attrice aveva formulato, fin dal giudizio di primo grado, due distinte e graduate conclusioni: in via principale aveva esercitato il riscatto limitatamente alla porzione agricola di due fondi rustici, dando la disponibilità a versare il prezzo rispettivamente fissato dal notaio negli atti di compravendita in relazione alle aree agricole così come individuate negli atti traslativi o come meglio individuate in corso di giudizio;
e, in via subordinata, aveva esercitato il riscatto dando la propria disponibilità a versare l'intero prezzo previsto per la compravendita dei due terreni.
Ragion per cui, per quanto detto sino ad ora, la limitazione dell'esercizio del riscatto operata dagli attori, in primo grado, con la comparsa conclusionale, alla parte del fondo a destinazione agricola, non può essere considerata, ad avviso della Corte, come una rinuncia (parziale) alla domanda originaria (rinuncia possibile, in generale, anche se effettuata, per l'appunto, in conclusionale;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/04/2025, n. 8912; Sez. II, 15/04/2014,
n. 8737; Sez. III, 25/08/1997, n. 7977), bensì come una inammissibile variazione, nel corso del giudizio, relativa all'estensione dell'intero fondo su cui gli stessi avevano originariamente esercitato il retratto agrario.
****
E non è superfluo precisare che la riforma della sentenza di primo grado produce effetti, ai sensi dell'art. 336
c.p.c., attesa l'inscindibilità della sua posizione rispetto a quella degli altri convenuti (gli appellanti), anche nei confronti dell'altra parte acquirente (pro indiviso) del fondo in questione, ossia del PA0 rimasto contumace in appello, trattandosi di litisconsorte necessario.
Ed invero, nell'ipotesi di esercizio dell'azione di riscatto di fondo rustico, qualora più siano gli acquirenti del fondo, ricorre una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti, poichè l'accoglimento della domanda comporta la sostituzione di chi abbia esercitato il riscatto nella proprietà del fondo riscattato e, quindi, nell'unico diritto dominicale degli acquirenti, onde la pronunzia emessa nei soli confronti di taluni di essi sarebbe inidonea a produrre l'effetto sostitutivo che le è proprio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/04/2011, n. 8989).
**** pagina 13 di 16 La riforma della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
Ciò premesso, con riferimento al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e gli appellati (eredi di CP_14
) (n. nel 1962) e , risulta giustificata, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., la
[...] PA Controparte_9 compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, attesa la sopravvenuta transazione conclusa da tali parti (e la conseguente cessazione della materia del contendere).
Quanto, invece, al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e gli altri appellati (eredi di , Persona_2 ossia nato nel 1958; , alla quale è subentrato, in questo grado, di giudizio, l'erede PA PA2
, alla quale sono subentrati, in questo grado di giudizio, gli eredi , CP_2 Persona_1 Controparte_6
[... e;
, alla quale sono subentrati, in questo grado di giudizio, gli eredi CP_7 CP_8 PA1
, e ), le spese del doppio grado vanno regolate PA6 Controparte_4 Controparte_5 in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., con conseguente condanna dei detti appellati al
[... pagamento di tali spese, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in favore della e di Parte_1
. Parte_2
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado,
e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
Sempre in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. le spese della ctu espletata in primo grado dal dott. agr.
(spese da regolare comunque, in questa sede, nei rapporti tra le parti, in conseguenza della PA7
pagina 14 di 16 riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) – come liquidate dal
Tribunale di Napoli con decreto del 31.12.2024 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) - vanno poste definitivamente e interamente a carico degli appellati soccombenti (ossia di , nato nel PA
1958; , , , CP_2 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 PA6 CP_4
e ).
[...] Controparte_5
****
Come richiesto, infine, dagli appellanti, va ordinata, ai sensi dell'art. 2668 c.c., in conseguenza del rigetto della domanda attorea, la cancellazione della trascrizione (di cui all'allegato n. 4 del fascicolo di primo grado degli appellanti) della domanda giudiziale (del 20.7.2006; n. pres. 249 del 20.9.2006; reg. gen. n. 67985; reg. part.
n.34266).
Tale cancellazione va ordinata, infatti, in caso di rigetto della domanda, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 22/08/2017, n. 20269; Sez. II, 21/02/2014, n. 4211).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2482/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla e da avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1790/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.2.2022 e, per l'effetto, in riforma di tale sentenza:
a) Rigetta la domanda formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590/1965, da CP_11
, , (n. nel 1958) e (quali eredi di ).
[...] Persona_1 PA PA2 Persona_2
b) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590/1965, da (e proseguita dai suoi eredi , n. nel 1962, e PA4 PA CP_9
).
[...]
2. Dichiara tenuti e condanna (n. nel 1958), , PA Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , e al pagamento, in
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 solido tra loro, e in favore della (in persona del legale rappresentante p.t.) e di Parte_1 Parte_2
, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 7.051,5 (a titolo di
[...] compensi) per il primo grado ed in euro 8.324,00 (di cui euro 1.165,5 per esborsi ed euro 7.158,5 per compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra la Parte_1 Parte_2
, (n. nel 1962) e (gli ultimi due quali eredi di ).
[...] PA Controparte_9 PA4
pagina 15 di 16 4. Pone definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado dal dott. agr. interamente PA7
a carico, in solido tra loro, di (nato nel 1958), , PA CP_2 Controparte_6 CP_7
, , e .
[...] CP_8 PA6 Controparte_4 Controparte_5
5. Ordina all'Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli 2, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 20.7.2006 (n. pres. 249 del 20.9.2006; reg. gen. n. 67985; reg. part. n.34266).
Napoli, 15.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2482 dell'anno 2022, vertente tra
in persona del suo amministratore p.t. (p. iva ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Travaglino.
[...] C.F._1
- APPELLANTI -
e
(c.f. ), (c.f.: ), PA C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._4 Controparte_4 C.F._5 [...]
(c.f. ), rappresentati dall'avv. Giovanni Marino. Controparte_5 C.F._6
- APPELLATI -
e
(c.f. , (c.f. ) e Controparte_6 C.F._7 Controparte_7 C.F._8 [...]
(c.f. ), quali eredi di , rappresentati e difeso dall'avv. CP_8 C.F._9 Persona_1
Vincenzo Marino.
- APPELLATI -
(c.f. ) e (c.f. ), PA C.F._10 Controparte_9 C.F._11 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Cianniello.
pagina 1 di 16 - APPELLATI-
PA0
- APPELLATO - contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1790/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.2.2022
e notificata il 20.5.2022, in tema di prelazione agraria”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
14.3.2025 dalla difesa di , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e il 17.3.2025 dalla difesa di , e , dalla difesa PA Controparte_6 Controparte_7 CP_8 della e di , nonché dalla difesa di e . Parte_1 Parte_2 PA Controparte_9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1 Parte_2 [...]
, (n. il 9.7.1958), nonché (in proprio e nella qualità CP_11 PA PA2 Persona_1 di eredi di ), nonché (n. il 24.8.1962), (gli ultimi due quali eredi di Persona_2 PA Controparte_9
) e il proponendo appello avverso la sentenza n. 1790/2022 emessa Persona_3 PA0 dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.2.2022 e notificata il 20.5.2022, con cui è stato così statuito: “1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la simulazione della compravendita rogato dal notaio il 15 luglio 2005, CP_13 rispetto al prezzo indicato nell'atto di cessione;
2) Dichiara la violazione del diritto di prelazione in capo agli attore
e, stante la volontà di esercitare i diritto di riscatto del fondo de quo, da parte degli aventi diritto alla prelazione, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965 n°590, dei Sig.ri , , e PA2 CP_11 CP_1
per la superficie ricadente in Zona agricola di mq 6.131,57 da loro posseduta, stabilisce il Persona_1 prezzo di riscatto da corrispondere, come determinato dal CTU, in €.122.631,40; il sig. , per la Persona_3 superficie ricadente in Zona Agricola di mq 2.158,43 da lui posseduta, il prezzo di riscatto da corrispondere, risulta di €. 43.168,6 come stabilito dal CTU. Dichiara, per l'effetto, prodotto in capo agli attori, l'effetto acquisitivo del fondo e delle pertinenze e servitù meglio descritte ed identificate nell'atto introduttivo del giudizio e nella relazione di CTU, che si abbia qui per richiamata e trascritta, nella parte che riporta i frazionamenti eseguiti sulla ex particella 36, come risultanti anche nell'attuale identificazione catastale;
3) Autorizza la trascrizione della sentenza con esonero del Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità. 5) Pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido, il pagamento delle spese di CTU come da separato decreto di liquidazione. 6) Condanna
i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in complessivi €.7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di iscrizione a ruolo per €.348,00.”.
**** pagina 2 di 16 Con tale sentenza, in particolare, sono state accolte le seguenti domande formulate, in primo grado, dagli attori e , , , nato nel 1958, e , gli Persona_3 CP_1 CP_11 Persona_1 PA PA2 ultimi quattro quali eredi di ) nei confronti di convenuti (la la Persona_2 Parte_1 CP_10
Pa
poi fallita nel corso del giudizio, e ): “a) previo accertamento della esistenza delle condizioni
[...] Parte_2 di legge, dichiarare la violazione delle norme sulla prelazione ed accertare la simulazione della compravendita di cui è parola rispetto al prezzo indicato b) E per l'effetto, attesa la volontà di esercitare da parte degli aventi diritto la prelazione ai sensi dell'art.8 della legge 26 maggio 1965 n.590 il diritto di riscatto, così come già esercitato, del fondo così come meglio identificato sub 1 e sub 3 che precede, accertare, accertare il prezzo del riscatto e dichiarare prodotto, in capo agli attuali attori, l'effetto acquisitivo del fondo e delle pertinenze meglio descritte ed identificate nella premessa del presente atto. C) Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”.
In sintesi gli attori avevano dedotto, a fondamento delle domande proposte:
a) di essere coloni e coltivatori diretti di un fondo rustico in agro di Quarto (NA), alla via Viticella, in catasto al fg.
14, p.lla 66; b) che, con contratto di compravendita del 15.7.2005, i comproprietari (i signori avevano Per_4 alienato il detto fondo, in uno con altra e distinta proprietà, ai convenuti, per il prezzo complessivo di €
2.170.000,00, aggirando la normativa sulla prelazione agraria, dal momento che i fondi venduti erano stati identificati come un unico coacervo di beni, sebbene avessero una diversa allocazione ed una distinta divisione in particelle che identificavano precisamente le porzioni di terreno da essi attori coltivate;
che con tale atto, peraltro simulato rispetto al prezzo (complessivo) indicato, era stato impedito l'esercizio del diritto di prelazione agraria di cui all'art. 8 della legge n.590/1965; di avere intenzione, pertanto, di esercitare il diritto di riscatto del fondo ubicato in agro di Quarto (NA), alla via Viticella, in catasto al fg. 14, p.lla 66, al prezzo di euro 509.780,00 (peraltro indicato nell'atto di compravendita con riferimento specifico a tale fondo).
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La e hanno censurato la sentenza n. 1790/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2 di Napoli sulla base dei seguenti dieci motivi.
1) OMESSA MOTIVAZIONE DEL RIGETTO IMPLICITO DELLE ECCEZIONI DI NULLITÀ DELLA DOMANDA PER INCERTEZZA NELL'INDICAZIONE
DEI BENI OGGETTO DI RISCATTO.
Con il primo motivo hanno sostenuto che il primo giudice avesse omesso di motivare in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della domanda per incertezza nell'indicazione del bene e/o dei beni oggetto della domanda di riscatto, da essi sollevata per avere gli attori, con la citazione introduttiva, dedotto di condurre in fitto il fondo identificato in catasto con la particella n. 66 (trascrivendo in tali termini l'atto di citazione) anziché con la particella 36.
pagina 3 di 16 E, sul punto, hanno sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente provveduto ad integrare i quesiti sottoposti al ctu mediante la precisazione che il fondo per cui è causa dovesse ritenersi quello identificato al foglio 14, p.lla
36 (anziché 66).
2) CONTRADDITTORIETÀ E NULLITÀ DELLA DOMANDA DI SIMULAZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA IN PRETESA VIOLAZIONE DELLA
PRELAZIONE AGRARIA E CONSEGUENTE CONTRADDITTORIETÀ TRA IL CAPO 1 DELLA SENTENZA E LA SUA MOTIVAZIONE (PAG. 21) –
ULTRAPETITA - DIFETTO DI PROVA
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato che il primo giudice non avesse motivato neanche in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della domanda per incertezza nell'indicazione della causa petendi, da essi sollevata, per non avere gli attori chiarito se la domanda di simulazione da essi proposta fosse riferita alla simulazione assoluta o relativa della compravendita del 15.7.2005, e se avesse riguardato il prezzo (siccome inferiore a quello dichiarato) o le consistenze immobiliari (in quanto superiori a quelle effettivamente trasferite).
3) OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA DI GENNARO E ASSUNTA SIMIOLI.
La e hanno criticato la sentenza n. 1790/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2 di Napoli anche nella parte in cui è stata accolta l'originaria domanda di per la limitata superficie PA4 di 2.158,43 mq (riconosciuta di destinazione agricola), nonostante i suoi eredi - subentrati in corso di causa –
ed , costituitisi in giudizio, avessero dedotto di aver trovato un accordo transattivo con i CP_15 CP_9 convenuti (gli appellanti), producendolo in giudizio e rinunciando alla domanda di riscatto proposta dal loro dante causa.
Ad avviso degli appellanti, pertanto, l'abbandono di tale domanda avrebbe dovuto condurre ad una declaratoria di cessata materia del contendere con riferimento al rapporto processuale instaurato dai loro confronti da CP_14
e proseguito dagli eredi di quest'ultimo.
[...]
4) DIFETTO DI PROVA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER LA DOMANDA DI RISCATTO IN CAPO A PASQUALE SIMIOLI.
Ad avviso degli appellanti, inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti per effettuare il riscatto, ai sensi dell'art. 8 della legge 590/1965, con riferimento alla persona di , essendosi la Persona_2 violazione della prelazione agraria verificata prima della morte di quest'ultimo, avvenuta il 26 febbraio 2006
(essendo l'atto di compravendita del 15.7.2005), ed avendo agìto, sua moglie ed i figli, iure hereditatis.
E, in assenza di prova circa le condizioni legittimanti il riscatto in capo a , il Tribunale di Napoli Persona_2 avrebbe dovuto rigettare, ad avviso degli appellanti, la domanda proposta dai suoi eredi, posto che anche la consulenza tecnica d'ufficio aveva fatto riferimento alla mancata alienazione di altri terreni rustici nel biennio
(nonchè alla capacità lavorativa) con riferimento ai singoli eredi di , ma non anche a quest'ultimo. Persona_2
5) IN VIA GRADATA RISPETTO AL QUARTO MOTIVO: DIFETTO DI PROVA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORI DIRETTI PER LA DOMANDA DI RISCATTO IN
CAPO AGLI EREDI DI PASQUALE SIMIOLI.
Secondo la e , inoltre, anche a prescindere da quanto dedotto nel Parte_1 Parte_2 precedente motivo, in ogni caso la moglie e i figli di avrebbero dovuto comunque dimostrare, per Persona_2
pagina 4 di 16 succedere nella posizione di coloni, a mente dell'art.49 della legge 203 del 1982, di essere coltivatori diretti dei fondi in questione.
E hanno sostenuto che anche tale prova fosse, tuttavia, mancata del tutto, avendo le controparti soltanto affermato (ma non dimostrato) tale circostanza, non potendo tale carenza probatoria essere colmata dalla ctu, atteso che il consulente di ufficio avrebbe potuto “fotografare” il momento in cui aveva avuto accesso al fondo (che poteva in quell'istante anche essere arato e coltivato), ma non avrebbe potuto verificare la concreta attività quotidiana del coltivatore diretto.
6) SEMPRE IN VIA GRADATA RISPETTO AL QUARTO MOTIVO: DIFETTO DI PROVA DELLA MANCANZA DI VENDITE NEL BIENNIO ANTERIORE ALLA
DOMANDA DI RISCATTO IN CAPO AGLI EREDI DI PASQUALE SIMIOLI – CTU ESPLORATIVA.
Con il sesto motivo la e hanno criticato la sentenza impugnata anche Parte_1 Parte_2 nella parte in cui ha ritenuto dimostrata l'ulteriore condizione (per il valido esercizio del diritto di riscatto agrario) della inesistenza di vendite di altri terreni rustici da parte dei retraenti nel biennio anteriore alla compravendita tra i
(i venditori) ed essi appellanti sulla base di documenti (le visure presso la Conservatoria dei RR.II.) Per_4 acquisiti dal ctu, nonostante fosse onere degli attori il relativo deposito.
7) TARDIVITÀ DELL'INTRODUZIONE DELLA DOMANDA GRADATA DI RISCATTO PARZIALE DELLE PARTI DEI FONDI RIMASTI AGRICOLI.
Con il settimo motivo gli appellanti hanno sostenuto che la domanda originaria di riscatto fosse stata rivolta comunque, indistintamente, sia alla parte del fondo con destinazione edificabile che alla parte con destinazione agricola, e che gli attori non avessero mai formulato la domanda subordinata in relazione a quelle parti di fondo a destinazione agricola, salvo che in comparsa conclusionale, ragion per cui il Tribunale non avrebbe potuto accogliere tale domanda, in quanto proposta tardivamente.
E ha citato, al riguardo, l'impostazione giurisprudenziale secondo cui, in materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, questo non sarebbe più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria mutatio libelli, ma anche la mera "emendatio", poiché tali nozioni, proprie del processo, non sarebbero trasferibili alle dichiarazioni negoziali.
Siffatta possibilità sarebbe a fortiori preclusa, secondo tale impostazione, stante il principio posto dall'art. 112 cod. proc. civ., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa abbia non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contenga anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente.
8) OMESSA MOTIVAZIONE SUL RIGETTO IMPLICITO DELL'ECCEZIONE DI DECADENZA DEL DIRITTO DI ESERCITARE LA PRELAZIONE;
NULLITÀ DELLA SENTENZA;
FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE; VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 590/1965.
pagina 5 di 16 Con l'ottavo motivo la e hanno sostenuto che il Tribunale avesse Parte_1 Parte_2 erroneamente accolto la domanda attorea di riscatto, omettendo di considerare che le controparti fossero decadute dalla possibilità di esercitare la prelazione dopo la denuntiatio del preliminare.
In particolare hanno dedotto che il contratto preliminare di compravendita, intervenuto tra essi esponenti ed i
(originari danti causa), cui aveva fatto seguito il definitivo (del 15/7/2005), era stato notificato agli attori, Per_4 con raccomandate del 30.10.2004, proprio al fine di consentire loro di esercitare il diritto di prelazione e che gli attori, ciò nonostante, non avessero esercitato la prelazione entro il termine di legge di 30 giorni dalla citata denuntiatio.
9) IN VIA DEL TUTTO GRADATA: NECESSITÀ DI ESCLUDERE DALLA PRELAZIONE AGRARIA LA PARTE DEL TERRENO AGRICOLO NECESSARIA
ALLA VIABILITÀ AL SERVIZIO DEI FONDI DESTINATI ALL'EDIFICAZIONE E VERIFICA DELL'AUTONOMIA COLTURALE.
In via subordinata gli appellanti hanno comunque sostenuto che il Tribunale, nell'accogliere la domanda di riscatto per la parte agricola del terreno, non avesse verificato che, come desumibile anche dalla ctu, una quota di tale parte dovesse necessariamente essere asservita alle necessità di viabilità del fondo (la parte inferiore ovvero quella più distante dalla strada comunale Viticella) a destinazione edilizia.
10) VIOLAZIONE DI LEGGE;
ART. 8 L. N. 590 DEL 1965; ERRATA EDIZIONE DELLA FORMULA DICHIARATIVA DEL TRASFERIMENTO;
OMESSA
PRECISIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREZZO.
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il primo giudice, nel riconoscere il fondamento della domanda di riscatto formulata dagli attori, avesse erroneamente dichiarato prodotto, in capo a questi ultimi,
“l'effetto acquisitivo del fondo”, senza subordinare il trasferimento dei fondi al materiale versamento delle somme dovute per il perfezionamento del riscatto, nonostante tale versamento si ponesse come condizione sospensiva del riscatto.
E, alla luce di quanto suesposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, voglia l'adita Ecc.ma Corte così provvedere: 1-) rigettare la domanda attorea perché nulla, improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque dichiarare cessata la materia del contendere per quanto dedotto con il secondo motivo di impugnazione;
2) in via del tutto subordinata e dopo apposita ctu, rideterminare la porzione di fondo soggetta a prelazione agraria sulla scorta dell'accoglimento del terzo e del nono motivo;
3-) accogliere tutte le domande, richieste ed eccezioni avanzate dagli esponenti nel corso del giudizio;
4-) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva;
5-) emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni e consequenziali;
6) il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre cassa ed iva.”.
Iscritta la causa al numero 2482/2022 del Ruolo Generale, ed acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado (il 14.7.2022, come da annotazione telematica della cancelleria), si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 19.10.2022, (n. nel 1958), PA dichiarando preliminarmente l'avvenuto decesso di , di e di Persona_1 PA1 PA2
pagina 6 di 16 (attrici in primo grado e rappresentate dal medesimo difensore di , n. nel 1958) e chiedendo, di PA conseguenza, l'interruzione del giudizio.
Ha contestato, poi, nel merito, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello adita rigettare il gravame proposto dagli odierni appellanti in quanto, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio previa conferma integrale della sentenza impugnata.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 25.10.2022, (n. nel 1962 e PA CP_9
), aderendo sostanzialmente al terzo motivo di gravame e sostenendo, sul punto, che il Tribunale di Napoli
[...] avesse erroneamente accolto l'originaria domanda di per la limitata superficie di 2.158,43 mq PA4
(riconosciuta di destinazione agricola) – anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere, sul punto- nonostante essi (subentrati quali suoi eredi in corso di causa), avessero dedotto di aver trovato un accordo transattivo con gli appellanti, producendolo in giudizio, con il quale avevano rinunciato alla domanda di riscatto proposta dal loro dante causa.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) rigettare la domanda attorea perché nulla, improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque dichiarare cessata la materia del contendere;
ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva;
2) emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni e consequenziali;
3) il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre cassa ed iva.”.
Non si è costituito in giudizio il nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello PA0 effettuata, via PEC (l'1.6.2022), nei suoi confronti.
Con ordinanza del 25.10.2022 è stato dichiarato interrotto il giudizio (avendo l'avv. Giovanni Marino, difensore di e difensore in primo grado anche di , e – PA Persona_1 PA1 PA2 non costituitesi nel presente grado – dichiarato, si ribadisce, il decesso di queste ultime), poi riassunto dalla
[...]
e da con ricorso del 13.12.2022. Parte_1 Parte_2
Neanche a seguito della riassunzione del giudizio si è costituito il (pur essendo il PA0 detto ricorso stato notificato via Pec il 19.12.2022, unitamente al decreto di comparizione del 14.12.2022, come documentato dagli appellanti il 18.1.2023).
Con comparsa depositata il 18.5.2023 si sono costituiti in giudizio , e Controparte_6 Controparte_7 [...]
, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva quali rinuncianti all'eredità di CP_8
. PA2
Quali eredi di hanno dichiarato di associarsi a quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di Persona_1 costituzione in giudizio già depositata in atti da (n. nel 1958), nonché alle conclusioni richiamate PA nella predetta comparsa. pagina 7 di 16 Con comparsa depositata il 22.5.2023 si sono costituiti in giudizio , CP_2 Controparte_3
e , dichiarando di associarsi a quanto dedotto ed eccepito nella Controparte_4 Controparte_5 comparsa di costituzione in giudizio già depositata da (n. nel 1958), nonché alle conclusioni PA richiamate nella predetta comparsa.
Con ordinanza del 24.5.2023 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 14.5.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato il 19.2.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
18.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 14.3.2025 dalla difesa di , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e e il 17.3.2025 dalla difesa di , Controparte_5 PA Controparte_6 CP_7
, dalla difesa della e di , nonché dalla difesa di
[...] CP_8 Parte_1 Parte_2
e ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data PA Controparte_9
18.3.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla e da avverso la sentenza n. 1790/2022 Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale di Napoli merita accoglimento.
Risultano fondati, infatti, il terzo e il settimo motivo di gravame.
Il che comporta l'assorbimento, per ragioni di ordine logico e giuridico, dell'esame degli ulteriori motivi di gravame, fatta eccezione per i primi due, da scrutinare comunque in quanto relativi alla questione preliminare dell'eventuale nullità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
****
Il primo e il secondo motivo risultano infondati.
Ed infatti la circostanza che, nell'ambito dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori avessero dedotto – a fondamento della domanda di riscatto agrario- di condurre il fondo di ampia consistenza, identificato in catasto con la particella n. 66 (trascrivendo in tali termini l'atto di citazione), anziché con la particella
36, non ha comportato, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, alcuna nullità di tale domanda per genericità della stessa.
Si è trattato, invero, di un mero errore materiale, facilmente percepibile dalle controparti, non essendovi incertezza assoluta del petitum, se è vero che i convenuti avevano potuto esercitare ampiamente il proprio diritto di difesa, essendo, peraltro, la particella corretta (la n.36 del fg. 14; fondo “Viticella”), esattamente riportata nell'atto di compravendita del 15.7.2005 per cui è causa, richiamato espressamente in citazione e versato in atti. pagina 8 di 16 Ragion per cui il primo giudice aveva correttamente precisato al ctu, in corso di causa, con provvedimento del
12.11.2012 (contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado), di espletare l'incarico peritale con riferimento al fondo riportato in catasto, per l'appunto, al fg. 14, p.lla 36.
La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula, invero, una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/01/2015, n. 1681; Sez. I, 23/07/2014, n.
16722).
E tale nullità non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/06/2021, n. 18011).
****
Parimenti infondato, si ribadisce, è anche il secondo motivo di gravame.
Ed infatti non è riscontrabile la lamentata nullità della domanda per incertezza nell'indicazione della causa petendi con riferimento all'accertamento della simulazione richiesto dagli attori in primo grado, avendo essi chiaramente fatto riferimento (cfr. l'atto di citazione, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado) alla simulazione del prezzo indicato nel contratto di compravendita del 15.7.2005, pari ad euro 2.170.000,00, deducendo che il contratto fosse chiaramente simulato al fine di aggirare la normativa sulla prelazione agraria, essendo il prezzo della vendita del fondo in questione pari, invece, ad euro 509.780,00 (cfr. terza pagina dell'atto di citazione), e chiedendo espressamente (cfr. punto “a” delle conclusioni dell'atto di citazione) che fossero accertate non solo l'esistenza e delle condizioni di legge per la prelazione agraria e la violazione delle norme relative, ma anche “la simulazione della compravendita di cui è parola rispetto al prezzo indicato” (dunque, evidentemente, la simulazione relativa con riferimento a tale profilo).
E il Tribunale di Napoli, per l'appunto, con la sentenza n.1790/2022 impugnata in questa sede, ha dichiarato, innanzitutto, nell'accogliere la domanda attorea, la simulazione della compravendita del 15.7.2005 “rispetto al prezzo indicato nell'atto di cessione”.
Del resto, non appare superfluo precisare – anche se tale profilo non è stato oggetto di specifico motivo di gravame – che, in tema di prelazione agraria, è comunque ammissibile la domanda di simulazione (relativa) del contratto di compravendita da parte del retraente che sostenga che il prezzo indicato nel contratto sia superiore a quello effettivamente pagato dal compratore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/02/1995, n. 1374; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. III, 24/09/2015, n. 18893; Sez. III, 08/05/2014, n. 9968; Sez. III, 16/06/2005, n. 12961).
**** pagina 9 di 16 Risulta fondato, invece, come detto, il terzo motivo di gravame.
Ha errato, infatti, il Tribunale di Napoli nella parte in cui ha accolto l'originaria domanda di per PA4 la limitata superficie di 2.158,43 mq (riconosciuta di destinazione agricola), nonostante i suoi eredi - subentrati in corso di causa – (n. nel 1962) ed , costituitisi in giudizio, avessero dedotto – dopo il CP_15 CP_9 deposito delle note di cui all'art. 190 c.p.c.- e, precisamente, con nota depositata in data 8.5.2019 - di aver trovato un accordo transattivo con i convenuti (gli appellanti) in ordine alle liti pendenti, producendolo in giudizio e dichiarando di voler rinunciare agli atti del giudizio (come si desume dal fascicolo di ufficio, in parte telematico, di primo grado).
Ciò è stato confermato dalla difesa dei detti appellati ( , n. nel 1962, ed ), anche in CP_15 CP_9 questo grado di giudizio (con la comparsa di costituzione depositata il 25.10.2022).
Ragion per cui, in ordine alla originaria domanda di riscatto proposta da (e proseguita dai suoi PA4 eredi), il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, anziché accoglierla (per la superficie, si ribadisce, di mq. 2.158,43).
Il che comporta che la sentenza impugnata vada riformata sul punto.
Va detto, invero, al riguardo, che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309).
E la transazione determina il venir meno dell'interesse delle dette parti alla pronuncia giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 29/02/2024, n. 5408; Sez. V, 30/01/2018, n. 2235; Sez. II, 03/05/2017, n. 10728).
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussista più contestazione tra le parti (come nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi sia più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2019, n. 19845).
****
Risulta fondato, inoltre, come detto, il settimo motivo di gravame (con conseguente assorbimento dell'esame dei restanti motivi).
Il che comporta, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di riscatto formulata in primo grado dagli eredi di ( nato nel 1958; , alla quale è subentrato, in Persona_2 PA PA2 questo grado, di giudizio, l'erede , alla quale sono subentrati, in questo grado di CP_2 Persona_1 giudizio, gli eredi , e;
, alla quale sono subentrati, in Controparte_6 CP_7 CP_8 PA1 questo grado di giudizio, gli eredi , e ). PA6 Controparte_4 Controparte_5
pagina 10 di 16 Al riguardo la Corte osserva quanto segue.
Gli attori, all'esito dell'espletamento della ctu – da cui era emerso che il fondo “Viticella” di cui alla particella 36 del fg. 14 non rientrava in un'unica zona di destinazione urbanistica (secondo il Piano Regolatore vigente e come dimostrato anche dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Quarto) e che, anche a seguito di numerosi frazionamenti, dell'intero fondo in esame solo l'area compresa nella p.lla 613 risultava a destinazione agricola (cfr. pag. 72 e ss. della relazione peritale, contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio acquisito agli atti)- avevano limitato la propria domanda, con la comparsa conclusionale depositata il 20.12.2018
(esaminabile dal fascicolo di ufficio, in parte telematico, di primo grado), soltanto a quella parte del fondo a destinazione agricola.
Ma con l'atto di citazione (esaminabile, si ribadisce, dal fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti) gli attori avevano espressamente esercitato il retratto agrario per l'intero fondo “Viticella” senza specificare, tuttavia, neanche in via subordinata, che tale retratto dovesse intendersi ai (soli) fondi che fossero stati accertati come passibili di riscatto e, dunque, in particolare - per ciò che rileva in questa sede- solo per la parte a destinazione effettivamente agricola (non essendo consentito il diritto di ricatto per i fondi aventi diverse destinazioni).
Tanto è vero che avevano espressamente dichiarato di offrire il prezzo di euro 509.780,00, cioè il prezzo di tutto il fondo in questione (notevolmente superiore a quello riconosciuto dal ctu per la parte a destinazione agricola), come indicato nell'atto di compravendita del 15.7.2005, sebbene “ai soli fini fiscali” (rispetto al prezzo di euro
2.170.000,00, indicato per l'acquisto di tutti i fondi, anche diversi da quello oggetto di retratto, unitariamente venduti;
cfr. tale atto, di cui al doc. n.15 ridepositato in questo grado dagli appellanti).
In sostanza gli attori, nell'esercitare il riscatto, non avevano limitato lo stesso (neanche in via subordinata) alla parte del fondo a vocazione agricola, essendo ciò avvenuto solo con la comparsa conclusionale.
Al riguardo va osservato che è vero, in generale, che, in tema di prelazione agraria, quando sia alienato un fondo destinato solo in parte a scopi agricoli, il coltivatore diretto può esercitare il suo diritto di prelazione o di riscatto con riferimento alla sola parte del fondo che abbia tale destinazione (posto che il carattere eccezionale delle norme impedisce un'interpretazione estensiva del concetto di fondo rustico, ex art. 8, comma 2, della l. n.
590 del 1965, tale da comportare l'applicazione della relativa disciplina a quelle parti del terreno che abbiano destinazione edilizia, industriale o turistica, e fermo restando il potere del proprietario di esigere che la prelazione e il riscatto si estendano all'intero fondo, ove le parti rimanenti divenissero, all'esito, relitti inutilizzabili;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/10/2023, n. 27986; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/09/2018, n. 22260).
In altri termini, in tema di prelazione agraria, ove il fondo rustico in vendita sia in parte destinato ad utilizzazione edilizia e in parte a fini agricoli, è ammissibile il riscatto da parte del colono/coltivatore insediato per la porzione che abbia conservato la destinazione agricola (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/03/2006, n. 4797; ass. civ., Sez. III,
10/11/2006, n. 24150), potendo la domanda di riscatto essere limitata, per il fondo avente destinazione in parte pagina 11 di 16 agricola ed in parte urbanistica, alla sola porzione a vocazione agricola (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/09/2016, n.
18778).
Ma è altrettanto vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (la cui impostazione è stata richiamata nell'atto di appello), in materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali.
Siffatta possibilità è a "a fortiori" preclusa, stante il principio posto dall'art. 112 c.p.c., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga (ma questo, si ribadisce, non è avvenuto nel caso di specie) che questa abbia non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contenga anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente passibili di riscatto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/08/2023, n. 25285; Sez. III,
28/07/2015, n. 15865; Sez. III, 02/08/2013, n. 18500; Sez. III, 23/08/2011, n. 17495; Sez. III, 25/07/2008, n.
20428; Sez. III, 22/01/2004, n. 1103).
In altri termini, il retratto agrario previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, costituisce esercizio del diritto potestativo di subentrare nella qualità di acquirente del fondo con effetti ex tunc, mediante una dichiarazione unilaterale ricettizia rivolta al retrattato;
ed è palese che la nozione di emendatio libelli, propria del processo, non sia trasferibile alle dichiarazioni negoziali.
Quindi la dichiarazione di riscatto, in quanto esercizio di un diritto potestativo con effetti immediati, produce la sostituzione del riscattante nella medesima posizione dell'acquirente originario con effetti ex tunc.
Al momento in cui la volontà del riscattante viene portata a conoscenza del riscattato il negozio si perfeziona, operandosi una modificazione soggettiva del negozio con perdita del dominio da parte del riscattato e coerente acquisto in capo al riscattante.
E' evidente, pertanto, che il riscattato non può – in un secondo momento – modificare il contenuto dell'originaria dichiarazione, atteso che tale immutazione integra, in pratica, nuova dichiarazione di riscatto, inammissibile se resa oltre i termini tassativi indicati dalla L. 24 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 5 (cfr. Cass. civ., Sez. III,
31/01/2008, n. 2402 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
In sostanza, corollario di tale prospettiva, basata sull'assoluta tipicità della fattispecie regolata dalla L. 26 maggio
1965, n. 590, art. 8, è, sul piano dei diritti e delle facoltà processuali delle parti, l'inapplicabilità della disciplina relativa alla precisazione e alla modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., posto che, una volta proposto l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto non è più soggetto a variazioni di sorta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 02/08/2013, n. 18500 cit.). pagina 12 di 16 Né risulta in contrasto con tale impostazione la pronuncia n. 18778/2016 sopra citata, con cui la Suprema Corte ha sostenuto che, in tema di prelazione e riscatto agrari, non integri inosservanza del divieto di “nova” in appello – né, da parte del giudice, violazione dell'art. 112 c.p.c. – la scelta del retraente, che, in relazione a due distinti atti di compravendita di altrettanti terreni, dopo aver formulato due diverse e graduate domande, di esercizio del diritto per il prezzo riferibile alle sole porzioni degli stessi che fossero risultati a vocazione agricola all'esito di ctu (in via principale), ovvero per l'intero prezzo corrisposto per il loro trasferimento (in via subordinata), opti per la prima opzione, atteso che, per il fondo avente destinazione in parte agricola ed in parte urbanistica, la domanda di retratto può essere limitata alla sola porzione a vocazione agricola (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/09/2016, n. 18778 cit.).
A differenza del caso sottoposto al vaglio di questa Corte, infatti, in quello esaminato nella detta pronuncia dalla
Corte di Cassazione (e come si legge nella relativa motivazione) la parte attrice aveva formulato, fin dal giudizio di primo grado, due distinte e graduate conclusioni: in via principale aveva esercitato il riscatto limitatamente alla porzione agricola di due fondi rustici, dando la disponibilità a versare il prezzo rispettivamente fissato dal notaio negli atti di compravendita in relazione alle aree agricole così come individuate negli atti traslativi o come meglio individuate in corso di giudizio;
e, in via subordinata, aveva esercitato il riscatto dando la propria disponibilità a versare l'intero prezzo previsto per la compravendita dei due terreni.
Ragion per cui, per quanto detto sino ad ora, la limitazione dell'esercizio del riscatto operata dagli attori, in primo grado, con la comparsa conclusionale, alla parte del fondo a destinazione agricola, non può essere considerata, ad avviso della Corte, come una rinuncia (parziale) alla domanda originaria (rinuncia possibile, in generale, anche se effettuata, per l'appunto, in conclusionale;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/04/2025, n. 8912; Sez. II, 15/04/2014,
n. 8737; Sez. III, 25/08/1997, n. 7977), bensì come una inammissibile variazione, nel corso del giudizio, relativa all'estensione dell'intero fondo su cui gli stessi avevano originariamente esercitato il retratto agrario.
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E non è superfluo precisare che la riforma della sentenza di primo grado produce effetti, ai sensi dell'art. 336
c.p.c., attesa l'inscindibilità della sua posizione rispetto a quella degli altri convenuti (gli appellanti), anche nei confronti dell'altra parte acquirente (pro indiviso) del fondo in questione, ossia del PA0 rimasto contumace in appello, trattandosi di litisconsorte necessario.
Ed invero, nell'ipotesi di esercizio dell'azione di riscatto di fondo rustico, qualora più siano gli acquirenti del fondo, ricorre una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti, poichè l'accoglimento della domanda comporta la sostituzione di chi abbia esercitato il riscatto nella proprietà del fondo riscattato e, quindi, nell'unico diritto dominicale degli acquirenti, onde la pronunzia emessa nei soli confronti di taluni di essi sarebbe inidonea a produrre l'effetto sostitutivo che le è proprio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/04/2011, n. 8989).
**** pagina 13 di 16 La riforma della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
Ciò premesso, con riferimento al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e gli appellati (eredi di CP_14
) (n. nel 1962) e , risulta giustificata, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., la
[...] PA Controparte_9 compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, attesa la sopravvenuta transazione conclusa da tali parti (e la conseguente cessazione della materia del contendere).
Quanto, invece, al rapporto processuale intercorso tra gli appellanti e gli altri appellati (eredi di , Persona_2 ossia nato nel 1958; , alla quale è subentrato, in questo grado, di giudizio, l'erede PA PA2
, alla quale sono subentrati, in questo grado di giudizio, gli eredi , CP_2 Persona_1 Controparte_6
[... e;
, alla quale sono subentrati, in questo grado di giudizio, gli eredi CP_7 CP_8 PA1
, e ), le spese del doppio grado vanno regolate PA6 Controparte_4 Controparte_5 in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., con conseguente condanna dei detti appellati al
[... pagamento di tali spese, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in favore della e di Parte_1
. Parte_2
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado,
e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
Sempre in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. le spese della ctu espletata in primo grado dal dott. agr.
(spese da regolare comunque, in questa sede, nei rapporti tra le parti, in conseguenza della PA7
pagina 14 di 16 riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) – come liquidate dal
Tribunale di Napoli con decreto del 31.12.2024 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) - vanno poste definitivamente e interamente a carico degli appellati soccombenti (ossia di , nato nel PA
1958; , , , CP_2 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 PA6 CP_4
e ).
[...] Controparte_5
****
Come richiesto, infine, dagli appellanti, va ordinata, ai sensi dell'art. 2668 c.c., in conseguenza del rigetto della domanda attorea, la cancellazione della trascrizione (di cui all'allegato n. 4 del fascicolo di primo grado degli appellanti) della domanda giudiziale (del 20.7.2006; n. pres. 249 del 20.9.2006; reg. gen. n. 67985; reg. part.
n.34266).
Tale cancellazione va ordinata, infatti, in caso di rigetto della domanda, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 22/08/2017, n. 20269; Sez. II, 21/02/2014, n. 4211).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2482/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla e da avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1790/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.2.2022 e, per l'effetto, in riforma di tale sentenza:
a) Rigetta la domanda formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590/1965, da CP_11
, , (n. nel 1958) e (quali eredi di ).
[...] Persona_1 PA PA2 Persona_2
b) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590/1965, da (e proseguita dai suoi eredi , n. nel 1962, e PA4 PA CP_9
).
[...]
2. Dichiara tenuti e condanna (n. nel 1958), , PA Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , e al pagamento, in
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 solido tra loro, e in favore della (in persona del legale rappresentante p.t.) e di Parte_1 Parte_2
, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 7.051,5 (a titolo di
[...] compensi) per il primo grado ed in euro 8.324,00 (di cui euro 1.165,5 per esborsi ed euro 7.158,5 per compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra la Parte_1 Parte_2
, (n. nel 1962) e (gli ultimi due quali eredi di ).
[...] PA Controparte_9 PA4
pagina 15 di 16 4. Pone definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado dal dott. agr. interamente PA7
a carico, in solido tra loro, di (nato nel 1958), , PA CP_2 Controparte_6 CP_7
, , e .
[...] CP_8 PA6 Controparte_4 Controparte_5
5. Ordina all'Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli 2, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 20.7.2006 (n. pres. 249 del 20.9.2006; reg. gen. n. 67985; reg. part. n.34266).
Napoli, 15.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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