TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/04/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 526 /2024 R.G.TRIB. WAHAB DU / QUESTURA DI GENOVA
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Enrico Ravera Presidente Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
nato in [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Genova, Via XX Settembre 29/11 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281-decies Parte_1
c.p.c., come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot. M.I.P.G. del 14/12/2023 notificato il 22/12/2023, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali o carichi pendenti, con decreto depositato il 29/1/2024 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova. La Commissione ha motivato il proprio parere osservando che, pur risalendo il primo ingresso ad 8 anni prima ed essendo stato il richiedente in possesso di contratti di lavoro per gi ultimi quasi 4 anni, tali condizioni non possano portare a ritenere che un rientro in Pakistan rappresenterebbe una violazione del diritto alla sua vita privata e familiare;
in particolare, con riferimento al percorso lavorativo intrapreso con l'apprendistato iniziato nel 2019, ritiene la
Commissione un contratto di 20 ore settimanali non sia tale da portare a riconoscere un inserimento socio-lavorativo tale da integrare i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98.
In ricorso si espone che:
- il sig. avendo subito gravi persecuzioni da parte del gruppo terroristico e Pt_1 CP_2
e temendo di poter essere ucciso dai suoi componenti, nel mese di giugno 2015 è fuggito dal Per_1
Pakistan e nel mese di agosto dello stesso anno ha fatto ingresso in Italia;
- ha formulato domanda di protezione internazionale ed è stato collocato presso la struttura per richiedenti asilo “ Migrantes “ di Genova, dove ha svolto un apprezzabile percorso di integrazione socio – lavorativa, apprendendo al meglio la lingua italiana, partecipando ai corsi che gli venivano proposti e trovando successivamente una stabile collocazione lavorativa, con contratto di apprendistato, nel settore della ristorazione, dal 24.9.2019 al 23.9.2022 ( vds doc allegata);
- la domanda di protezione internazionale è stata rigettata in sede amministrativa, esito confermato anche in sede giudiziale, in doppio grado;
all'esito della sentenza di rigetto, pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova in data 18.3.2019, il ricorrente ha rinunciato a proporre ricorso per Cassazione;
- il signor estromesso dal progetto di accoglienza in seguito alla chiusura dell'iter Pt_1 legato alla domanda di asilo, ha ciononostante proseguito tenacemente il proprio percorso di integrazione nel nostro Paese e ciò a dispetto del sopraggiungere, nel mese di marzo 2020, dell' emergenza sanitaria da Covid 19. Infatti, a soli tre mesi dalla scadenza del contratto di apprendistato, in data 28.12.22 ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, alle dipendenze della società Ikko Sushi S.n.c., successivamente trasformato a tempo indeterminato;
- il ricorrente non vanta alcun legame familiare in Pakistan.
Ciò premesso, si lamenta la violazione dell'art. 19 comma 1.1 cit., anche in relazione alla
“situazione socio – politica del Paese di provenienza del ricorrente, con particolare attenzione alla violazione dei diritti umani ed alla violenza indiscriminata dovuta all'intensificarsi degli attacchi terroristici di matrice islamica”.
2 3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi sostanzialmente alle motivazioni dei 2 pareri della Commissione territoriale (il secondo a seguito delle osservazioni trasmesse dal legale del ricorrente ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/90) posti a fondamento del rigetto qui impugnato.
Il richiama, poi, la giurisprudenza della Corte EDU sui limiti di applicazione CP_1 dell'art. 8 CEDU, essendo “pacifico per la giurisprudenza di Strasburgo che l'art. 8 non possa, automaticamente, garantire accesso e stabilità in un Paese da parte di uno straniero irregolare”.
4. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione internazionale formalizzata il 3/3/2023) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”.
L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Il comma 1.2 successivo prevedeva poi che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore,
3 previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Alla luce di tale normativa deve affermarsi, contrariamente a quanto argomentato in questa sede dal , che il diritto alla vita privata e familiare, come riconosciuto dall'art. 19 comma CP_1
1.1 terzo e quarto periodo, cit. – applicabile ratione temporis – riceve nel nostro ordinamento una tutela più ampia di quella riconosciuta in ambito CEDU;
è sufficiente infatti accertare che il rimpatrio contrasti con il diritto alla vita privata e/o alla vita familiare dello straniero per affermare il suo diritto a permanere sul territorio nazionale ed al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, mentre non è consentito un bilanciamento con altri interessi dello Stato
(quale quello alla regolamentazione dell'immigrazione), che non siano quelli alla sicurezza nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica e alla protezione della salute.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto: a) del considerevole tempo trascorso in Italia (quasi 10 anni); b) dell'ottimo percorso di integrazione svolto dal ricorrente. Già dalla documentazione prodotta in sede di presentazione dell'istanza presso la Questura (attestati di partecipazione a corsi ed attestato di conoscenza della lingua italiana;
CU 2022, contratto di apprendistato quale apprendista cuoco dal settembre 2019 al settembre 2022; buste paga del 2021 e, parzialmente, del
2022; una busta paga del 2023; contratto di lavoro dicembre 2022-marzo 2023; dichiarazione di ospitalità) emergeva infatti che egli lavora quasi senza soluzione di continuità sin dal 2019, in forza prima di un contratto di apprendistato triennale e poi di un contratto a tempo determinato.
Quanto alla motivazione del parere, secondo la quale tali elementi sarebbero insufficienti, stante la natura part-time del contratto di lavoro (collegata, evidentemente, all'esiguità della retribuzione), deve osservarsi, in contrario, con la giurisprudenza qui condivisa della Corte di
Cassazione, che “con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia” (Cass. Sez.
6-1 ord. 8373/22).
Sempre sotto il profilo della valutazione del livello di integrazione utile per ritenere sussistenti i presupposti di cui citato art. 19 comma 1.1, la S.C. ha poi condivisibilmente osservato che “il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato” (Cass.
Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 27475 del 27/09/2023; nello stesso senso, tra le tante: Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023) Vi sarebbero pertanto stati, già in sede amministrativa, tutti gli elementi per accogliere l'istanza.
4 Con il ricorso e con le successive memorie il ricorrente ha poi prodotto;
- estratto contributivo, da cui risulta che il richiedente lavora sin dal 2018 e, dal 2019, con continuità, con imponibile contributivo di circa 10.000 euro nel 2020 e di quasi 11.000 nel 2021);
- trasformazione del contratto del 23/12/2023 in rapporto a tempo indeterminato;
- CU 2024, con redditi del 2023 pari a circa € 9.500;
- buste paga 2024 (parte), con netto in busta in media intorno agli 800 euro.
c) delle condizioni dell'area di provenienza, che presenta numerose criticità, in relazione alle quali si rinvia a quanto si dirà oltre.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Pakistan. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza ed all'attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia)
- dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.1 Sulle condizioni del Paese di origine. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma
1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023).
Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost.
5 Il richiedente proviene dal Punjab, zona che, seppure non caratterizzata da una violenza indiscriminata e diffusa, è interessata da molte criticità, riguardanti la sicurezza, la violazione dei diritti umani, le catastrofi naturali e le crisi economiche che queste portano, _________ alla stregua delle informazioni acquisite e che si riportano.
Situazione politica gennaio-dicembre 2024 L'ex primo ministro è stato estromesso dall'incarico nell'aprile 2022 dopo aver Per_2 perso durante un voto di fiducia in Parlamento. È stato brevemente arrestato nel maggio 2023 con l'accusa di corruzione. L'arresto è stato accolto con proteste in tutto il paese. Secondo quanto riferito, sostenitori di si sono ribellati, attaccando edifici statali e proprietà pubbliche, Per_2 in atti violenti descritti dalla Commissione per i Diritti Umani del Pakistan (HRCP) come “senza precedenti”. Hanno inoltre dato fuoco ad ambulanze, veicoli della polizia e scuole.
[...] ha notato che il Governo ha risposto con un uso illegale della forza da parte Controparte_3 della polizia e dei militari. Oltre 9.000 persone sono state arrestate e 105 persone sono state processate davanti ai tribunali militari, perché connesse alle proteste del maggio 2023. Secondo quanto riportato dai media, almeno dieci persone sono state uccise e centinaia ferite durante le proteste. A ottobre 2024, 85 partecipanti alla manifestazione del 9 maggio erano ancora in detenzione militare. è stato rilasciato pochi giorni dopo, per poi essere nuovamente arrestato Per_2 ad agosto 2023, quando un tribunale lo ha dichiarato colpevole di aver venduto illegalmente doni statali, condannandolo a tre anni di carcere. La condanna gli ha impedito di candidarsi alle elezioni generali di febbraio 2024. A gennaio e all'inizio di febbraio 2024 sono seguite altre condanne: e sua moglie sono stati condannati a 14 anni di carcere per il caso dei Per_2 regali statali, e a 7 anni di reclusione per aver violato la legge sul matrimonio islamico. Infine,
è stato condannato a 10 anni di prigione per aver divulgato un documento diplomatico Per_2 segreto, insieme al suo ministro degli Esteri 2 Persona_3
Nel corso dei mesi successivi, tutte e quattro le pene detentive inflitte a prima delle Per_2 elezioni sono state annullate, secondo la restando tuttavia in prigione a seguito CP_4 dell'emissione di altri mandati di arresto per altre accuse.3
Le elezioni che si sono tenute a febbraio 2024 si sono contraddistinte per diverse irregolarità, ed hanno visto i candidati del PTI vincere la maggior parte dei seggi in Parlamento, non riuscendo, tuttavia, a ottenere una maggioranza assoluta, e trovandosi dunque costretti ad allearsi ai partiti rivali del PTI: la Lega musulmana IS (PML-N) e il TO PO AN (PPP), rispettivamente il secondo e il terzo partito più grandi del Paese. del PML-N, il CP_5 fratello minore dell'ex primo ministro è stato eletto primo ministro. Sono scoppiate Parte_2 proteste dopo le elezioni per accuse di frodi elettorali, e più di 100 membri del PTI sarebbero stati arrestati durante le proteste. Tuttavia, il governo ha respinto le richieste straniere di indagare su tali affermazioni.4
La situazione di sicurezza nel Punjab pakistano
6 Secondo il CRSS, nel 2023 la provincia è stata testimone di 47 episodi di violenza (comprendenti sia attacchi miliziani che violenze legate alle operazioni antiterrorismo) che hanno provocato 53 morti e 32 feriti. 5 Il descrive il Punjab come “relativamente pacifico” nel 2023. Tuttavia, l'anno 2023 ha CP_6 assistito a un aumento degli attacchi militanti nel Punjab con 14 attacchi che hanno provocato la morte di 20 persone (tra cui 2 civili) e 14 feriti (di cui 8 civili) rispetto ai soli tre attacchi verificatisi nel 2022. I miliziani del TTP hanno effettuato diversi attacchi nel distretto di Mianwali nel corso dell'anno, anche presso posti di polizia, lasciando morto un agente ad ottobre 2023. All'inizio di novembre 2023, un assalto di alto profilo con armi ed esplosivi contro una base di addestramento dell'aeronautica militare pakistana (PAF)509 è stato rivendicato da Parte_3
L'attacco è stato sventato dalle forze armate, che hanno ucciso nove degli assalitori. Posti di blocco sono stati attaccati dal TTP anche nei distretti di e Taunsa, con diversi feriti tra Persona_4 le forze dell'ordine, nell'aprile / inizio maggio 2024.6
La primavera del 2024 ha visto anche la morte o il ferimento di diversi agenti di polizia in omicidi mirati a Lahore (rivendicati dal TTP) e a (da miliziani non identificati). In uno Per_5 degli attacchi più sanguinosi contro la polizia della provincia negli ultimi anni, un gruppo di banditi ha teso un'imboscata a un veicolo che trasportava agenti di polizia nel distretto di Rahim
Yar Khan nell'agosto 2024. L'attacco, effettuato con pistole e lanciarazzi, ha lasciato 12 agenti di polizia morti e altri otto feriti. Lo stesso mese, dozzine di miliziani non identificati hanno attaccato la polizia in un posto di frontiera a , situato tra Punjab e Khyber Pakhtunkhwa. 7 Persona_4
Nel frattempo, il Dipartimento antiterrorismo (CTD) ha condotto operazioni di sicurezza in più città della provincia, portando all'arresto di dozzine di persone sospettate di essere membri di vari gruppi miliziani, tra cui ISIL, TTP, LeJ, SSP e nel Persona_6 Persona_7 subcontinente indiano;
nonché all'uccisione di numerosi miliziani. In particolare, un leader di
[...]
, è stato arrestato nel luglio 2024.8 CP_7 Persona_8
Il Punjab, insieme al , si colloca al terzo posto tra le province del Paese in termini CP_8 di frequenza degli attacchi settari che hanno causato vittime (quattro incidenti con una persona uccisa), come il CRSS ha rilevato per l'anno 2023. Violenze di massa settaria contro i cristiani accusati di profanazione o blasfemia sono stati denunciati nel distretto di Sargodha a maggio (1 morto, di credo cristiano) e nel distretto di nell'agosto 2024. Uno scontro armato Persona_9 tra sunniti e sciiti nella città di Kalabagh, nel distretto di Mianwali, alla fine di agosto 2024, ha lasciato almeno due sciiti morti e più di 30 altri sono rimasti feriti, mentre un membro della comunità HM è stato ucciso da aggressori non identificati nel distretto di Gujrat a luglio
2024.9
Secondo i dati raccolti da ACLED, nel periodo gennaio-dicembre 2024 si sono verificati 118 eventi violenti, per un totale di 104 vittime, dei quali: 45 episodi di violenza contro i civili (22
7 morti); 35 sommosse (7 morti); 35 scontri armati (71 morti); 2 esplosioni (3 morti) e 1 protesta (1 morto)10.
Calamità Oltre a queste criticità già evidenziate vanno considerate le persistenti conseguenze economiche derivate dalle calamità dell'autunno 2022. Al riguardo, va rilevato che sebbene non sia noto il distretto di provenienza del richiedente e se questo rientri quindi tra quelli più colpiti del Punjab (quelli delle pianure lungo il fiume Indo, ovvero Rajanpur, , Mianwali oltre a parte del , ufficialmente riconosciuti Persona_4 Per_10 come aree 'colpite da calamità'), indubbiamente non può non aver risentito seppure indirettamente delle conseguenze (oltre a questi distretti, dalla mappa di UNOCHA11 relativa alle case distrutte o danneggiate per distretto, viene inserito anche il distretto di Muzaffargarh, v. anche
Dawn12, Floods destroyed crops over 0.9m acres in south Punjab). Del resto, a partire dal mese di giugno 2022, si sono registrate precipitazioni equivalenti a 2,9 volte la media nazionale degli ultimi
30 anni, che hanno causato inondazioni e devastazioni diffuse.
Gli effetti della catastrofe coinvolgono milioni di persone e, attualmente, si contano circa mille vittime. Il ministero pakistano del cambiamento climatico ha affermato che la nazione adesso affronta il “peggior disastro umanitario degli ultimi dieci anni”: il 31 agosto il governo pakistano aveva dichiarato lo stato di calamità in 72 distretti. Il bilancio da metà giugno era salito a 982 morti e 1.456 feriti. Molte zone del Pakistan erano diventate inaccessibili e i soccorritori hanno lottato a lungo per evacuare migliaia di persone dalle aree più colpite: le province meridionali di
Balochistan e Sindh. Il bilancio delle vittime è arrivato il giorno dopo che il primo ministro,
ha chiesto l'aiuto internazionale per far fronte ai danni. Inizialmente sono stati 33 CP_5 milioni gli sfollati, circa il 15% della popolazione del Paese dell'Asia meridionale. Molti fiumi nel
Khyber Pakhtunkhwa hanno rotto gli argini, demolendo decine di edifici, tra cui un hotel di 150 stanze che si è letteralmente sbriciolato. Inoltre, le inondazioni hanno distrutto più di due milioni di acri di colture e 3.100 chilometri di strade, mentre 149 ponti sono stati spazzati via 13.
Lavorando insieme alle autorità pakistane per la gestione dei disastri, l' ha consegnato CP_9 tende, coperte, teli di plastica, secchi e altri oggetti di uso comune nelle province di Khyber
Pakhtunkwa e Balochistan, gravemente colpite, dove sono state distribuite 10.000 tende e altri aiuti (anche nelle zone alluvionate della provincia meridionale di Sindh)14. Le zone più colpite sono state nel centro del paese, Sindh è a sud est, ha capitale (140914 km 2), il Per_11
Belochistan ed è a ovest, capitale (347190 km2), il Khyber è a nord ovest, confine afghano, Per_12 capitale (74521 km2), mentre il Punjab è al centro est, capitale Lahore (205344 km2). Per_13
Passando ad esaminare più specificatamente il Punjab, secondo un articolo del 3 settembre 2022 pubblicato dal Dawn, le alluvioni hanno distrutto più di 900.000 di ettari di coltivazioni nel sud 10 ACLED, Explorer (01/01/24-31/12/2024; Pakistan-Punjab; Political violence); https://acleddata.com/explorer/ 11 https://www.unocha.org/publications/report/pakistan/pakistan-2022-monsoon-floods-situation-report-no-04-2- september-2022 12 https://www.dawn.com/news/1708121/floods-destroyed-crops-over-09m-acres-in-south-punjab 13 https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2022/08/30/i-monsoni-devastano-il-pakistan-oltre-mille- morti_9b4df704-6447-412c-bbb2-04a1a2a2c993.html;
8 della Provincia. Oltre ai morti, che dai 77 riportati nell'articolo di giornale sappiamo essere aumentati a 191 (dati aggiornati al 12/09/2022 del NDMA, vd. sopra), il Ministero ha dichiarato essere 390 i capi di bovini e 1.136 quelli di ovini e caprini morti durante le alluvioni nella stessa zona. In merito ai pacchetti assistenziali, il Governo avrebbe approvato un risarcimento di 1 milione di rupie per ogni persona deceduta (c.a 4.000 euro) e di 300.000 per ogni persona rimasta ferita (c.a 1300 euro).
A tutto ciò si aggiunge la grave crisi finanziaria del Paese. Da un articolo pubblicato su il Post il 10.2.2023 15 risulta che, per evitare la bancarotta del
Pakistan, sono state fatte riunioni con il Fondo Monetario Internazionale per la concessione di 1,1 miliardi di euro necessari al Paese. Già dal 2019 il Pakistan è entrato in un programma di salvataggio della propria economia, finanziato con i prestiti del FMI, e l'attuale profonda crisi economica ha fortemente intaccato le riserve di dollari del Paese, necessarie per acquistare beni dall'estero, come l'energia, le materie prime e il cibo, tanto che si riferisce che le riserve a disposizione del Pakistan basterebbero solo per un mese e per le importazioni di beni necessari come energia, carburanti e cibo. La crisi economica del Pakistan, che ha già pesanti effetti sulla popolazione, è il risultato di una serie di fattori, alcuni internazionali, altri specifici. Come molti Paesi è alle prese con le conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina: gli effetti dell'aumento del costo dell'energia e degli alimenti si fanno però sentire di più in un Paese che dipende fortemente dalle importazioni per quel che riguarda i combustibili fossili e il cibo. Anche la rupia, moneta locale, risulta avere perso molto valore nell'ultimo anno, passando da un cambio di 175 rupie per un dollaro alle 275 attuali, mentre l'inflazione, a gennaio, è arrivata al 27 per cento su base annua, il livello più alto dal 1975, ed il prezzo del cibo è salito del 39% nelle zone cittadine e del 45% nelle aree rurali. Ciò risulta evidente anche dall'esame dei principali indicatori economici emergente dal quadro economico dell'Osservatorio Economico del Governo italiano16.
Diritti umani
Sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, dall'ultimo “Rapporto mondiale 2025 – Pakistan” di Human Rights Watch17 risulta che anche dopo l'entrata in carica del governo del Primo Ministro dopo le elezioni generali del febbraio 2024, è continuata la CP_5 repressione della libertà di espressione e della società civile del governo precedente. La violenza legata alla blasfemia contro le minoranze religiose, alimentata in parte dalla persecuzione governativa e dalle leggi discriminatorie, si è intensificata. Gli attacchi dei militanti islamici, che hanno preso di mira funzionari delle forze dell'ordine e minoranze religiose, sono aumentati, uccidendo decine di persone nel 2024 e fornendo un pretesto alle autorità pakistane per continuare la loro campagna per cacciare i rifugiati afghani.
Il governo ha represso i partiti di opposizione e i media, arrestando centinaia di attivisti, alcuni con l'accusa di aver usato violenza, mentre i giornalisti hanno affrontato intimidazioni, molestie e sorveglianza digitale e fisica per le critiche rivolte al governo. Le minacce e gli attacchi del governo hanno creato un clima di paura tra giornalisti e gruppi della società civile, con molti che hanno fatto ricorso all'autocensura.
9 Secondo il Committee to Protect Journalists, almeno sette giornalisti sono stati uccisi in Pakistan nel 2024, alcuni presumibilmente da gruppi militanti. Altri sono stati vittime di apparenti sparizioni forzate, tra cui , rapito da casa sua a maggio. Le autorità Persona_14 hanno anche arrestato giornalisti per i loro reportage critici. A febbraio, la Federal Investigation Agency del Pakistan ha arrestato il giornalista digitale AD AL OO per una presunta "campagna" contro i giudici della Corte Suprema dopo che OO aveva riferito sul presidente della Corte
Suprema e sull'establishment militare del Pakistan .
A giugno, il governo provinciale del Punjab ha promulgato una legge sulla diffamazione vaga e troppo ampia , ampiamente criticata dai media e dalle organizzazioni per i diritti umani come una minaccia alla libertà dei media. La legge, che si applica ai post sui social media così come ai media convenzionali, consente ai ricorrenti di avviare un'azione legale "senza prova di danno o perdita effettivi" e impone punizioni draconiane senza accesso a tribunali indipendenti e al giusto processo.
Le autorità hanno incriminato diversi politici e giornalisti ai sensi della legge sulla sedizione dell'era coloniale del Pakistan, eccessivamente ampia, e i civili sono stati processati in tribunali militari in violazione del diritto internazionale. Le ONG hanno segnalato intimidazioni, molestie e sorveglianza di vari gruppi da parte delle autorità governative. Il governo ha utilizzato la sua politica di regolamentazione delle ONG internazionali in Pakistan per impedire la registrazione e il funzionamento di gruppi umanitari e per i diritti umani internazionali.
Anche dal punto di vista della libertà di religione le autorità pakistane hanno applicato le disposizioni della legge sulla blasfemia, che hanno fornito un pretesto per la violenza contro le minoranze religiose e le hanno lasciate vulnerabili ad arresti e procedimenti giudiziari arbitrari. Gli attacchi di folle e vigilanti contro le persone per presunta "blasfemia" hanno ucciso quattro persone.
Le forze dell'ordine pakistane sono state responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui detenzione senza accusa ed esecuzioni extragiudiziali. A luglio, le autorità hanno arrestato centinaia di persone in risposta al Baloch National Gathering, una marcia volta a sensibilizzare sulle preoccupazioni relative ai diritti umani in Balochistan. Alcuni manifestanti avrebbero attaccato le forze di sicurezza, uccidendo un soldato e ferendone altri. Gli attivisti del Baloch hanno affermato che le forze di sicurezza governative hanno fatto un uso eccessivo della forza per impedire ai manifestanti di raggiungere la città portuale di Gwadar, il punto di arrivo della marcia. Le autorità governative hanno imposto un blocco di Internet a Gwadar a luglio.
Con la povertà, l'inflazione e la disoccupazione alle stelle, la crisi economica del Pakistan ha messo a repentaglio i diritti alla salute, al cibo e a un adeguato tenore di vita per milioni di persone. Un programma del Fondo Monetario Internazionale (FMI) è stato condizionato a numerose misure di austerità, tra cui la rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative, con conseguenti ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Leggi dell'era coloniale come il
Land Acquisition Act del 1894 hanno continuato a essere utilizzate per sfrattare le comunità a basso reddito. Ad aprile, la Corte Suprema ha ordinato la rimozione delle "invasioni" a per Per_11 liberare le strade;
ordini simili hanno portato a spostamenti di massa di comunità a basso reddito.
10 Tali elementi, uniti a quanto sopra evidenziato in relazione al tempo trascorso in Italia ed all'integrazione sociale del richiedente, porterebbero comunque al riconoscimento della protezione speciale ai sensi della prima parte del comma 1.1 cit., sussistendo in caso di rimpatrio la violazione dell'art. 10 Cost. e dell'art. 8 CEDU. Gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio, per quanto di competenza. Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, forfetariamente in assenza di nota spese, tenuto conto dell'esito del giudizio e della limitata attività istruttoria, meramente documentale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente Pt_1
nato in [...] il [...].
[...]
• Pone a carico del le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.325 CP_1 CP_1 di cui € 125 per esborsi ed € 2.200 per compensi professionali (€ 600 fase di studio, € 600 fase introduttiva, € 700 fase di trattazione/istruttoria, € 300 fase decisoria), oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute.
Così deciso in videoconferenza in camera di consiglio il 18/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Enrico Ravera)
11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit. 2 EUAA, COI Report – Pakistan – Country Focus, Dicembre 2024, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focus.pdf , par. 2.1 3 Ibid. par. 2.1 4 Ibid. 5 5 EUAA, COI Report – Pakistan – Country Focus, Dicembre 2024, pagg. 60-61, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focus.pdf. 6 EUAA, COI Report – Pakistan – Country Focus, Dicembre 2024, pag. 58, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focus.pdf 7 Ibid, pagg 58-59 8 Ibid. pag. 59 9 Ibid, pag. 59 14 https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/lunhcr-aumenta-la-risposta-alle-catastrofiche-inondazioni-in- pakistan/ 15 https://www.ilpost.it/2023/02/10/pakistan-finito-dollari-vicino-bancarotta/ 16 https://www.infomercatiesteri.it/indicatori_macroeconomici.php?id_paesi=136; 17 : World Report 2025 - Pakistan, 16 gennaio 2025 Controparte_10 https://www.ecoi.net/en/document/2120044.html
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Enrico Ravera Presidente Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
nato in [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Genova, Via XX Settembre 29/11 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281-decies Parte_1
c.p.c., come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot. M.I.P.G. del 14/12/2023 notificato il 22/12/2023, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali o carichi pendenti, con decreto depositato il 29/1/2024 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova. La Commissione ha motivato il proprio parere osservando che, pur risalendo il primo ingresso ad 8 anni prima ed essendo stato il richiedente in possesso di contratti di lavoro per gi ultimi quasi 4 anni, tali condizioni non possano portare a ritenere che un rientro in Pakistan rappresenterebbe una violazione del diritto alla sua vita privata e familiare;
in particolare, con riferimento al percorso lavorativo intrapreso con l'apprendistato iniziato nel 2019, ritiene la
Commissione un contratto di 20 ore settimanali non sia tale da portare a riconoscere un inserimento socio-lavorativo tale da integrare i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98.
In ricorso si espone che:
- il sig. avendo subito gravi persecuzioni da parte del gruppo terroristico e Pt_1 CP_2
e temendo di poter essere ucciso dai suoi componenti, nel mese di giugno 2015 è fuggito dal Per_1
Pakistan e nel mese di agosto dello stesso anno ha fatto ingresso in Italia;
- ha formulato domanda di protezione internazionale ed è stato collocato presso la struttura per richiedenti asilo “ Migrantes “ di Genova, dove ha svolto un apprezzabile percorso di integrazione socio – lavorativa, apprendendo al meglio la lingua italiana, partecipando ai corsi che gli venivano proposti e trovando successivamente una stabile collocazione lavorativa, con contratto di apprendistato, nel settore della ristorazione, dal 24.9.2019 al 23.9.2022 ( vds doc allegata);
- la domanda di protezione internazionale è stata rigettata in sede amministrativa, esito confermato anche in sede giudiziale, in doppio grado;
all'esito della sentenza di rigetto, pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova in data 18.3.2019, il ricorrente ha rinunciato a proporre ricorso per Cassazione;
- il signor estromesso dal progetto di accoglienza in seguito alla chiusura dell'iter Pt_1 legato alla domanda di asilo, ha ciononostante proseguito tenacemente il proprio percorso di integrazione nel nostro Paese e ciò a dispetto del sopraggiungere, nel mese di marzo 2020, dell' emergenza sanitaria da Covid 19. Infatti, a soli tre mesi dalla scadenza del contratto di apprendistato, in data 28.12.22 ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, alle dipendenze della società Ikko Sushi S.n.c., successivamente trasformato a tempo indeterminato;
- il ricorrente non vanta alcun legame familiare in Pakistan.
Ciò premesso, si lamenta la violazione dell'art. 19 comma 1.1 cit., anche in relazione alla
“situazione socio – politica del Paese di provenienza del ricorrente, con particolare attenzione alla violazione dei diritti umani ed alla violenza indiscriminata dovuta all'intensificarsi degli attacchi terroristici di matrice islamica”.
2 3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi sostanzialmente alle motivazioni dei 2 pareri della Commissione territoriale (il secondo a seguito delle osservazioni trasmesse dal legale del ricorrente ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/90) posti a fondamento del rigetto qui impugnato.
Il richiama, poi, la giurisprudenza della Corte EDU sui limiti di applicazione CP_1 dell'art. 8 CEDU, essendo “pacifico per la giurisprudenza di Strasburgo che l'art. 8 non possa, automaticamente, garantire accesso e stabilità in un Paese da parte di uno straniero irregolare”.
4. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione internazionale formalizzata il 3/3/2023) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”.
L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Il comma 1.2 successivo prevedeva poi che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore,
3 previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Alla luce di tale normativa deve affermarsi, contrariamente a quanto argomentato in questa sede dal , che il diritto alla vita privata e familiare, come riconosciuto dall'art. 19 comma CP_1
1.1 terzo e quarto periodo, cit. – applicabile ratione temporis – riceve nel nostro ordinamento una tutela più ampia di quella riconosciuta in ambito CEDU;
è sufficiente infatti accertare che il rimpatrio contrasti con il diritto alla vita privata e/o alla vita familiare dello straniero per affermare il suo diritto a permanere sul territorio nazionale ed al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, mentre non è consentito un bilanciamento con altri interessi dello Stato
(quale quello alla regolamentazione dell'immigrazione), che non siano quelli alla sicurezza nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica e alla protezione della salute.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto: a) del considerevole tempo trascorso in Italia (quasi 10 anni); b) dell'ottimo percorso di integrazione svolto dal ricorrente. Già dalla documentazione prodotta in sede di presentazione dell'istanza presso la Questura (attestati di partecipazione a corsi ed attestato di conoscenza della lingua italiana;
CU 2022, contratto di apprendistato quale apprendista cuoco dal settembre 2019 al settembre 2022; buste paga del 2021 e, parzialmente, del
2022; una busta paga del 2023; contratto di lavoro dicembre 2022-marzo 2023; dichiarazione di ospitalità) emergeva infatti che egli lavora quasi senza soluzione di continuità sin dal 2019, in forza prima di un contratto di apprendistato triennale e poi di un contratto a tempo determinato.
Quanto alla motivazione del parere, secondo la quale tali elementi sarebbero insufficienti, stante la natura part-time del contratto di lavoro (collegata, evidentemente, all'esiguità della retribuzione), deve osservarsi, in contrario, con la giurisprudenza qui condivisa della Corte di
Cassazione, che “con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia” (Cass. Sez.
6-1 ord. 8373/22).
Sempre sotto il profilo della valutazione del livello di integrazione utile per ritenere sussistenti i presupposti di cui citato art. 19 comma 1.1, la S.C. ha poi condivisibilmente osservato che “il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato” (Cass.
Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 27475 del 27/09/2023; nello stesso senso, tra le tante: Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023) Vi sarebbero pertanto stati, già in sede amministrativa, tutti gli elementi per accogliere l'istanza.
4 Con il ricorso e con le successive memorie il ricorrente ha poi prodotto;
- estratto contributivo, da cui risulta che il richiedente lavora sin dal 2018 e, dal 2019, con continuità, con imponibile contributivo di circa 10.000 euro nel 2020 e di quasi 11.000 nel 2021);
- trasformazione del contratto del 23/12/2023 in rapporto a tempo indeterminato;
- CU 2024, con redditi del 2023 pari a circa € 9.500;
- buste paga 2024 (parte), con netto in busta in media intorno agli 800 euro.
c) delle condizioni dell'area di provenienza, che presenta numerose criticità, in relazione alle quali si rinvia a quanto si dirà oltre.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Pakistan. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza ed all'attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia)
- dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.1 Sulle condizioni del Paese di origine. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma
1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023).
Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost.
5 Il richiedente proviene dal Punjab, zona che, seppure non caratterizzata da una violenza indiscriminata e diffusa, è interessata da molte criticità, riguardanti la sicurezza, la violazione dei diritti umani, le catastrofi naturali e le crisi economiche che queste portano, _________ alla stregua delle informazioni acquisite e che si riportano.
Situazione politica gennaio-dicembre 2024 L'ex primo ministro è stato estromesso dall'incarico nell'aprile 2022 dopo aver Per_2 perso durante un voto di fiducia in Parlamento. È stato brevemente arrestato nel maggio 2023 con l'accusa di corruzione. L'arresto è stato accolto con proteste in tutto il paese. Secondo quanto riferito, sostenitori di si sono ribellati, attaccando edifici statali e proprietà pubbliche, Per_2 in atti violenti descritti dalla Commissione per i Diritti Umani del Pakistan (HRCP) come “senza precedenti”. Hanno inoltre dato fuoco ad ambulanze, veicoli della polizia e scuole.
[...] ha notato che il Governo ha risposto con un uso illegale della forza da parte Controparte_3 della polizia e dei militari. Oltre 9.000 persone sono state arrestate e 105 persone sono state processate davanti ai tribunali militari, perché connesse alle proteste del maggio 2023. Secondo quanto riportato dai media, almeno dieci persone sono state uccise e centinaia ferite durante le proteste. A ottobre 2024, 85 partecipanti alla manifestazione del 9 maggio erano ancora in detenzione militare. è stato rilasciato pochi giorni dopo, per poi essere nuovamente arrestato Per_2 ad agosto 2023, quando un tribunale lo ha dichiarato colpevole di aver venduto illegalmente doni statali, condannandolo a tre anni di carcere. La condanna gli ha impedito di candidarsi alle elezioni generali di febbraio 2024. A gennaio e all'inizio di febbraio 2024 sono seguite altre condanne: e sua moglie sono stati condannati a 14 anni di carcere per il caso dei Per_2 regali statali, e a 7 anni di reclusione per aver violato la legge sul matrimonio islamico. Infine,
è stato condannato a 10 anni di prigione per aver divulgato un documento diplomatico Per_2 segreto, insieme al suo ministro degli Esteri 2 Persona_3
Nel corso dei mesi successivi, tutte e quattro le pene detentive inflitte a prima delle Per_2 elezioni sono state annullate, secondo la restando tuttavia in prigione a seguito CP_4 dell'emissione di altri mandati di arresto per altre accuse.3
Le elezioni che si sono tenute a febbraio 2024 si sono contraddistinte per diverse irregolarità, ed hanno visto i candidati del PTI vincere la maggior parte dei seggi in Parlamento, non riuscendo, tuttavia, a ottenere una maggioranza assoluta, e trovandosi dunque costretti ad allearsi ai partiti rivali del PTI: la Lega musulmana IS (PML-N) e il TO PO AN (PPP), rispettivamente il secondo e il terzo partito più grandi del Paese. del PML-N, il CP_5 fratello minore dell'ex primo ministro è stato eletto primo ministro. Sono scoppiate Parte_2 proteste dopo le elezioni per accuse di frodi elettorali, e più di 100 membri del PTI sarebbero stati arrestati durante le proteste. Tuttavia, il governo ha respinto le richieste straniere di indagare su tali affermazioni.4
La situazione di sicurezza nel Punjab pakistano
6 Secondo il CRSS, nel 2023 la provincia è stata testimone di 47 episodi di violenza (comprendenti sia attacchi miliziani che violenze legate alle operazioni antiterrorismo) che hanno provocato 53 morti e 32 feriti. 5 Il descrive il Punjab come “relativamente pacifico” nel 2023. Tuttavia, l'anno 2023 ha CP_6 assistito a un aumento degli attacchi militanti nel Punjab con 14 attacchi che hanno provocato la morte di 20 persone (tra cui 2 civili) e 14 feriti (di cui 8 civili) rispetto ai soli tre attacchi verificatisi nel 2022. I miliziani del TTP hanno effettuato diversi attacchi nel distretto di Mianwali nel corso dell'anno, anche presso posti di polizia, lasciando morto un agente ad ottobre 2023. All'inizio di novembre 2023, un assalto di alto profilo con armi ed esplosivi contro una base di addestramento dell'aeronautica militare pakistana (PAF)509 è stato rivendicato da Parte_3
L'attacco è stato sventato dalle forze armate, che hanno ucciso nove degli assalitori. Posti di blocco sono stati attaccati dal TTP anche nei distretti di e Taunsa, con diversi feriti tra Persona_4 le forze dell'ordine, nell'aprile / inizio maggio 2024.6
La primavera del 2024 ha visto anche la morte o il ferimento di diversi agenti di polizia in omicidi mirati a Lahore (rivendicati dal TTP) e a (da miliziani non identificati). In uno Per_5 degli attacchi più sanguinosi contro la polizia della provincia negli ultimi anni, un gruppo di banditi ha teso un'imboscata a un veicolo che trasportava agenti di polizia nel distretto di Rahim
Yar Khan nell'agosto 2024. L'attacco, effettuato con pistole e lanciarazzi, ha lasciato 12 agenti di polizia morti e altri otto feriti. Lo stesso mese, dozzine di miliziani non identificati hanno attaccato la polizia in un posto di frontiera a , situato tra Punjab e Khyber Pakhtunkhwa. 7 Persona_4
Nel frattempo, il Dipartimento antiterrorismo (CTD) ha condotto operazioni di sicurezza in più città della provincia, portando all'arresto di dozzine di persone sospettate di essere membri di vari gruppi miliziani, tra cui ISIL, TTP, LeJ, SSP e nel Persona_6 Persona_7 subcontinente indiano;
nonché all'uccisione di numerosi miliziani. In particolare, un leader di
[...]
, è stato arrestato nel luglio 2024.8 CP_7 Persona_8
Il Punjab, insieme al , si colloca al terzo posto tra le province del Paese in termini CP_8 di frequenza degli attacchi settari che hanno causato vittime (quattro incidenti con una persona uccisa), come il CRSS ha rilevato per l'anno 2023. Violenze di massa settaria contro i cristiani accusati di profanazione o blasfemia sono stati denunciati nel distretto di Sargodha a maggio (1 morto, di credo cristiano) e nel distretto di nell'agosto 2024. Uno scontro armato Persona_9 tra sunniti e sciiti nella città di Kalabagh, nel distretto di Mianwali, alla fine di agosto 2024, ha lasciato almeno due sciiti morti e più di 30 altri sono rimasti feriti, mentre un membro della comunità HM è stato ucciso da aggressori non identificati nel distretto di Gujrat a luglio
2024.9
Secondo i dati raccolti da ACLED, nel periodo gennaio-dicembre 2024 si sono verificati 118 eventi violenti, per un totale di 104 vittime, dei quali: 45 episodi di violenza contro i civili (22
7 morti); 35 sommosse (7 morti); 35 scontri armati (71 morti); 2 esplosioni (3 morti) e 1 protesta (1 morto)10.
Calamità Oltre a queste criticità già evidenziate vanno considerate le persistenti conseguenze economiche derivate dalle calamità dell'autunno 2022. Al riguardo, va rilevato che sebbene non sia noto il distretto di provenienza del richiedente e se questo rientri quindi tra quelli più colpiti del Punjab (quelli delle pianure lungo il fiume Indo, ovvero Rajanpur, , Mianwali oltre a parte del , ufficialmente riconosciuti Persona_4 Per_10 come aree 'colpite da calamità'), indubbiamente non può non aver risentito seppure indirettamente delle conseguenze (oltre a questi distretti, dalla mappa di UNOCHA11 relativa alle case distrutte o danneggiate per distretto, viene inserito anche il distretto di Muzaffargarh, v. anche
Dawn12, Floods destroyed crops over 0.9m acres in south Punjab). Del resto, a partire dal mese di giugno 2022, si sono registrate precipitazioni equivalenti a 2,9 volte la media nazionale degli ultimi
30 anni, che hanno causato inondazioni e devastazioni diffuse.
Gli effetti della catastrofe coinvolgono milioni di persone e, attualmente, si contano circa mille vittime. Il ministero pakistano del cambiamento climatico ha affermato che la nazione adesso affronta il “peggior disastro umanitario degli ultimi dieci anni”: il 31 agosto il governo pakistano aveva dichiarato lo stato di calamità in 72 distretti. Il bilancio da metà giugno era salito a 982 morti e 1.456 feriti. Molte zone del Pakistan erano diventate inaccessibili e i soccorritori hanno lottato a lungo per evacuare migliaia di persone dalle aree più colpite: le province meridionali di
Balochistan e Sindh. Il bilancio delle vittime è arrivato il giorno dopo che il primo ministro,
ha chiesto l'aiuto internazionale per far fronte ai danni. Inizialmente sono stati 33 CP_5 milioni gli sfollati, circa il 15% della popolazione del Paese dell'Asia meridionale. Molti fiumi nel
Khyber Pakhtunkhwa hanno rotto gli argini, demolendo decine di edifici, tra cui un hotel di 150 stanze che si è letteralmente sbriciolato. Inoltre, le inondazioni hanno distrutto più di due milioni di acri di colture e 3.100 chilometri di strade, mentre 149 ponti sono stati spazzati via 13.
Lavorando insieme alle autorità pakistane per la gestione dei disastri, l' ha consegnato CP_9 tende, coperte, teli di plastica, secchi e altri oggetti di uso comune nelle province di Khyber
Pakhtunkwa e Balochistan, gravemente colpite, dove sono state distribuite 10.000 tende e altri aiuti (anche nelle zone alluvionate della provincia meridionale di Sindh)14. Le zone più colpite sono state nel centro del paese, Sindh è a sud est, ha capitale (140914 km 2), il Per_11
Belochistan ed è a ovest, capitale (347190 km2), il Khyber è a nord ovest, confine afghano, Per_12 capitale (74521 km2), mentre il Punjab è al centro est, capitale Lahore (205344 km2). Per_13
Passando ad esaminare più specificatamente il Punjab, secondo un articolo del 3 settembre 2022 pubblicato dal Dawn, le alluvioni hanno distrutto più di 900.000 di ettari di coltivazioni nel sud 10 ACLED, Explorer (01/01/24-31/12/2024; Pakistan-Punjab; Political violence); https://acleddata.com/explorer/ 11 https://www.unocha.org/publications/report/pakistan/pakistan-2022-monsoon-floods-situation-report-no-04-2- september-2022 12 https://www.dawn.com/news/1708121/floods-destroyed-crops-over-09m-acres-in-south-punjab 13 https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2022/08/30/i-monsoni-devastano-il-pakistan-oltre-mille- morti_9b4df704-6447-412c-bbb2-04a1a2a2c993.html;
8 della Provincia. Oltre ai morti, che dai 77 riportati nell'articolo di giornale sappiamo essere aumentati a 191 (dati aggiornati al 12/09/2022 del NDMA, vd. sopra), il Ministero ha dichiarato essere 390 i capi di bovini e 1.136 quelli di ovini e caprini morti durante le alluvioni nella stessa zona. In merito ai pacchetti assistenziali, il Governo avrebbe approvato un risarcimento di 1 milione di rupie per ogni persona deceduta (c.a 4.000 euro) e di 300.000 per ogni persona rimasta ferita (c.a 1300 euro).
A tutto ciò si aggiunge la grave crisi finanziaria del Paese. Da un articolo pubblicato su il Post il 10.2.2023 15 risulta che, per evitare la bancarotta del
Pakistan, sono state fatte riunioni con il Fondo Monetario Internazionale per la concessione di 1,1 miliardi di euro necessari al Paese. Già dal 2019 il Pakistan è entrato in un programma di salvataggio della propria economia, finanziato con i prestiti del FMI, e l'attuale profonda crisi economica ha fortemente intaccato le riserve di dollari del Paese, necessarie per acquistare beni dall'estero, come l'energia, le materie prime e il cibo, tanto che si riferisce che le riserve a disposizione del Pakistan basterebbero solo per un mese e per le importazioni di beni necessari come energia, carburanti e cibo. La crisi economica del Pakistan, che ha già pesanti effetti sulla popolazione, è il risultato di una serie di fattori, alcuni internazionali, altri specifici. Come molti Paesi è alle prese con le conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina: gli effetti dell'aumento del costo dell'energia e degli alimenti si fanno però sentire di più in un Paese che dipende fortemente dalle importazioni per quel che riguarda i combustibili fossili e il cibo. Anche la rupia, moneta locale, risulta avere perso molto valore nell'ultimo anno, passando da un cambio di 175 rupie per un dollaro alle 275 attuali, mentre l'inflazione, a gennaio, è arrivata al 27 per cento su base annua, il livello più alto dal 1975, ed il prezzo del cibo è salito del 39% nelle zone cittadine e del 45% nelle aree rurali. Ciò risulta evidente anche dall'esame dei principali indicatori economici emergente dal quadro economico dell'Osservatorio Economico del Governo italiano16.
Diritti umani
Sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, dall'ultimo “Rapporto mondiale 2025 – Pakistan” di Human Rights Watch17 risulta che anche dopo l'entrata in carica del governo del Primo Ministro dopo le elezioni generali del febbraio 2024, è continuata la CP_5 repressione della libertà di espressione e della società civile del governo precedente. La violenza legata alla blasfemia contro le minoranze religiose, alimentata in parte dalla persecuzione governativa e dalle leggi discriminatorie, si è intensificata. Gli attacchi dei militanti islamici, che hanno preso di mira funzionari delle forze dell'ordine e minoranze religiose, sono aumentati, uccidendo decine di persone nel 2024 e fornendo un pretesto alle autorità pakistane per continuare la loro campagna per cacciare i rifugiati afghani.
Il governo ha represso i partiti di opposizione e i media, arrestando centinaia di attivisti, alcuni con l'accusa di aver usato violenza, mentre i giornalisti hanno affrontato intimidazioni, molestie e sorveglianza digitale e fisica per le critiche rivolte al governo. Le minacce e gli attacchi del governo hanno creato un clima di paura tra giornalisti e gruppi della società civile, con molti che hanno fatto ricorso all'autocensura.
9 Secondo il Committee to Protect Journalists, almeno sette giornalisti sono stati uccisi in Pakistan nel 2024, alcuni presumibilmente da gruppi militanti. Altri sono stati vittime di apparenti sparizioni forzate, tra cui , rapito da casa sua a maggio. Le autorità Persona_14 hanno anche arrestato giornalisti per i loro reportage critici. A febbraio, la Federal Investigation Agency del Pakistan ha arrestato il giornalista digitale AD AL OO per una presunta "campagna" contro i giudici della Corte Suprema dopo che OO aveva riferito sul presidente della Corte
Suprema e sull'establishment militare del Pakistan .
A giugno, il governo provinciale del Punjab ha promulgato una legge sulla diffamazione vaga e troppo ampia , ampiamente criticata dai media e dalle organizzazioni per i diritti umani come una minaccia alla libertà dei media. La legge, che si applica ai post sui social media così come ai media convenzionali, consente ai ricorrenti di avviare un'azione legale "senza prova di danno o perdita effettivi" e impone punizioni draconiane senza accesso a tribunali indipendenti e al giusto processo.
Le autorità hanno incriminato diversi politici e giornalisti ai sensi della legge sulla sedizione dell'era coloniale del Pakistan, eccessivamente ampia, e i civili sono stati processati in tribunali militari in violazione del diritto internazionale. Le ONG hanno segnalato intimidazioni, molestie e sorveglianza di vari gruppi da parte delle autorità governative. Il governo ha utilizzato la sua politica di regolamentazione delle ONG internazionali in Pakistan per impedire la registrazione e il funzionamento di gruppi umanitari e per i diritti umani internazionali.
Anche dal punto di vista della libertà di religione le autorità pakistane hanno applicato le disposizioni della legge sulla blasfemia, che hanno fornito un pretesto per la violenza contro le minoranze religiose e le hanno lasciate vulnerabili ad arresti e procedimenti giudiziari arbitrari. Gli attacchi di folle e vigilanti contro le persone per presunta "blasfemia" hanno ucciso quattro persone.
Le forze dell'ordine pakistane sono state responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui detenzione senza accusa ed esecuzioni extragiudiziali. A luglio, le autorità hanno arrestato centinaia di persone in risposta al Baloch National Gathering, una marcia volta a sensibilizzare sulle preoccupazioni relative ai diritti umani in Balochistan. Alcuni manifestanti avrebbero attaccato le forze di sicurezza, uccidendo un soldato e ferendone altri. Gli attivisti del Baloch hanno affermato che le forze di sicurezza governative hanno fatto un uso eccessivo della forza per impedire ai manifestanti di raggiungere la città portuale di Gwadar, il punto di arrivo della marcia. Le autorità governative hanno imposto un blocco di Internet a Gwadar a luglio.
Con la povertà, l'inflazione e la disoccupazione alle stelle, la crisi economica del Pakistan ha messo a repentaglio i diritti alla salute, al cibo e a un adeguato tenore di vita per milioni di persone. Un programma del Fondo Monetario Internazionale (FMI) è stato condizionato a numerose misure di austerità, tra cui la rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative, con conseguenti ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Leggi dell'era coloniale come il
Land Acquisition Act del 1894 hanno continuato a essere utilizzate per sfrattare le comunità a basso reddito. Ad aprile, la Corte Suprema ha ordinato la rimozione delle "invasioni" a per Per_11 liberare le strade;
ordini simili hanno portato a spostamenti di massa di comunità a basso reddito.
10 Tali elementi, uniti a quanto sopra evidenziato in relazione al tempo trascorso in Italia ed all'integrazione sociale del richiedente, porterebbero comunque al riconoscimento della protezione speciale ai sensi della prima parte del comma 1.1 cit., sussistendo in caso di rimpatrio la violazione dell'art. 10 Cost. e dell'art. 8 CEDU. Gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio, per quanto di competenza. Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, forfetariamente in assenza di nota spese, tenuto conto dell'esito del giudizio e della limitata attività istruttoria, meramente documentale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente Pt_1
nato in [...] il [...].
[...]
• Pone a carico del le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.325 CP_1 CP_1 di cui € 125 per esborsi ed € 2.200 per compensi professionali (€ 600 fase di studio, € 600 fase introduttiva, € 700 fase di trattazione/istruttoria, € 300 fase decisoria), oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute.
Così deciso in videoconferenza in camera di consiglio il 18/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Enrico Ravera)
11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit. 2 EUAA, COI Report – Pakistan – Country Focus, Dicembre 2024, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focus.pdf , par. 2.1 3 Ibid. par. 2.1 4 Ibid. 5 5 EUAA, COI Report – Pakistan – Country Focus, Dicembre 2024, pagg. 60-61, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focus.pdf. 6 EUAA, COI Report – Pakistan – Country Focus, Dicembre 2024, pag. 58, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focus.pdf 7 Ibid, pagg 58-59 8 Ibid. pag. 59 9 Ibid, pag. 59 14 https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/lunhcr-aumenta-la-risposta-alle-catastrofiche-inondazioni-in- pakistan/ 15 https://www.ilpost.it/2023/02/10/pakistan-finito-dollari-vicino-bancarotta/ 16 https://www.infomercatiesteri.it/indicatori_macroeconomici.php?id_paesi=136; 17 : World Report 2025 - Pakistan, 16 gennaio 2025 Controparte_10 https://www.ecoi.net/en/document/2120044.html