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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1801/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ZI Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16783/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU ZI SP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della ZI Tribunale Roma - Roma 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SANZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1025/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento per sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato art. 6
Convenzione n. registro recupero credito n.007976/2024, notificato in data 15/05/2024, emesso da
QU ZI S.p.a..
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha proposto la seguente censura:
- Illegittimità dell'atto per difetto di motivazione.
Si sono costituiti il Ministero della ZI – Tribunale di Roma ufficio recupero crediti e QU
ZI S.p.a. richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
In particolare, le parti resistenti, in via preliminare, sostengono che, come previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, la parte ricorrente è tenuta a costituirsi in giudizio mediante il deposito del proprio fascicolo processuale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del ricorso presso la segreteria della Corte di giustizia adita.
Successivamente QU ZI S.p.a ha depositato memoria illustrativa allegando ulteriori documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso inammissibile. Nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato in data 15 luglio 2024 e quindi tardivamente oltre il termine decadenziale di 60 giorni ai fini dell'impugnazione dell'atto di cui è causa.
Inoltre, la successiva iscrizione a ruolo, effettuata solo in data 12 novembre 2024, risulta ben oltre il termine previsto dalla norma, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Pertanto, il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di termini perentori previsti a pena di decadenza, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non suscettibili di sanatoria, neppure a seguito della costituzione della parte resistente.
In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile come in motivazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in€ 150,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma 16/01/2026
Il Giudice
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ZI Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16783/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU ZI SP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della ZI Tribunale Roma - Roma 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SANZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1025/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento per sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato art. 6
Convenzione n. registro recupero credito n.007976/2024, notificato in data 15/05/2024, emesso da
QU ZI S.p.a..
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha proposto la seguente censura:
- Illegittimità dell'atto per difetto di motivazione.
Si sono costituiti il Ministero della ZI – Tribunale di Roma ufficio recupero crediti e QU
ZI S.p.a. richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
In particolare, le parti resistenti, in via preliminare, sostengono che, come previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, la parte ricorrente è tenuta a costituirsi in giudizio mediante il deposito del proprio fascicolo processuale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del ricorso presso la segreteria della Corte di giustizia adita.
Successivamente QU ZI S.p.a ha depositato memoria illustrativa allegando ulteriori documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso inammissibile. Nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato in data 15 luglio 2024 e quindi tardivamente oltre il termine decadenziale di 60 giorni ai fini dell'impugnazione dell'atto di cui è causa.
Inoltre, la successiva iscrizione a ruolo, effettuata solo in data 12 novembre 2024, risulta ben oltre il termine previsto dalla norma, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Pertanto, il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di termini perentori previsti a pena di decadenza, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non suscettibili di sanatoria, neppure a seguito della costituzione della parte resistente.
In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile come in motivazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in€ 150,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma 16/01/2026
Il Giudice