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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 6270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6270 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RM LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21741/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA LIVIO Controparte_1 P.IVA_1 ANDRONICO, 25 00136 ROMA presso l'Avvocato DI PIETRO GIUSEPPE, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA G. B. Controparte_2 P.IVA_2 PIRELLI, 30 20124 MILANO presso l'Avvocato PILATO ALFONSO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo reso da questo Tribunale in data 20.4.23 Controparte_1 su istanza di per l'importo di € 43.136,23 oltre interessi e spese quale Controparte_2 residuo dovuto al 31.12.2022 in relazione al contratto di factoring stipulato il 10.7.2018.
Ha eccepito preliminarmente la necessità di procedere alla mediazione da intendersi obbligatoria. Nel merito ha contestato la carenza di prova del credito per l'omessa produzione degli estratti conto pagina 1 di 4 anteriori al 31.12.21 sì da non risultare riscontrabili sia il rispetto della soglia di legge e dell'eventuale addebito di competenze sproporzionate sia l'applicazione di eventuali interessi anatocistici.
Pertanto ha concluso in via principale per la revoca del decreto ingiuntivo perché affetto da nullità, inefficacia ed invalidità e, in via subordinata, per la riduzione della somma ingiunta e/o dovuta nella misura da accertarsi.
L'opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione sul rilievo dell'infondatezza delle censure. In via subordinata ha chiesto la condanna in suo favore al pagamento della somma pari ad € 43.136,23, oltre interessi moratori convenzionali al tasso in vigore maggiorato di tre punti dal 31.10.2022 al saldo effettivo, ovvero di quell'altra maggiore o minore da accertarsi in corso di giudizio.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisione all'udienza del
23.4.25 previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare occorre dare atto che la controversia non è soggetta alla mediazione prevista dall'art. 5 del D.Lgs 28/2010 in quanto si esula dall'ambito dei contratti bancari o finanziari essendo il contratto di factoring un contratto atipico caratterizzato da una causa mista.
Quanto al merito, va dato atto che l'opposta in questa sede ha integrato la documentazione originaria mediante la produzione in forma integrale degli estratti conto relativi al rapporto (doc. 4) dalla sua formazione alla data del deposito del ricorso. Ciò ha consentito di riscontrare ampiamente il saldo debitore esposto in sede monitoria, sì da risultare superata la contestazione relativa all'omessa prova della formazione del saldo iniziale. Di conseguenza, il conteggio elaborato dall'opponente basato sulla premessa dell'azzeramento del saldo iniziale pari ad € - 41.473,50 al 31.10.2021 non risulta attendibile in quanto la premessa non è valida.
Parimenti infondata è la censura formulata in via subordinata secondo cui dovrebbe in ogni caso essere azzerato il saldo del sotto-conto competenze, pari a € 22.113,59 a debito, in quanto non è provato in base a quali condizioni contrattuali e con quale metodologia le competenze siano state calcolate.
La stessa è smentita dal dato testuale presente nelle condizioni economiche del contratto di factoring in data 9.7.2018: per la linea di credito indicata col nr. 0373177 sono riportate sulla destra le condizioni relative.
Quanto all'allegata nullità della pattuizione del tasso di interesse corrispettivo, l'opponente assume che il dato testuale – che lo identifica in ragione del 3,25% oltre a media mensile Euribor 3 mesi giorni
pagina 2 di 4 lavorativi mese corrente - non sarebbe chiaro perché non consentirebbe di individuare in modo univoco quello da applicare.
In particolare, l'espressione “media mensile Euribor 3 mesi giorni lavorativi mese corrente” non consentirebbe di comprendere il mese di riferimento del tasso rilevato come media. Ciò in ragione della omessa esplicitazione della data rispetto alla quale debba intendersi come “corrente” il mese, ben potendo trattarsi sia del momento di sottoscrizione del contratto (peraltro in assenza di indicazione del suo valore iniziale di rilevazione) sia della scadenza del periodo precedente, sia – infine – della decorrenza del periodo di applicazione (peraltro conoscibile solo ex post).
Essendo dunque la pattuizione compatibile con valori molteplici del tasso la stessa risulterebbe indeterminata.
L'argomento non coglie nel segno.
Il dato testuale – di per sé conforme a quello presente usualmente in contratti analoghi – non merita la censura allegata posto che esprime una sommatoria di cui il primo fattore è costituito da un tasso fisso
(3,250%) ed il secondo è costituito da un tasso medio di riferimento quale l'Euribor notoriamente soggetto a variazioni giornaliere.
Le parti hanno identificato la cronologia e la modalità di calcolo costituita dalla media semplice dei tassi applicati dalle banche nel mercato monetario europeo per prestiti aventi tale durata.
Peraltro, come condivisibilmente evidenziato dall'opposta, le differenze espresse dalla simulazione eseguita dal perito di parte opponente risultano effettuate con arrotondamento millesimale invece che centesimale, sì da risultare del tutto trascurabili.
In ogni caso, le stesse approdano a risultati opposti rispetto alla pretesa in quanto evidenziano come il abbia applicato tassi più favorevoli. CP_3
Ciò palesa l'assenza di alcun interesse della parte a far valere tale rilievo.
Riguardo al conto in Dollari USA, l'opposta ha precisato che lo stesso è stato acceso per ragioni commerciali e ha documentato – per il tramite dell'estratto conto al 31.07.2018 – che è stato movimentato con le anticipazioni di $ 245.000,00 ed $ 40.000,00 e sullo stesso non sono stati applicati interessi.
Ciò in particolare vale per l'operata applicazione – con decorrenza dal mese di agosto del 2018 - di un tasso superiore allo 0% : l'esame degli estratti conto successivi riscontra in realtà l'assenza di alcun addebito a tale titolo e l'estratto conto al 4.3.2022 reca l'emenda mediante l'indicazione del tasso in ragione dello 0,000%.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 3 di 4 Alla luce di quanto esposto superflua appare l'ammissione di ctu contabile richiesta da parte opponente e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta, nonché della complessità delle questioni trattate, circostanze che si ritiene giustifichino la liquidazione degli importi nella misura intermedia indicata nei citati parametri eccezion fatta per la fase istruttoria – liquidata nel minimo – attesa la sua natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice RM
LL , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo reso da questo Tribunale in data 20.4.23 su istanza di per l'importo di € 43.136,23 che dichiara Controparte_2 definitivamente esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite liquidate in € 6.713 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese
[...] generali, nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 28 luglio 2025
Il giudice
RM LL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RM LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21741/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA LIVIO Controparte_1 P.IVA_1 ANDRONICO, 25 00136 ROMA presso l'Avvocato DI PIETRO GIUSEPPE, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA G. B. Controparte_2 P.IVA_2 PIRELLI, 30 20124 MILANO presso l'Avvocato PILATO ALFONSO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo reso da questo Tribunale in data 20.4.23 Controparte_1 su istanza di per l'importo di € 43.136,23 oltre interessi e spese quale Controparte_2 residuo dovuto al 31.12.2022 in relazione al contratto di factoring stipulato il 10.7.2018.
Ha eccepito preliminarmente la necessità di procedere alla mediazione da intendersi obbligatoria. Nel merito ha contestato la carenza di prova del credito per l'omessa produzione degli estratti conto pagina 1 di 4 anteriori al 31.12.21 sì da non risultare riscontrabili sia il rispetto della soglia di legge e dell'eventuale addebito di competenze sproporzionate sia l'applicazione di eventuali interessi anatocistici.
Pertanto ha concluso in via principale per la revoca del decreto ingiuntivo perché affetto da nullità, inefficacia ed invalidità e, in via subordinata, per la riduzione della somma ingiunta e/o dovuta nella misura da accertarsi.
L'opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione sul rilievo dell'infondatezza delle censure. In via subordinata ha chiesto la condanna in suo favore al pagamento della somma pari ad € 43.136,23, oltre interessi moratori convenzionali al tasso in vigore maggiorato di tre punti dal 31.10.2022 al saldo effettivo, ovvero di quell'altra maggiore o minore da accertarsi in corso di giudizio.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisione all'udienza del
23.4.25 previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare occorre dare atto che la controversia non è soggetta alla mediazione prevista dall'art. 5 del D.Lgs 28/2010 in quanto si esula dall'ambito dei contratti bancari o finanziari essendo il contratto di factoring un contratto atipico caratterizzato da una causa mista.
Quanto al merito, va dato atto che l'opposta in questa sede ha integrato la documentazione originaria mediante la produzione in forma integrale degli estratti conto relativi al rapporto (doc. 4) dalla sua formazione alla data del deposito del ricorso. Ciò ha consentito di riscontrare ampiamente il saldo debitore esposto in sede monitoria, sì da risultare superata la contestazione relativa all'omessa prova della formazione del saldo iniziale. Di conseguenza, il conteggio elaborato dall'opponente basato sulla premessa dell'azzeramento del saldo iniziale pari ad € - 41.473,50 al 31.10.2021 non risulta attendibile in quanto la premessa non è valida.
Parimenti infondata è la censura formulata in via subordinata secondo cui dovrebbe in ogni caso essere azzerato il saldo del sotto-conto competenze, pari a € 22.113,59 a debito, in quanto non è provato in base a quali condizioni contrattuali e con quale metodologia le competenze siano state calcolate.
La stessa è smentita dal dato testuale presente nelle condizioni economiche del contratto di factoring in data 9.7.2018: per la linea di credito indicata col nr. 0373177 sono riportate sulla destra le condizioni relative.
Quanto all'allegata nullità della pattuizione del tasso di interesse corrispettivo, l'opponente assume che il dato testuale – che lo identifica in ragione del 3,25% oltre a media mensile Euribor 3 mesi giorni
pagina 2 di 4 lavorativi mese corrente - non sarebbe chiaro perché non consentirebbe di individuare in modo univoco quello da applicare.
In particolare, l'espressione “media mensile Euribor 3 mesi giorni lavorativi mese corrente” non consentirebbe di comprendere il mese di riferimento del tasso rilevato come media. Ciò in ragione della omessa esplicitazione della data rispetto alla quale debba intendersi come “corrente” il mese, ben potendo trattarsi sia del momento di sottoscrizione del contratto (peraltro in assenza di indicazione del suo valore iniziale di rilevazione) sia della scadenza del periodo precedente, sia – infine – della decorrenza del periodo di applicazione (peraltro conoscibile solo ex post).
Essendo dunque la pattuizione compatibile con valori molteplici del tasso la stessa risulterebbe indeterminata.
L'argomento non coglie nel segno.
Il dato testuale – di per sé conforme a quello presente usualmente in contratti analoghi – non merita la censura allegata posto che esprime una sommatoria di cui il primo fattore è costituito da un tasso fisso
(3,250%) ed il secondo è costituito da un tasso medio di riferimento quale l'Euribor notoriamente soggetto a variazioni giornaliere.
Le parti hanno identificato la cronologia e la modalità di calcolo costituita dalla media semplice dei tassi applicati dalle banche nel mercato monetario europeo per prestiti aventi tale durata.
Peraltro, come condivisibilmente evidenziato dall'opposta, le differenze espresse dalla simulazione eseguita dal perito di parte opponente risultano effettuate con arrotondamento millesimale invece che centesimale, sì da risultare del tutto trascurabili.
In ogni caso, le stesse approdano a risultati opposti rispetto alla pretesa in quanto evidenziano come il abbia applicato tassi più favorevoli. CP_3
Ciò palesa l'assenza di alcun interesse della parte a far valere tale rilievo.
Riguardo al conto in Dollari USA, l'opposta ha precisato che lo stesso è stato acceso per ragioni commerciali e ha documentato – per il tramite dell'estratto conto al 31.07.2018 – che è stato movimentato con le anticipazioni di $ 245.000,00 ed $ 40.000,00 e sullo stesso non sono stati applicati interessi.
Ciò in particolare vale per l'operata applicazione – con decorrenza dal mese di agosto del 2018 - di un tasso superiore allo 0% : l'esame degli estratti conto successivi riscontra in realtà l'assenza di alcun addebito a tale titolo e l'estratto conto al 4.3.2022 reca l'emenda mediante l'indicazione del tasso in ragione dello 0,000%.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 3 di 4 Alla luce di quanto esposto superflua appare l'ammissione di ctu contabile richiesta da parte opponente e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta, nonché della complessità delle questioni trattate, circostanze che si ritiene giustifichino la liquidazione degli importi nella misura intermedia indicata nei citati parametri eccezion fatta per la fase istruttoria – liquidata nel minimo – attesa la sua natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice RM
LL , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo reso da questo Tribunale in data 20.4.23 su istanza di per l'importo di € 43.136,23 che dichiara Controparte_2 definitivamente esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite liquidate in € 6.713 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese
[...] generali, nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 28 luglio 2025
Il giudice
RM LL
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