Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 191/2024
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del G.O.P.
dott. Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 191 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., dr. con P.IVA_1 Parte_1
sede in San SE VI (NA) alla via Roma n. 60. trav. Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Nunzio Mazzocchi (C.F. , ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 presso il suo studio, sito in Caserta, alla via Pollio n. 18,
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Torre CP_1
del Greco alla via Marconi n. 66, elettivamente domiciliata in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di risposta.
CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come da atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il in Parte_1 persona del suo l.r.p.t., assumendo di svolgere attività sanitaria di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di Patologia Clinica in regime di accreditamento;
che, in data 15.11.2023, gli veniva notificato “avvio del
che, successivamente, in data
13.12.2023, la , con nota prot. 0239802 comunicava la chiusura Controparte_2
del procedimento amministrativo precedentemente notificato, confermando la richiesta di restituzione della somma di € 21.587,85 per l'anno 2011, essendo la stessa stata presuntivamente percepita in eccedenza rispetto al limite economico riconosciuto dall'azienda.
Deduceva parte ricorrente che precedentemente in data 29.12.2021 la CP_2 notificava al Centro la Determinazione del saldo amministrativo contabile
[...]
della macroarea assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2011 al
2016, richiedendo la restituzione della somma pari ad € 61.022,73 e che il Centro contestava la richiesta proponendo ricorso presso il TAR Campania che, in data
09.01.2023, pubblicava la sentenza n. 146/2023, che ne accoglieva le richieste ed evidenziava la tardività delle operazioni del Tavolo Tecnico Aziendale dal momento “che il periodo da porre a riferimento per valutare la legittimità Con dell'operato dell' è costituito dall'anno successivo all'esercizio di riferimento,
“ossia quando siano noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate ed è possibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili” ogni momento che supera tale periodo determina l'illegittimità del provvedimento che disponga ed applichi la regressione tariffaria”.
Deduceva, inoltre, in data 02.05.2023, il Tavolo tecnico nuovamente si riuniva per rideterminare la RTU degli anni 2011 e 2012 e il 27.06.2023, con Deliberazione n.
757, veniva determinata la RTU per l'anno in oggetto, ignorando completamento quanto statuito dall'anzidetta sentenza del Tar e che tale deliberazione veniva impugnata con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.
Chiedeva, pertanto, accertarsi che nulla era dovuto dalla società ricorrente alla a titolo di regressione tariffaria unica per l'anno 2011 e, Controparte_2 pertanto, disapplicare e dichiarare improduttiva di effetti la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo protocollo n. 0239802 del 13.12.2023,
con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la deducendo la Parte_3
fissazione con delibera del Direttore Generale n. 509/2018 della R.T.U. per l'anno
2011 per la macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale;
l'ineludibilità del rispetto dei tetti massimi di spesa, al fine di evitare sforamenti a carico del cd. S.S.N., non subordinati né condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate;
la non sussistenza di alcun termine perentorio e decadenziale entro cui l'azione amministrativa volta al contenimento della spesa sanitaria debba essere esercitata e che la richiesta di restituzione ora impugnata era stata preceduta da provvedimenti amministrativi che avevano determinato la RTU e non erano stati impugnati divenendo così inoppugnabili. Tanto dedotto, concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa, basata esclusivamente su allegazioni documentali, veniva rinviata ex art. 281 terdieces cpc all'udienza del 03.03.2025 ed in tale udienza è passata in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
DIRITTO
La domanda è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
A parere di questo giudice, nel caso di specie non può procedersi alla chiesta disapplicazione (prodromica all'accertamento negativo del credito di euro
21.587,85) della determinazione di chiusura del procedimento amministrativo, adottata dalla resistente, n. 0239802 del 13.12.2023, applicativa della RTU per l'anno 2011.
La disciplina dettata dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso 20 marzo
1865, n. 2248, All. E prevede due diverse forme di disapplicazione: la prima è quella principale e presuppone che l'atto amministrativo sia oggetto di diretta lesione della posizione giuridica fatta valere, di tal che, in questi casi, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
La seconda forma di disapplicazione, quella incidentale, si ha quando l'atto amministrativo non costituisce l'oggetto diretto della lesione e viene in rilievo soltanto in via, appunto, incidentale: il terreno di elezione di tale forma di disapplicazione è quello relativo alle controversie tra privati in cui, ai fini della loro risoluzione, può assumere valenza pregiudiziale il giudizio di validità di un atto amministrativo;
diversa, di contro, è l'ipotesi in cui viene in rilievo una controversia tra privati e pubblica amministrazione e risulti adottato un provvedimento amministrativo presupposto rispetto a un rapporto giuridico principale in relazione al quale la giurisdizione spetti al giudice ordinario (cfr.
Cons. di Stato, sent. n. 6792/2020).
Orbene, ciò premesso, venendo a tale ultima fattispecie, cui è riconducibile il caso che ci occupa, il giudice di legittimità (v. SS.UU. n. 9543/2021) ha chiarito che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo può essere esercitato soltanto nei giudizi tra privati e solamente nel caso in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico del fondamento del diritto azionato.
Nella materia in esame, peraltro, già precedentemente il giudice di legittimità (v.
Cass. n. 28053/18) aveva chiarito che, nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di un atto amministrativo autoritativo ( quale atto presupposto), nonché al rilievo dell'eventuale non riconducibilità a quest'ultimo del comportamento tenuto dalla P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perché il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248
del 1865, all. E, è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati, sia perché, nella materia in oggetto, sussiste una giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, in capo al giudice amministrativo, il che impedisce comunque di giustificare, in capo al giudice ordinario, il potere di disapplicazione.
In particolare, la Corte di legittimità, partendo dal presupposto che l'atto deliberativo di fissazione dei limiti del tetto di spesa sanitaria, nonché l'atto deliberativo attuativo dei tetti di spesa sono, entrambi, espressione di un potere autoritativo ( e che tale natura è rafforzata anche dal fatto che, per l'attuazione di quanto disposto da detto atto regionale, gli organismi debbono compiere a loro volta valutazioni che implicano apprezzamento di interessi di natura pubblicistica, inerenti all'organizzazione del servizio sanitario nel rispettivo ambito territoriale), ha evidenziato che “il controllo sull'esercizio di tale potere ed in particolare sulla legittimità del relativo provvedimento attuativo della deliberazione regionale, non può essere ricondotto nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, inerente alle controversie sulle indennità, sui canoni o altri corrispettivi, ancorchè tale provvedimento in concreto incida sulla debenza di tali entità”; ha perciò concluso che “poiché, nel caso di specie, la formulazione attributiva della giurisdizione ordinaria non dice espressamente che l'a.g.o. ha il potere di annullare eventuali atti autoritativi incidenti sulla determinazione delle indennità, dei canoni e dei corrispettivi, deve escludersi che la detta giurisdizione possa comprendere la possibilità del giudice ordinario, investito di una controversia al riguardo, di deciderla eventualmente annullando formalmente o disconoscendo sostanzialmente l'efficacia (e, dunque, facendo luogo ad una sorta di annullamento sostanziale) il provvedimento della p.a. che abbia inciso in qualche modo sull'obbligazione di corresponsione di indennità, canoni e corrispettivi. Ne deriva che il giudice ordinario non può essere adito con una domanda che postuli la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi, previo annullamento dell'eventuale deliberazione autoritativa della p.a. che abbia inciso in qualche modo sulla loro relativa debenza” e lo stesso deve dirsi nel caso in cui sia richiesto
– come nella presente fattispecie - l'accertamento dell'illegittimità dell'atto deliberativo, in via incidentale, chiedendone la disapplicazione.
La peculiarità della questione trattata, ad avviso di questo giudice, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Torre Annunziata, 26 marzo 2025.
IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Immacolata Cesarano)