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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 173/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Fiorentino De Leo che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dai funzionari Giuseppe D'Angelo, Rosanna Albano e Consolato Neri ex art. 417 bis c.p.c.,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'11 gennaio 2024 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver proposto istanza di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, conclusosi con decreto di omologa positivo del 7 settembre 2023, notificato all' l'8 settembre 2023, lamentava l'ingiustificata inerzia CP_1 dell'ente previdenziale nella liquidazione dei ratei della prestazione, e ne chiedeva la condanna al pagamento degli stessi con decorrenza dal mese di gennaio 2023, con gli accessori di legge.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 5 giugno 2025 dal deposito telematico di note CP_2
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L' ha dimostrato di aver liquidato la prestazione il 26 febbraio 2024 e di aver corrisposto CP_1
alla ricorrente i relativi ratei unitamente agli arretrati a marzo 2024. L'istante ha però insistito nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle somme dovute CP_2
a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati dovuti, dalla scadenza di ciascun rateo e sino al soddisfo.
Detta pretesa merita accoglimento in quanto nel caso in cui i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale vengano ad esistenza nel corso del giudizio, nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è dovuto al creditore della prestazione anche il maggior importo tra interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti. L'ente debitore, in caso di ritardo nell'adempimento, è tenuto a corrispondere gli interessi o la rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., nella maggiore misura, alla stregua dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 a far data dalla domanda amministrativa (o dalla decorrenza accertata) e non già a far data dalla data di invio del modello AP70.
Sul punto si precisa che non convince la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina del 22 settembre 2023 (proc. n. 878/2022 r.g.), in quanto gli accessori sui crediti previdenziali devono applicarsi a prescindere dalla colpa e, comunque, dall'imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il ritardo nell'adempimento. Quanto alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c., la stessa si è limitata a introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Ed invero, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni ivi riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Per il resto va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
3.- In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, si rileva che: - la fondatezza della domanda non è stata affatto contestata;
- l'ente non ha addotto giustificazione del proprio ritardo;
- la liquidazione e anche il pagamento sono avvenuti a distanza di quasi 6 mesi dalla notifica del decreto di omologa (rispetto al termine di 4 mesi previsto dall'art. 445 bis
c.p.c.). Pertanto, è giusto che le spese vengano compensate per 1/3 e per il resto seguano la soccombenza e si liquidino ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e la limitata attività svolta, applicando i minimi per la semplicità, in 1.243 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) condanna l' al pagamento in favore di degli accessori maturati sui ratei CP_1 Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dovuta dal 1 gennaio 2023, dalla scadenza di ciascuno al soddisfo;
2) dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
3) condanna altresì l'ente resistente al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio, liquidati in 1.243 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 6.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro