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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6140 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
proc. n. 1442/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Francesca Firrao Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 31/10/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1442 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. MARIA CRISTINA BARBATO, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “in via cautelare accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso provvisorio ex art. 4 del d. lgs. n. 142/2015 ovvero alla restituzione della ricevuta di presentazione della domanda di protezione speciale, ordinando all'autorità amministrativa di procedere a tale rilascio ovvero restituzione;
nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare il relativo permesso di soggiorno in suo favore”; conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: in via cautelare: revocarsi la sospensione disposta in quanto sono carenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 02/03/2023, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 1396/2023, reso in data 20/10/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 04/01/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 28/04/2023 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 23/01/2024 e depositato il giorno 25/01/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 7 e 8, non numerate, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 02/02/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 05/06/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 4 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 09/06/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione
- 2 - dell'udienza di discussione orale, in data 31/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in CP_1 relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto: «il sig. on è stato in grado di dimostrare la sussistenza dei … presupposti [di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, d.lgs. n. 286/1998] come emerge dalla documentazione prodotta a corredo della … istanza da lui formalizzata in data
02/03/2023, e da cui non è possibile ricavare in modo informato e completo il percorso compiuto dallo stesso dal suo arrivo nel maggio 2017, alla luce delle seguenti motivazioni. Sulla vita privata: malgrado la presenza prima facie ininterrotta da circa sei anni in Italia, si evince un non sufficiente livello di integrazione globalmente intesa, in particolare l'istante: non ha raggiunto un sufficiente livello di indipendenza economica: infatti, a fronte delle dichiarazioni da lui riportate nell'allegato ad hoc (“contratto di lavoro”) che dal suo avvocato per il tramite della memoria di supporto (da cui si ricava lo svolgimento di “diverse attività lavorative” e quindi che egli “ad oggi, è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato e, pertanto, svolge regolare attività lavorativa come da documentazione che si allega”) non è stato prodotto alcun documento in tal senso;
a ciò si aggiunga che la stessa Questura segnala “dalla consultazione della banca dati INPS e Punto Fisco [l'istante] non risulta aver percepito redditi”; non si è assicurato una soluzione abitativa autonoma (i.e. contratto di locazione) risultando tutt'oggi ospite di conoscenti/connazionali; non risulta aver espletato alcuna attività sul territorio nazionale (formazione professionale, volontariato, associazionismo, etc.) nel periodo in esame, al di là di taluni percorsi di alfabetizzazione;
tuttavia, non viene all'uopo allegato alcun documento relativo alla conoscenza della lingua italiana (malgrado venga auto-valutata a livello “buon[o]”) né tampoco agli altri “diversi certificati scolastici e linguistici” conseguiti dall'interessato (come si evince dalla memoria del legale difensore). Sulla vita familiare: il sig. ichiara di non avere più legami familiari in Nigeria (dove ha comunque vissuto per 25 anni), allo stesso tempo emerge come in Italia egli non [si] sia mai sposato né abbia altrimenti costituito un proprio nucleo familiare (de jure o de facto) meritevole di tutela. Da ultimo ma non meno rilevante, la Commissione [ha preso] atto che l'analisi relativa alla non sussistenza dei requisiti della protezione speciale è stata già compiutamente effettuata in sede di procedura di asilo (ID Vesta.net n. MI0019666), incluso dalla competente autorità giudiziaria chiamata a condurre le valutazioni delle condizioni di vita privata e familiare del sig. n relazione ai criteri dettati dall'art. 19 co.
1.1 T.U.I., alla luce di una serie di fatti e circostanze soggettivi e oggettivi dedotti in giudizio, nonché di documenti inerenti il percorso di integrazione dello stesso che non sono stati egualmente prodotti in supporto della presente istanza. La recente ordinanza del Tribunale di Milano del 11/07/2022, R.G. n. 39790/2019, legge (p. 12) quanto segue: “dall'analisi della documentazione in atti, non si può dunque affermare che il ricorrente abbia compiuto significativi sforzi al fine di inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano. Difatti, dal 2017, anno di ingresso in Italia, fino al 2022, non vi è prova di alcuna attività svolta dallo stesso, fatta eccezione per: una visura d'impresa individuale […] dalla quale si evince
- 3 - che il ricorrente ha effettuato l'apertura della P. Iva in data 15/11/2021: una dichiarazione di ospitalità
[…] ed un attestato di conoscenza della lingua italiana […]. Non emerge, in sintesi, l'effettività di alcun legame familiare, sociale, culturale e lavorativo con il Paese di accoglienza. Il Collegio ritiene, dunque, che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente non comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando «di aver fatto ingresso nel territorio italiano in data 23.05.2017, di aver proposto istanza di protezione internazionale (doc. n. 3) conclusasi negativamente in fase di contenzioso, di aver frequentato corsi di lingua italiana e di svolgere attività lavorativa essendo assunto con contratto a tempo determinato (…) di essere integrato sia dal punto di vista sociale, in quanto lavoratore ed immune da precedenti penali o carichi pendenti, sia dal punto di vista linguistico, perché [ha] imparato l'italiano» (pag. 2, non numerata, del ricorso). Ha osservato, quindi, «che, diversamente dall'interpretazione che la Commissione Territoriale sembra far propria, la norma non prevede affatto che nel caso di specie tutti questi requisiti debbano sussistere congiuntamente;
la presenza di ognuno di questi, invece, è sufficiente a fondare anche di per sé il diritto alla protezione complementare. In altre parole sono tutti elementi che, singolarmente o variamente combinati tra loro, permettono di poter qualificare positivamente la condizione di integrazione socio-culturale dello straniero e, nel contempo, definire l'eventuale espulsione e rimpatrio come una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare (…) Con riferimento al caso specifico si osserva, anzitutto, che le valutazioni svolte dal Tribunale di Milano assumono rilievo solo relativo, nel senso che erano conclusioni valide nel periodo in cui sono state redatte, al mese di luglio 2022, ma successivamente, nel marzo 2023[egli ha] proposto al Questore l'istanza di protezione speciale proprio sul presupposto della mutata situazione di fatto che perciò è idonea a fondare una valutazione ex novo della [sua] situazione personale e lavorativa
... in secondo luogo, [egli] ha anche svolto attività lavorativa precaria (doc. n. 4), ma … a far data dal 29.11.2022 è assunto con contratto a tempo determinato con scadenza al 28.11.2024 (doc. n. 5 e 6), risultando altresì adempiente delle spettanze fiscali contributive (doc. n. 7). In relazione [alla sua] autonomia abitativa … questa condizione non resta circoscritta alle situazioni di titolarità del tipico contratto di locazione ma può ben essere estesa anche all'ospitalità perché, imponendo la condivisone delle spese e l'assunzione di obblighi, anch'essa implica l'emancipazione dal sistema assistenziale. Si consideri rilevante, infine, che [egli] è in grado di certificare la partecipazione, con superamento della relativa prova finale, di almeno un corso di lingua italiana (doc. n. 8) e che la disciplina richiamata tutela non soltanto il diritto al rispetto della vita familiare stricto sensu considerata, ma anche della vita privata intesa come il diritto di interazione e realizzazione della vita del singolo individuo nella società» (pagg. 4 e 6, non numerate, del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha ribadito che «alcuna prova è stata fornita dal richiedente in sede di richiesta di rinnovo, come peraltro rappresentato nel provvedimento;
alcuna documentazione è stata allegata a supporto dell'eventuale integrazione sul territorio, né in punto di sviluppo di vincoli sociali, relazionali o affettivi;
non emergono solidi legami in quanto il ricorrente non ha costituito un nucleo familiare (de jure o de facto) meritevole di tutela, non ha figli e non ha relazioni stabili nel territorio nazionale. Non risulterebbe neanche dimostrato un radicamento economico, dato che emergono esigui
- 4 - versamenti INPS in suo favore (doc. 4); il reddito percepito nel 2023 sarebbe, inoltre, del tutto insufficiente a consentire una vita dignitosa e quindi la permanenza sul territorio. Il percorso di integrazione sviluppato attraverso corsi di lingua non costituisce un elemento atto a dimostrare una stabile e rilevante condizione di avvenuto inserimento» (pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione depositata in data 05/06/2024).
2. Così delineato l'oggetto della presente controversia, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è infondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione speciale il giorno 02/03/2023 (v., sul punto, provvedimento impugnato), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione
- 5 - complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
- 6 - Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente non sia meritevole di accoglimento. Osserva il Collegio, in primo luogo, che la situazione sociopolitica del Paese di origine del ricorrente, rispetto alla quale ogni valutazione va operata all'attualità, non appare tanto grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità così significativa da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale. Infatti, emerge dalle fonti consultate che la situazione di conflitto che la Nigeria vive a causa della attività del gruppo terroristico di è localizzata nel Nord Est (Stati CP_2 del Borno, Yobe e Adamawa) e non nel Sud-Sud e, dunque, non in Edo State (cfr. Country Guidance: Nigeria-Common analysis and guidance note, ottobre 2021 a cura di EASO), da cui proviene il ricorrente. Peraltro, non risultano attacchi a sfondo terroristico in Edo State che è investito da episodi di violenza dovuti agli scontri tra culti criminali, tra pastori ed agricoltori, per dispute sulla terra, alla diffusione del c.d. vigilantismo e della giustizia privata, alle proteste, ormai terminate, nate con il movimento (cfr. The State CP_3 [...]
Nigeria 2023/Report on the human rights situation (covering 2023), a cura Controparte_4 di AI – Amnesty International, disponibile su ecoi.net dal giorno 24 aprile 2024; 2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria/Annual report on human rights in 2023, a cura di USDOS – US Department of State, disponibile su ecoi.net dal giorno 23 aprile 2024; Freedom in the World 2024 – Nigeria/Annual report on political rights and civil liberties in 2023, a cura di reperibile su ecoi.net dal 2024; Annual report on the human rights situation in Parte_2
2023/World Report 2024 – Nigeria, a cura di HRW – Human Rights Watch, disponibile su ecoi.net dal giorno 11 gennaio 2024; Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Nigeria 2022/Report on the human rights situation covering 2022, a cura di AI – Amnesty International, disponibile su ecoi.net dal 27 marzo 2023; 2022 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria/Annual report on human rights in 2022, a cura di USDOS – US Department of State, disponibile su ecoi.net dal 20 marzo 2023; Annual report on the human rights situation in 2022/World Report 2023 – Nigeria, a cura di HRW – Human Rights Watch, disponibile su ecoi.net dal 12 gennaio 2023). Esclusa, sul piano oggettivo, l'esistenza di peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o delle condizioni di sicurezza del Paese di origine alla luce delle informazioni compendiate nelle COI suindicate, neppure sarebbe utile, d'altra parte, ai fini dell'accoglimento del ricorso, il richiamo stereotipato alle diverse problematiche che affliggono la Nigeria. Invero, qualunque verifica della violazione del diritto di non respingimento e di quello alla vita privata e familiare non può che essere compiuta in base alle precipue condizioni di vita allegate. Nel caso di specie, non vi sono specificità che permettano di ricollegare la persona del richiedente alle svariate ed eterogenee problematiche affliggenti quel Paese. La protezione speciale, invero, non può essere riconosciuta in ragione del mero contesto di generale e non specifica compromissione dei
- 7 - diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che, così facendo, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4455/2018; Cass. civ. 17072/2018; Cass. civ. n. 9304/2019). Per quanto risulta dalla documentazione acquisita al fascicolo del presente giudizio, non è emersa, poi, alcuna problematica fisica o psicologica di gravità tale da risultare curabile solo in Italia e da mettere in pericolo la salute del ricorrente in caso di rimpatrio forzato. Non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente, tenuto conto anche dell'assenza di prova di esperienze traumatiche vissute durante il viaggio per giungere in Italia con ricadute sul suo stato psico-fisico (Cass. n. 28781/2020). Neppure sono stati provati l'avvio o la prosecuzione, da parte del richiedente, di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023). Avuto riguardo a tale precipuo aspetto, il Collegio rileva quanto segue: a) dall'esame dell'estratto contributivo INPS depositato in data 04/06/2024 (aggiornato al 03/06/2024), emerge che l'odierno ricorrente ha lavorato negli anni 2022 e 2023, percependo retribuzione o redditi per importi complessivi pari, rispettivamente per ciascuna delle suddette annualità, ad euro 694,00 ed euro 1.816,00 (ma gli stessi dati si ricavano anche dalla documentazione contributiva depositata come allegato n. 7 al ricorso); b) in base alla CU2024, depositata in data come allegato n. 4 al ricorso, il ricorrente avrebbe percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato per un importo pari ad appena euro 1.787,48; c) la comunicazione obbligatoria di assunzione versata in atti, relativa ad un contratto di lavoro a tempo determinato, orizzontale e parziale (allegato n. 5 depositato unitamente al ricorso), è incompleta poiché manca la pag. 2 e, sebbene faccia riferimento ad un rapporto contrattuale iniziato in data 29/11/2022 e con durata fino al 28/11/2024, è corredata delle sole buste paga febbraio-maggio 2023 e luglio- agosto 2023 (documentazione depositata sub n. 6 unitamente al ricorso) per importi mai superiori, per ciascuna mensilità, ad euro 160,00. Ebbene, la irrisorietà dei guadagni percepiti non consente di affermare che il ricorrente ha compiuto un serio tentativo di inserimento, ma che egli ha prestato attività lavorativa occasionale e per un arco temporale decisamente ridotto. Tra l'altro, alcuna spiegazione è stata fornita per giustificare la frammentarietà della documentazione prodotta, nonostante la p.a. abbia diffusamente argomentato in ordine alla carenza documentale che ha sistematicamente caratterizzato tanto la fase amministrativa che quella giudiziaria conclusasi, a luglio 2022, dinanzi al Tribunale di Milano, che pure si è pronunciato in ordine alla insussistenza dei presupposti per il
- 8 - riconoscimento della protezione speciale in capo all'odierno ricorrente. Va poi considerato che l'attività lavorativa prestata in via subordinata ha avuto inizio allorquando l'odierno ricorrente era già irregolare e, in relazione a quel periodo, alcune buste paga, ancorché poche, sono state prodotte. Tenuto conto, però, che, dal mese di febbraio 2024, è intervenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la mancata produzione delle buste paga relative al periodo successivo non trova alcuna giustificazione, soprattutto laddove si consideri che, in virtù del provvedimento adottato da questo Tribunale, rispetto a quello stesso datore di lavoro che aveva consapevolmente assunto alle proprie dipendenze uno straniero irregolare, la posizione dell'odierno ricorrente è financo cambiata in melius. Sempre sotto il profilo dell'integrazione lavorativa, si osserva, in via ulteriore, che il contratto di prestazione d'opera depositato come allegato n. 4 al ricorso è corredato delle sole fatture relative al periodo novembre/dicembre 2023 e gennaio/maggio 2024 (v. anche allegati nn.
5-7 depositati in data 04/06/2024), ma non dell'estratto contributivo INPS relativo al lavoro svolto come autonomo né di documentazione bancaria atta a fornire riscontro del fatto che gli importi indicati nelle fatture siano stati effettivamente percepiti. Di fatto, il ricorrente paventa di aver raggiunto un discreto grado di indipendenza economica, ma non ha prodotto nulla che possa indurre a ritenere superate le criticità analiticamente esposte dalla p.a. e dal Tribunale di Milano. L'odierno ricorrente, neppure avvalendosi dell'ausilio della difesa tecnica, è riuscito a fare chiarezza sul suo lungo vissuto in Italia e, in questa sede, il quadro già valutato dalla p.a. e da altra A.G., a dispetto del tempo trascorso, non risulta affatto mutato. La documentazione prodotta è risultata, quindi, davvero troppo scarna, con la conseguenza che è del tutto inidonea a fondare il convincimento che il ricorrente si sia effettivamente radicato sul T.N. e sia in grado di condurre, in autonomia, una vita dignitosa (per i principi generali, v. Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 33315/2022, pubblicata in data 11/11/2022). Il richiedente, presente in Italia quantomeno dal 23/05/2017 (v. pag. 1 della comparsa di costituzione delle p.a., ma v. anche pag. 2, non numerata, del ricorso), non ha dunque provato di aver conseguito una, pur minima, stabilità economica né abitativa. Quanto a quest'ultimo aspetto, le deduzioni svolte alla pag. 6, non numerata, del ricorso, non sono in alcun modo provate, non solo perché, in questa sede, non è stata prodotta nemmeno una dichiarazione di ospitalità, ma anche perché in ogni caso, non ha Parte_1 documentato di contribuire alle spese né di aver assunto su di sé obblighi contrattuali di sorta. Il ricorrente non ha dimostrato, poi, di aver utilmente intrapreso un percorso di studi e/o di formazione professionale né di aver fatto fruttare le conoscenze in altro modo acquisite. Agli atti è presente un'unica certificazione linguistica (livello A1) conseguita a seguito alla partecipazione ad un corso tenutosi dal giorno 08/10/2018 al giorno 11/02/2019 (v.
- 9 - allegato n. 8 prodotto unitamente al ricorso), già reputata insufficiente anche dal Tribunale di Milano. Le omissioni relative a tale profilo di integrazione assumono in questa sede particolare rilevanza alla luce del fatto che, a fronte dei plurimi dinieghi di cui il ricorrente è stato destinatario sia in sede amministrativa che giudiziaria, non si è in altro modo Parte_1 attivato per migliorare le sue conoscenze linguistiche o curare la sua crescita personale, trascurando il fatto che l'integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa. Egli, inoltre, in Italia, non ha costituito una rete familiare né ha iniziato alcun significativo percorso d'integrazione sociale o culturale. Giova rammentare, a tal riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese è desumibile da indici socialmente rilevanti tra i quali ha annoverato anche la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento (Cass., Sez. Un. civili, n. 24413/2021 richiamata da Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 20641/2023, data pubblicazione 17/07/2023). Come già precisato, di questo, agli atti, non vi è prova. Nulla di ulteriore risulta essere stato documentato in pendenza di giudizio. Non si vede, dunque, come potere ipotizzare una violazione del diritto alla vita privata e familiare, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, o un impedimento effettivo all'esercizio delle libertà democratiche. Va ribadito, sul punto, che non è stata versata in atti idonea documentazione atta a dare contezza, all'attualità, del livello di integrazione raggiunto, dal ricorrente, in Italia. Nessuna significativa deduzione è stata svolta circa il vissuto, ormai lungo, del richiedente sul T.N. né sono stati idoneamente delineati il progetto di vita futuro e le ipotizzate modalità di concreta attuazione dello stesso. Per completezza espositiva, quanto al riconoscimento del diritto di asilo costituzionale sulla base della ritenuta diretta applicabilità dell'art. 10, co. 3, Cost., va richiamato il par. 30 della sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24413/2021. Ivi, è espressamente chiarito che la reintroduzione nell'art. 5 T.U.I. della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato segnala “la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto legge n. 113/2018 e incrementate dallo stesso decreto legge n. 130/2020”. Nella fattispecie qui in esame, non sono stati allegati specifici profili di necessaria tutela costituzionale del ricorrente ulteriori rispetto alle ipotesi di protezione internazionale e complementare come oggi previste. In conclusione, alla luce di quanto esposto, non si riscontra la sussistenza di alcuno dei presupposti atti a fondare l'accoglimento della domanda proposta.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come rimodulati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione
- 10 - di riferimento in relazione alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, così individuato in ragione dell'esigenza di parametrare la liquidazione del compenso professionale all'attività in concreto svolta dalle parti ed all'effettiva consistenza della lite, applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto della semplicità dello svolgimento processuale che discende dalla non complessità della causa e dalla totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. RIGETTA il ricorso;
-. ON nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, al rimborso, in favore di parte resistente delle spese di giudizio che C.F._1 liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00), per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 04/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Francesca Firrao Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 31/10/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1442 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. MARIA CRISTINA BARBATO, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “in via cautelare accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso provvisorio ex art. 4 del d. lgs. n. 142/2015 ovvero alla restituzione della ricevuta di presentazione della domanda di protezione speciale, ordinando all'autorità amministrativa di procedere a tale rilascio ovvero restituzione;
nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare il relativo permesso di soggiorno in suo favore”; conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: in via cautelare: revocarsi la sospensione disposta in quanto sono carenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 02/03/2023, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 1396/2023, reso in data 20/10/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 04/01/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 28/04/2023 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 23/01/2024 e depositato il giorno 25/01/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 7 e 8, non numerate, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 02/02/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 05/06/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 4 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 09/06/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione
- 2 - dell'udienza di discussione orale, in data 31/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in CP_1 relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto: «il sig. on è stato in grado di dimostrare la sussistenza dei … presupposti [di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, d.lgs. n. 286/1998] come emerge dalla documentazione prodotta a corredo della … istanza da lui formalizzata in data
02/03/2023, e da cui non è possibile ricavare in modo informato e completo il percorso compiuto dallo stesso dal suo arrivo nel maggio 2017, alla luce delle seguenti motivazioni. Sulla vita privata: malgrado la presenza prima facie ininterrotta da circa sei anni in Italia, si evince un non sufficiente livello di integrazione globalmente intesa, in particolare l'istante: non ha raggiunto un sufficiente livello di indipendenza economica: infatti, a fronte delle dichiarazioni da lui riportate nell'allegato ad hoc (“contratto di lavoro”) che dal suo avvocato per il tramite della memoria di supporto (da cui si ricava lo svolgimento di “diverse attività lavorative” e quindi che egli “ad oggi, è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato e, pertanto, svolge regolare attività lavorativa come da documentazione che si allega”) non è stato prodotto alcun documento in tal senso;
a ciò si aggiunga che la stessa Questura segnala “dalla consultazione della banca dati INPS e Punto Fisco [l'istante] non risulta aver percepito redditi”; non si è assicurato una soluzione abitativa autonoma (i.e. contratto di locazione) risultando tutt'oggi ospite di conoscenti/connazionali; non risulta aver espletato alcuna attività sul territorio nazionale (formazione professionale, volontariato, associazionismo, etc.) nel periodo in esame, al di là di taluni percorsi di alfabetizzazione;
tuttavia, non viene all'uopo allegato alcun documento relativo alla conoscenza della lingua italiana (malgrado venga auto-valutata a livello “buon[o]”) né tampoco agli altri “diversi certificati scolastici e linguistici” conseguiti dall'interessato (come si evince dalla memoria del legale difensore). Sulla vita familiare: il sig. ichiara di non avere più legami familiari in Nigeria (dove ha comunque vissuto per 25 anni), allo stesso tempo emerge come in Italia egli non [si] sia mai sposato né abbia altrimenti costituito un proprio nucleo familiare (de jure o de facto) meritevole di tutela. Da ultimo ma non meno rilevante, la Commissione [ha preso] atto che l'analisi relativa alla non sussistenza dei requisiti della protezione speciale è stata già compiutamente effettuata in sede di procedura di asilo (ID Vesta.net n. MI0019666), incluso dalla competente autorità giudiziaria chiamata a condurre le valutazioni delle condizioni di vita privata e familiare del sig. n relazione ai criteri dettati dall'art. 19 co.
1.1 T.U.I., alla luce di una serie di fatti e circostanze soggettivi e oggettivi dedotti in giudizio, nonché di documenti inerenti il percorso di integrazione dello stesso che non sono stati egualmente prodotti in supporto della presente istanza. La recente ordinanza del Tribunale di Milano del 11/07/2022, R.G. n. 39790/2019, legge (p. 12) quanto segue: “dall'analisi della documentazione in atti, non si può dunque affermare che il ricorrente abbia compiuto significativi sforzi al fine di inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano. Difatti, dal 2017, anno di ingresso in Italia, fino al 2022, non vi è prova di alcuna attività svolta dallo stesso, fatta eccezione per: una visura d'impresa individuale […] dalla quale si evince
- 3 - che il ricorrente ha effettuato l'apertura della P. Iva in data 15/11/2021: una dichiarazione di ospitalità
[…] ed un attestato di conoscenza della lingua italiana […]. Non emerge, in sintesi, l'effettività di alcun legame familiare, sociale, culturale e lavorativo con il Paese di accoglienza. Il Collegio ritiene, dunque, che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente non comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando «di aver fatto ingresso nel territorio italiano in data 23.05.2017, di aver proposto istanza di protezione internazionale (doc. n. 3) conclusasi negativamente in fase di contenzioso, di aver frequentato corsi di lingua italiana e di svolgere attività lavorativa essendo assunto con contratto a tempo determinato (…) di essere integrato sia dal punto di vista sociale, in quanto lavoratore ed immune da precedenti penali o carichi pendenti, sia dal punto di vista linguistico, perché [ha] imparato l'italiano» (pag. 2, non numerata, del ricorso). Ha osservato, quindi, «che, diversamente dall'interpretazione che la Commissione Territoriale sembra far propria, la norma non prevede affatto che nel caso di specie tutti questi requisiti debbano sussistere congiuntamente;
la presenza di ognuno di questi, invece, è sufficiente a fondare anche di per sé il diritto alla protezione complementare. In altre parole sono tutti elementi che, singolarmente o variamente combinati tra loro, permettono di poter qualificare positivamente la condizione di integrazione socio-culturale dello straniero e, nel contempo, definire l'eventuale espulsione e rimpatrio come una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare (…) Con riferimento al caso specifico si osserva, anzitutto, che le valutazioni svolte dal Tribunale di Milano assumono rilievo solo relativo, nel senso che erano conclusioni valide nel periodo in cui sono state redatte, al mese di luglio 2022, ma successivamente, nel marzo 2023[egli ha] proposto al Questore l'istanza di protezione speciale proprio sul presupposto della mutata situazione di fatto che perciò è idonea a fondare una valutazione ex novo della [sua] situazione personale e lavorativa
... in secondo luogo, [egli] ha anche svolto attività lavorativa precaria (doc. n. 4), ma … a far data dal 29.11.2022 è assunto con contratto a tempo determinato con scadenza al 28.11.2024 (doc. n. 5 e 6), risultando altresì adempiente delle spettanze fiscali contributive (doc. n. 7). In relazione [alla sua] autonomia abitativa … questa condizione non resta circoscritta alle situazioni di titolarità del tipico contratto di locazione ma può ben essere estesa anche all'ospitalità perché, imponendo la condivisone delle spese e l'assunzione di obblighi, anch'essa implica l'emancipazione dal sistema assistenziale. Si consideri rilevante, infine, che [egli] è in grado di certificare la partecipazione, con superamento della relativa prova finale, di almeno un corso di lingua italiana (doc. n. 8) e che la disciplina richiamata tutela non soltanto il diritto al rispetto della vita familiare stricto sensu considerata, ma anche della vita privata intesa come il diritto di interazione e realizzazione della vita del singolo individuo nella società» (pagg. 4 e 6, non numerate, del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha ribadito che «alcuna prova è stata fornita dal richiedente in sede di richiesta di rinnovo, come peraltro rappresentato nel provvedimento;
alcuna documentazione è stata allegata a supporto dell'eventuale integrazione sul territorio, né in punto di sviluppo di vincoli sociali, relazionali o affettivi;
non emergono solidi legami in quanto il ricorrente non ha costituito un nucleo familiare (de jure o de facto) meritevole di tutela, non ha figli e non ha relazioni stabili nel territorio nazionale. Non risulterebbe neanche dimostrato un radicamento economico, dato che emergono esigui
- 4 - versamenti INPS in suo favore (doc. 4); il reddito percepito nel 2023 sarebbe, inoltre, del tutto insufficiente a consentire una vita dignitosa e quindi la permanenza sul territorio. Il percorso di integrazione sviluppato attraverso corsi di lingua non costituisce un elemento atto a dimostrare una stabile e rilevante condizione di avvenuto inserimento» (pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione depositata in data 05/06/2024).
2. Così delineato l'oggetto della presente controversia, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è infondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione speciale il giorno 02/03/2023 (v., sul punto, provvedimento impugnato), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione
- 5 - complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
- 6 - Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente non sia meritevole di accoglimento. Osserva il Collegio, in primo luogo, che la situazione sociopolitica del Paese di origine del ricorrente, rispetto alla quale ogni valutazione va operata all'attualità, non appare tanto grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità così significativa da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale. Infatti, emerge dalle fonti consultate che la situazione di conflitto che la Nigeria vive a causa della attività del gruppo terroristico di è localizzata nel Nord Est (Stati CP_2 del Borno, Yobe e Adamawa) e non nel Sud-Sud e, dunque, non in Edo State (cfr. Country Guidance: Nigeria-Common analysis and guidance note, ottobre 2021 a cura di EASO), da cui proviene il ricorrente. Peraltro, non risultano attacchi a sfondo terroristico in Edo State che è investito da episodi di violenza dovuti agli scontri tra culti criminali, tra pastori ed agricoltori, per dispute sulla terra, alla diffusione del c.d. vigilantismo e della giustizia privata, alle proteste, ormai terminate, nate con il movimento (cfr. The State CP_3 [...]
Nigeria 2023/Report on the human rights situation (covering 2023), a cura Controparte_4 di AI – Amnesty International, disponibile su ecoi.net dal giorno 24 aprile 2024; 2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria/Annual report on human rights in 2023, a cura di USDOS – US Department of State, disponibile su ecoi.net dal giorno 23 aprile 2024; Freedom in the World 2024 – Nigeria/Annual report on political rights and civil liberties in 2023, a cura di reperibile su ecoi.net dal 2024; Annual report on the human rights situation in Parte_2
2023/World Report 2024 – Nigeria, a cura di HRW – Human Rights Watch, disponibile su ecoi.net dal giorno 11 gennaio 2024; Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Nigeria 2022/Report on the human rights situation covering 2022, a cura di AI – Amnesty International, disponibile su ecoi.net dal 27 marzo 2023; 2022 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria/Annual report on human rights in 2022, a cura di USDOS – US Department of State, disponibile su ecoi.net dal 20 marzo 2023; Annual report on the human rights situation in 2022/World Report 2023 – Nigeria, a cura di HRW – Human Rights Watch, disponibile su ecoi.net dal 12 gennaio 2023). Esclusa, sul piano oggettivo, l'esistenza di peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o delle condizioni di sicurezza del Paese di origine alla luce delle informazioni compendiate nelle COI suindicate, neppure sarebbe utile, d'altra parte, ai fini dell'accoglimento del ricorso, il richiamo stereotipato alle diverse problematiche che affliggono la Nigeria. Invero, qualunque verifica della violazione del diritto di non respingimento e di quello alla vita privata e familiare non può che essere compiuta in base alle precipue condizioni di vita allegate. Nel caso di specie, non vi sono specificità che permettano di ricollegare la persona del richiedente alle svariate ed eterogenee problematiche affliggenti quel Paese. La protezione speciale, invero, non può essere riconosciuta in ragione del mero contesto di generale e non specifica compromissione dei
- 7 - diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che, così facendo, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4455/2018; Cass. civ. 17072/2018; Cass. civ. n. 9304/2019). Per quanto risulta dalla documentazione acquisita al fascicolo del presente giudizio, non è emersa, poi, alcuna problematica fisica o psicologica di gravità tale da risultare curabile solo in Italia e da mettere in pericolo la salute del ricorrente in caso di rimpatrio forzato. Non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente, tenuto conto anche dell'assenza di prova di esperienze traumatiche vissute durante il viaggio per giungere in Italia con ricadute sul suo stato psico-fisico (Cass. n. 28781/2020). Neppure sono stati provati l'avvio o la prosecuzione, da parte del richiedente, di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023). Avuto riguardo a tale precipuo aspetto, il Collegio rileva quanto segue: a) dall'esame dell'estratto contributivo INPS depositato in data 04/06/2024 (aggiornato al 03/06/2024), emerge che l'odierno ricorrente ha lavorato negli anni 2022 e 2023, percependo retribuzione o redditi per importi complessivi pari, rispettivamente per ciascuna delle suddette annualità, ad euro 694,00 ed euro 1.816,00 (ma gli stessi dati si ricavano anche dalla documentazione contributiva depositata come allegato n. 7 al ricorso); b) in base alla CU2024, depositata in data come allegato n. 4 al ricorso, il ricorrente avrebbe percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato per un importo pari ad appena euro 1.787,48; c) la comunicazione obbligatoria di assunzione versata in atti, relativa ad un contratto di lavoro a tempo determinato, orizzontale e parziale (allegato n. 5 depositato unitamente al ricorso), è incompleta poiché manca la pag. 2 e, sebbene faccia riferimento ad un rapporto contrattuale iniziato in data 29/11/2022 e con durata fino al 28/11/2024, è corredata delle sole buste paga febbraio-maggio 2023 e luglio- agosto 2023 (documentazione depositata sub n. 6 unitamente al ricorso) per importi mai superiori, per ciascuna mensilità, ad euro 160,00. Ebbene, la irrisorietà dei guadagni percepiti non consente di affermare che il ricorrente ha compiuto un serio tentativo di inserimento, ma che egli ha prestato attività lavorativa occasionale e per un arco temporale decisamente ridotto. Tra l'altro, alcuna spiegazione è stata fornita per giustificare la frammentarietà della documentazione prodotta, nonostante la p.a. abbia diffusamente argomentato in ordine alla carenza documentale che ha sistematicamente caratterizzato tanto la fase amministrativa che quella giudiziaria conclusasi, a luglio 2022, dinanzi al Tribunale di Milano, che pure si è pronunciato in ordine alla insussistenza dei presupposti per il
- 8 - riconoscimento della protezione speciale in capo all'odierno ricorrente. Va poi considerato che l'attività lavorativa prestata in via subordinata ha avuto inizio allorquando l'odierno ricorrente era già irregolare e, in relazione a quel periodo, alcune buste paga, ancorché poche, sono state prodotte. Tenuto conto, però, che, dal mese di febbraio 2024, è intervenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la mancata produzione delle buste paga relative al periodo successivo non trova alcuna giustificazione, soprattutto laddove si consideri che, in virtù del provvedimento adottato da questo Tribunale, rispetto a quello stesso datore di lavoro che aveva consapevolmente assunto alle proprie dipendenze uno straniero irregolare, la posizione dell'odierno ricorrente è financo cambiata in melius. Sempre sotto il profilo dell'integrazione lavorativa, si osserva, in via ulteriore, che il contratto di prestazione d'opera depositato come allegato n. 4 al ricorso è corredato delle sole fatture relative al periodo novembre/dicembre 2023 e gennaio/maggio 2024 (v. anche allegati nn.
5-7 depositati in data 04/06/2024), ma non dell'estratto contributivo INPS relativo al lavoro svolto come autonomo né di documentazione bancaria atta a fornire riscontro del fatto che gli importi indicati nelle fatture siano stati effettivamente percepiti. Di fatto, il ricorrente paventa di aver raggiunto un discreto grado di indipendenza economica, ma non ha prodotto nulla che possa indurre a ritenere superate le criticità analiticamente esposte dalla p.a. e dal Tribunale di Milano. L'odierno ricorrente, neppure avvalendosi dell'ausilio della difesa tecnica, è riuscito a fare chiarezza sul suo lungo vissuto in Italia e, in questa sede, il quadro già valutato dalla p.a. e da altra A.G., a dispetto del tempo trascorso, non risulta affatto mutato. La documentazione prodotta è risultata, quindi, davvero troppo scarna, con la conseguenza che è del tutto inidonea a fondare il convincimento che il ricorrente si sia effettivamente radicato sul T.N. e sia in grado di condurre, in autonomia, una vita dignitosa (per i principi generali, v. Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 33315/2022, pubblicata in data 11/11/2022). Il richiedente, presente in Italia quantomeno dal 23/05/2017 (v. pag. 1 della comparsa di costituzione delle p.a., ma v. anche pag. 2, non numerata, del ricorso), non ha dunque provato di aver conseguito una, pur minima, stabilità economica né abitativa. Quanto a quest'ultimo aspetto, le deduzioni svolte alla pag. 6, non numerata, del ricorso, non sono in alcun modo provate, non solo perché, in questa sede, non è stata prodotta nemmeno una dichiarazione di ospitalità, ma anche perché in ogni caso, non ha Parte_1 documentato di contribuire alle spese né di aver assunto su di sé obblighi contrattuali di sorta. Il ricorrente non ha dimostrato, poi, di aver utilmente intrapreso un percorso di studi e/o di formazione professionale né di aver fatto fruttare le conoscenze in altro modo acquisite. Agli atti è presente un'unica certificazione linguistica (livello A1) conseguita a seguito alla partecipazione ad un corso tenutosi dal giorno 08/10/2018 al giorno 11/02/2019 (v.
- 9 - allegato n. 8 prodotto unitamente al ricorso), già reputata insufficiente anche dal Tribunale di Milano. Le omissioni relative a tale profilo di integrazione assumono in questa sede particolare rilevanza alla luce del fatto che, a fronte dei plurimi dinieghi di cui il ricorrente è stato destinatario sia in sede amministrativa che giudiziaria, non si è in altro modo Parte_1 attivato per migliorare le sue conoscenze linguistiche o curare la sua crescita personale, trascurando il fatto che l'integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa. Egli, inoltre, in Italia, non ha costituito una rete familiare né ha iniziato alcun significativo percorso d'integrazione sociale o culturale. Giova rammentare, a tal riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese è desumibile da indici socialmente rilevanti tra i quali ha annoverato anche la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento (Cass., Sez. Un. civili, n. 24413/2021 richiamata da Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 20641/2023, data pubblicazione 17/07/2023). Come già precisato, di questo, agli atti, non vi è prova. Nulla di ulteriore risulta essere stato documentato in pendenza di giudizio. Non si vede, dunque, come potere ipotizzare una violazione del diritto alla vita privata e familiare, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, o un impedimento effettivo all'esercizio delle libertà democratiche. Va ribadito, sul punto, che non è stata versata in atti idonea documentazione atta a dare contezza, all'attualità, del livello di integrazione raggiunto, dal ricorrente, in Italia. Nessuna significativa deduzione è stata svolta circa il vissuto, ormai lungo, del richiedente sul T.N. né sono stati idoneamente delineati il progetto di vita futuro e le ipotizzate modalità di concreta attuazione dello stesso. Per completezza espositiva, quanto al riconoscimento del diritto di asilo costituzionale sulla base della ritenuta diretta applicabilità dell'art. 10, co. 3, Cost., va richiamato il par. 30 della sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24413/2021. Ivi, è espressamente chiarito che la reintroduzione nell'art. 5 T.U.I. della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato segnala “la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto legge n. 113/2018 e incrementate dallo stesso decreto legge n. 130/2020”. Nella fattispecie qui in esame, non sono stati allegati specifici profili di necessaria tutela costituzionale del ricorrente ulteriori rispetto alle ipotesi di protezione internazionale e complementare come oggi previste. In conclusione, alla luce di quanto esposto, non si riscontra la sussistenza di alcuno dei presupposti atti a fondare l'accoglimento della domanda proposta.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come rimodulati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione
- 10 - di riferimento in relazione alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, così individuato in ragione dell'esigenza di parametrare la liquidazione del compenso professionale all'attività in concreto svolta dalle parti ed all'effettiva consistenza della lite, applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto della semplicità dello svolgimento processuale che discende dalla non complessità della causa e dalla totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. RIGETTA il ricorso;
-. ON nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, al rimborso, in favore di parte resistente delle spese di giudizio che C.F._1 liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00), per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 04/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
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