TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1341/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
Parte_1 , (C.f. C.F. 1
e
Parte_2 , (C.f. C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. ODOLINTO VALERIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 08/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 04/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la casa coniugale assegnata alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che lo desiderano Parte_1
e comunque due giorni la settimana, secondo gli impegni reciproci di lavoro e di studio con le modalità che si determineranno tenendo conto delle esigenze dei figli in età adolescenziale, così anche nei fine settimana a settimane alterne, durante le feste natalizie e pasquali e le vacanze estive.
2. La casa familiare sita in Cisterna di Latina Corso della Repubblica n.537
resta assegnata alla Sig.ra Parte_2 con tutti gli arredi, verrà trasferita in proprietà al figlio minore Persona_1 al momento del compimento della maggiore età, mentre i
Parte_2 verranno divisi in mobili presenti nell'immobile di proprietà della Sig.ra provvederà personalmente a tutte le spese parti uguali tra i figli. La Sig.ra Parte_2 inerenti detto immobile, quali a mero titolo esemplificativo: utenze, oneri condominiali, tributi (Tari ecc.....) per le quali provvederà alla variazione contrattuale a proprio nome.
Resta inteso che al momento della maggiore età dei figli e della loro autosufficienza economica il diritto all'assegnazione della casa familiare verrà meno.
3. Il Sig. Pt_1 si obbliga a corrispondere all'altro genitore un contributo per il mantenimento dei
[...]
tre figli entro il giorno 15 di ogni mese della somma complessiva di euro 900,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Per quanto attiene alle spese straordinarie che riguardano i figli le parti convengono che tutte le spese mediche, scolastiche e sportive necessarie, saranno ripartite nella misura del 50% e tempestivamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate, previa esibizione delle ricevute di spesa. Le ulteriori spese straordinarie quali quelle voluttuarie o quelle non necessarie di qualsiasi natura, saranno ripartite nella misura del 50% e tempestivamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate, solo nel caso in cui esse siano state previamente concordate. In mancanza di preventivo accordo esse resteranno a carico del genitore che le abbia sostenute. Per le spese universitarie sostenute per la figlia Pt_2 l'importo residuo derivante da un finanziamento a nome della Sig.ra Parte_2 di € 7.700,00 verrà diviso tra i coniugi. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23/09/2000 nel Comune di VELLETRI (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
08/07/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VELLETRI (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 189, Parte II, Serie
A, dell'anno 2000);
compensa le spese di causa.
Latina, 04/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
Parte_1 , (C.f. C.F. 1
e
Parte_2 , (C.f. C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. ODOLINTO VALERIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 08/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 04/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la casa coniugale assegnata alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che lo desiderano Parte_1
e comunque due giorni la settimana, secondo gli impegni reciproci di lavoro e di studio con le modalità che si determineranno tenendo conto delle esigenze dei figli in età adolescenziale, così anche nei fine settimana a settimane alterne, durante le feste natalizie e pasquali e le vacanze estive.
2. La casa familiare sita in Cisterna di Latina Corso della Repubblica n.537
resta assegnata alla Sig.ra Parte_2 con tutti gli arredi, verrà trasferita in proprietà al figlio minore Persona_1 al momento del compimento della maggiore età, mentre i
Parte_2 verranno divisi in mobili presenti nell'immobile di proprietà della Sig.ra provvederà personalmente a tutte le spese parti uguali tra i figli. La Sig.ra Parte_2 inerenti detto immobile, quali a mero titolo esemplificativo: utenze, oneri condominiali, tributi (Tari ecc.....) per le quali provvederà alla variazione contrattuale a proprio nome.
Resta inteso che al momento della maggiore età dei figli e della loro autosufficienza economica il diritto all'assegnazione della casa familiare verrà meno.
3. Il Sig. Pt_1 si obbliga a corrispondere all'altro genitore un contributo per il mantenimento dei
[...]
tre figli entro il giorno 15 di ogni mese della somma complessiva di euro 900,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Per quanto attiene alle spese straordinarie che riguardano i figli le parti convengono che tutte le spese mediche, scolastiche e sportive necessarie, saranno ripartite nella misura del 50% e tempestivamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate, previa esibizione delle ricevute di spesa. Le ulteriori spese straordinarie quali quelle voluttuarie o quelle non necessarie di qualsiasi natura, saranno ripartite nella misura del 50% e tempestivamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate, solo nel caso in cui esse siano state previamente concordate. In mancanza di preventivo accordo esse resteranno a carico del genitore che le abbia sostenute. Per le spese universitarie sostenute per la figlia Pt_2 l'importo residuo derivante da un finanziamento a nome della Sig.ra Parte_2 di € 7.700,00 verrà diviso tra i coniugi. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23/09/2000 nel Comune di VELLETRI (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
08/07/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VELLETRI (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 189, Parte II, Serie
A, dell'anno 2000);
compensa le spese di causa.
Latina, 04/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino