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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/09/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3558/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
Quarta sezione civile
La Corte composta dai magistrati
dott. Francesco Distefano Presidente rel dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3558/2024 R.G. promossa
DA
c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Albertina Parte_1 C.F._1
Gavazzi e dall'Avv. Maurizio Palermo Patera, presso il cui studio in Milano, Viale Caldara n. 15, risulta elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO già (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 P.IVA_1 tempore, quale mandataria di c.f.: ) rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Marco Radice, presso lo studio del quale in Milano, Via San Simpliciano n. 5, risulta elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
pagina 1 di 2 (c.f.: ) Controparte_4 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
*** IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, già in qualità di CP_1 CP_2 mandataria di di seguito anche , agiva in nome e per conto Controparte_3 CP_3 di quest'ultima convenendo in giudizio e l fine di far Controparte_4 Parte_1 dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di e limitatamente alla quota di ½ di CP_3 proprietà di , dell'atto di compravendita con Repertorio n. 78091, Raccolta n. Controparte_4
11555, Notaio Dott. stipulato in data 23.02.2022 da e Persona_1 Controparte_4
(quali venditori) e quale acquirente), avente ad Controparte_5 Parte_1 oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile sito nel Comune di Landriano (PV). Si costituiva in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. Parte_1
2901 c.c. Con distinta comparsa di costituzione e risposta si costituiva altresì in giudizio , Controparte_4 contestando le avverse pretese Con sentenza n. 901/2024, pubblicata in data 27.05.2024, il Tribunale di Pavia, rigettate, le eccezioni di carenza di titolarità del credito in capo a di carenza di “capacità processuale” di parte attrice, CP_3 nonché di carenza di interesse ad agire di formulate dalle parti convenute, e ritenuti CP_1 sussistenti i presupposti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana, accoglieva la domanda attorea, condannando e in solido, alla rifusione delle spese di lite e ponendo Controparte_4 Parte_1
a carico degli stessi i costi della CTU espletata.
*** Avverso tale sentenza ha interposto gravame affidandosi a quattro motivi Parte_1
d'appello. Si è costituita contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata. All'udienza del 29.05.2025, il Consigliere istruttore, dichiarata la contumacia di Controparte_4
e invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 11.09.2025. Successivamente l'appellante con atto depositato il 28.8.2025, dichiarava di rinunciare “al diritto Parte_1
e all'azione spiegati nel presente giudizio” chiedendo l'estinzione del processo a spese compensate, con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà, compresa quella relativa al primo grado;
rinuncia accettata da controparte Pertanto, preso atto della dichiarazione di rinuncia agli atti, accettata dall'appellata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
La Corte, dichiara estinto per rinuncia agli atti il giudizio e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Milano 11.9.2025 Il Presidente est dr Francesco pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
Quarta sezione civile
La Corte composta dai magistrati
dott. Francesco Distefano Presidente rel dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3558/2024 R.G. promossa
DA
c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Albertina Parte_1 C.F._1
Gavazzi e dall'Avv. Maurizio Palermo Patera, presso il cui studio in Milano, Viale Caldara n. 15, risulta elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO già (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 P.IVA_1 tempore, quale mandataria di c.f.: ) rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Marco Radice, presso lo studio del quale in Milano, Via San Simpliciano n. 5, risulta elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
pagina 1 di 2 (c.f.: ) Controparte_4 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
*** IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, già in qualità di CP_1 CP_2 mandataria di di seguito anche , agiva in nome e per conto Controparte_3 CP_3 di quest'ultima convenendo in giudizio e l fine di far Controparte_4 Parte_1 dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di e limitatamente alla quota di ½ di CP_3 proprietà di , dell'atto di compravendita con Repertorio n. 78091, Raccolta n. Controparte_4
11555, Notaio Dott. stipulato in data 23.02.2022 da e Persona_1 Controparte_4
(quali venditori) e quale acquirente), avente ad Controparte_5 Parte_1 oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile sito nel Comune di Landriano (PV). Si costituiva in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. Parte_1
2901 c.c. Con distinta comparsa di costituzione e risposta si costituiva altresì in giudizio , Controparte_4 contestando le avverse pretese Con sentenza n. 901/2024, pubblicata in data 27.05.2024, il Tribunale di Pavia, rigettate, le eccezioni di carenza di titolarità del credito in capo a di carenza di “capacità processuale” di parte attrice, CP_3 nonché di carenza di interesse ad agire di formulate dalle parti convenute, e ritenuti CP_1 sussistenti i presupposti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana, accoglieva la domanda attorea, condannando e in solido, alla rifusione delle spese di lite e ponendo Controparte_4 Parte_1
a carico degli stessi i costi della CTU espletata.
*** Avverso tale sentenza ha interposto gravame affidandosi a quattro motivi Parte_1
d'appello. Si è costituita contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata. All'udienza del 29.05.2025, il Consigliere istruttore, dichiarata la contumacia di Controparte_4
e invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 11.09.2025. Successivamente l'appellante con atto depositato il 28.8.2025, dichiarava di rinunciare “al diritto Parte_1
e all'azione spiegati nel presente giudizio” chiedendo l'estinzione del processo a spese compensate, con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà, compresa quella relativa al primo grado;
rinuncia accettata da controparte Pertanto, preso atto della dichiarazione di rinuncia agli atti, accettata dall'appellata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
La Corte, dichiara estinto per rinuncia agli atti il giudizio e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Milano 11.9.2025 Il Presidente est dr Francesco pagina 2 di 2