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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2005/2023 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 il 22/05/2023 al n. 2005 avente ad oggetto: scioglimento di comunione
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, mercè procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Carmine Cotini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Gelso n. 9;
ATTRICE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Nicola P. Sacco presso il cui studio elettivamente domicilia in Villa D'Agri di
Marsicovetere (PZ) alla Piazza T. Morlino n. 13;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/12/2024, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati, e la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di conseguire CP_1 lo scioglimento, ai sensi dell'art. 1111 c.c., della comunione insistente sul
1 Proc. n. 2005/2023 R.G.
cespite immobiliare acquisito dalle parti in regime di comunione legale per quota indivisa di un mezzo ciascuno, per la somma di £. 77.000.000, a mezzo rogito stipulato in Taranto in data 20/11/1991 dal notaio e Persona_1
precisamente: abitazione unifamiliare sita in Viggiano (PZ), alla contrada
Figliola, composta da tre vani ed accessori, di circa mq. 58, con terreno pertinenziale, il tutto per una superficie di mq. 900, in catasto alla partita 1344, foglio 72, particella 568, piano terra, insistente su terreno già riportato al foglio
72 e particella 319, catg. A/7.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/09/2023, il convenuto , aderendo alla CP_1
domanda di scioglimento della comunione e dispiegando domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna ex art. 192 c.c. dell'attrice alla refusione, in proprio favore, delle spese sostenute per migliorie, quantificate in
€ 24.354,04 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
3. All'esito di taluni rinvii disposti per tentare il bonario componimento, veniva rappresentata l'insussistenza della conformità urbanistica dell'immobile per l'assenza di titolo abilitativo edilizio relativo alla porzione ampliata dell'immobile, sicché la causa veniva rinviata all'udienza del
20/12/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e in quella sede veniva rimessa in decisione.
4. La documentata irregolarità urbanistica dell'immobile preclude radicalmente lo scioglimento della comunione, la cui richiesta è pertanto da dichiararsi inammissibile.
Al riguardo, come recentemente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 25021 del 07/10/2019, infatti, la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della L. n. 47 del 1985 in relazione agli “atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali” da cui non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, trova applicazione, al pari di quella di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche agli atti di scioglimento della comunione immobiliare, sulla base del seguente principio di diritto: “Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici,
o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in
2 Proc. n. 2005/2023 R.G.
vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza
o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”.
Come precisato dal Supremo Consesso, invero, nulla autorizza a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dal
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, pertanto, anche con riferimento alla divisione giudiziale. In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nullità sancita dalla L. n. 47 del 1985 e dal D.P.R. n. 380/2001 si applica non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione.
Ne discende che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. Civ., Sez. Un., 07/10/2019, n.25021; nello stesso senso anche Cassazione civile, sez. II, sentenza 05/02/2020 n. 2675).
3 Proc. n. 2005/2023 R.G.
E allora, a fronte delle irregolarità documentate dalla parte attrice, la domanda di divisione deve essere dichiarata inammissibile.
5. Tale conclusione reca con sé l'inammissibilità, altresì, della domanda riconvenzionale: quest'ultima, invero, dispiegata in ragione della disciplina di cui all'art. 192 c.c. (quale richiesta restitutoria di somme prelevate dal patrimonio personale per spese ed investimenti che ineriscono al patrimonio comune) è pregiudicata dal comma quarto della citata disposizione, a mente del quale “i rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione”.
Onde, essendo lo scioglimento della comunione precluso, non può darsi luogo ad alcuna restituzione o rimborso, e pertanto la domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile.
6. Attesa l'inammissibilità di ambedue le domande, principale e riconvenzionale, può darsi luogo alla compensazione delle spese tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 2005/2023 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) Dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Potenza, lì 08/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
4
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 il 22/05/2023 al n. 2005 avente ad oggetto: scioglimento di comunione
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, mercè procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Carmine Cotini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Gelso n. 9;
ATTRICE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Nicola P. Sacco presso il cui studio elettivamente domicilia in Villa D'Agri di
Marsicovetere (PZ) alla Piazza T. Morlino n. 13;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/12/2024, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati, e la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di conseguire CP_1 lo scioglimento, ai sensi dell'art. 1111 c.c., della comunione insistente sul
1 Proc. n. 2005/2023 R.G.
cespite immobiliare acquisito dalle parti in regime di comunione legale per quota indivisa di un mezzo ciascuno, per la somma di £. 77.000.000, a mezzo rogito stipulato in Taranto in data 20/11/1991 dal notaio e Persona_1
precisamente: abitazione unifamiliare sita in Viggiano (PZ), alla contrada
Figliola, composta da tre vani ed accessori, di circa mq. 58, con terreno pertinenziale, il tutto per una superficie di mq. 900, in catasto alla partita 1344, foglio 72, particella 568, piano terra, insistente su terreno già riportato al foglio
72 e particella 319, catg. A/7.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/09/2023, il convenuto , aderendo alla CP_1
domanda di scioglimento della comunione e dispiegando domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna ex art. 192 c.c. dell'attrice alla refusione, in proprio favore, delle spese sostenute per migliorie, quantificate in
€ 24.354,04 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
3. All'esito di taluni rinvii disposti per tentare il bonario componimento, veniva rappresentata l'insussistenza della conformità urbanistica dell'immobile per l'assenza di titolo abilitativo edilizio relativo alla porzione ampliata dell'immobile, sicché la causa veniva rinviata all'udienza del
20/12/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e in quella sede veniva rimessa in decisione.
4. La documentata irregolarità urbanistica dell'immobile preclude radicalmente lo scioglimento della comunione, la cui richiesta è pertanto da dichiararsi inammissibile.
Al riguardo, come recentemente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 25021 del 07/10/2019, infatti, la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della L. n. 47 del 1985 in relazione agli “atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali” da cui non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, trova applicazione, al pari di quella di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche agli atti di scioglimento della comunione immobiliare, sulla base del seguente principio di diritto: “Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici,
o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in
2 Proc. n. 2005/2023 R.G.
vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza
o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”.
Come precisato dal Supremo Consesso, invero, nulla autorizza a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dal
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, pertanto, anche con riferimento alla divisione giudiziale. In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nullità sancita dalla L. n. 47 del 1985 e dal D.P.R. n. 380/2001 si applica non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione.
Ne discende che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. Civ., Sez. Un., 07/10/2019, n.25021; nello stesso senso anche Cassazione civile, sez. II, sentenza 05/02/2020 n. 2675).
3 Proc. n. 2005/2023 R.G.
E allora, a fronte delle irregolarità documentate dalla parte attrice, la domanda di divisione deve essere dichiarata inammissibile.
5. Tale conclusione reca con sé l'inammissibilità, altresì, della domanda riconvenzionale: quest'ultima, invero, dispiegata in ragione della disciplina di cui all'art. 192 c.c. (quale richiesta restitutoria di somme prelevate dal patrimonio personale per spese ed investimenti che ineriscono al patrimonio comune) è pregiudicata dal comma quarto della citata disposizione, a mente del quale “i rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione”.
Onde, essendo lo scioglimento della comunione precluso, non può darsi luogo ad alcuna restituzione o rimborso, e pertanto la domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile.
6. Attesa l'inammissibilità di ambedue le domande, principale e riconvenzionale, può darsi luogo alla compensazione delle spese tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 2005/2023 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) Dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Potenza, lì 08/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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