Ordinanza presidenziale 30 dicembre 2019
Sentenza 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 08/11/2021, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 01340/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02294/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2294 del 2008, proposto da
RE RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pavan, con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo, via Garibaldi 45;
contro
Comune di Fiesso D'Artico - (Ve), rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chinello, con domicilio eletto presso il suo studio in Mirano, Calle Ghirardi, 15;
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica del Comune di Fiesso d'Artico prot. n. 14823/12651 del 22.9.2008, con il quale è stata respinta la domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente e successive modifiche ed integrazioni nonchè della L.R. 21/2004;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiesso D'Artico - (Ve);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe con cui il Comune di Fiesso D'Artico ha respinto la domanda di condono edilizio presentata dall’istante in relazione alla costruzione di una struttura prefabbricata in legno ad uso abitazione di mq. 53,24, posta su di una base in calcestruzzo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, contrastando le avverse pretese.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta:
– l’asserita violazione dell’art. 2, L.R. 5 novembre 2004, n. 21 (ossia la legge regionale veneta sul condono edilizio);
– la presunta mancata applicazione dell’art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (ossia la normativa statale sul terzo condono);
– un vizio di eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento dei fatti.
In particolare, a detta della signora RI, la sua domanda di condono – benché in effetti presentata al protocollo comunale il 6 dicembre 2004 – avrebbe dovuto farsi risalire al 21 febbraio 2004, ossia al momento in cui ella aveva dato corso al pagamento della prima rata dell’oblazione e della quota di oneri di urbanizzazione, con la conseguenza che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto applicare la normativa statale, introdotta dalle disposizioni del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, e non già la disciplina regionale veneta introdotta con la successiva L.R. 5 novembre 2004, n. 21.
Con l’ulteriore corollario che la disciplina statale avrebbe consentito di concedere il chiesto condono al manufatto abusivamente realizzato, posto che l’art. 32 del D.L. 269/03, al comma 25, espressamente prevedeva l’applicabilità della normativa condonistica anche alle opere abusive relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per ogni singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superasse complessivamente i 3.000 metri cubi.
L’assunto non può essere condiviso.
L’art. 32, comma 32, del D.L. 269/2003 stabiliva che la domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio (cd. terzo condono edilizio) dovesse essere presentata al Comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
La ricorrente ha presentato la domanda di condono in epoca successiva a detto termine e precisamente in data 6 dicembre 2004.
Non avendo presentato nessuna domanda di sanatoria nel termine previsto dal D.L. 269/03, ovvero prima dell’entrata in vigore della L.R. 21/2004, ella non può invocare l’applicazione della normativa statale.
La circostanza che la ricorrente abbia pagato la prima rata di oblazione e degli oneri concessori nel febbraio 2004 non può condurre a conclusioni contrarie e surrogare la mancata presentazione della domanda di condono entro il 31 marzo 2004.
Il mero pagamento delle somme previste dal D.L. 269/2003 (prima rata dell’oblazione e della quota di oneri di urbanizzazione) non può, ad avviso del Collegio, configurarsi alla stregua di una domanda di condono tacita o implicita ed integrare, di per sé solo, la domanda di definizione dell’illecito edilizio.
Vi ostano innanzitutto ragioni di certezza del diritto e dell’agire amministrativo, in quanto il mero e isolato pagamento delle somme di cui al D.L. 269/2003 (disgiunto dalla domanda di condono) è un fatto di per sé equivoco poiché non contiene la descrizione dell’abuso e gli elementi identificativi dell’immobile da condonare e risulta potenzialmente riferibile a una pluralità di condoni e, correlativamente, a diverse normative applicabili.
Si aggiunga che, secondo la giurisprudenza amministrativa, la domanda di condono deve essere valutata come improcedibile in caso di mancata produzione della documentazione richiesta nel termine fissato dalla legge o in quello ulteriore assegnato dal Comune, sempre che l’Ente abbia dichiarato la perentorietà del termine stesso (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 04.01.2021, n. 31; Cons. Stato, sez. VI, 08.07.2019, n. 4769; Cons. Stato, sez. V, 18.11.2003, n. 7318).
Se la mancata produzione nei termini di legge della documentazione richiesta a corredo dell’istanza rende improcedibile la domanda di condono, a fortiori la (radicale) mancata presentazione entro il termine di legge della domanda di condono è circostanza che rende inconfigurabile la sanatoria e non consente di ritenere sussistenti i presupposti per rendere condonabile l’opera.
Infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso con cui l’odierna istante deduce che la costruzione abusivamente realizzata (casetta prefabbricata) dovrebbe considerarsi alla stregua di un ampliamento o dii una pertinenza e risultare, dunque, condonabile anche in base alla disciplina contenuta nell’art. 3 L.R. 21/2004.
L’assunto è privo di pregio.
Gli “ampliamenti” considerati sanabili dal legislatore – sia statale che regionale (art. 32, comma 25 del D.L. 269/2003 e. 3 della L.R. 21/2004, così come interpretato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 8/2005) – sono unicamente gli ampliamenti in senso stretto, ossia quelle volumetrie realizzate in aderenza, come aumenti di estensione e di dimensione di un preesistente corpo di fabbrica, che non siano ontologicamente diverse da esso, con esclusione, quindi, di qualsiasi manufatto edilizio pur accessorio e pertinenziale sotto il profilo della funzionalità, ma autonomo e separato rispetto al fabbricato principale, sotto il profilo della struttura.
Per ampliamento si intende “l’ampliamento della costruzione esistente all’esterno della sagoma esistente” (art. 19 della L.R. n. 8/2005).
In quest’ottica la giurisprudenza ha considerato ampliamenti dell’edificio originario taluni interventi – spesso verificatisi nella prassi – come la chiusura con muratura di un terrazzo posto al livello di un appartamento, con conseguente aumento di superficie e di volumetria e creazione di un nuovo locale abitabile (v. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 3 gennaio 2002, n. 50), oppure la costruzione, in aggiunta e prosecuzione dell’abitazione principale, di un vano destinato a garage (Cass. pen.,sez. III, 6 luglio 2001), o ancora la realizzazione di una struttura coperta a forma di veranda, posta a ridosso di un fabbricato preesistente, anche qualora si possa aprire e chiudere mediante pannelli laterali scorrevoli (Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 1996, n. 1194).
In definitiva, per risultare sanabili, ai sensi dell’art. 3 L.R. 21/2004, gli ampliamenti devono essere un prolungamento, un’aggiunta strutturale ad un manufatto preesistente e non, invece, un nuovo corpo di fabbrica separato e a sè stante, come la casetta prefabbricata realizzata dalla ricorrente, che risulta essere staccata dall’abitazione esistente.
Trattandosi di un nuovo corpo di fabbrica del tutto autonomo ed isolato, staccato dall’abitazione esistente, la struttura prefabbricata realizzata dalla ricorrente non può considerarsi un ampliamento sanabile.
La casetta prefabbricata di cui si discorre non è neppure qualificabile come pertinenza rispetto all’immobile principale, rappresentato dall’edificio rurale acquistato dal padre della stessa ricorrente.
Invero, secondo costante giurisprudenza., «la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa (come ad esempio ricovero attrezzi, ripostiglio, magazzino e legnaia, con la realizzazione di muri di sostegno, battuti, rampa in cemento e coperture in materiali vari), tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica» (Cons. Stato, sez. VI, 22.02.2021, n. 1552).
Il prefabbricato oggetto di condono non è posto a servizio dell’edificio principale preesistente ed è oggettivamente dotato di una propria autonomia funzionale ed economica, il che esclude la sua condonabilità in relazione all’art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. veneta n. 21/2004.
Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
La problematicità delle questioni trattate suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 202, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO