Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3059/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che
“certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 3059/2024 r.g.a.c.
TRA
(c. f.: ), elettivamente domiciliato in Afragola Parte_1 C.F._1
(NA), al Corso Enrico De Nicola n. 33 presso lo studio dell'Avv. Antonio Fuscellaro dal quale
è rappr.to e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
- Opponente
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to alla Via Vespucci n. 172 in rappr.to e difeso dalle dott.sse Rossella CP_1
Santoro e Giuseppina Aprea giusta delega in atti,
- Opposta
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
con ricorso depositato ex art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, iscritto al Parte_1
registro lavoro con n. 3748/2024 R.G., ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1696/2023 del 13/02/2024, notificata il 20/02/2024 dall'
[...]
con cui è stato ordinato al ricorrente di pagare la somma di € Controparte_1
3.780,00, quale sanzione amministrativa per una violazione dell'art. 3, cc. 3 e 3 ter, della legge n. 73/2002 (impiego da parte del datore di lavoro privato di lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro), oltre ad euro 20,15 per spese di notifica, deducendo la eccessività della sanzione irrogata.
Con ordinanza del 28.03.24 il Giudice del Lavoro, ritenuto che l'opposizione in oggetto non aveva riguardo ad una violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, rimetteva al Presidente per la valutazione circa l'assegnazione alle sezioni civili.
La causa veniva riassegnata Al Registro Generale Affari Contenziosi e con decreto del
09/05/2024 veniva fissata la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'
[...] resistendo all'opposizione, eccependo in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza del giudice del lavoro e chiedendo nel merito il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Con decreto del 27/09/2024 la causa veniva rinviata di ufficio, stante l'assenza del magistrato titolare del ruolo e, subentrato lo scrivente, con successiva ordinanza del
06/05/2025 il ricorrente veniva invitato a fornire la prova della tempestiva proposizione del ricorso in opposizione, nel termine perentorio di cui all'art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 150/2011,
decorrente dal 20/02/2024 (data di notifica del provvedimento impugnato).
Con nota dell'8.06.2025 l'opponente rappresentava di non essere riuscito a recuperare i predetti file, evidenziando che “è probabile che non ne sia stato effettuato il download prima
della loro cancellazione dalla casella di p. e. c. di questo difensore”.
La controversia viene dunque decisa con la presente sentenza, previa lettura del dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni.
***
Nella controversia in esame l'agente dell'Ispettorato del lavoro ha accertato (verbale notificato in data 20.06.2020) che il sig. , quale titolare della ditta Parte_1
individuale Assicurazioni CE di CE IA, ha violato l'art. 3 c. 3 e 3 ter della l. n.
73/2002 come modificata dal d.lgs. n. 151/2015 per avere impiegato un lavoratore fino a gg.
30 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro a ciò conseguendo l'irrogazione della sanzione di € 3.780,00.
Ciò posto, in via preliminare, va osservato che alla presente controversia trova applicazione il disposto di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, il quale regola l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, per cui la controversia è da intendersi regolata dal “rito del lavoro”.
Ora, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 150/2011 il ricorso in opposizione avverso ordinanza-
ingiunzione ex art. 22 della l. 689/81 va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine di giorni trenta “dalla notificazione del provvedimento”.
Si tratta di un termine perentorio, come reso chiaro dall'articolo richiamato, sancito a pena di inammissibilità del ricorso, peraltro rilevabile anche di ufficio.
Nella fattispecie, l'ordinanza ingiunzione n. 1696/2023 del 13/2/2024 (prot. n. 9293)
in questa sede impugnata risulta notificata il 20/2/2024 (di modo che, come evidenziato dallo stesso attore, il termine di gg. 30 per la presente opposizione viene a scadere il 21/03/2024)
mentre il ricorso è stato iscritto al ruolo il 22/03/2024, oltre dunque il citato termine perentorio.
Detto ciò, è stato domandato all'opponente di fornire prova del tempestivo rispetto del termine perentorio indicato, prova tuttavia dallo stesso non fornita, essendosi egli limitato a fornire prova “cartacea” della notifica telematica del 21.03.2024, tramite un documento .pdf
.p7m , formato attraverso la scansione della copia “cartacea” delle ricevute di notifica anziché
provvedere al “deposito con modalità telematiche” della prova della notifica telematica, ai sensi dell'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011).
Ora, è principio consolidato quello che grava sull'opponente sia l'onere di proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto opposto, sia l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini della controparte (Cass. 26 ottobre 2006, n. 23026; 18730 del 2004; n.
6854 del 2004), prova che deve essere fornita mediante la produzione in giudizio di copia dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, munita della relativa relata di notifica (Cass. n. 11033
del 2002; n. 13420 del 2004), o, se l'ordinanza sia stata notificata a mezzo posta e non rechi su di essa detta relata, mediante la produzione in giudizio della busta contenente il plico,
recante i timbri dell'ufficio postale della data di spedizione e di quella di consegna, ferma restando per il destinatario dell'atto da notificarsi la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell'atto.
Ai fini della prova del perfezionamento del deposito telematico è necessaria la produzione della cd. quarta PEC – mediante il deposito della “busta telematica” nel formato originale .eml o .msg, come richiesto – tuttavia non prodotta dalla parte onerata.
Va detto che ai sensi dell'art. 196 sexies disp. att. c.p.c. introdotto con D.lgs. n.
149/2022 recante “perfezionamento del deposito con modalità telematiche” è previsto che “Il
deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la
conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa
anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed
è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di
scadenza”. A questa prima più generale prescrizione, l'art. 13, comma 2, D.M. 21 febbraio
2011, n. 44 (recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”),
aggiunge che “I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio
giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione …” che infatti
“attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario
competente”. Segue poi l'art. 14 provv. DGSIA 16 aprile 2014 che distingue tra “anomalia
non bloccante” e “anomalia bloccante” unitamente alla “eccezione non gestita o non
gestibile”.
Pertanto, in forza delle richiamate disposizioni, il deposito telematico di un atto si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di p.e.c. da parte del sistema informatico: 1) “ricevuta di accettazione deposito”, ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente;
2) “ricevuta di avvenuta
consegna” (“RdAC” - cd. “seconda PEC”), con la quale il gestore p.e.c del Ministero della
Giustizia attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella;
3) “esito controlli automatici deposito” (cd. “terza Pec”), che viene inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero
della Giustizia contenente l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all'esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie che sono codificate secondo specifiche tipologie (WARN, anomalia non bloccante, ERROR, anomalia bloccante,
non preclusiva dell'accettazione manuale da parte della Cancelleria;
FATAL, anomalia non gestibile per gravi carenze dell'atto che non consentono l'elaborazione e accettazione manuale); 4) “accettazione deposito” (cd. “quarta PEC”), che viene inviata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito e contiene l'eventuale accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema.
E' importante segnalare che solo a seguito dell'accettazione del deposito, in esito quindi alla cd. “quarta PEC”, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti e la relativa formalità può dirsi perciò compiuta.
Ora, costituisce un principio pacifico espresso anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “al fine di accertare la tempestività del deposito occorre fare
riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la
cosiddetta “seconda p.e.c.”, la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di
conoscibilità del sistema giustizia;
tuttavia, considerato che la struttura del procedimento di
deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere
perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, si è però ritenuto
di dover precisare che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi,
in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato
all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta
elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della
cancelleria (cd. quarta PEC)” (così si è espressa Cass. civ., sez. I, 02/05/2024, n. 11706). E' infatti noto che in tema di deposito telematico degli atti processuali, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC), con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell'art. 196-sexies disp. att. c.p.c.: l'inserzione così
conseguita stabilizza l'atto (ogni atto, principale o complementare) secondo una caratteristica di immutabilità e non rimuovibilità (così Cass. civ., Sez. Un., 11/10/2023, n. 28403, che a sua volta richiama Cass. 19307/2023).
Detto ciò, l'opponente ha omesso il deposito della “busta telematica” nel formato originale .eml o .msg, come richiesto.
Peraltro, tenuto conto delle osservazioni svolte da parte ricorrente con nota del
08/06/2025, si osserva: (a) che il procedimento risulta iscritto al ruolo (al n. 3748/2024 del r.g.l.) il 22/3/2024 e cioè, per l'appunto, oltre il contemplato termine di gg. 30 dalla notificazione del provvedimento opposto, avvenuta il 20/2/2024; (b) che trattasi di eccezione,
come detto, rilevabile di ufficio;
(c) che parte ricorrente, pur onerato, ha omesso il deposito della “busta telematica” nel formato originale .eml o .msg. comprovante il rispetto del termine perentorio di cui all'art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 150/2011, decorrente dal 20/02/2024.
Donde, l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma delle ordinanze- ingiunzione opposta.
Spese compensate alla luce del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1 2. Compensa integralmente le spese di lite.
Aversa, 10/06/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )