Ordinanza cautelare 18 novembre 2022
Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 21197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21197 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12533/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12533 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Trimarco, Roberta Sebastianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ernesto Trimarco in Roma, via Augusto Aubry N°3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del verbale contenente il giudizio di non idoneità del 15 luglio 2022 notificato in pari data al ricorrente emesso dalla Commissione di cui all'art. 106 comma 4 Dlgs. 443 del 30/10/1992 avente ad oggetto gli esiti delle prove attitudinali cui è stato sottoposto il ricorrente per il reclutamento di complessivi 1479 allievi agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con P.D.G. 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale – n. 89 del 09 novembre 2021, nonché di tutti i verbali della Commissione ex art. 13 Bando, del verbale di predeterminazione dei criteri per l'accertamento dei requisiti attitudinali e di tutti gli altri atti e verbali della Commissione, nonché dell'elenco degli idonei ammessi al prosieguo delle prove nella parte in cui è pretermesso il ricorrente, nonché della graduatoria ex art. 15 del Bando degli idonei vincitori del Concorso per l'assunzione di 1479 allievi agenti della Polizia Penitenziaria indetto con Bando del 28 ottobre 2021, non pubblicata, non conosciuta, nonché del decreto di esclusione al concorso datato 01 settembre 2022, nonché qualora dovesse occorrere dell'art. 13 del bando, nonchè di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale e/o presupposto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 1 marzo 2023:
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dei verbali della Commissione e i questionari e gli esiti delle prove psico-attitudinali del ricorrente;
del decreto del 19 dicembre 2022 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso 1479 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria ruolo maschile e femminile;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa VI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 28 ottobre 2021 il Ministero della Giustizia ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 1479 allievi agenti della Polizia Penitenziaria.
Il ricorrente ha partecipato al predetto concorso e dopo aver superato le prove scritte e le prove di efficienza fisica, si è sottoposto in data 15 luglio 2022 agli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
All’esito dei predetti accertamenti, il ricorrente è stato dichiarato non idoneo in quanto “ non ha dimostrato di aver raggiunto un adeguato livello evolutivo con riferimento alla maturazione ed all’esperienza di vita richieste dal ruolo e dalla qualifica da rivestire ”.
In data 1 settembre 2022 l’Amministrazione ha emesso il provvedimento di esclusione dal concorso del ricorrente.
Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso depositato il 26 ottobre 2022, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Con ordinanza cautelare nr. 7083/2022 il Collegio ha rigettato la domanda cautelare “ Considerato che il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato in riferimento all’assenza del requisito attitudinale come declinato dall’art. 125, comma 1 lett. a) del d.P.R 443/1992 ”. Tale provvedimento è stato confermato, in seguito ad appello cautelare, con ordinanza nr. 299/2023 a mente della quale “ le valutazioni inerenti alla sussistenza dei requisiti attitudinali contengono ampli profili di discrezionalità tecnica e che, prima facie, il provvedimento gravato non comporta profili di difetto di motivazione, avendo riportato le ragioni del giudizio di inidoneità, nè si ravvisano profili di palese irragionevolezza o illegittimità ”.
In data 5 dicembre 2022, l’Amministrazione resistente ha trasmesso i verbali della Commissione e i questionari e gli esiti delle prove psico-attitudinali del ricorrente. Infine, con decreto del 19 dicembre 2022 è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso 1479 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria ruolo maschile e femminile.
Avverso i suddetti provvedimenti, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Con ordinanza cautelare nr. 1882/2023 il Collegio ha respinta la domanda “ Considerato che l’approvazione della graduatoria (oggetto dei motivi aggiunti) non costituisce sopravvenienza tale da giustificare, anche ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la reiterazione della domanda cautelare tenuto anche conto del contenuto della precedente ordinanza n.7083 del 18 novembre 2022 confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 299/2013 ”.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Alla luce di granitica giurisprudenza in materia i requisiti di natura esclusivamente attitudinale devono essere posseduti in ragione della specificità delle funzioni e dei compiti propri del ruolo di agente di polizia il cui accertamento, perciò, eseguito da una commissione di selettori munita di precipue competenze di carattere psicologico, non si esaurisce nell'indagine psicologica clinica, ma è esteso ai profili caratteriali e psicosomatici. L'attività di verifica della commissione formata dai periti selettori viene ad investire - con carattere di collegialità e in base a predefiniti e sperimentati tests intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione che, secondo le esemplificazioni di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 904 del 1983, investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima. In altri termini, la valutazione psico-attitudinale consiste in un complesso procedimento che mira ad accertare la propensione o l'attitudine del soggetto chiamato all'espletamento degli specifici e peculiari compiti cui verrà addetto una volta impiegato in seno ad una forza di polizia e che, a tal fine, ciò che conta è il giudizio complessivo che, al termine di detto procedimento, gli organi a ciò preposti hanno espresso sull'attitudine dell'aspirante.
Pertanto, le valutazioni compiute dalle commissioni preposte alla verifica dei requisiti psico-attitudinali degli appartenenti alle Forze di Polizia, avendo carattere eminentemente tecnico-discrezionale, non sono sindacabili nel merito se non per macroscopici vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte e non sono suscettibili di essere contraddette da certificazioni di parte, in quanto le commissioni a ciò preposte sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti in argomento, per cui sono da ritenersi irrilevanti gli ulteriori accertamenti eseguiti presso differenti organismi sanitari, così come parimenti irripetibile è la ripetizione di tali accertamenti mediante C.T.U. (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. I, 04/12/2024, n. 1478).
Per tutte le ragioni suddette, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere rigettati.
Le spese processuali sono poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese processuali da liquidarsi in € 1000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC GI, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
VI AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI AT | SC GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.