Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3382 del Registro Generale volontaria giurisdizione 2023
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
) e residente in [...]
Luigi Sturzo n. 88, elettivamente domiciliata in Giardini Naxos, via della
Seta n. 18 pal. 28, presso lo studio dell'avv. Luca Stefano Gangemi (C.F.:
), pec: fax: C.F._2 Email_1
090.9961136 che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
ATTRICE
E
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con
[...]
sede in Viale Majno 45 Milano (c.f. ), e per essa la P.IVA_1
mandataria – nuova denominazione assunta da - CP_2 CP_3
in persona del suo legale rappresentante con sede in Verona, Piazzetta
1
difesa dall'avv. Giovanni Arena;
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Querela di falso
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data
22.08.2023, conveniva in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale la e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
nonché e
[...] Controparte_4 Parte_2
esponendo che la aveva Parte_1 Controparte_1
esperito davanti al Tribunale di Messina azione nei confronti di
Parte_1 Controparte_4 Parte_2
e chiedendo che fosse accertato che questi
[...] Parte_1
ultimi erano divenuti eredi di della quale assumeva di essere Persona_1
creditrice. Evidenziava che il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda nei confronti di il quale aveva Controparte_4
ammesso di avere acquisito la qualità di erede, e nei confronti di la quale avrebbe proposto dei giudizi per resistere Parte_1
all'azione esecutiva promossa dalla società creditrice, così accettando l'eredità e rinunciando a far valere la prescrizione del diritto di accettare.
Osservava che ella aveva impugnato tale pronuncia davanti alla Corte di
Appello, in quanto non aveva sottoscritto alcun mandato all'avv. , CP_5
per resistere alle azioni esecutive de quo, ed aveva contestualmente dichiarato di volere proporre querela di falso incidentale con riferimento alle “firme apposte sulle procure dell'atto di opposizione a precetto portante il n. 3688/2014 R.G. Trib. di Messina, ricorso in opposizione al pignoramento immobiliare ex art. 615 e 617 datato 19.06.2014, richiesta di
2 sospensione della procedura esecutiva portante il n. 231/2014 R.G.E.Im.
Trib. Messina, con contestuale sospensione dell'odierno giudizio in attesa della pronunzia da parte del collegio”, documenti tutti prodotti dalla quale mandataria della nel proprio CP_1 Parte_3
fascicolo di parte. Evidenziava che la Corte di Appello di Messina, dopo avere formulato interpello nei confronti della parte che aveva prodotto i suddetti documenti, aveva ritenuto ammissibile la querela e rilevanti ai fini del giudizio i documenti impugnati e, di conseguenza, aveva sospeso il giudizio rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Messina, con l'assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione della causa di falso. Dichiarava, pertanto, che ella intendeva riassumere il giudizio di querela di falso e chiedeva che fosse accertato che le sottoscrizioni apposte nelle procure dell'atto di opposizione a precetto datato 30.01.2013, nella richiesta di sospensione della procedura esecutiva datato 17.11.2014, e nel ricorso in opposizione a pignoramento immobiliare datato 19.06.2014 erano false.
Con comparsa depositata il 23.11.2023 si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria la Controparte_1 CP_2
quale evidenziava che per resistere all'azione Parte_1
esecutiva intrapresa nei suoi confronti, quale erede di aveva Persona_1
proposto un giudizio di opposizione a precetto ed un giudizio di opposizione all'esecuzione, senza mai eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa creditoria, sicché correttamente era stata accertata la sua qualità di erede nel procedimento all'uopo instaurato nei suoi confronti. Eccepiva, quindi, l'inammissibilità della querela di falso che era stata proposta solo in sede di appello mentre in primo grado non aveva contestato l'autenticità delle firme apposte sulle procure conferite all'avv. nei giudizi sopra indicati, così CP_5
3 riconoscendole implicitamente come proprie. Nel merito, evidenziava, poi, che dall'esame delle scritture di comparazione allegate dall'attrice non emergeva la falsità palese delle sottoscrizioni impugnate, che apparivano, al contrario, molto simili. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avversaria e di essere autorizzata a chiamare in causa l'Avv. Pietro
FUSCA.
Con decreto del 25.11.20923 il Giudice Istruttore rilevava che il procedimento seguiva il rito anteriore al D. Lgs. 149/2022, essendo stata la querela di falso proposta in via incidentale in un procedimento “vecchio rito” (Cass. civ. 33168/2018) e riteneva che non vi fossero i presupposti per autorizzare parte convenuta alla chiamata in causa del terzo indicato nella comparsa di costituzione, posto che l'oggetto del processo incidentale di falso era esclusivamente l'efficacia probatoria del documento e non la falsificazione con tutte le sue conseguenze giuridiche, sicché non sussisteva ragione per disporre la partecipazione al giudizio del soggetto che si assumeva essere l'autore del falso.
Acquisito, quindi, in originale uno dei due documenti impugnati di falso, vale a dire il foglio spillato in calce al ricorso in opposizione a pignoramento datato 19.06.2014 ed inserito nel fascicolo 3688/2014 R.G., all'udienza del 02.05.2023 veniva redatto, alla presenza del Pubblico
Ministero, il verbale di deposito previsto dall'art. 223 c.p.c.. Il Giudice
Istruttore disponeva, quindi, C.T.U. grafologica per accertare se la sottoscrizione apposta sul predetto documento e quella apposta sulla procura a margine dell'atto di opposizione a precetto datato il 30.01.2013, acquisita solo in copia, appartenesse a Parte_1
Depositata la relazione di C.T.U., all'udienza del 06.02.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice
Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al
4 collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Come è noto, una delle questioni più dibattute in dottrina e giurisprudenza concerne l'individuazione dell'oggetto del processo su querela di falso: la tesi tradizionale vuole che si tratti di un processo di accertamento che ha per oggetto un fatto e più precisamente il modo di essere di un documento, mentre altri autorevoli studiosi hanno sostenuto che esso avrebbe per oggetto una questione pregiudiziale ovvero un rapporto obbligatorio. E' certo, tuttavia, che il legislatore, forse influenzato da una concezione “penalistica” del processo di falso, ha previsto accanto ad un giudizio incidentale anche un giudizio autonomo, così manifestando chiaramente la volontà di costruire la certezza in ordine ai documenti come un bene autonomo, che prescinde dal suo collegamento con un processo attualmente pendente e, quindi, con la efficacia probatoria ricavabile dalla scrittura. Il potere di ottenere la verificazione giudiziale della falsità o della autenticità di un documento non è posto, pertanto, solamente in funzione dell'efficacia probatoria del documento stesso rispetto alla fattispecie sostanziale oggetto dell'accertamento giurisdizionale, in quanto una simile conclusione sembra contraddetta dal sistema positivo vigente che non pone limitazioni alla proposizione in via autonoma della querela di falso. In ogni caso la querela di falso, tanto se proposta in via principale che in via incidentale, ha lo scopo di privare una scrittura privata riconosciuta o un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti (Cass. 20.06.2000 n. 8362).
Orbene, se questo è lo scopo della querela di falso, la stessa è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di
5 esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. civ. 30.08.2007 n. 18323).
Naturalmente, presupposto della querela di falso è che il documento contro cui essa è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce "fino a querela di falso", trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all'atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699, 2700
c.c.) e alla scrittura privata, quanto alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. 13104/2000) o se non sia verificata, in relazione alla efficacia probatoria che essa comunque potrebbe avere in altri processi (Cass. civ. sez. un.
4.06.1986 n. 3734).
Nel caso in esame, è stata proposta querela di falso incidentale con riferimento alla sottoscrizione che risultava apposta da Parte_1
su alcune procure alle liti che erano state prodotte dalla controparte
[...]
in un giudizio volto all'accertamento della sua qualità di erede di Per_1
La società convenuta ha contestato l'ammissibilità della querela
[...]
evidenziando che, non avendo la eccepito la falsità delle Pt_1
sottoscrizioni nel corso del giudizio di primo grado ma solo con l'atto di appello, le predette sottoscrizioni erano state tacitamente riconosciute e la parte non avrebbe potuto più, per tale motivo, promuovere querela di falso.
La suddetta argomentazione è, però, palesemente infondata poiché, come
6 prevede espressamente l'art. 221 c.p.c., “la querela di falso può essere proposta tanto in via principale quando in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”. Va, poi, osservato che è del tutto irrilevante la circostanza che la non abbia eccepito, nel corso Pt_1
del primo grado di giudizio, la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle procure prodotte dalla controparte, risultando fuorviante il richiamo all'istituto del riconoscimento tacito delle scritture private, che in ogni caso non impedisce l'esperibilità della querela di falso (Cass. civ. 06.11.2020 n.
24841 e molte altre).
A tal proposito si deve evidenziare che la certificazione della sottoscrizione del conferente la procura non è autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 cod. civ. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ed usualmente viene definita come autenticazione minore, avendo soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione ad una determinata persona, previamente identificata o personalmente conosciuta, a prescindere da ogni accertamento circa la legittimazione, i poteri, la capacità e la volontà manifestata dal sottoscrittore. Nondimeno è pacifico che a fronte della certificazione di autografia, espressa dal difensore esplicitamente con separata firma od implicitamente con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, l'assunto dell'eterografia della sottoscrizione certificata non può affidarsi a semplici controdeduzioni, e richiede l'esperimento della querela di falso, vertendosi nell'uno e nell'altro caso in tema di confutazione di un attestato effettuato dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83 cod. proc. civ., comma 3 (v. Cass. 8 maggio 1967
n. 913, 9 novembre 1970 n. 2292, 8 aprile 1989 n. 1690, 20 giugno 1996 n.
7 5711, 27 gennaio 1999 n. 715, 15 febbraio 2000 n. 1705, 2 novembre 2004
n. 21054; cfr. anche Cass. s.u. 22 novembre 1994 n. 9869; Cass. s.u. 28 novembre 2005 n. 25032). La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che l'istituto della querela di falso si riferisce senza distinzione sia ai documenti ai quali sia attribuito valore probatorio, sia agli atti del giudizio, in quanto anche atti processuali possono essere - per espressa volontà del legislatore ispirata alla superiore esigenza di evitare espedienti dilatori -, accreditati di quella particolare certezza che può rimuoversi soltanto col detto sistema: ed in questo senso deve necessariamente intendersi l'attribuzione (art. 83, terzo comma, c.p.c.) al procuratore della descritta potestà pubblica di certificazione, che risulterebbe del tutto superflua se non fosse funzionale allo scopo di sottrarre il documento contenente la procura all'area della libertà di prova contraria.
Nell'ipotesi in cui la querela di falso sia proposta in via incidentale il giudice è, invero, tenuto, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., al preliminare vaglio della rilevanza del documento al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, ma va sottolineato che, in tema di querela di falso, pur essendo pacifico che il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela, nondimeno, quest'ultimo è tenuto a controllare che: a) sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante, tutte circostanze nella specie pacifiche, mentre non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza dei documento impugnati con querela di falso (Cass. civ. 28.02.2023 n. 6028), rilevanza che è, comunque, nella specie evidente, poiché proprio sulla base della istaurazione, da parte della , dei menzionati giudizi di Pt_1
8 opposizione, per i quali erano state rilasciate le suddette procure, il
Tribunale aveva ritenuto che la avesse accettato l'eredità. Va, Pt_1
infine, sottolineato che non è certamente motivo ostativo alla proposizione della querela di falso la circostanza che i documenti impugnati fossero stati prodotti dalla controparte in copia fotostatica e non in originale, poiché, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tal caso è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro la copia senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso
(Cass. civ. 28.03.2023 n. 8718).
Invero, il problema da risolvere in questa sede non è tanto la astratta possibilità di impugnare mediante querela di falso i documenti indicati in citazione, quanto verificare se le sottoscrizioni apposte alle procure conferite all'avv. Pietro FUSCA nei menzionati giudizi di opposizione siano o meno false.
Orbene, sul punto la C.T.U. , all'esito di una indagine Per_2
accurata e convincente, nella relazione depositata il 05.09.2024, ha concluso affermando che “Le sottoscrizioni a nome ” Parte_1
apposte nei documenti impugnati di falso NON sono riferibili alla grafomotricità della nominale firmataria”. In particolare, con riferimento al tracciato X1, vale a dire alla sottoscrizione a nome Parte_1
presente nell'opposizione a precetto ex art 615, 1°co. c.p.c. datata
30.01.2013 contenuta nel fascicolo Nr.676/13 Trib. di Messina e prodotta in copia, il C.T.U. ha sottolineato la presenza di “di diffuse difformità che investono tutti gli aspetti generali e di dettaglio, nel quale una singola analogia - quella che interessa il gruppo “elo” - che non riveste carattere di
9 “gesto tipo” dotato di una elevata rarità morfo-dinamica - non si può assumere ad elemento dotato di pregnanza segnaletica tale da costituire, di per sé stesso, una sorta di “marchio di fabbrica”, una fonte di prova certa dell'intervento di una determinata mano nella formazione del tracciato contestato”. Con riferimento, poi, al tracciato X2, vale a dire alla sottoscrizione a nome “ presente nella nomina del Parte_1
Difensore datata 19.06.2014 relativa al fascicolo nr. 3688/2014 Trib. di
Messina il C.T.U. ha evidenziato che “non si rilevano concordanze con alcun engramma sottoscrittivo autografo negli aspetti ritmici e dinamici” ed ha escluso anche l'ipotesi della “dissimulazione” (la cui finalità risulta, peraltro, difficilmente comprensibile in considerazione della natura dell'atto nel quale la firma risulta apposta), in quanto la velocità di tracciamento non presenta riduzioni particolarmente rilevanti e non sono rinvenibili “personalizzazioni stilistiche” comuni al documento impugnato di falso ed alle scritture di confronto.
I rilievi del tecnico di parte convenuta contengono contestazioni alle conclusioni del C.T.U., la cui indagine appare, nondimeno, compiuta in modo corretto e le critiche sollevate sul punto dal convenuto non colgono nel segno, poiché si limitano ad affermare in modo sostanzialmente apodittico una valutazione diversa da quella fornita dal C.T.U., che si deve ritenere assistita da una presunzione di imparzialità. D'altronde, la contestazione dell'esattezza delle conclusioni della espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non è sufficiente ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass. civ. 28.03.2006 n. 7078).
Alla stregua degli accertamenti compiuti dalla C.T.U. va, pertanto, dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte sui due documenti
10 impugnati con querela di falso, vale a dire la sottoscrizione apposta apparentemente dalla nella procura a margine dell'atto di Pt_1
opposizione a precetto datato il 30.01.2013 e contenuta nel fascicolo
Nr.676/13 Trib. di Messina e la sottoscrizione apposta apparentemente dalla nella procura contenuta nel foglio spillato in calce al Pt_1
ricorso in opposizione a pignoramento datato 19.06.2014 ed inserito nel fascicolo 3688/2014 R.G..
Ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c., e degli artt. 537 e 675 c.p.p., va, pertanto, ordinata la cancellazione dei suddetti documenti dichiarati falsi, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine dei documenti stessi il cui originale dovrà essere conservato dalla
Cancelleria del Tribunale di Messina allegato al verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, di conseguenza, a carico della società convenuta. Dette spese, avuto riguardo alla entità della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in base a valori corrispondenti a quelli minimi indicati nei parametri di cui al D.M.
55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi €
3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a., ed oltre alle spese di C.T.U.. Tenuto conto del fatto che l'attrice risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento di dette spese va effettuato a favore dell'Erario.
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P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente sulla querela di falso presentata davanti a questo Tribunale con atto di citazione in riassunzione notificato in data 22.08.2023, da nei confronti della Parte_1 [...]
e per essa della mandataria dichiara la Controparte_1 CP_2
falsità della firma apposta apparentemente dalla nella procura Pt_1
a margine dell'atto di opposizione a precetto datato il 30.01.2013 e contenuta nel fascicolo Nr.676/13 Trib. di Messina e della sottoscrizione apposta apparentemente dalla nella procura contenuta nel Pt_1
foglio spillato in calce al ricorso in opposizione a pignoramento datato
19.06.2014 ed inserito nel fascicolo 3688/2014 R.G.; ordina la cancellazione dei suddetti documenti dichiarati falsi, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine dei documenti stessi il cui originale dovrà essere conservato dalla Cancelleria di questo Tribunale allegato al verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a., ed oltre alle spese di C.T.U.; dispone che il pagamento di dette spese sia effettuato a favore dell'Erario.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 1° sezione civile lì
13/05/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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