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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1989/2025 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.9.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1989 del R.G. dell'anno 2025, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (31.7.1988 - c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Vincenzo Pedone del Foro di
Reggio Calabria) e il in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore (c.f. - domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto Parte_1
per quanto di ragione, nei limiti del residuo interesse ex art.100 c.p.c. e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui costituito dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: Carta docente), previsto dall'art. 1 co 121 L.107/2015, dal D.P.C.M. del 23.9.2015 e dalla successiva nota del n. 15219 del 15.10.2015, per l'attività lavorativa prestata nel CP_3
1 corso degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del . Controparte_1
Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, la ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere al momento della proposizione del ricorso dipendente del Controparte_1
con la qualifica di docente di ruolo a tempo determinato, con contratto di supplenza annuale, presso l' – Giudice Scopelliti di Reggio di Controparte_4
Calabria;
- di avere prestato in precedenza servizio alle dipendenze del predetto , in forza di più CP_1
contratti a tempo determinato e più specificatamente: per l' a.s. 2020/2021, con contratto di supplenza annuale, presso l'I.C. Oppido – Molochio – Varapodio di Oppido Mamertina (RC); per l'a.s. 2021/2022, con contratto di supplenza annuale, presso l'I.C. “De Amicis” di Platì
(RC) e per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, con contratti di supplenza annuale, presso l'I.C.
Sant'Eufemia – Sinopoli – Melicuccà di Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC);
- che, a fronte di tale attività regolarmente svolta, il non Controparte_1
ha istituito in suo favore la Carta docente;
- di aver inutilmente inoltrato al diffida e costituzione in mora per il mancato CP_1 riconoscimento del benificio economico di € 500,00 annui - c.d. “Carta elettronica del docente”, tramite pec in data 17.3.2025, allegando le relative ricevute pec al ricorso.
Ritenendo contra legem l'essere stato tale beneficio riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli – come lei - con contratto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente si è quindi determinata all'introduzione del presente giudizio.
Il , costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso Controparte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, ritiene il Tribunale che la pretesa della ricorrente sia fondata, nei termini di seguito evidenziati.
3. L'art. 1 co. 121 L. 107/2015 dispone che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd. Carta docente).
La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
2 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Tale disposizione di massima è stata poi integrata e resa concretamente operativa con D.P.C.M.
(rispettivamente datati 23.9.2015 e 28.11.2016) elaborati ai sensi del successivo comma 122, i quali prevedono in buona sostanza che: a) la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute;
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari (art. 3, co. 1, D.P.C.M. 28.11.2016); b) essa non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2 D.P.C.M. 28.11.2016);
c) le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016).
La normativa suddetta, così ricostruita, impone quindi al un preciso Controparte_1
obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte dello stesso ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad CP_1
applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la CP_1 relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno
3 scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così Trib. Vicenza,
30.11.2022).
3. La limitazione al solo personale docente con contratto a tempo indeterminato dell'erogazione di tale prestazione funzionale all'aggiornamento e alla formazione professionale, per come posta in essere e sostenuta dall'Amministrazione resistente, è però in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE), per come dichiarato dalla Corte di Giustizia europea nei seguenti termini: «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (ordinanza CGUE – VI sezione – C/450-21 del 18.5.2022).
Considerato che i docenti a tempo determinato sono con ogni evidenza comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendomansioni e funzioni), se ne deve concludere – conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito - che la valorizzazione della mera natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio comporti una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
In questo stesso senso, d'altronde, si è pronunziato – seppure ovviamente in altro ambito e con diverso profilo - il Consiglio di Stato con sentenza 1842/2022, a mezzo della quale ha
4 affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Da ultimo, e sempre nel segno interpretativo fin qui delineato, è richiamabile ai fini di tale necessaria equiparazione anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di retribuzione professionale docenti, da riconoscersi per l'appunto a tutto il personale docente ed educativo, anche a tempo determinato (Cass., 20015/2018, richiamata da ultimo da Cass.
6293/2020).
Tale ricostruzione ha trovato da ultimo avallo proprio nella giurisprudenza più recente della
Corte (Cass., 29961/2023), che ha riconosciuto la spettanza di tale beneficio anche al personale cd. precario assunto con un contratto a tempo determinato, con scadenza fino al 30 giugno oppure 31 agosto, e quindi per l'intero anno scolastico o quanto meno fino alla fine delle attività didattiche.
Alla luce dei principi di diritto sopra espressi deve ritenersi che il diritto di credito del docente precario postuli la conclusione di contratti di insegnamento per l'intero anno scolastico (31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche, ovvero sino al 30 giugno di ogni a.s., atteso che tale beneficio si connota in senso teleologico-temporale costituendo un ausilio economico previsto solo nel caso di attività didattica annuale caratterizzata da una programmazione articolata per l'intero anno scolastico.
Non essendo stata né dedotta né provata alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dal ricorrente rispetto al personale docente assunto a tempo indeterminato sussiste quindi, in capo all'interessato, il diritto a beneficiare, secondo il meccanismo e con le concrete modalità di gestione disciplinate dai D.P.C.M. sopra richiamati, dell'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di € 500 in ragione di anno con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023: il tutto, previa
5 disapplicazione della normativa nazionale che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto eurounitario.
Tale beneficio va infatti riconosciuto, così interpretata la domanda principale (da considerarsi volta, come detto, a sentir dichiarare il diritto della a vedersi corrisposto Parte_1
il controvalore della Carta docenti per le sole attività funzionalmente collegate alla stessa) non a mezzo di pagamento diretto del relativo importo – pena, per l'appunto, la disapplicazione di tale vincolo funzionale imposto dalla L. 107/2015 – ma mediante messa a disposizione di tali somme con le modalità previste dall'Amministrazione: il tutto, senza maggiorazione di interessi, trattandosi di importi al valore nominale.
In tali termini va pronunciata sentenza di condanna nei confronti del resistente. CP_1
Con riferimento, invece, all' a.s. 2024/2025 parte ricorrente deduceva la carenza sopravvenuta di interesse (cfr: note dell'8.9.2025) in quanto il convenuto ha provveduto CP_1 successivamente alla presentazione del ricorso all'estensione dell'importo di €.500,00, a titolo di Carta docente, anche agli insegnanti con contratto fino al 31.8.2025 compresa quindi la ricorrente stessa.
Va pertanto dichiarata con riferimento alla sola predetta annualità 2024/2025 la cessata materia del contendere.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad
€5.200,00; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa): il tutto, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Vincenzo Pedone, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 del in persona del Ministro pro tempore, ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con specifico riferimento all'
a.s.2024/2025;
- accoglie nel residuo merito il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire con le modalità previste in parte motiva del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui, per un totale complessivo di € 1.500,00 a titolo di “c.d.
Carta Elettronica del Docente” ex art. 1 co. 121 L. 107/2015 con riferimento agli anni scolastici
6 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, condannando il resistente alla messa a CP_1
disposizione di tali importi nei termini indicati in parte motiva;
- pone a carico dell'Amministrazione convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.314,00, oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vincenzo Pedone, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
7
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.9.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1989 del R.G. dell'anno 2025, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (31.7.1988 - c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Vincenzo Pedone del Foro di
Reggio Calabria) e il in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore (c.f. - domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto Parte_1
per quanto di ragione, nei limiti del residuo interesse ex art.100 c.p.c. e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui costituito dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: Carta docente), previsto dall'art. 1 co 121 L.107/2015, dal D.P.C.M. del 23.9.2015 e dalla successiva nota del n. 15219 del 15.10.2015, per l'attività lavorativa prestata nel CP_3
1 corso degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del . Controparte_1
Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, la ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere al momento della proposizione del ricorso dipendente del Controparte_1
con la qualifica di docente di ruolo a tempo determinato, con contratto di supplenza annuale, presso l' – Giudice Scopelliti di Reggio di Controparte_4
Calabria;
- di avere prestato in precedenza servizio alle dipendenze del predetto , in forza di più CP_1
contratti a tempo determinato e più specificatamente: per l' a.s. 2020/2021, con contratto di supplenza annuale, presso l'I.C. Oppido – Molochio – Varapodio di Oppido Mamertina (RC); per l'a.s. 2021/2022, con contratto di supplenza annuale, presso l'I.C. “De Amicis” di Platì
(RC) e per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, con contratti di supplenza annuale, presso l'I.C.
Sant'Eufemia – Sinopoli – Melicuccà di Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC);
- che, a fronte di tale attività regolarmente svolta, il non Controparte_1
ha istituito in suo favore la Carta docente;
- di aver inutilmente inoltrato al diffida e costituzione in mora per il mancato CP_1 riconoscimento del benificio economico di € 500,00 annui - c.d. “Carta elettronica del docente”, tramite pec in data 17.3.2025, allegando le relative ricevute pec al ricorso.
Ritenendo contra legem l'essere stato tale beneficio riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli – come lei - con contratto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente si è quindi determinata all'introduzione del presente giudizio.
Il , costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso Controparte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, ritiene il Tribunale che la pretesa della ricorrente sia fondata, nei termini di seguito evidenziati.
3. L'art. 1 co. 121 L. 107/2015 dispone che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd. Carta docente).
La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
2 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Tale disposizione di massima è stata poi integrata e resa concretamente operativa con D.P.C.M.
(rispettivamente datati 23.9.2015 e 28.11.2016) elaborati ai sensi del successivo comma 122, i quali prevedono in buona sostanza che: a) la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute;
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari (art. 3, co. 1, D.P.C.M. 28.11.2016); b) essa non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2 D.P.C.M. 28.11.2016);
c) le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016).
La normativa suddetta, così ricostruita, impone quindi al un preciso Controparte_1
obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte dello stesso ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad CP_1
applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la CP_1 relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno
3 scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così Trib. Vicenza,
30.11.2022).
3. La limitazione al solo personale docente con contratto a tempo indeterminato dell'erogazione di tale prestazione funzionale all'aggiornamento e alla formazione professionale, per come posta in essere e sostenuta dall'Amministrazione resistente, è però in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE), per come dichiarato dalla Corte di Giustizia europea nei seguenti termini: «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (ordinanza CGUE – VI sezione – C/450-21 del 18.5.2022).
Considerato che i docenti a tempo determinato sono con ogni evidenza comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendomansioni e funzioni), se ne deve concludere – conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito - che la valorizzazione della mera natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio comporti una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
In questo stesso senso, d'altronde, si è pronunziato – seppure ovviamente in altro ambito e con diverso profilo - il Consiglio di Stato con sentenza 1842/2022, a mezzo della quale ha
4 affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Da ultimo, e sempre nel segno interpretativo fin qui delineato, è richiamabile ai fini di tale necessaria equiparazione anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di retribuzione professionale docenti, da riconoscersi per l'appunto a tutto il personale docente ed educativo, anche a tempo determinato (Cass., 20015/2018, richiamata da ultimo da Cass.
6293/2020).
Tale ricostruzione ha trovato da ultimo avallo proprio nella giurisprudenza più recente della
Corte (Cass., 29961/2023), che ha riconosciuto la spettanza di tale beneficio anche al personale cd. precario assunto con un contratto a tempo determinato, con scadenza fino al 30 giugno oppure 31 agosto, e quindi per l'intero anno scolastico o quanto meno fino alla fine delle attività didattiche.
Alla luce dei principi di diritto sopra espressi deve ritenersi che il diritto di credito del docente precario postuli la conclusione di contratti di insegnamento per l'intero anno scolastico (31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche, ovvero sino al 30 giugno di ogni a.s., atteso che tale beneficio si connota in senso teleologico-temporale costituendo un ausilio economico previsto solo nel caso di attività didattica annuale caratterizzata da una programmazione articolata per l'intero anno scolastico.
Non essendo stata né dedotta né provata alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dal ricorrente rispetto al personale docente assunto a tempo indeterminato sussiste quindi, in capo all'interessato, il diritto a beneficiare, secondo il meccanismo e con le concrete modalità di gestione disciplinate dai D.P.C.M. sopra richiamati, dell'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di € 500 in ragione di anno con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023: il tutto, previa
5 disapplicazione della normativa nazionale che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto eurounitario.
Tale beneficio va infatti riconosciuto, così interpretata la domanda principale (da considerarsi volta, come detto, a sentir dichiarare il diritto della a vedersi corrisposto Parte_1
il controvalore della Carta docenti per le sole attività funzionalmente collegate alla stessa) non a mezzo di pagamento diretto del relativo importo – pena, per l'appunto, la disapplicazione di tale vincolo funzionale imposto dalla L. 107/2015 – ma mediante messa a disposizione di tali somme con le modalità previste dall'Amministrazione: il tutto, senza maggiorazione di interessi, trattandosi di importi al valore nominale.
In tali termini va pronunciata sentenza di condanna nei confronti del resistente. CP_1
Con riferimento, invece, all' a.s. 2024/2025 parte ricorrente deduceva la carenza sopravvenuta di interesse (cfr: note dell'8.9.2025) in quanto il convenuto ha provveduto CP_1 successivamente alla presentazione del ricorso all'estensione dell'importo di €.500,00, a titolo di Carta docente, anche agli insegnanti con contratto fino al 31.8.2025 compresa quindi la ricorrente stessa.
Va pertanto dichiarata con riferimento alla sola predetta annualità 2024/2025 la cessata materia del contendere.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad
€5.200,00; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa): il tutto, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Vincenzo Pedone, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 del in persona del Ministro pro tempore, ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con specifico riferimento all'
a.s.2024/2025;
- accoglie nel residuo merito il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire con le modalità previste in parte motiva del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui, per un totale complessivo di € 1.500,00 a titolo di “c.d.
Carta Elettronica del Docente” ex art. 1 co. 121 L. 107/2015 con riferimento agli anni scolastici
6 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, condannando il resistente alla messa a CP_1
disposizione di tali importi nei termini indicati in parte motiva;
- pone a carico dell'Amministrazione convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.314,00, oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vincenzo Pedone, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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