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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/12/2024, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2501 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Monica Battaglia e Vincenzo Salerno
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
Le parti non si sono conciliate e chiedono che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Vicenza
voglia dichiarare la separazione personale tra i medesimi coniugi alle condizioni già
indicate con ricorso introduttivo e che si ribadiscono:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) rimane a vivere nella casa coniugale con entrambi i figli, mentre Parte_2
si è trasferita a vivere in appartamento in locazione sito in GO (VI), Parte_1
Via Garibaldi.
3) Dal maso contribuirà al mantenimento di con la somma Pt_2 Parte_1
mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat
4) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento del figlio , che rimarrà Per_1
durante la settimana a studiare a Padova, nella misura mensile di € 250,00 ciascuno.
5) Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in GO (VI) in data 23.05.1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 03.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla
2 intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00, ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento la Parte_2
somma di 350,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in GO (VI) in data 23.05.1998 con atto trascritto al n. 23,
[...]
parte II, serie A, anno 1998 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GO (VI) perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
3 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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