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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 02/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 553/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 553/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LORENZO CALVANI e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
LORENZO CALVANI INA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
LORENZO CALVANI e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( C.F._2
Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LORENZO CALVANI
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
RO
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA CLARICE FABBRONI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVIA CLARICE FABBRONI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 27.5.2024, e Parte_2 Parte_1
ricorrono nei confronti di
[...] Controparte_4
e
[...] Controparte_5
esponendo che sono stati assunti in data 15.3.2023 come lavoratori dipendenti avventizi livello B2 del C.C.N.L. Operai agricoli e florovivaisti e hanno svolto per la società convenuta attività di pastori/allevatori e guardiani dei capi di bestiame della stessa società convenuta, circa 400 capi;
che a settembre 2023 sono passati alle dipendenze di RO
( ; che hanno prestato attività tutti i giorni della settimana, anche RO
la domenica o i giorni di festa, sempre a tempo pieno e quindi per almeno 8 ore al giorno, ma spesso, per le operazioni di mungitura, foraggiamento e cura dei capi, anche per 12 ore al giorno, dalle 7.00 del mattino alle 20.00, con un'ora di pausa per il pasto;
che, quindi, hanno prestato attività per non meno di 48 ore settimanali ma sono stati retribuiti per un numero di ore inferiore.
Chiedono, pertanto, di accertare e dichiarare le differenze retributive loro spettanti.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente parte resistente
[...]
e Controparte_4 RO
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto
[...]
asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asseriscono che antecedentemente il gregge era gestito unicamente da un solo pastore che svolgeva l'attività lavorativa in parte la mattina ed in parte il pomeriggio;
che il gregge era suddiviso in gruppi che erano e sono a conoscenza dei pascoli che raggiungevano e tuttora raggiungono in autonomia con l'ausilio dei 7 cani pastore della fattoria, appositamente addestrati all'accompagnamento nei pascoli la mattina ed al rientro del bestiame in stalla la sera;
che durante il giorno le pecore in autonomia vanno al pascolo interamente recintato accompagnate dai cani pastore dove tranquillamente pascolano e il pastore non deve svolgere alcuna attività ed alla sera rientrano dal pascolo
2 sempre con i cani pastore;
che la mungitura è effettuata da una macchina mungitrice dotata di 16 postazioni che contemporaneamente mungono 16 capi nel tempo di 3-4 minuti;
che quindi per la mungitura delle 150 pecore in lattazione della fattoria di il pastore deve impiegare 1 ora di lavoro la CP_4
mattina ed 1 ora di lavoro la sera;
che la macchina della mungitura provvede autonomamente alla propria pulizia;
che il tempo lavorativo per un lavoratore/pastore alla fattoria di prima dell'assunzione dei ricorrenti era CP_4
di 3 ore 50 minuti/4 ore al giorno;
che il doveva lavorare 5 ore al Pt_1
giorno per 7 giorni a settimana e la 1,30 ore al giorno per 7 giorni CP_1
a settimana;
che le differenze retributive vantate dai ricorrenti devono essere compensate con i crediti vantati da parte resistente dovuti all'affitto e al costo di mantenimento del bestiame dei ricorrenti.
Istruita anche mediante l'audizione di testimoni, la causa viene discussa –
e contestualmente decisa – all'udienza odierna, previo scambio di note scritte fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ritiene il giudicante che la domanda per differenze retributive da lavoro supplementare debba trovare accoglimento, anche in ragione delle risultanze probatorie emerse dall'espletata istruttoria.
Difatti, i testi escussi hanno confermato la prospettazione di parte ricorrente in ordine alle modalità di articolazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di parte resistente, con specifico riferimento all'orario di lavoro.
Il giudicante non nutre alcun dubbio circa l'attendibilità dei due testi di parte ricorrente, scevri da legami con le parti e da interessi diretti all'esito della causa, stante anche la logicità, l'accuratezza e la genuinità del racconto fornito.
Diversamente, invece, l'esposizione dei testi chiamati da parte resistente si ritiene meno convincente, anche considerando che la teste , come risulta Tes_1
dalla visura del Registro delle imprese in atti (Cfr. doc. n. 7 e 8) è socio di capitale della società , moglie del socio di minoranza RO della – e nuora Parte_3
3 del socio di maggioranza;
mentre il teste è dipendente della Tes_2
resistente.
La teste , escussa all'udienza del 22.10.2024, affermava che “mi Tes_3
risulta che [i ricorrenti] lavoravano tutti i giorni della settimana e anche la domenica o i giorni di festa, sempre a tempo pieno per almeno 8 ore al giorno e anche di più, spesso per le operazioni di mungitura, foraggiamento e cura dei capi anche per 12 ore al giorno. … Confermo l'orario che si legge [ovvero dalle
7.00 del mattino alle 20.00], non mi risulta che facessero un'ora di pausa. ADR mi è capitato di stare con loro per un'intera giornata di domenica e neppure si fermavano a mangiare ma gli portavo io qualche cibo da consumare al volo.”
La teste, che come precisato ha avuto modo di osservare i ricorrenti durante la loro attività lavorativa, ha descritto una giornata tipo dei medesimi: “quando mi sono trattenuta per l'intera giornata domenicale con loro sono arrivata là intorno alle 9.00 e mi ricordo che loro portavano al pascolo gli animali, li mungevano tutti, sia le pecore che le capre, tutti i capi di bestiame si trovavano in un'unica stanza e a turno li facevano salire sulla mungitrice. Questa operazione durava 3 o 4 ore in quanto i capi erano numerosi. Dopo aver terminato la mungitura facevano andare gli animali nelle stalle e davano loro da mangiare, se c'erano capretti o agnelli prendevano le pecore e le capre con il latte e lo davano anche a loro. Quest'altra operazione durava almeno 3 ore, specialmente se c'erano tanti animali da latte perché gli davano il latte naturale
e bisognava nutrirli uno per uno. Terminata quest'altra operazione si dedicavano alla pulizia della mungitrice. Ossia smontavano le cd. tettarelle, le pulivano, le disinfettavano e poi lavavano quotidianamente tutti gli strumenti utilizzati per la mungitura. La pulizia non era automatica ma bensì manuale in quanto era rotta la macchina per la pulizia automatica. Ciò avveniva nel 2023 sia nel periodo estivo che in quello invernale. … utilizzavano il tempo anche per pulire la stalla”.
Ugualmente il teste , che per un periodo ha lavorato insieme ai Tes_4
ricorrenti, ha confermato che questi ultimi lavorassero tutti i giorni della settimana, anche la domenica o i giorni di festa, sempre a tempo pieno e quindi
4 per almeno 8 ore al giorno, ma spesso, per le operazioni di mungitura, foraggiamento e cura dei capi, anche per 12 ore al giorno, dalle 7.00 del mattino alle 20.00, con un'ora di pausa per il pasto.
In particolare, aggiunge anche che “Capitavano delle giornate in cui si lavorava anche per 12 ore al giorno con un'ora per il pasto. Ad es. poteva capitare di perdere 3 ore per cercare un animale che andava lontano”.
Non pare verosimile, invece, la ricostruzione dell'attività lavorativa prospettata da parte resistente. Difatti, la stessa è volta a rappresentare che gran parte delle attività della fattoria fossero automatiche e/o che si svolgessero autonomamente, come il pascolo degli animali, la mungitura di questi e la pulizia della macchina mungitrice.
Quest'ultima attività, peraltro, viene smentita dalla teste , la quale Tes_3
precisa che nel periodo in cui hanno prestato attività i ricorrenti la macchina per la pulizia della mungitrice era rotta, per cui la pulizia andava fatta manualmente e tutti i testi confermano che la mungitura andava fatta almeno due volte al giorno.
Anche con riferimento alle tempistiche e alla frequenza della pulizia della stalla le parti hanno prospettazioni diverse. Difatti, la teste afferma che Tes_1
questa avveniva ogni due o tre mesi, per un giorno intero.
Tuttavia, anche in questo caso appare più verosimile la dichiarazione della teste , secondo la quale la pulizia effettuata dai ricorrenti era giornaliera Tes_3
e volta soprattutto alla sostituzione del fieno vecchio, sparso per le deiezioni degli animali, con quello pulito (“la stalla veniva pulita con l'ausilio di bastoni lunghi per togliere le ragnatele e poi avevano un attrezzo che non so come si chiama per togliere il fieno vecchio che puzzava e sostituirlo con uno nuovo”), operazione che certamente deve svolgersi tutti i giorni, posto l'elevato numero di capi di bestiame e l'esigenza di tenere pulito il fieno.
Neanche i tempi di durata delle operazioni di mungitura, così come ricostruite dai testi di parte resistente, si ritengono credibili. Infatti, “mezz'ora o
40 minuti” pare un lasso di tempo troppo breve per mungere tutto il bestiame in lattazione.
5 Né è credibile che tutte le predette operazioni possano essere svolte in autonomia dagli animali, senza l'attività diretta dei pastori.
Alla luce di tali risultanze probatorie, ritenendo maggiormente convincenti le dichiarazioni dei testi e , risulta dimostrato che i due Tes_3 Tes_4
ricorrenti lavorassero per più ore al giorno rispetto a quelle previste dal contratto di lavoro stipulato.
Le società resistenti devono, pertanto, essere condannate – parzialmente in solido tra loro nelle modalità infra precisate – al pagamento delle differenze retributive spettanti ai ricorrenti, così come da loro quantificate, stante gli esatti conteggi in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali, mancando peraltro sul punto una specifica contestazione di parte resistente.
In merito alla solidarietà tra le società resistenti, benché non vi sia stato trasferimento d'azienda, vi sono presunzioni forti (come le buste paga effettuate sia dalla he dalla Controparte_4 RO
che inducono a ritenere che le stesse non siano due diversi datori di lavoro,
[...] bensì un'unica figura soggettiva e quindi, di fatto, un unico centro di imputazione.
Deve, infine, respingersi la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente, in quanto la medesima non fornisce alcuna prova scritta dell'asserito accordo con i ricorrenti da cui deriverebbero i crediti vantati, né chiede di dimostrarlo.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente accolto, con conseguente condanna della al pagamento in RO
favore di , dell'importo complessivo di € 10.721,25, di Parte_1
cui €9.811,08 in solido con e Controparte_2
condanna della al pagamento in favore di RO [...] dell'importo complessivo di €16.773,26, di cui €12.963,34 in solido Parte_2
con il tutto oltre interessi e Controparte_2
rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti alla spettanza delle differenze retributive richieste;
2. CONDANNA al pagamento in favore di RO
, dell'importo complessivo di € 10.721,25, di Parte_1 cui € 9.811,08 in solido con Controparte_2
e CONDANNA al pagamento in favore RO di dell'importo complessivo di €16.773,26, di cui € Parte_2
12.963,34 in solido con il Controparte_2
tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. RESPINGE la domanda riconvenzionale;
4. CONDANNA Controparte_4
e in Controparte_5
solido tra loro al pagamento – in favore dei ricorrenti – delle spese di lite, che liquida in € 2.900,00, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 02/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 553/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LORENZO CALVANI e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
LORENZO CALVANI INA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
LORENZO CALVANI e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( C.F._2
Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LORENZO CALVANI
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
RO
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA CLARICE FABBRONI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVIA CLARICE FABBRONI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 27.5.2024, e Parte_2 Parte_1
ricorrono nei confronti di
[...] Controparte_4
e
[...] Controparte_5
esponendo che sono stati assunti in data 15.3.2023 come lavoratori dipendenti avventizi livello B2 del C.C.N.L. Operai agricoli e florovivaisti e hanno svolto per la società convenuta attività di pastori/allevatori e guardiani dei capi di bestiame della stessa società convenuta, circa 400 capi;
che a settembre 2023 sono passati alle dipendenze di RO
( ; che hanno prestato attività tutti i giorni della settimana, anche RO
la domenica o i giorni di festa, sempre a tempo pieno e quindi per almeno 8 ore al giorno, ma spesso, per le operazioni di mungitura, foraggiamento e cura dei capi, anche per 12 ore al giorno, dalle 7.00 del mattino alle 20.00, con un'ora di pausa per il pasto;
che, quindi, hanno prestato attività per non meno di 48 ore settimanali ma sono stati retribuiti per un numero di ore inferiore.
Chiedono, pertanto, di accertare e dichiarare le differenze retributive loro spettanti.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente parte resistente
[...]
e Controparte_4 RO
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto
[...]
asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asseriscono che antecedentemente il gregge era gestito unicamente da un solo pastore che svolgeva l'attività lavorativa in parte la mattina ed in parte il pomeriggio;
che il gregge era suddiviso in gruppi che erano e sono a conoscenza dei pascoli che raggiungevano e tuttora raggiungono in autonomia con l'ausilio dei 7 cani pastore della fattoria, appositamente addestrati all'accompagnamento nei pascoli la mattina ed al rientro del bestiame in stalla la sera;
che durante il giorno le pecore in autonomia vanno al pascolo interamente recintato accompagnate dai cani pastore dove tranquillamente pascolano e il pastore non deve svolgere alcuna attività ed alla sera rientrano dal pascolo
2 sempre con i cani pastore;
che la mungitura è effettuata da una macchina mungitrice dotata di 16 postazioni che contemporaneamente mungono 16 capi nel tempo di 3-4 minuti;
che quindi per la mungitura delle 150 pecore in lattazione della fattoria di il pastore deve impiegare 1 ora di lavoro la CP_4
mattina ed 1 ora di lavoro la sera;
che la macchina della mungitura provvede autonomamente alla propria pulizia;
che il tempo lavorativo per un lavoratore/pastore alla fattoria di prima dell'assunzione dei ricorrenti era CP_4
di 3 ore 50 minuti/4 ore al giorno;
che il doveva lavorare 5 ore al Pt_1
giorno per 7 giorni a settimana e la 1,30 ore al giorno per 7 giorni CP_1
a settimana;
che le differenze retributive vantate dai ricorrenti devono essere compensate con i crediti vantati da parte resistente dovuti all'affitto e al costo di mantenimento del bestiame dei ricorrenti.
Istruita anche mediante l'audizione di testimoni, la causa viene discussa –
e contestualmente decisa – all'udienza odierna, previo scambio di note scritte fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ritiene il giudicante che la domanda per differenze retributive da lavoro supplementare debba trovare accoglimento, anche in ragione delle risultanze probatorie emerse dall'espletata istruttoria.
Difatti, i testi escussi hanno confermato la prospettazione di parte ricorrente in ordine alle modalità di articolazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di parte resistente, con specifico riferimento all'orario di lavoro.
Il giudicante non nutre alcun dubbio circa l'attendibilità dei due testi di parte ricorrente, scevri da legami con le parti e da interessi diretti all'esito della causa, stante anche la logicità, l'accuratezza e la genuinità del racconto fornito.
Diversamente, invece, l'esposizione dei testi chiamati da parte resistente si ritiene meno convincente, anche considerando che la teste , come risulta Tes_1
dalla visura del Registro delle imprese in atti (Cfr. doc. n. 7 e 8) è socio di capitale della società , moglie del socio di minoranza RO della – e nuora Parte_3
3 del socio di maggioranza;
mentre il teste è dipendente della Tes_2
resistente.
La teste , escussa all'udienza del 22.10.2024, affermava che “mi Tes_3
risulta che [i ricorrenti] lavoravano tutti i giorni della settimana e anche la domenica o i giorni di festa, sempre a tempo pieno per almeno 8 ore al giorno e anche di più, spesso per le operazioni di mungitura, foraggiamento e cura dei capi anche per 12 ore al giorno. … Confermo l'orario che si legge [ovvero dalle
7.00 del mattino alle 20.00], non mi risulta che facessero un'ora di pausa. ADR mi è capitato di stare con loro per un'intera giornata di domenica e neppure si fermavano a mangiare ma gli portavo io qualche cibo da consumare al volo.”
La teste, che come precisato ha avuto modo di osservare i ricorrenti durante la loro attività lavorativa, ha descritto una giornata tipo dei medesimi: “quando mi sono trattenuta per l'intera giornata domenicale con loro sono arrivata là intorno alle 9.00 e mi ricordo che loro portavano al pascolo gli animali, li mungevano tutti, sia le pecore che le capre, tutti i capi di bestiame si trovavano in un'unica stanza e a turno li facevano salire sulla mungitrice. Questa operazione durava 3 o 4 ore in quanto i capi erano numerosi. Dopo aver terminato la mungitura facevano andare gli animali nelle stalle e davano loro da mangiare, se c'erano capretti o agnelli prendevano le pecore e le capre con il latte e lo davano anche a loro. Quest'altra operazione durava almeno 3 ore, specialmente se c'erano tanti animali da latte perché gli davano il latte naturale
e bisognava nutrirli uno per uno. Terminata quest'altra operazione si dedicavano alla pulizia della mungitrice. Ossia smontavano le cd. tettarelle, le pulivano, le disinfettavano e poi lavavano quotidianamente tutti gli strumenti utilizzati per la mungitura. La pulizia non era automatica ma bensì manuale in quanto era rotta la macchina per la pulizia automatica. Ciò avveniva nel 2023 sia nel periodo estivo che in quello invernale. … utilizzavano il tempo anche per pulire la stalla”.
Ugualmente il teste , che per un periodo ha lavorato insieme ai Tes_4
ricorrenti, ha confermato che questi ultimi lavorassero tutti i giorni della settimana, anche la domenica o i giorni di festa, sempre a tempo pieno e quindi
4 per almeno 8 ore al giorno, ma spesso, per le operazioni di mungitura, foraggiamento e cura dei capi, anche per 12 ore al giorno, dalle 7.00 del mattino alle 20.00, con un'ora di pausa per il pasto.
In particolare, aggiunge anche che “Capitavano delle giornate in cui si lavorava anche per 12 ore al giorno con un'ora per il pasto. Ad es. poteva capitare di perdere 3 ore per cercare un animale che andava lontano”.
Non pare verosimile, invece, la ricostruzione dell'attività lavorativa prospettata da parte resistente. Difatti, la stessa è volta a rappresentare che gran parte delle attività della fattoria fossero automatiche e/o che si svolgessero autonomamente, come il pascolo degli animali, la mungitura di questi e la pulizia della macchina mungitrice.
Quest'ultima attività, peraltro, viene smentita dalla teste , la quale Tes_3
precisa che nel periodo in cui hanno prestato attività i ricorrenti la macchina per la pulizia della mungitrice era rotta, per cui la pulizia andava fatta manualmente e tutti i testi confermano che la mungitura andava fatta almeno due volte al giorno.
Anche con riferimento alle tempistiche e alla frequenza della pulizia della stalla le parti hanno prospettazioni diverse. Difatti, la teste afferma che Tes_1
questa avveniva ogni due o tre mesi, per un giorno intero.
Tuttavia, anche in questo caso appare più verosimile la dichiarazione della teste , secondo la quale la pulizia effettuata dai ricorrenti era giornaliera Tes_3
e volta soprattutto alla sostituzione del fieno vecchio, sparso per le deiezioni degli animali, con quello pulito (“la stalla veniva pulita con l'ausilio di bastoni lunghi per togliere le ragnatele e poi avevano un attrezzo che non so come si chiama per togliere il fieno vecchio che puzzava e sostituirlo con uno nuovo”), operazione che certamente deve svolgersi tutti i giorni, posto l'elevato numero di capi di bestiame e l'esigenza di tenere pulito il fieno.
Neanche i tempi di durata delle operazioni di mungitura, così come ricostruite dai testi di parte resistente, si ritengono credibili. Infatti, “mezz'ora o
40 minuti” pare un lasso di tempo troppo breve per mungere tutto il bestiame in lattazione.
5 Né è credibile che tutte le predette operazioni possano essere svolte in autonomia dagli animali, senza l'attività diretta dei pastori.
Alla luce di tali risultanze probatorie, ritenendo maggiormente convincenti le dichiarazioni dei testi e , risulta dimostrato che i due Tes_3 Tes_4
ricorrenti lavorassero per più ore al giorno rispetto a quelle previste dal contratto di lavoro stipulato.
Le società resistenti devono, pertanto, essere condannate – parzialmente in solido tra loro nelle modalità infra precisate – al pagamento delle differenze retributive spettanti ai ricorrenti, così come da loro quantificate, stante gli esatti conteggi in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali, mancando peraltro sul punto una specifica contestazione di parte resistente.
In merito alla solidarietà tra le società resistenti, benché non vi sia stato trasferimento d'azienda, vi sono presunzioni forti (come le buste paga effettuate sia dalla he dalla Controparte_4 RO
che inducono a ritenere che le stesse non siano due diversi datori di lavoro,
[...] bensì un'unica figura soggettiva e quindi, di fatto, un unico centro di imputazione.
Deve, infine, respingersi la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente, in quanto la medesima non fornisce alcuna prova scritta dell'asserito accordo con i ricorrenti da cui deriverebbero i crediti vantati, né chiede di dimostrarlo.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente accolto, con conseguente condanna della al pagamento in RO
favore di , dell'importo complessivo di € 10.721,25, di Parte_1
cui €9.811,08 in solido con e Controparte_2
condanna della al pagamento in favore di RO [...] dell'importo complessivo di €16.773,26, di cui €12.963,34 in solido Parte_2
con il tutto oltre interessi e Controparte_2
rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti alla spettanza delle differenze retributive richieste;
2. CONDANNA al pagamento in favore di RO
, dell'importo complessivo di € 10.721,25, di Parte_1 cui € 9.811,08 in solido con Controparte_2
e CONDANNA al pagamento in favore RO di dell'importo complessivo di €16.773,26, di cui € Parte_2
12.963,34 in solido con il Controparte_2
tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. RESPINGE la domanda riconvenzionale;
4. CONDANNA Controparte_4
e in Controparte_5
solido tra loro al pagamento – in favore dei ricorrenti – delle spese di lite, che liquida in € 2.900,00, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 02/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
7